CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 1994
Cassazione n. 14391/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/07/1994 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 3, n. 40316 del 22/09/2021, P., Rv. 282276 - 01, per cui la mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto non comporta l'annullamento dell'intero giudizio a cui lo stesso si riferisce qualora non risultino essere state pregiudicate l'attività defensionale o giurisdizionale. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] si iere estensore Il Presidente L c sitli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C IA J 3 And oggi,