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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22884/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RIB.

LIBERTA' di Catanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro, in funzione diriesame, ha rigettato l’appello formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare di Catanzaro, che harespinto l’istanza di retrodatazione al 10 dicembre 2012 - data di applicazionedella misura cautelare del carcere nel proc. pen. n. 4648 del 2012 - dei termini dicustodia cautelare concernenti la misura custodiale applicata nel procedimentopenale n. 2455 del 2017 per il delitto di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA],avvenuto il 6 luglio 2012.2.

Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione FrancescoAlessandria, per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] eNicola Cantafora deducendo due motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizionedi cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nonché l’erronea applicazione deiprincipi sulla cd. ” contestazione a catena” e sul requisito della “desumibilità”.La difesa sostiene che l’ordinanza del riesame non ha fatto correttaapplicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed inparticolare, della sentenza delle Sezioni unite “Rahulia” del 2005 e della sentenzadella Corte costituzionale n. 408 del 2005.Si osserva, in particolare, che sussistendo nella fattispecie una connessionequalificata fra i fatti oggetto delle due ordinanze cautelari emesse nei confrontidel ricorrente e trattandosi di fatti commessi anteriormente alla prima ordinanzadel 2012, legati dal vincolo teleologico e di continuazione, ai sensi dell’art. 12,comma 1, lett. b) e c) - perché realizzati nell’ambito della medesima faidamafiosa - il Tribunale avrebbe dovuto, alla luce della sentenze sopra indicate,disporre la retrodatazione senza procedere alla valutazione del requisito della“desumibilità” degli indizi.Osserva la difesa che la connessione qualificata tra i fatti oggetto dei dueprocedimenti emergerebbe dalla stessa ordinanza del 2012, la quale collocal’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] “nella scia di sangue riconducibile allo scontroarmato tra la famiglia Patania e il gruppo dei Piscopisani”.In tale ordinanza, relativa all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e al tentatoomicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - osserva la difesa -,nell’elenco di tutti gli omicidi e i tentati omicidi che hanno caratterizzato dettafaida al numero 11 compare anche l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, rilevache già dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che il coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse già nel patrimonioconoscitivo del Giudice che ha adottato la prima ordinanza.Il Tribunale avrebbe dunque invertito l’ordine logico della valutazionerendendo il requisito della desumibilità degli indizi prevalente rispetto a quellodella connessione qualificata.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in via subordinata,l’illogicità manifesta della motivazione e il travisamento della prova in relazionealla insussistenza del requisito della desumibilità degli indizi a carico delricorrente.Osserva la difesa che - diversamente da quanto affermato dal Tribunale –già al momento della prima ordinanza il [OSCURATO:PERSONA], autoaccusandosi dell’omicidio delricorrente, indicato come “Franco”, riferendo elementi per la precisaidentificazione di costui quale [OSCURATO:PERSONA].Sarebbe pertanto illogica l’affermazione del Tribunale secondo la quale ilquadro indiziario si sarebbe chiarito a carico del ricorrente solo con ledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e con le informative del 2012 edel 2013.3.

Con requisitoria orale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiuseppinaCasella, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.2.

In premessa va evidenziato che Sez. 1, Sentenza n. 41399 del 2025 (nonmass.) – in relazione ad una analoga istanza che aveva riguardato un diversosoggetto indagato dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - ha ricordato che in duepronunce delle Sez.

U di questa Corte (n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 2007,Librato, Rv. 235909; n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia ed altri, Rv. 231057) si èaffermato, in tema di disciplina della retrodatazione della decorrenza del terminedi durata massima della custodia cautelare in caso di contestazione a catena, chepossono ricorrere distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte,regole operative.Si è precisato che premessa comune delle due pronunce è che i delittioggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano staticommessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelarecronologicamente antecedente e che la ratio della regola della retrodatazione, dacui deriva la decorrenza dei termini di custodia cautelare dal momentodell'esecuzione del primo provvedimento, risponde alla esigenza di non farricadere sul soggetto destinatario della misura restrittiva l'artificioso ritardo o la"colpevole inerzia" nell'applicazione della misura cautelare, allorché già inprecedenza dagli atti emergevano gli elementi giustificativi, e quindi senzaconfondere il fatto storico oggetto della contestazione con la prova delmedesimo.Nella sentenza citata questa Corte ha rimarcato che una prima ipotesi siverifica allorquando più ordinanze cautelari sono state emesse nello stessoprocedimento e per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, oper fatti legati da connessione qualificata: in questo caso trova applicazione ladisposizione dettata dal primo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen.,secondo la quale la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata dellamisura o delle misure applicate successivamente alla prima opera in viaautomatica e, dunque, «indipendentemente dalla possibilità, al momento dellaemissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fattioggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentementedalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei agiustificare le relative misure» (così Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep.2007, Librato,235911).Nel caso, invece, di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi perfatti legati da connessione qualificata, si applica la regola dettata dal secondoperiodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., sicché la retrodatazione delladecorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con lasuccessiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di taliprovvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui èintervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza (Sez.

U.,n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058).Il caso di ordinanze cautelari emesse per fatti diversi, non legati daconnessione qualificata, in procedimenti diversi, rientra nel campo applicativodell'art. 297 cod. proc. pen. per effetto della sentenza additiva della Cortecostituzionale n. 408 del 2005: la retrodatazione opera quando gli elementigiustificativi della seconda misura cautelare erano già desumibili dagli atti almomento della emissione della prima, se i due procedimenti sono in corsodavanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto diuna scelta del pubblico ministero (Sez.

U., n.14535 del 19/12/2006, dep. 2007,Librato, Rv. 235911).3.

Tanto premesso, pur dovendosiconstatare che il Tribunale ha errato nelconsiderare di poter “prescindere dalla valutazione sulla esistenza o meno diconnessione qualificata tra i fatti oggetto del secondo provvedimento coercitivo equelli contestati con la prima ordinanza custodiale”, non vertendosi nella primadelle ipotesi sopra considerate, va rilevato che i Giudici del riesame hanno datoconto della circostanza che in relazione ai fatti di cui all’ordinanza del 2012 èintervenuto il rinvio a giudizio – dato non contestato dalla difesa – con laconseguente operatività della regola dettata dal secondo periodo del comma 3dell'art. 297 cod. proc. pen.Proprio sul rilievo dell’intervenuto rinvio a giudizio in ordine ai fatti oggettodell’ordinanza cautelare del 2012 il Tribunale ha correttamente affrontato il temadella desumibilità degli elementi giustificativi del secondo provvedimentocautelare dagli atti al momento della emissione della prima ordinanza e almomento del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.Il Tribunale, di fatto, ha pertanto dato applicazione al principio affermato daSezioni Unite Rahulia, richiamando altresì l’ulteriore principio secondo il qualel'«anteriore desumibilità» è nozione da intendersi nel senso che, al momento delrinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria debba essere ingrado di desumere, non solo di conoscere, la specifica significanza processuale,intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementirelativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimentocautelare per reato connesso, atteso che spesso il compendio indiziario nonmanifesta 12 oggi, immediatamente la propria portata dimostrativa (Sez.3,n.48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02; Sez. 3, n. 46158 del04/02/2015, Mancini, Rv. 265437 - 01).Sulla base dei principi enunciati, deve dunque rilevarsi che l’ordinanzaimpugnata non è incorsa nel vizio di violazione di legge denunciato.4.

In ordine al secondo motivo, con il quale la difesa deduce vizi dellamotivazione in punto di desumibilità dagli atti della gravità indiziaria, vaevidenziato che il Tribunale ha rilevato che solo successivamente allosvolgimento di ulteriori indagini si era venuto a delineare un quadro di gravitàindiziaria nei confronti del ricorrente in ordine ai fatti di cui alla secondaordinanza, non ritenendo di poter attribuire alle dichiarazioni del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA] un significativo valore sostanziale ai fini dell’applicazione dellamisura cautelare.A tal riguardo i giudici del riesame, con motivazione adeguata e priva di vizilogici, hanno spiegato che soltanto con le informative del 13 aprile del 2022 e del4 febbraio 2023 si è conferita solidità al quadro indiziario, evidenziando che ledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il 26 luglio 2019, il 20 novembre 2019 e il25 ottobre 2021, hanno consentito di delineare il coinvolgimento del ricorrentenell’omicidio ed il ruolo svolto.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,dunque, rigettato.

Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Copia del presente provvedimento deveessere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a normadell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIB. LIBERTA' di Catanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro, in funzione diriesame, ha rigettato l’appello formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare di Catanzaro, che harespinto l’istanza di retrodatazione al 10 dicembre 2012 - data di applicazionedella misura cautelare del carcere nel proc. pen. n. 4648 del 2012 - dei termini dicustodia cautelare concernenti la misura custodiale applicata nel procedimentopenale n. 2455 del 2017 per il delitto di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA],avvenuto il 6 luglio 2012.2. Avverso l’ordinanza, propone ricorso per cassazione FrancescoAlessandria, per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] eNicola Cantafora deducendo due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizionedi cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nonché l’erronea applicazione deiprincipi sulla cd. ” contestazione a catena” e sul requisito della “desumibilità”.La difesa sostiene che l’ordinanza del riesame non ha fatto correttaapplicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed inparticolare, della sentenza delle Sezioni unite “Rahulia” del 2005 e della sentenzadella Corte costituzionale n. 408 del 2005.Si osserva, in particolare, che sussistendo nella fattispecie una connessionequalificata fra i fatti oggetto delle due ordinanze cautelari emesse nei confrontidel ricorrente e trattandosi di fatti commessi anteriormente alla prima ordinanzadel 2012, legati dal vincolo teleologico e di continuazione, ai sensi dell’art. 12,comma 1, lett. b) e c) - perché realizzati nell’ambito della medesima faidamafiosa - il Tribunale avrebbe dovuto, alla luce della sentenze sopra indicate,disporre la retrodatazione senza procedere alla valutazione del requisito della“desumibilità” degli indizi.Osserva la difesa che la connessione qualificata tra i fatti oggetto dei dueprocedimenti emergerebbe dalla stessa ordinanza del 2012, la quale collocal’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] “nella scia di sangue riconducibile allo scontroarmato tra la famiglia Patania e il gruppo dei Piscopisani”.In tale ordinanza, relativa all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e al tentatoomicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - osserva la difesa -,nell’elenco di tutti gli omicidi e i tentati omicidi che hanno caratterizzato dettafaida al numero 11 compare anche l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, rilevache già dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che il coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse già nel patrimonioconoscitivo del Giudice che ha adottato la prima ordinanza.Il Tribunale avrebbe dunque invertito l’ordine logico della valutazionerendendo il requisito della desumibilità degli indizi prevalente rispetto a quellodella connessione qualificata.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in via subordinata,l’illogicità manifesta della motivazione e il travisamento della prova in relazionealla insussistenza del requisito della desumibilità degli indizi a carico delricorrente.Osserva la difesa che - diversamente da quanto affermato dal Tribunale –già al momento della prima ordinanza il [OSCURATO:PERSONA], autoaccusandosi dell’omicidio delricorrente, indicato come “Franco”, riferendo elementi per la precisaidentificazione di costui quale [OSCURATO:PERSONA].Sarebbe pertanto illogica l’affermazione del Tribunale secondo la quale ilquadro indiziario si sarebbe chiarito a carico del ricorrente solo con ledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e con le informative del 2012 edel 2013.3. Con requisitoria orale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiuseppinaCasella, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.2. In premessa va evidenziato che Sez. 1, Sentenza n. 41399 del 2025 (nonmass.) – in relazione ad una analoga istanza che aveva riguardato un diversosoggetto indagato dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - ha ricordato che in duepronunce delle Sez. U di questa Corte (n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 2007,Librato, Rv. 235909; n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia ed altri, Rv. 231057) si èaffermato, in tema di disciplina della retrodatazione della decorrenza del terminedi durata massima della custodia cautelare in caso di contestazione a catena, chepossono ricorrere distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte,regole operative.Si è precisato che premessa comune delle due pronunce è che i delittioggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano staticommessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelarecronologicamente antecedente e che la ratio della regola della retrodatazione, dacui deriva la decorrenza dei termini di custodia cautelare dal momentodell'esecuzione del primo provvedimento, risponde alla esigenza di non farricadere sul soggetto destinatario della misura restrittiva l'artificioso ritardo o la"colpevole inerzia" nell'applicazione della misura cautelare, allorché già inprecedenza dagli atti emergevano gli elementi giustificativi, e quindi senzaconfondere il fatto storico oggetto della contestazione con la prova delmedesimo.Nella sentenza citata questa Corte ha rimarcato che una prima ipotesi siverifica allorquando più ordinanze cautelari sono state emesse nello stessoprocedimento e per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, oper fatti legati da connessione qualificata: in questo caso trova applicazione ladisposizione dettata dal primo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen.,secondo la quale la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata dellamisura o delle misure applicate successivamente alla prima opera in viaautomatica e, dunque, «indipendentemente dalla possibilità, al momento dellaemissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fattioggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentementedalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei agiustificare le relative misure» (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep.2007, Librato,235911).Nel caso, invece, di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi perfatti legati da connessione qualificata, si applica la regola dettata dal secondoperiodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., sicché la retrodatazione delladecorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con lasuccessiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di taliprovvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui èintervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza (Sez. U.,n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058).Il caso di ordinanze cautelari emesse per fatti diversi, non legati daconnessione qualificata, in procedimenti diversi, rientra nel campo applicativodell'art. 297 cod. proc. pen. per effetto della sentenza additiva della Cortecostituzionale n. 408 del 2005: la retrodatazione opera quando gli elementigiustificativi della seconda misura cautelare erano già desumibili dagli atti almomento della emissione della prima, se i due procedimenti sono in corsodavanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto diuna scelta del pubblico ministero (Sez. U., n.14535 del 19/12/2006, dep. 2007,Librato, Rv. 235911).3. Tanto premesso, pur dovendosiconstatare che il Tribunale ha errato nelconsiderare di poter “prescindere dalla valutazione sulla esistenza o meno diconnessione qualificata tra i fatti oggetto del secondo provvedimento coercitivo equelli contestati con la prima ordinanza custodiale”, non vertendosi nella primadelle ipotesi sopra considerate, va rilevato che i Giudici del riesame hanno datoconto della circostanza che in relazione ai fatti di cui all’ordinanza del 2012 èintervenuto il rinvio a giudizio – dato non contestato dalla difesa – con laconseguente operatività della regola dettata dal secondo periodo del comma 3dell'art. 297 cod. proc. pen.Proprio sul rilievo dell’intervenuto rinvio a giudizio in ordine ai fatti oggettodell’ordinanza cautelare del 2012 il Tribunale ha correttamente affrontato il temadella desumibilità degli elementi giustificativi del secondo provvedimentocautelare dagli atti al momento della emissione della prima ordinanza e almomento del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.Il Tribunale, di fatto, ha pertanto dato applicazione al principio affermato daSezioni Unite Rahulia, richiamando altresì l’ulteriore principio secondo il qualel'«anteriore desumibilità» è nozione da intendersi nel senso che, al momento delrinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria debba essere ingrado di desumere, non solo di conoscere, la specifica significanza processuale,intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementirelativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimentocautelare per reato connesso, atteso che spesso il compendio indiziario nonmanifesta 12 oggi, immediatamente la propria portata dimostrativa (Sez.3,n.48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02; Sez. 3, n. 46158 del04/02/2015, Mancini, Rv. 265437 - 01).Sulla base dei principi enunciati, deve dunque rilevarsi che l’ordinanzaimpugnata non è incorsa nel vizio di violazione di legge denunciato.4. In ordine al secondo motivo, con il quale la difesa deduce vizi dellamotivazione in punto di desumibilità dagli atti della gravità indiziaria, vaevidenziato che il Tribunale ha rilevato che solo successivamente allosvolgimento di ulteriori indagini si era venuto a delineare un quadro di gravitàindiziaria nei confronti del ricorrente in ordine ai fatti di cui alla secondaordinanza, non ritenendo di poter attribuire alle dichiarazioni del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA] un significativo valore sostanziale ai fini dell’applicazione dellamisura cautelare.A tal riguardo i giudici del riesame, con motivazione adeguata e priva di vizilogici, hanno spiegato che soltanto con le informative del 13 aprile del 2022 e del4 febbraio 2023 si è conferita solidità al quadro indiziario, evidenziando che ledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il 26 luglio 2019, il 20 novembre 2019 e il25 ottobre 2021, hanno consentito di delineare il coinvolgimento del ricorrentenell’omicidio ed il ruolo svolto.5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,dunque, rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deveessere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a normadell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22884/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris