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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21795/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il pubblico ministero Dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto dei ricorsi Sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna dei ricorrenti per tre estorsioni (una consumata e due tentate).

Si contestava agli stessi di avere minacciato le persone offese anche mediante esplosioni di arma da fuoco contro la vetrata e l'insegna del locale che gestivano (una pizzeria), costringendoli a pagare la somma di cinquecento euro; e in un momento successivo, di avere minacciato gli stessi offesi al fine di ottenere l'ulteriore pagamento di mille euro destinati a mantenere i carcerati.

Veniva riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso.

La Corte di appello non concedeva né l'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 6) cod. pen. , né le attenuanti generiche; il trattamento sanzionatorio veniva comunque ridefinito in modo favorevole agli imputati.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 15 e 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: il ricorrente contestava il "frazionamento" della azione estorsiva in tre distinte condotte illecite.

Il frazionamento sarebbe fondato su un travisamento delle prove tenuto conto, che la "composizione transattiva" relativa alla prima estorsione non risulterebbe provata, mentre le due ulteriori richieste costituirebbero solo un rafforzamento della prima; le minacce sarebbero tutte funzionali ad ottenere il pagamento periodico di 1.000 euro a settimana per il sostentamento dei carcerati.

A sostegno dell'unitarietà della condotta si deduceva che l'azione illecita si era sviluppata in un arco temporale di circa due mesi (dal 7 gennaio 2019 fino al 9 marzo 2019), che la causale per le richieste di denaro era sempre la medesima (regalo per i carcerati) e che identiche erano anche la modalità esecutiva e le persone offese.

2.2. Violazione di legge (art. 61 n. 6) cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 61 n 6) cod. pen.

La Corte di appello non avrebbe valutato che le persone offese non avevano sporto denuncia per "connivenza" e non per "timore", dato che anche loro erano inserite nei circuiti della criminalità locale (come emergerebbe dal fatto che il Fedele aveva reagito in modo violento alle richieste del [OSCURATO:PERSONA]); pertanto il "forte condizionamento" posto alla base del diniego dell'attenuante sarebbe insussistente.

2.3. Violazione di legge (art. 133 e 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione con relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche: non sarebbe stata adeguatamente considerata la condotta processuale del ricorrente; si deduceva, inoltre, che la sua ritenuta "spregiudicatezza" sarebbe incompatibile con il fatto che lo stesso non aveva partecipato ad alcuna richiesta estorsiva; infine si deduceva che non sarebbe stato adeguatamente valorizzata l'offerta risarcitoria di duemila euro.

3. Ricorreva anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:3.1. violazione di legge (artt. 15 e 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: con i primi due motivi si deduceva l'illegittimità del frazionamento della azione estorsiva in tre distinte azioni delittuose.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello i fatti descritti nei capi a) e b) avrebbero dovuto essere considerati come riferibili ad una sola condotta in ragione dell'unitarietà del momento genetico e dei caratteri omogenei delle azione minatorie.

Confermerebbero la invocata unitarietà le massime di esperienza che attestavano che nei contesti di criminalità organizzata l'estorsione non si esaurisce in un solo atto, ma si dipana fisiologicamente nel tempo.

A ciò si aggiungeva che le motivazioni offerte dalla Corte territoriale per respingere l'istanza di assorbimento sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui faceva riferimento al fatto che la seconda condotta era distinta dalla prima a causa del subentro del clan dei Mazzarella nel controllo della piazza [OSCURATO:PERSONA]; affermare che tale subentro fosse idoneo a giustificare il frazionamento significherebbe ritenere che le condotte precedenti a quelle poste in essere dopo l'arresto dei Sibillo non sarebbero aggravate, come invece ritenuto ai sensi dell'art. 7 del D.I. 192 del 1991. 3.3 Violazione di legge (art. 62 n. 6) cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 6) cod. pen.: sarebbe illegittimo ritenere esistente un danno ulteriore rispetto a quello morale senza alcuna compiuta identificazione e quantificazione; la somma offerta a titolo di risarcimento sarebbe stata ritenuta inidonea senza che fosse provato il danno "dinamico-relazionale". 3.3 Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state illegittimamente denegate nonostante il ricorrente (a) fosse rimasto vittima di un pestaggio da parte dell'offeso, per nulla intimorito dalla sua caratura criminale, (b) avesse offerto concreti segnali di resipiscenza attraverso la condotta riparatoria. 3.4 Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la definizione degli aumenti per la continuazione: sarebbe illegittimo identificare per entrambi gli episodi contestati al capo b) il medesimo aumento.

