CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33508/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23551/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (C.F. 0373643032), in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- RINO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ri- corso, elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei difensori PEC e –ricorrente – contro Oggetto: tributi– cartella - notifica- zione N.23551/23 R.G. Est. F. D’Aquino ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ( C.F . 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, n. 5449/03/23depositata in data 5 ottobre 2023 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente POMON S.a.s. ha impugnato una intima- zione di pagamento, relativa al mancato pagamento di cartelle emesse per tributi erariali, deducendo l’omessa notifica degli atti presupposto e la conseguente prescrizione dei crediti tributari e la decadenza dalla riscossione. 2. La CTP di Napoli ha accolto il ricorso. 3. La CGT di secondo grado della Campania, con la sentenza qui impugnata,ha accolto parzialmente l’appello dell’Agente della riscos- sione. Ha ritenuto il giudice di appello che la notificazione di quattro delle cartelle impugnate era avvenuta con il rito della irreperibilità as- soluta, con deposito degli atti presso la casa comunale tra il 2008 e il 2015, mentre la notifica di altre due cartelle è avvenuta a mezzo PEC negli anni 2015 e 2016, notifiche alle quali ha fatto seguito la notifica- zione dell’intimazione di pagamento in data 6 settembre 2017 con de- posito nell’area web ex art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Agente della riscossione. [OSCURATO:PERSONA] N.23551/23 R.G. Est. F. D’Aquino 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., v iolazione ed erronea applicazione del combinato disposto dagli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 , p rimo comma, lett. b-bis d.P.R. n. 602/1973 per non avere la sentenza im- pugnata ritenuto invalide le notifiche delle cartelle di pagamento e delle intimazioni prodromiche. Deduce parte ricorrente che mancherebbe nelle relate di notificazione l’assenza delle opportune ricerche ai fini della irreperibilità assoluta. Quanto alle notifiche a mezzo PEC, il ricor- rente rileva come non sarebbe stato ottemperato nel caso di specie il rispetto dell’art. 7-quater d. l. 22 ottobre 2016, n. 193 , nella parte in cui prevede che l’Ufficio provveda a un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio, ove il primo invio non sia andato a buon fine per essere risultata satura la casella PEC. Deduce, inoltre, nullità/inesistenza della notifica delle cartelle in quanto notifi- cazione avvenuta a mezzo posta privata. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non sono né trascritte, né allegatele relate di notificazione delle cartelle oggetto di contesta- zione. Ove sia contestata la rituale notifica degli atti tributari, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 11 luglio 2022, n. 21810; Cass., Sez. V, 16 giu- gno 2022, n. 19491; Cass., 28 aprile 2022, n. 13425; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424). 3.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 cod. civ. per non avere la sentenza impugnata rilevato la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle impugnate e N.23551/23 R.G. Est. F. D’Aquino non correttamente notificate come eccepito da parte contribuente al motivo n.2 del ricorso introduttivo , con argomentazioni riproposte in appello (pagg. 4-6).Osserva parte ricorrente che, ove la legge sostan- ziale preveda una prescrizione più breve di quella ordinaria, come nel caso degli interessi, la prescrizione non può sortire un maggior termine prescrizionale per il fatto che sia stata emessa una cartella di paga- mento e che la stessa sia divenuta definitiva, salvi gli effetti del giudi- cato. Osserva, inoltre, come i crediti erariali sono soggetti a prescri- zione quinquennale, come anche sanzioni e interessi. 4. Il secondo motivo è inammissibile quanto alla questione della prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, in quanto la que- stione non risulta tracciata nella sentenza di appello. Qualora una que- stione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trat- tata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la pro- ponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta dedu- zione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il prin- cipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038). 5. In ogni caso, quand’anche la questione fosse stata proposta in primo grado, il contribuente avrebbe avuto l’onere di provare che la questione fosse stata riproposta in appello in sede di controdeduzioni, il che non è avvenuto. 6. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato nella parte in cui deduce la prescrizione decennale dei crediti tributari, es- sendo i tributi erariali –per costante giurisprudenza di questa Corte - assoggettati a prescrizione ordinaria (Cass., Sez. V, 8 marzo 2024, n. N.23551/23 R.G. Est. F. D’Aquino 6302; Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 568; Cass., Sez. V, 25 gennaio 2023, n. 2359; Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278). 7. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 15,comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, 91 e 92, secondo comma cod. proc. civ. e 24 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, cod. proc. civ.,carenza e illogicità della motivazione relativamente alla condanna alle spese di lite in danno della società contribuente. Osserva parte ricorrente come il giudice di appello, in parziale accoglimento dell’ap- pello dell’Ufficio, avrebbe parzialmente compensato le spese di en- trambi i gradi di giudizio, con una motivazione apoditticanonché illo- gica, senza tenere conto del valore degli atti di causa («nel caso di specie il Giudice d’Appello avrebbe dovuto, tutt’al più, liquidare le spese in favore della Pomon sas in quanto l’atto annullato è di valore di € 71.715,55 rispetto agli € 58.162,31 di cui alle cartelle ritenute valida- mente notificate»). 8. Il terzo motivo èmanifestamente infondato, posto che, in tema di spese legali, l’obbligo di adeguata motivazione sussiste se non vi è stata reciproca soccombenza (Cass., Sez. Lav. , 7 agosto 2018, n. 20617), applicata la quale (come nella specie), nessuna motivazione suppletiva doveva essere resa. 9. Il terzo motivo è, inoltre, inammissibile nella parte in cui si de- duce che le spese sarebbero state liquidate senza tenere conto del va- lore degli atti di causa, non essendo stati trascritti, né indicati i criteri di calcolo che avrebbero dovuto portare a una diversa liquidazione delle spese. N.23551/23 R.G. Est. F. D’Aquino 10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del con- tributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in com- plessivi € 4.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussi- stono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versa- mento di un ulteriore im