CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20441/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE MILITARE D'APPELLOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 gennaio 2021 la Corte militare d'appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale militare dì Roma del 12 luglio 2017, ha condannato il carabiniere scelto [OSCURATO:PERSONA] ad 1 anno e 2 mesi di reclusione, pena sospesa, per il reato di peculato militare continuato di buoni carburante commesso tra maggio ed ottobre 2009. Nel periodo in questione il carabiniere Santoro era in servizio presso il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri quale autista del col. [OSCURATO:PERSONA]°. Nel comando ove prestava servizio era stato notato l'ammanco di buoni carburante; il militare addetto alla consegna degli stessi agli autisti aveva svolto una indagine interna per verificare dove fossero stati spesi í buoni mancanti ed aveva notato che alcuni erano stati utilizzati in Calabria, regione di residenza del carabiniere Santoro, ed associati dal gestore della stazione di servizio ove erano stati spesi alla targa dell'auto privata dello stesso. Le ulteriori indagini, ivi compresa la installazione di una telecamera nei locali del comando, avevano confermato che era stato il carabiniere Santoro l'autore delle appropriazioni. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo lamenta mancata assunzione di prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata audizione del testimone della difesa colonnello [OSCURATO:PERSONA]°, ammesso in primo e secondo grado, ma poi revocato soltanto per la mancata presentazione in aula del teste. Con il secondo motivo lamenta inosservanza di norma processuale, in quanto, dopo l'annullamento della prima richiesta di rinvio a giudizio per mancato deposito di atti del procedimento, il pubblico ministero ha disposto la rinnovazione dell'avviso di conclusione indagini ma non la rinnovazione dell'interrogatorio dell'imputato, la mancanza di tale adempimento renderebbe nulla anche la seconda richiesta di rinvio a giudizio. Con il terzo motivo lamenta inosservanza di norma processuale per mancata indicazione nel capo di imputazione di luogo e tempo di commissione del delitto per cui l'imputato è stato condannato. Con il quarto motivo lamenta inosservanza di norma processuale e manifesta illogicità della motivazione in quanto nel corso dell'istruttoria dibattimentale alla difesa non è stato consentito rivolgere alcune domande ai testimoni. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. In prossimità dell'udienza di discussione il difensore dell'imputato ha depositato memoria in cui ha reiterato gli argomenti proposti in ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso, in cui si lamenta mancata assunzione di prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata audizione del testimone della difesa colonnello [OSCURATO:PERSONA], è infondato. La difesa aveva chiesto di sentire il col. [OSCURATO:PERSONA] per smontare uno degli elementi di prova a carico dell'imputato, ovvero la circostanza che i buoni carburante fossero stati spesi in Calabria, regione di residenza dell'imputato. Il col. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riferire che alcuni dei viaggi di servizio in cui era stato accompagnato dal carabiniere Santoro si erano svolti proprio in Calabria.La Corte d'appello, che in un primo momento aveva ammesso la deposizione, spiega a pag. 16 della motivazione della sentenza impugnata perché ha ritenuto alla fine di non sentire il testimone invocato dalla difesa, evidenzìando la superfluità della deposizione, atteso che il col. [OSCURATO:PERSONA], in quel periodo sotto protezione, sarebbe stato sentito su circostanze (la spendita dei buoni) che esulavano dalle sue competenze e su cui non era tenuto a prestare attenzione. Al di là della motivazione usata dalla Corte nel provvedimento impugnato, va evidenziato in ogni caso che l'audizione del col. [OSCURATO:PERSONA] era, in effetti, irrilevante, in quanto la circostanza che i buoni carburante fossero stati non soltanto spesi in Calabria, ma anche associati alla targa dell'autovettura privata dell'imputato, inducono a ritenere irrilevante la circostanza degli eventuali viaggi di servizio avvenuti in Calabria al servizio dell'ufficiale. 2. Anche il secondo motivo, in cui si deduce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché dopo l'annullamento della originaria richiesta di rinvio a giudizio per mancato deposito di una parte degli atti del procedimento, I pubblico ministero non ha rinnovato l'interrogatorio dell'imputato, è infondato. La sequenza procedimentale prevista dall'art. 415-bis cod. proc. pen., applicabile anche nel processo penale militare giusta il richiamo generale previsto dall'art. 261 cod. pen. mil . di pace, è la seguente: (1) il pubblico ministero emette l'avviso di conclusione indagini e deposita gli atti di indagine; (2) nei 20 giorni dalla notifica la difesa può chiedere l'interrogatorio dell'indagato; (3) il pubblico ministero procede all'interrogatorio; (4) effettuato l'interrogatorio, il pubblico ministero procede alla richiesta di rinvio a giudizio o al decreto di citazione a giudizio. Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio avvenuta nell'udienza preliminare del 28 maggio 2013, gli atti erano stati restituiti al pubblico ministero, che aveva emesso nuovo avviso di conclusione indagini preliminari (non è precisata la data, ma la circostanza è pacifica, in quanto riferita anche dalla difesa a pag. 10 del ricorso). A quel punto la difesa non ha rinnovato la richiesta di interrogatorio nei 20 giorni dall'avviso di conclusione, e pertanto il pubblico ministero non era tenuto a procedere all'interrogatorio. La difesa insiste nel senso che la intervenuta dichiarazione di nullità travolge tutti gli atti precedenti e fa tornare il procedimento al momento in cui la nullità si è verificata, che sarebbe quello sopra indicato sub (3). Ma in realtà, posto che nel caso in esame la violazione consisteva nel mancato deposito di tutti gli atti di indagine con l'avviso di conclusione, la nullità ha fatto retrocedere il procedimento ancora più indietro, perché lo ha fatto tornare al momento sub (1). Una volta hemesso - come è pacifico essere avvenuto - il nuovo avviso di conclusione indagini, era onere della difesa formulare nei 20 giorni nuova istanza di interrogatorio per ottenerne la fissazione. Non risultando una tale nuova istanza, non era dovuto l'interrogatorio, e, pertanto, non si è verificata alcuna nullità per la sua omissione. 3. E' infondato anche il terzo motivo, in cui si lamenta inosservanza di norma processuale per mancata indicazione nel capo di imputazione di luogo e tempo di commissione del delitto. In realtà, quanto al luogo, nel corpo del capo di imputazione è indicato che il carabiniere era in servizio in Roma, e che le appropriazioni sono avvenute negli uffici del comando o in autovetture di servizio, e quanto al tempo, sono indicate le date esatte (mese, giorno ed anno) in cui sono avvenute le singole appropriazioni, talchè non è corretto, già in punto di fatto, sostenere che tempo e luogo di commissione del reato non siano indicati in imputazione. 4. E' infondato anche il quarto motivo di ricorso, in cui si censura, sotto il profilo della inosservanza di norma processuale e manifesta illogicità della motivazione, la circostanza che nel corso dell'istruttoria dibattimentale alla difesa non sia stato consentito rivolgere alcune domande ai testimoni. In realtà, l'art. 499, comma 6, cod. proc. pen. prevede il potere del giudice di non ammettere domande nell'esame testimoniale, in quanto dispone che "durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni". Non si è verificata, quindi, alcuna inosservanza di norma processuale, né alcuna violazione dei diritti della difesa, rientrando il potere di non ammettere domande nei poteri ordinatori funzionali al corretto svolgimento del processo che il codice di procedura penale attribuisce al giudice. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il