4. Ricorreva per cassazione anche il difensore del [OSCURATO:PERSONA], che deduceva:

4.1. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa: non sarebbe stato considerato che questa non aveva visto personalmente il [OSCURATO:PERSONA], dato che aveva affermato di avere visionato la sua immagine sul telefonino del genero: il che inficerebbe la credibilità delle dichiarazioni ricognitive.

A ciò si aggiungeva che la Alterio avrebbe reso dichiarazioni accusatorie senza conoscere il nome del ricorrente che gli sarebbe stato suggerito dal genero.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse del Perez e dello Iodice sono manifestamente infondati e, dunque inammissibili.

1.1. Il collegio riafferma che le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni, desìstenze o quant'altro (Sez. 2 - Sentenza n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513 - 0; Sez. 2, Sentenza n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01) Non contraddice tale principio neanche la decisione con la quale si è ritenuto che integra un unico delitto di estorsione la condotta dell'agente che, dopo la realizzazione parziale dell'illecito profitto, ponga in essere nuove violenze o minacce allo scopo di costringere la persona offesa ad eseguire gli ulteriori atti di disposizione necessari per ottenere la realizzazione della pretesa nella sua integralità (Sez. 2 - , Sentenza n. 6569 del 10/11/2020, dep. 2021, Raffone, Rv. 280655 - 01): in questo caso, proprio attraverso la valutazione delle "circostanze concrete" dell'azione estorsiva, si è ritenuto che l'azione costrittiva, per quanto frazionata, fosse diretta ad ottenere una unica prestazione illecita.

L'indicazione fornita dalla cassazione è che l'assorbimento deve essere valutato in relazione alle "circostanze del caso concreto", valutando ogni volta se sussista la distinzione della triade "condotta- nesso causale- evento", che deve necessariamente comporre la singola azione criminosa.

Nel caso in esame la Corte di appello con motivazione ineccepibile, logica ed aderente alle emergenze processuali, rilevava che le tre condotte contestate erano distinte dato che (a) la richiesta avanzata il 7 gennaio 2019 veniva esaudita previa composizione con la consegna di 500 euro (somma definita all'esito di una composizione transattiva)ha richiesta del 14 gennaio 2019, pur avendo la stessa causale della prima - "regalo per i carcerati" - i veniva considerata nuova per la mancanza di ogni riferimento all'epilogo della precedente richiesta; (c) infine l'ultima richiesta, avanzata il 9 marzo 2019, veniva considerata distinta poiché avanzata, da un lato, facendo riferimento alla definitiva "occupazione" della piazza [OSCURATO:PERSONA] da parte del clan Mazzarella e, dall'altro, per le caratteristiche della richiesta, che faceva esplicito riferimento ad "altri" mille euro, senza alcun richiamo ad una ipotetica continuità dei versamenti.In relazione a quest'ultima estorsione non si rileva alcuna illogicità nel riferimento effettuato dai ricorrente alla definitiva presa di potere del clan Mazzarella nel territorio di Piazza san Gaetano (al posto dei Sibillo): non si rileva infatti nessuna incompatibilità logica con il riconoscimento della aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione ai precedenti episodi, dato che sia lo Iodice che il Perez agivano pacificamente per conto del clan Mazzarella che - anche attraverso l'imposizione di pagamenti oggetto del presente giudizio - ha assunto definitivamente il controllo della piazza.

In conclusione: nessuna illogicità si rinviene nella scelta della Corte di appello di ritenere assorbiti solo i due segmenti della condotta relativi al pagamento dei cinquecento euro e non gli episodi successivi, che venivano ritenuti autonomi sia per le modalità con le quali erano state avanzata le richieste, che per la assenza di qualsiasi collegamento o richiamo alle precedenti condotte.

La motivazione censurata non si presta dunque ad alcuna censura in questa sede.

2. I motivi che contestano la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 61 n. 6) proposto sia nell'interesse dello Iodice che del Perez (secondo motivo di entrambi i ricorsi) sono inammissibili.

2.1. Il collegio ritiene che la concessione dell'attenuante prevede una valutazione di congruità, fondata sulla valutazione della gravità della condotta e della idoneità del ristoro offerto, che, se esposta con motivazione logica ed aderente alle emergenze del processo, non può essere censurata in cassazione.

Nel caso in esame la Corte di appello riteneva che la somma offerta non fosse adeguata in relazione alle modalità della condotta, caratterizzata dal ricorso all'uso del metodo mafioso che avevano generato un gravissimo condizionamento nelle vittime.

Queste contrariamente a quanto dedotto non risultavano affatto "conniventi", ma fortemente intimorite e condizionate (pag. 14 della sentenza impugnata).

Si tratta di una decisione assunta in coerenza con il consolidato principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, Sentenza n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880 - 01).

3. Anche le doglianze proposte - nell'interesse del Perez - nei confronti del trattamento sanzionatorio (terzo motivo) sono inammissibili.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva ostativi a mitigazioni della pena -ulteriori rispetto a quelle già concesse - sia le modalità allarmanti della condotta. consumata con ricorso all'uso del metodo mafioso, che la biografia criminale emergente dai precedenti vantati (pag. 15 della sentenza impugnata).

La motivazione si sottrae dunque ad ogni censura in questa sede.

3. Sono inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse dello Iodice, con i quali si contesta la mancata concessione delle circostante attenuanti generiche e l'illegittimità degli aumenti disposti in relazione al riconoscimento della continuazione, che sarebbero omogenei, nonostante la diversità delle condotte.

3.1. Con riguardo alle attenuanti generiche il collegio riafferma che la loro concessione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, la Corte di appello denegava il beneficio rilevando che non emergano elementi positivi a conforto, tale non essendo la confessione, ritenuta un epilogo necessitato dalla nota gravità del quadro probatorio (pag. 15 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione che esprime in modo ineccepibile la valutazione di merito che sostiene la decisione di diniego, che non si presta a censure in sede di legittimità.3.2.

Nessuna illegittimità si rileva infine nella definizione omogenea dei due aumenti per la continuazione: invero la Corte di appello rimodulava in modo favorevole al reo l'entità degli aumenti, riducendoli e giustificando la quantificazione proprio in ragione del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza che si ritengono violati dal ricorrente.

Il collegio ritiene che tale impianto argomentativo, nella misura in cui si è diretto a sostenere un significativo contenimento della sanzione, effettuato proprio in ragione del rispetto del principio di proporzionalità, non si presti ad alcuna censura.

4. Infine: è inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] che si limita a contestare la valutazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa.

4.1. In materia il collegio riafferma che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; tuttavia nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'Arte, Rv. 253214).

Pertanto il fatto che l'offeso non sia un dichiarante neutro, ma portatore di un interesse "processuale" alla condanna e, "patrimoniale" nel caso in cui si sia costituito, non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni, che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato.

La Cassazione, infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi "riscontri", si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n.3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

4.2. In aderenza a tali linee interpretative la Corte di merito effettuava una accurata e persuasiva valutazione della progressione dichiarativa della persona offesa anche nella parte in cui le sue dichiarazioni assumevano una funzione "ricognitiva".

Le stesse venivano ritenute attendibili, non solo perché espressione di un percorso dichiarativo coerente con le emergenze processuali, ma anche perché venivano puntualmente confermate dal contenuto della intercettazioni ambientali, disposte nella sala d'aspetto degli uffici di polizia giudiziaria.

Nel dettaglio: la Corte d'appello rilevava che la persona offesa nel corso delle prime dichiarazioni non indicava il nome di colui che si era fatto latore della richiesta estorsiva e che veniva indicato solo in sede di ricognizione; ciò perché all'epoca della prima dichiarazione la donna non conosceva il nome del soggetto che riconosceva, che le venne indicato dai parenti proprio nel corso della conversazione captata in ambientale il 25 marzo 2019.

