CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2021
Cassazione n. 23496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24979-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 97, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2096/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Tivoli di essere reintegrato nel possesso di una porzione di terreno in Sant’[OSCURATO:PERSONA], invasa per sconfinamento da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del fondo confinante, i quali vi avevano edificato un muro di cinta. Si costituivano in giudizio i resistenti, eccependo la decadenza dall’azione possessoria e, in ogni caso, l’insussistenza dei relativi presupposti, per essere stato il muro eretto con l’assenso del ricorrente sulla linea di confine concordata, tracciata più di un anno prima con l’apposizione di picchetti e nastro. Conclusa la fase interdittale, con l’emissione di ordinanza di reintegrazione nel possesso, la causa veniva istruita nel merito e, all’esito, veniva definita con sentenza n. 1026/2012, con la quale il Tribunale rigettava la domanda ritenendo spirato, alla data del deposito del ricorso, l’anno utile alla proposizione dell’azione possessoria, e comunque provato il consenso del ricorrente all’edificazione del muro, con conseguente esclusione dell’animus spoliandi in capo ai resistenti. Il gravame interposto dal Giardini, al quale resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza impugnata, n. 2096/2021, con la quale il giudice di seconde cure confermava l’insussistenza degli elementi ex art. 1168 c.c., ed in particolare dell’animus spoliandi in capo agli appellati, in ragione della partecipazione dell’appellante alle attività di tracciamento della linea di confine e di successiva edificazione del muro, considerando assorbita la questione dell’intervenuta decadenza dell’azione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Tivoli di essere reintegrato nel possesso di una porzione di terreno in Sant’[OSCURATO:PERSONA], invasa per sconfinamento da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del fondo confinante, i quali vi avevano edificato un muro di cinta. Si costituivano in giudizio i resistenti, eccependo la decadenza dall’azione possessoria e, in ogni caso, l’insussistenza dei relativi presupposti, per essere stato il muro eretto con l’assenso del ricorrente sulla linea di confine concordata, tracciata più di un anno prima con l’apposizione di picchetti e nastro. Conclusa la fase interdittale, con l’emissione di ordinanza di reintegrazione nel possesso, la causa veniva istruita nel merito e, all’esito, veniva definita con sentenza n. 1026/2012, con la quale il Tribunale rigettava la domanda ritenendo spirato, alla data del deposito del ricorso, l’anno utile alla proposizione dell’azione possessoria, e comunque provato il consenso del ricorrente all’edificazione del muro, con conseguente esclusione dell’animus spoliandi in capo ai resistenti. Il gravame interposto dal Giardini, al quale resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza impugnata, n. 2096/2021, con la quale il giudice di seconde cure confermava l’insussistenza degli elementi ex art. 1168 c.c., ed in particolare dell’animus spoliandi in capo agli appellati, in ragione della partecipazione dell’appellante alle attività di tracciamento della linea di confine e di successiva edificazione del muro, considerando assorbita la questione dell’intervenuta decadenza dell’azione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il difetto di motivazione sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie, perché la Corte di Appello, anche in ossequio al principio di non contestazione, avrebbe dovuto dare rilievo non alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva collocato la costruzione del muro nel periodo di luglio-agosto 2004, ma alle deposizioni dei testi Latini e Nonni, secondo cui l’edificazione del muro non sarebbe iniziata prima di settembre 2004. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto mancanti gli elementi costitutivi dello spoglio ex art. 1168 c.c. In particolare, la Corte distrettuale non avrebbe indicato le ragioni poste a base del proprio convincimento, circa l’insussistenza dell’animus spoliandi, atteso che la presenza del Giardini in occasione delle operazioni di tracciamento della linea di confine tra i fondi costituirebbe dato neutro, non attestante alcun assenso, tanto più che nel caso di specie lo sconfinamento sarebbe stato desumibile solo all’esito di accertamenti tecnici. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto assorbita la questione relativa alla intervenuta decadenza dell’azione possessoria. Secondo il Giardini, lo spoglio avrebbe dovuto essere qualificato come violento e clandestino, e quindi l’eccezione di decadenza dall’azione possessoria formulata dai convenuti avrebbe dovuto essere rigettata, poiché l’apposizione dei paletti non poteva far presagire la lesione, derivata solo dalla costruzione del muro e percepibile solo all’esito di rilievi tecnici. Da questi ultimi, dunque, avrebbe dovuto farsi decorrere il termine annuale per la tutela possessoria. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta che il giudice di merito lo avrebbe erroneamente gravato dell’onere della prova dell’impossibilità di percepire immediatamente lo spoglio; al contrario, la Corte di Appello avrebbe dovuto porre a carico dei convenuti l’onere della prova del fatto positivo della conoscenza, o conoscibilità, da parte sua dello sconfinamento oggetto di causa. Inoltre, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato che il ricorrente non poteva comunque percepire l’invasione della sua proprietà, usando l’ordinaria diligenza, prima che venissero effettuati gli accertamenti tecnici resisi necessari per appurare la circostanza. Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto mediante le stesse il ricorrente denuncia vizi motivazionali, riconducibili al cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, non più ricompresi nel modello normativo dell’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c., nell’attuale testo modificato dall’art. 54, comma 1, lett. b) del D. L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 . Infatti, “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che –per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c.– dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez.3, Se ntenza n. 11892 del 10/06/2016 , Rv. 640194 ). Inoltre, il ricorrente solo formalmente invita ad un controllo sull’apparato motivazionale della pronuncia impugnata, ma in sostanza propone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, mirando così ad ottenere nella presente sede di legittimità una non consentita revisione degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata“ (cfr. Cass. Sez.1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016 , Rv.641328; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv.631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv.631330; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv.644812). Peraltro, nel caso di specie, il giudice di seconda istanza ha ritenuto, con motivazione non implausibile, che la presenza del ricorrente al momento della definizione del confine fosse circostanza idonea ad escludere l’animus spoliandi dei controricorrenti, “… poiché risulta ampiamente comprovata la consapevolezza e la partecipazione del Giardini rispetto a tutte le fasi di determinazione concordata del confine tra le parti in causa, dall’apposizione dei paletti alla realizzazione del muro di confine” (cfr. pag. 4 della sentenza). La Corte di Appello ha fatto buon governo degli insegnamenti di questa Corte, secondo cui “In tema di spoglio, l’accertamento del giudice deve riguardare sia l’elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, che l’elemento soggettivo, ossia l’animus spoliandi, che non consiste nella sola coscienza e volontà dell’agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell’azione espoliatrice), nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, con la conseguenza che il consenso, espresso o tacito, del possessore allo spoglio, costituisce causa escludente dell’animus spoliandi” (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 14797 del 14/06/2017 , Rv.644484; cfr. anche Cass. Sez.2, Sentenza n. 4226 del 18/07/1985 , Rv. 441730 ) ”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta formulata dal Relatore. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tito