CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 17412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Napoli, dichiarata l'estinzione per prescrizione di alcuni episodi criminosi, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 1.900,00 di multa confermandone la responsabilità per reati concernenti le armi. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine agli elementi di responsabilità e che le critiche di ricorso sono genericamente articolate e comunque manifestamente infondate a fronte della compiuta e coerente motivazione della impugnata sentenza; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il c sigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ntalucia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCr:LI