Si tratta di una ricostruzione del percorso dichiarativo della vittima che si presenta non solo coerente con le emergenze processuali, ma è anche indicativo di un'accurata valutazione della attendibilità (sia intrinseca che estrinseca) e della complessiva credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo: la stessa si sottrae ad ogni censura in questa sede. 5.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il pubblico ministero Dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto dei ricorsi Sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna dei ricorrenti per tre estorsioni (una consumata e due tentate). Si contestava agli stessi di avere minacciato le persone offese anche mediante esplosioni di arma da fuoco contro la vetrata e l'insegna del locale che gestivano (una pizzeria), costringendoli a pagare la somma di cinquecento euro; e in un momento successivo, di avere minacciato gli stessi offesi al fine di ottenere l'ulteriore pagamento di mille euro destinati a mantenere i carcerati. Veniva riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso. La Corte di appello non concedeva né l'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 6) cod. pen. , né le attenuanti generiche; il trattamento sanzionatorio veniva comunque ridefinito in modo favorevole agli imputati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 15 e 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: il ricorrente contestava il "frazionamento" della azione estorsiva in tre distinte condotte illecite. Il frazionamento sarebbe fondato su un travisamento delle prove tenuto conto, che la "composizione transattiva" relativa alla prima estorsione non risulterebbe provata, mentre le due ulteriori richieste costituirebbero solo un rafforzamento della prima; le minacce sarebbero tutte funzionali ad ottenere il pagamento periodico di 1.000 euro a settimana per il sostentamento dei carcerati. A sostegno dell'unitarietà della condotta si deduceva che l'azione illecita si era sviluppata in un arco temporale di circa due mesi (dal 7 gennaio 2019 fino al 9 marzo 2019), che la causale per le richieste di denaro era sempre la medesima (regalo per i carcerati) e che identiche erano anche la modalità esecutiva e le persone offese. 2.2. Violazione di legge (art. 61 n. 6) cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 61 n 6) cod. pen. La Corte di appello non avrebbe valutato che le persone offese non avevano sporto denuncia per "connivenza" e non per "timore", dato che anche loro erano inserite nei circuiti della criminalità locale (come emergerebbe dal fatto che il Fedele aveva reagito in modo violento alle richieste del [OSCURATO:PERSONA]); pertanto il "forte condizionamento" posto alla base del diniego dell'attenuante sarebbe insussistente. 2.3. Violazione di legge (art. 133 e 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione con relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche: non sarebbe stata adeguatamente considerata la condotta processuale del ricorrente; si deduceva, inoltre, che la sua ritenuta "spregiudicatezza" sarebbe incompatibile con il fatto che lo stesso non aveva partecipato ad alcuna richiesta estorsiva; infine si deduceva che non sarebbe stato adeguatamente valorizzata l'offerta risarcitoria di duemila euro. 3. Ricorreva anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:3.1. violazione di legge (artt. 15 e 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: con i primi due motivi si deduceva l'illegittimità del frazionamento della azione estorsiva in tre distinte azioni delittuose. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello i fatti descritti nei capi a) e b) avrebbero dovuto essere considerati come riferibili ad una sola condotta in ragione dell'unitarietà del momento genetico e dei caratteri omogenei delle azione minatorie. Confermerebbero la invocata unitarietà le massime di esperienza che attestavano che nei contesti di criminalità organizzata l'estorsione non si esaurisce in un solo atto, ma si dipana fisiologicamente nel tempo. A ciò si aggiungeva che le motivazioni offerte dalla Corte territoriale per respingere l'istanza di assorbimento sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui faceva riferimento al fatto che la seconda condotta era distinta dalla prima a causa del subentro del clan dei Mazzarella nel controllo della piazza [OSCURATO:PERSONA]; affermare che tale subentro fosse idoneo a giustificare il frazionamento significherebbe ritenere che le condotte precedenti a quelle poste in essere dopo l'arresto dei Sibillo non sarebbero aggravate, come invece ritenuto ai sensi dell'art. 7 del D.I. 192 del 1991. 3.3 Violazione di legge (art. 62 n. 6) cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 6) cod. pen.: sarebbe illegittimo ritenere esistente un danno ulteriore rispetto a quello morale senza alcuna compiuta identificazione e quantificazione; la somma offerta a titolo di risarcimento sarebbe stata ritenuta inidonea senza che fosse provato il danno "dinamico-relazionale". 3.3 Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state illegittimamente denegate nonostante il ricorrente (a) fosse rimasto vittima di un pestaggio da parte dell'offeso, per nulla intimorito dalla sua caratura criminale, (b) avesse offerto concreti segnali di resipiscenza attraverso la condotta riparatoria. 3.4 Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la definizione degli aumenti per la continuazione: sarebbe illegittimo identificare per entrambi gli episodi contestati al capo b) il medesimo aumento. 4. Ricorreva per cassazione anche il difensore del [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 4.1. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa: non sarebbe stato considerato che questa non aveva visto personalmente il [OSCURATO:PERSONA], dato che aveva affermato di avere visionato la sua immagine sul telefonino del genero: il che inficerebbe la credibilità delle dichiarazioni ricognitive. A ciò si aggiungeva che la Alterio avrebbe reso dichiarazioni accusatorie senza conoscere il nome del ricorrente che gli sarebbe stato suggerito dal genero.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse del Perez e dello Iodice sono manifestamente infondati e, dunque inammissibili. 1.1. Il collegio riafferma che le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni, desìstenze o quant'altro (Sez. 2 - Sentenza n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513 - 0; Sez. 2, Sentenza n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01) Non contraddice tale principio neanche la decisione con la quale si è ritenuto che integra un unico delitto di estorsione la condotta dell'agente che, dopo la realizzazione parziale dell'illecito profitto, ponga in essere nuove violenze o minacce allo scopo di costringere la persona offesa ad eseguire gli ulteriori atti di disposizione necessari per ottenere la realizzazione della pretesa nella sua integralità (Sez. 2 - , Sentenza n. 6569 del 10/11/2020, dep. 2021, Raffone, Rv. 280655 - 01): in questo caso, proprio attraverso la valutazione delle "circostanze concrete" dell'azione estorsiva, si è ritenuto che l'azione costrittiva, per quanto frazionata, fosse diretta ad ottenere una unica prestazione illecita. L'indicazione fornita dalla cassazione è che l'assorbimento deve essere valutato in relazione alle "circostanze del caso concreto", valutando ogni volta se sussista la distinzione della triade "condotta- nesso causale- evento", che deve necessariamente comporre la singola azione criminosa. Nel caso in esame la Corte di appello con motivazione ineccepibile, logica ed aderente alle emergenze processuali, rilevava che le tre condotte contestate erano distinte dato che (a) la richiesta avanzata il 7 gennaio 2019 veniva esaudita previa composizione con la consegna di 500 euro (somma definita all'esito di una composizione transattiva)ha richiesta del 14 gennaio 2019, pur avendo la stessa causale della prima - "regalo per i carcerati" - i veniva considerata nuova per la mancanza di ogni riferimento all'epilogo della precedente richiesta; (c) infine l'ultima richiesta, avanzata il 9 marzo 2019, veniva considerata distinta poiché avanzata, da un lato, facendo riferimento alla definitiva "occupazione" della piazza [OSCURATO:PERSONA] da parte del clan Mazzarella e, dall'altro, per le caratteristiche della richiesta, che faceva esplicito riferimento ad "altri" mille euro, senza alcun richiamo ad una ipotetica continuità dei versamenti.In relazione a quest'ultima estorsione non si rileva alcuna illogicità nel riferimento effettuato dai ricorrente alla definitiva presa di potere del clan Mazzarella nel territorio di Piazza san Gaetano (al posto dei Sibillo): non si rileva infatti nessuna incompatibilità logica con il riconoscimento della aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione ai precedenti episodi, dato che sia lo Iodice che il Perez agivano pacificamente per conto del clan Mazzarella che - anche attraverso l'imposizione di pagamenti oggetto del presente giudizio - ha assunto definitivamente il controllo della piazza. In conclusione: nessuna illogicità si rinviene nella scelta della Corte di appello di ritenere assorbiti solo i due segmenti della condotta relativi al pagamento dei cinquecento euro e non gli episodi successivi, che venivano ritenuti autonomi sia per le modalità con le quali erano state avanzata le richieste, che per la assenza di qualsiasi collegamento o richiamo alle precedenti condotte. La motivazione censurata non si presta dunque ad alcuna censura in questa sede. 2. I motivi che contestano la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 61 n. 6) proposto sia nell'interesse dello Iodice che del Perez (secondo motivo di entrambi i ricorsi) sono inammissibili. 2.1. Il collegio ritiene che la concessione dell'attenuante prevede una valutazione di congruità, fondata sulla valutazione della gravità della condotta e della idoneità del ristoro offerto, che, se esposta con motivazione logica ed aderente alle emergenze del processo, non può essere censurata in cassazione. Nel caso in esame la Corte di appello riteneva che la somma offerta non fosse adeguata in relazione alle modalità della condotta, caratterizzata dal ricorso all'uso del metodo mafioso che avevano generato un gravissimo condizionamento nelle vittime. Queste contrariamente a quanto dedotto non risultavano affatto "conniventi", ma fortemente intimorite e condizionate (pag. 14 della sentenza impugnata). Si tratta di una decisione assunta in coerenza con il consolidato principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, Sentenza n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880 - 01). 3. Anche le doglianze proposte - nell'interesse del Perez - nei confronti del trattamento sanzionatorio (terzo motivo) sono inammissibili. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva ostativi a mitigazioni della pena -ulteriori rispetto a quelle già concesse - sia le modalità allarmanti della condotta. consumata con ricorso all'uso del metodo mafioso, che la biografia criminale emergente dai precedenti vantati (pag. 15 della sentenza impugnata). La motivazione si sottrae dunque ad ogni censura in questa sede. 3. Sono inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse dello Iodice, con i quali si contesta la mancata concessione delle circostante attenuanti generiche e l'illegittimità degli aumenti disposti in relazione al riconoscimento della continuazione, che sarebbero omogenei, nonostante la diversità delle condotte. 3.1. Con riguardo alle attenuanti generiche il collegio riafferma che la loro concessione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, la Corte di appello denegava il beneficio rilevando che non emergano elementi positivi a conforto, tale non essendo la confessione, ritenuta un epilogo necessitato dalla nota gravità del quadro probatorio (pag. 15 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che esprime in modo ineccepibile la valutazione di merito che sostiene la decisione di diniego, che non si presta a censure in sede di legittimità.3.2. Nessuna illegittimità si rileva infine nella definizione omogenea dei due aumenti per la continuazione: invero la Corte di appello rimodulava in modo favorevole al reo l'entità degli aumenti, riducendoli e giustificando la quantificazione proprio in ragione del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza che si ritengono violati dal ricorrente. Il collegio ritiene che tale impianto argomentativo, nella misura in cui si è diretto a sostenere un significativo contenimento della sanzione, effettuato proprio in ragione del rispetto del principio di proporzionalità, non si presti ad alcuna censura. 4. Infine: è inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] che si limita a contestare la valutazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa. 4.1. In materia il collegio riafferma che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; tuttavia nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'Arte, Rv. 253214). Pertanto il fatto che l'offeso non sia un dichiarante neutro, ma portatore di un interesse "processuale" alla condanna e, "patrimoniale" nel caso in cui si sia costituito, non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni, che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato. La Cassazione, infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi "riscontri", si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n.3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). 4.2. In aderenza a tali linee interpretative la Corte di merito effettuava una accurata e persuasiva valutazione della progressione dichiarativa della persona offesa anche nella parte in cui le sue dichiarazioni assumevano una funzione "ricognitiva". Le stesse venivano ritenute attendibili, non solo perché espressione di un percorso dichiarativo coerente con le emergenze processuali, ma anche perché venivano puntualmente confermate dal contenuto della intercettazioni ambientali, disposte nella sala d'aspetto degli uffici di polizia giudiziaria. Nel dettaglio: la Corte d'appello rilevava che la persona offesa nel corso delle prime dichiarazioni non indicava il nome di colui che si era fatto latore della richiesta estorsiva e che veniva indicato solo in sede di ricognizione; ciò perché all'epoca della prima dichiarazione la donna non conosceva il nome del soggetto che riconosceva, che le venne indicato dai parenti proprio nel corso della conversazione captata in ambientale il 25 marzo 2019. Si tratta di una ricostruzione del percorso dichiarativo della vittima che si presenta non solo coerente con le emergenze processuali, ma è anche indicativo di un'accurata valutazione della attendibilità (sia intrinseca che estrinseca) e della complessiva credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo: la stessa si sottrae ad ogni censura in questa sede. 5.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
Sentenza Cassazione n. 21795/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris