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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2020/2021

ECLI:EU:C:2021:634
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0276_INF

Ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (Netherlands) / Commissione (cause C‑276/21 P(R) e C‑276/21 P(R)-R) «Impugnazione – Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Valutazione dei fatti – Assenza di snaturamento dei fatti e degli elementi probatori – Punti della motivazione svolti ad abundantiam»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 23, 38, 39, 44, 46)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 27, 33, 55, 56)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 52, 53) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] (Netherlands) BV è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0276_INF Ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (Netherlands) / Commissione (cause C‑276/21 P(R) e C‑276/21 P(R)-R) «Impugnazione – Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Valutazione dei fatti – Assenza di snaturamento dei fatti e degli elementi probatori – Punti della motivazione svolti ad abundantiam» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 23, 38, 39, 44, 46) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 27, 33, 55, 56) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 52, 53) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] (Netherlands) BV è condannata alle spese.
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