CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 43648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato il 2 luglio 2021, il Tribunale di Palermo - pronunciando in modo congiunto sulle istanze separatamente presentate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] - aveva rigettato entrambe le istanze, con le quali le due donne avevano chiesto la revoca ex tunc della confisca disposta in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], con decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 12 maggio 2008, divenuto definitivo il 6 dicembre 2013. Con provvedimento emesso il 12 gennaio 2022, la Corte di appello di Palermo - Sezione Misure di prevenzione - ha confermato il decreto, avverso il quale avevano proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto della Corte di appello di Palermo, emesso il 6 dicembre 2021 (depositato il 24 dicembre 2021), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 125 e 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 2-ter legge n. 575 del 1965 e all'art. 7 CEDU. Rappresentano che la domanda di revoca era stata avanzata sul rilievo del vizio originario del provvedimento ablativo, legato alla mancanza del requisito di correlazione temporale tra la manifestazione della pericolosità sociale e l'epoca dell'acquisizione patrimoniale. Il decreto di confisca, infatti, aveva ad oggetto beni entrati nel patrimonio del preposto tra il 1968 e il 1979 e, dunque, in epoca anteriore a quello in cui si era manifestata la sua pericolosità sociale, fissata dallo stesso decreto tra il 1983 e il 1993. In considerazione del difetto di correlazione temporale tra gli acquisti patrimoniali e l'accertata pericolosità sociale, le ricorrenti avevano invocato la revoca del decreto di confisca, evidenziando come i contrasti giurisprudenziali in materia erano stanti oramai completamente superati. E, infatti, con la pronuncia delle Sezioni unite del 2014 (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262606) si era affermato che, anche con riferimento alla pericolosità generica, erano suscettibili di ablazione soltanto í beni acquistati nell'arco di tempo in cui si era manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cosiddetta pericolosità qualificata, il giudice doveva accertare se questa investisse l'intero percorso esistenziale del proposto o se fosse individuabile un momento iniziale e un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se fossero suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto o soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. Le ricorrenti lamentano che la Corte di appello, nel confermare il decreto di rigetto, ha ritenuto che il nuovo orientamento giurisprudenziale non potesse essere invocato come motivo di revoca di una decisione definitiva. Secondo le ricorrenti, però, l'argomentazione della Corte territoriale si porrebbe in evidente contrasto con il principio di legalità di cui all'articolo 7 CEDU. Tale principio, come interpretato dalla Corte EDU, imporrebbe di dar rilievo al mutamento degli assetti giurisprudenziali allorché la complessità e la pluralità delle pronunce dei giudici nazionali non consentano il rispetto del principio di tassatività e determinatezza del precetto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il mutamento giurisprudenziale, infatti, può essere considerato un elemento valido per il superamento delle preclusioni formatesi in tema di ordinanze che abbiano assunto il connotato della irrevocabilità allo stato degli atti (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, Rv. 195806), ma non è certo idoneo a inficiare il giudicato dovuto a sentenza irrevocabile o a provvedimento ad esso equiparabile come quello definitivo di confisca (Sez. 1, n. 11666 del 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278812; Sez. 2, n. 26803 del 15/09/2020, Tarantino, n.m.; Sez. 5, n. 19586 del 31/03/2010, Bonina, Rv. 247513). Va evidenziato che recentemente le Sezioni unite hanno escluso che il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca possa essere messo in discussione anche da una sentenza interpretativa dì rigetto della Corte costituzionale, alla quale sia conseguito anche il conforme orientamento giurisprudenziale (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino, Rv. 282474). Manifestamente infondata è la lamentata violazione dell'art. 7 CEDU. Nel sistema convenzionale, invero, l'art. 7, secondo la sua formulazione testuale, è riferito soltanto ai reati e alle pene, settore cui non appartiene quello delle misure di prevenzione, come pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, a ragione della diversa finalità perseguita - la prevenzione dei reati nei confronti di soggetti socialmente pericolosi e non la repressione della loro commissione - e dei differenti presupposti applicativi (Commissione, 15/05/1991, Marandino c. Italia; Corte EDU, 22/02/1994, Raimondo c. Italia; 15/06/1999, Prisco c. Italia; 17/05/2011, Capitani e Campanella c. Italia). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di am