CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 34694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdato dy VIS_Q udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, si duole, in termini peraltro aspecifici, della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti in ordine alle prove della responsabilità penale dell'imputato e alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente