Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20216/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

appresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le notificazioni presso la PECdell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5913/2021pubblicata il 22/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15446/2022Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 20216/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] controversia con [OSCURATO:PERSONA].2.

La controversia ha per oggetto i contributi previdenziali della gestioneseparata Inps da professionista per gli anni 2008 e 2009.3.

Il Tribunale di Napoli accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dallaparte privata, sia con riferimento all’anno 2008 che con riferimento al2009.4.

La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre Inps, con ricorso affidato a duemotivi, ai quali la parte privata resiste con controricorso.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt.30 deld.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, edell’art.24 comma 5 del d.lgs. n.46/1999.2.

Deduce che con riferimento alla contribuzione dovuta per l’anno 2009 lacorte territoriale ha erroneamente ritenuto ammissibile l’eccezione diprescrizione nonostante la mancata impugnazione del relativo avviso diaddebito nel termine di legge.3.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che l’avviso diaddebito relativo alla contribuzione per l’anno 2009 è stato notificato allaparte privata il 16/01/2017 e che il successivo 23/02/2017 ─ prima dellascadenza del termine perentorio previsto dall’art.24 comma 5 del d.lgs.n.46/1999 ─ la parte privata ha depositato due distinti ricorsi giudiziari,uno relativo alla contribuzione per l’anno 2008 e l’altro per l’anno 2009.Numero registro generale 15446/2022Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 20216/2026Data pubblicazione 16/06/20264.

L’istituto previdenziale sostiene che nessuno dei due ricorsi avrebbeavuto ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di addebito notificato il16/01/2017, ma non li trascrive, nemmeno nella parte relativa alleconclusioni.5.

Ciò non consente al Collegio di poter prendere cognizione della causapetendi e del petitum dedotti nei due ricorsi, e dunque non è possibileaffermare se almeno uno dei due ricorsi avesse ad oggetto propriol’impugnazione dell’avviso di addebito notificato il 16/01/2017.6.

Le deduzioni svolte sul punto dall’istituto previdenziale sono statecontestate in modo specifico e puntuale nel controricorso (pagg.5-9) edunque i fatti processuali non possono ritenersi pacifici.7.

In questo contesto processuale, la mancata trascrizione delle parti deidue ricorsi determina l’inammissibilità della censura ex art.366 commaprimo n.6 cod. proc. civ. della censura, siccome fondata proprio sullaasserita mancata impugnazione, per mezzo dei due ricorsi, dell’avviso diaddebito notificato il 16/01/2017.8.

Con il secondo motivo (art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione dell’art.2935 cod. civ. in relazioneall’art.2, commi da 26 a 31, della legge n.335/1995, dell’art.18 del d.lgs.n.241/1997, dell’art.17 del d.P.R. n.435/2001 e del D.P.C.M. dello04/06/2009.9.

L’istituto previdenziale lamenta che la corte territoriale non ha tenuto inconsiderazione lo slittamento al 06/07/2009 dei termini per il versamentodei contributi relativi all’anno 2008g, per effetto del D.P.C.M. del04/06/2009.10. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al costante orientamento di questaCorte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in base al quale, neldefinire la decorrenza della prescrizione ex art.2935 cod. civ. dei contributidovuti alla [OSCURATO:PERSONA], deve prendersi in considerazione lascadenza del termine di pagamento con la precisazione che a tal fineNumero registro generale 15446/2022Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 20216/2026Data pubblicazione 16/06/2026assume rilievo anche il differimento disposto dai Dd.Pp.C.M. che sisuccedono nel tempo; ciò in considerazione del fatto che l’art. 12, comma5, del d.lgs. nr. 241/1997 devolve ad un decreto del Presidente delConsiglio dei ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità dimodificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali deicontribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenzeorganizzative dell’amministrazione; il D.P.C.M. (tempo per tempoapplicabile) concorre, dunque, «ad attuare e integrare le previsioni delD.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in unaprospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fontenormativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (direcente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivieffettuati); la Corte di legittimità si è occupata, anche, di indicare l’ambitodi applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M.susseguitisi nel tempo.

Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» deldifferimento (v.

Cass. nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficianotutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le qualis(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati pernon aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del2021 e successive conformi).

Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivodello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per lequali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettivadel singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscalederivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr.24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del2022, punto

4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11)» (Cass. n.9485/2025).Numero registro generale 15446/2022Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 20216/2026Data pubblicazione 16/06/202611.

La corte territoriale non ha fatto applicazione di questi principi didiritto al caso di specie, perché ha ritenuto che la possibilità di applicare ildifferimento dei termini previsto dal D.P.C.M. del giugno 2009 dipendessedall’assolvimento di una serie di oneri di allegazione da parte dell’istitutoprevidenziale, ai quali esso era venuto meno.12.

Con riferimento ai contributi per l’anno 2008 l’atto interruttivo risultacompiuto il 30/06/2014, entro il quinquennio dal termine di scadenza peril pagamento dei contributi come prorogato dal D.P.C.M. del giugno 2009(dies a quo: 06/07/2009).13.

Per l’effetto il motivo deve essere accolto, con la cassazione dellasentenza in relazione al motivo accolto e rinvio alla medesima corteterritoriale, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile ilprimo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/05/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le notificazioni presso la PECdell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5913/2021pubblicata il 22/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15446/2022Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 20216/2026Data pubblicazione 16/06/20261. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] controversia con [OSCURATO:PERSONA].2. La controversia ha per oggetto i contributi previdenziali della gestioneseparata Inps da professionista per gli anni 2008 e 2009.3. Il Tribunale di Napoli accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dallaparte privata, sia con riferimento all’anno 2008 che con riferimento al2009.4. La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.5. Per la cassazione della sentenza ricorre Inps, con ricorso affidato a duemotivi, ai quali la parte privata resiste con controricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt.30 deld.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, edell’art.24 comma 5 del d.lgs. n.46/1999.2. Deduce che con riferimento alla contribuzione dovuta per l’anno 2009 lacorte territoriale ha erroneamente ritenuto ammissibile l’eccezione diprescrizione nonostante la mancata impugnazione del relativo avviso diaddebito nel termine di legge.3. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che l’avviso diaddebito relativo alla contribuzione per l’anno 2009 è stato notificato allaparte privata il 16/01/2017 e che il successivo 23/02/2017 ─ prima dellascadenza del termine perentorio previsto dall’art.24 comma 5 del d.lgs.n.46/1999 ─ la parte privata ha depositato due distinti ricorsi giudiziari,uno relativo alla contribuzione per l’anno 2008 e l’altro per l’anno 2009.Numero registro generale 15446/2022Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 20216/2026Data pubblicazione 16/06/20264. L’istituto previdenziale sostiene che nessuno dei due ricorsi avrebbeavuto ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di addebito notificato il16/01/2017, ma non li trascrive, nemmeno nella parte relativa alleconclusioni.5. Ciò non consente al Collegio di poter prendere cognizione della causapetendi e del petitum dedotti nei due ricorsi, e dunque non è possibileaffermare se almeno uno dei due ricorsi avesse ad oggetto propriol’impugnazione dell’avviso di addebito notificato il 16/01/2017.6. Le deduzioni svolte sul punto dall’istituto previdenziale sono statecontestate in modo specifico e puntuale nel controricorso (pagg.5-9) edunque i fatti processuali non possono ritenersi pacifici.7. In questo contesto processuale, la mancata trascrizione delle parti deidue ricorsi determina l’inammissibilità della censura ex art.366 commaprimo n.6 cod. proc. civ. della censura, siccome fondata proprio sullaasserita mancata impugnazione, per mezzo dei due ricorsi, dell’avviso diaddebito notificato il 16/01/2017.8. Con il secondo motivo (art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione dell’art.2935 cod. civ. in relazioneall’art.2, commi da 26 a 31, della legge n.335/1995, dell’art.18 del d.lgs.n.241/1997, dell’art.17 del d.P.R. n.435/2001 e del D.P.C.M. dello04/06/2009.9. L’istituto previdenziale lamenta che la corte territoriale non ha tenuto inconsiderazione lo slittamento al 06/07/2009 dei termini per il versamentodei contributi relativi all’anno 2008g, per effetto del D.P.C.M. del04/06/2009.10. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al costante orientamento di questaCorte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in base al quale, neldefinire la decorrenza della prescrizione ex art.2935 cod. civ. dei contributidovuti alla [OSCURATO:PERSONA], deve prendersi in considerazione lascadenza del termine di pagamento con la precisazione che a tal fineNumero registro generale 15446/2022Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 20216/2026Data pubblicazione 16/06/2026assume rilievo anche il differimento disposto dai Dd.Pp.C.M. che sisuccedono nel tempo; ciò in considerazione del fatto che l’art. 12, comma5, del d.lgs. nr. 241/1997 devolve ad un decreto del Presidente delConsiglio dei ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità dimodificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali deicontribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenzeorganizzative dell’amministrazione; il D.P.C.M. (tempo per tempoapplicabile) concorre, dunque, «ad attuare e integrare le previsioni delD.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in unaprospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fontenormativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (direcente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivieffettuati); la Corte di legittimità si è occupata, anche, di indicare l’ambitodi applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M.susseguitisi nel tempo. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» deldifferimento (v. Cass. nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficianotutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le qualis(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati pernon aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivodello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per lequali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettivadel singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscalederivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr.24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11)» (Cass. n.9485/2025).Numero registro generale 15446/2022Numero sezionale 2581/2026Numero di raccolta generale 20216/2026Data pubblicazione 16/06/202611. La corte territoriale non ha fatto applicazione di questi principi didiritto al caso di specie, perché ha ritenuto che la possibilità di applicare ildifferimento dei termini previsto dal D.P.C.M. del giugno 2009 dipendessedall’assolvimento di una serie di oneri di allegazione da parte dell’istitutoprevidenziale, ai quali esso era venuto meno.12. Con riferimento ai contributi per l’anno 2008 l’atto interruttivo risultacompiuto il 30/06/2014, entro il quinquennio dal termine di scadenza peril pagamento dei contributi come prorogato dal D.P.C.M. del giugno 2009(dies a quo: 06/07/2009).13. Per l’effetto il motivo deve essere accolto, con la cassazione dellasentenza in relazione al motivo accolto e rinvio alla medesima corteterritoriale, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile ilprimo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/05/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20216/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris