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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 24986/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato, ex artt. 99, 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen.

Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.4) cod. pen.- è generico e reiterativo di censura già proposta con l'atto di appello e disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ( pag.2: l'invocata attenuante fa riferimento al "danno patrimoniale di speciale tenuità" cagionato alla persona offesa dal reato e non al semplice profitto dell'illecito penale.

Nel caso di specie, sebbene il profitto immediato del tentativo di furto rinvenuto nella disponibilità del responsabile sia stato pari a 19,00 euro, deve tuttavia essere considerato sia il fatto che, se non interrotto, l'imputato si sarebbe impadronito di tutte le monete contenute nel distributore, sia soprattutto il danno cagionato al distributore stesso, definito, nella informativa redatta, dai militari intervenuti, "rilevante", mentre il titolare della farmacia, nella querela sporta, definisce il distributore come "fortemente danneggiato", con tutti gli adempimenti che evidentemente conseguono a carico della persona offesa per il ripristino della funzionalità del distributore, elementi, quelli descritti, certamente ostativi al riconoscimento della attenuante in parola.).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato, ex artt. 99, 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.4) cod. pen.- è generico e reiterativo di censura già proposta con l'atto di appello e disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ( pag.2: l'invocata attenuante fa riferimento al "danno patrimoniale di speciale tenuità" cagionato alla persona offesa dal reato e non al semplice profitto dell'illecito penale. Nel caso di specie, sebbene il profitto immediato del tentativo di furto rinvenuto nella disponibilità del responsabile sia stato pari a 19,00 euro, deve tuttavia essere considerato sia il fatto che, se non interrotto, l'imputato si sarebbe impadronito di tutte le monete contenute nel distributore, sia soprattutto il danno cagionato al distributore stesso, definito, nella informativa redatta, dai militari intervenuti, "rilevante", mentre il titolare della farmacia, nella querela sporta, definisce il distributore come "fortemente danneggiato", con tutti gli adempimenti che evidentemente conseguono a carico della persona offesa per il ripristino della funzionalità del distributore, elementi, quelli descritti, certamente ostativi al riconoscimento della attenuante in parola.). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],t
Sentenza Cassazione n. 24986/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris