CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 1978
Cassazione n. 00340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di e-}7 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1978 Avverso la sentenza del 16/07/2019 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito/letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di furto tentato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen., per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti il quale denuncia violazione degli artt. 624, 625 comma 1 n. 7 cod. pen., giacchè, contrariamente a quanto affermato in sentenza, nel supermercato in cui è stato commesso il fatto, non era presente un impianto di sorveglianza continua, secondo quanto dichiarato, nella querela, dalla stessa persona offesa; in ogni caso, il ricorrente invoca il principio di diritto a tenore del quale la aggravante in parola non è esclusa dalla presenza di un sistema di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino, con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, per avere escluso la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, incorrendo, tuttavia, in un evidente errore di diritto. 2.Secondo l'orientamento decisamente prevalente di questa Corte, infatti, nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza ( cfr. ex multis, Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015 - dep. 11/11/2015, Cacopardo e altri, Rv. 26568101), mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 21/01/2016, Scalambrieri, Rv. 26580801). 2.1.11 sistema di videosorveglianza non è idoneo, ex se, ad escludere la esposizione alla pubblica fede del bene perché, non assicurando un controllo costante e diretto, non fa venir meno la situazione di affidamento alla pubblica fede che gli avventori e i clienti dell'esercizio commerciale devono riporre rispetto al bene medesimo, che rimane, pertanto, in una siffatta evenienza, comunque, affidato all'altrui senso di rispetto; e ciò perché, in altri termini, solo un controllo costante e diretto è incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti. Come è stato pure affermato, il sistema di videosorveglianza rappresenta, rectius, si risolve, piuttosto in un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui ( Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280157). 2.2. A tanto deve aggiungersi, come rilevato dal Procuratore ricorrente, che, nella denuncia - querela, sporta dal direttore del punto vendita in cui avvenne il furto, questi, a specifica domanda dei verbalizzanti, riferì che, nei locali dell'esercizio commerciale, non era istallato un impianto di videosorveglianza. 3.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino ( ex art. 569 cod. proc. pen.) relativamente alla circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]