Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2020/2021
ECLI:EU:C:2021:634
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0276_INF
Ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021 –
[OSCURATO:PERSONA] (Netherlands) / Commissione
(cause C‑276/21 P(R) e C‑276/21 P(R)-R)
«Impugnazione – Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Valutazione dei fatti – Assenza di snaturamento dei fatti e degli elementi probatori – Punti della motivazione svolti ad abundantiam»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 23, 38, 39, 44, 46)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 27, 33, 55, 56)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 52, 53)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] (Netherlands) BV è condannata alle spese.