CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: C058
Titolo CCNL: CCNL per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti
Titolo accordo: CCNL per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti - Testo coordinato con le modifiche introdotte dall'accordo di rinnovo del 02/02/2026
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: MECCANICI
Sottosettori: settore metalmeccanico e installazione di impianti
Parti datoriali: UNILAVORO PMI
Parti sindacali: CONFSAL FISALS
Decorrenza: 2026-02-02
Scadenza: 2028-06-30
Stipula: 2026-02-02
Stato: Acquisito
Identificativo: 20944
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=239694
--- Testo contratto ---
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti
Testo coordinato con le modifiche introdotte
dall’Accordo di Rinnovo del 02/02/2026
L’anno 2026, il giorno 02 febbraio in Roma fra l’associazione datoriale:
• UNILAVORO PMI – Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese;
e dalla parte sindacale dei lavoratori
• CONFSAL FISALS – Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
È stato stipulato il presente Accordo Collettivo riguardante i lavoratori dipendenti aziende del settore
metalmeccanico industria.
Ambito di applicazione:
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i
rapporti di lavoro tra le azien de del settore metalmeccanico industria ed il relativo personale
dipendente. Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti
in materia. Restano salve le condizioni di miglior favore.
Nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le seguenti attività:
A. Agli stabilimenti di produzione, progettazione sviluppo e servizio appartenenti al settore
metalmeccanico e meccatronico nei quali l’utilizzo dei metalli, semimetalli ed assimilabili
abbia una presenza caratteristica, esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante.
B. Agli stabilimenti siderurgici.
C. Agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai
metalmeccanici e ai meccatronici.
D. Alle unità produttive e/o operative e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano
con il settore metalmeccanico e meccatronico interconnessioni di significativa rilevanza e alle
imprese costruttrici di impia nti tecnologici, di servizi di efficienza energetica (ESCO) ed
ecologica e di Facility management.
A titolo indicativo ed esemplificativo, rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal
presente Contratto, qualora abbiano i requisiti previsti n elle definizioni di cui sopra, i seguenti
stabilimenti, imprese e cantieri per:
• la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed
altri);
• la trasformazione plastica dell’alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe
sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
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• la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e
loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
• la fusione di ghisa in getti;
• la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione
dell’acciaio relativo;
• la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell’acciaio;
• la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio;
• la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
➢ navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti,pontoni e chiatte;
➢ materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
➢ automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
➢ motocicli e motofurgoni, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
➢ aeromobili, veicoli spaziali e loro parti; aeromobili ad ala fissa e rotante, veicoli e
tecnologie, inclusi i sistemi di comunicazione, spaziali, loro parti;
➢ radar sensori, produzioni balistiche e tecnologie di integrazione, hard ware, software
e i servizi connessi di sicurezza fisica e tecnologica e le attività di ricerca, sviluppo,
progettazione, produzione, montaggio, riparazione e servizio connessi;
• l’alaggio, l’allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
• l’esercizio di bacini di carenaggio;
• la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
• attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua
posa in opera;
• vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;
• articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
• bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
• reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
• strumenti musicali metallici compresi elettrofoni, digitali e a tecnologia mista, e relativi
accessori;
• oggetti in ferro battuto;
• scatolame ed imballaggi metallici;
• la produzione, ricerca, progettazione, sviluppo, costruzione, montaggio, riparazione e attività
di servizio di:
➢ motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori
caratteristici;
➢ organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
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➢ macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, l’accumulo, la
trasmissione, la misura ed utilizzazione dell’energia di qualsiasi natura ed origine,
comprese tra le altre l’energia meccanica, termica, elettrica, magnetica,chimi ca,
nucleare, energie da fonti rinnovabili;
➢ apparecchi e complessi, analogici e digitali, per elettroacustica, registrazione e
diffusione sonora ed audiovisiva, radio e televisione;
➢ apparecchi e complessi, analogici e digitali, per elaborazione e trasmissi one voce e
dati, telefonia, e telecomunicazioni e gestione di servizi relativi;
➢ apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell’energia termica per uso industriale,
domestico e medicale;
➢ apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra
natura;
➢ apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria e
le applicazioni biotecnologiche in genere;
➢ macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.;
per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre
e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grès ed affini;
➢ macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
➢ macchine operatrici e relativi accessori per l a lavorazione dei metalli, del legno, del
sughero e di materie sintetiche (resine);
➢ macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica,
legatoria, stampa;
➢ macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile dell’abbigliamento;
➢ macchine, trattori ed apparecchi per l’agricoltura e per le industrie agricole, alimentari,
olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della
gomma;
➢ utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
➢ utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
➢ pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed
apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi
in genere;
➢ apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
➢ macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e
stireria;
➢ macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
➢ armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
➢ macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di
meccanica affine, la meccatronica e le applicazioni digitali, come: macchine e
apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici;
macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere,
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calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere; orologi in
genere;
• modelli meccanici per fonderia;
• la deposizione galvanica, ossidazione anodica,piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e
simili;
• i sistemi di stampa tridimensionale, sinterizzazione e di additive manufacturing;
• la produzione, l’implementazione e la manutenzione di hard ware e software infor matici e
tutti i servizi correlati;
• la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale
componentistica;
• la fornitura di servizi generali, logistici, tecnologici comprese le pulizie tecnologiche e
industriali,e di trasporto alle imprese;
• attività di progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione ed ogni attività
accessoria e sussidiaria alla realizzazione di quanto elencato comprese le opere di assistenza
edili, la logistica, ed i trasporti di:
➢ Impianti termici di climatizzazione, ventilazione e trattamento aria;
➢ Impianti idrici e sanitari;
➢ Impianti di refrigerazione;
➢ Impianti di protezione antincendio;
➢ Impianti e reti di trasporto e distribuzione dei fluidi;
➢ Impianti e reti di telecomunicazione, telefonia e trasmissione dati;
➢ Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione
dell’energia elettrica;
➢ Impianti di illuminazione;
➢ Impianti di cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento;
➢ Impianti di produzione, trasfo rmazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione
dell’energia termica;
➢ Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi,
di scale mobili e simili;
➢ Impianti di sicurezza, antintrusione e videosorveglianza;
➢ Sistemi per l’automazione e il controllo degli accessi quali porte, barriere e cancelli;
➢ Impianti ecologici, trattamento acque e rifiuti;
➢ Impianti radiotelevisivi, antenne;
➢ Impianti speciali;
➢ Impianti di segnalamento e di segnaletica stradale e ferroviaria;
➢ Facility Management;
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➢ Servizi di Efficienza Energetica (ESCO);
• l’esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto.
Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione, ampliamento ed estensione
di linee e reti telefoniche, elettriche, di distribuzione di energia, gas, acqua secondo i principi generali
e la comune esperienza, svolgono un’attività che appartiene tradizionalmente al settore meccanico.
DEFINIZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITA’
SIDERURGICO: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del Contratto sono quelli per
la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti:
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha
inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica quando il processo
produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e),f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari
e complementari delle stesse e cioè DRI/preridotto, cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e medi a che inizia dal
lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività
siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a)
stesso comma.
AUTOAVIO: sono c ompresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture ed
autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie
di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attiv ità nella costruzione di parti,
accessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore
autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrate
nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
ELETTROMECCANICO ED ELETTRONICO: sono compresi gli stabilimenti fabbricanti
esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che utilizzino energie e segnali elettrici e
magnetici e nei quali la parte elettrica/elettronica sia caratterizzante e di importanza fondamentale.
Tra le produzioni elettromeccaniche ed elettroniche sono comprese:
• macchine elettriche, nel senso tradizionale dell’espressione;
• apparecchiature elettriche complesse;
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• i componenti e sistemi di propulsi one elettrica per veicoli terrestri, natanti ed aeromobili
inclusi i sistemi di generazione ed accumulo per l’energia;
• strumenti di misura elettrici, elettronici anche digitali;
• apparecchi per telefonia, telegrafia e radiotelegrafia, radio -tecnica, ripresa , elaborazione e
trasmissione audio video;
• apparati elettronici di acquisizione, memorzzazione, elaborazione e trasmissione di dati, le
applicazioni dell’elettronica di potenza e l’applicazione delle tecnologie elettroniche a
macchine operatrici, dispositivi, attrezzature;
• elettrodomestici (fabbricazione completa ed in grandi serie).
FONDERIE DI SECONDA FUSIONE: comprende gli stabilimenti che effettuano:
• la fusione di ghisa in getti;
• la fusione di acciaio in getti.
CANTIERISTICA NAVALE: comprende gli stabilimenti che svolgono la loro attività nella
costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché nell’esercizio di bacini di carenaggio.
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l’attività alla quale è addetto il maggior
numero di dipendenti ; nel caso di più di due attività la prevalenza è determinata dalla
maggioranza relativa dei lavoratori addetti.
Nel caso in cui in una azienda sono esplicate due o più attività, tutte inquadrate nel Contratto
meccanici, al personale addetto alla Direzione generale e alle Filiali, con esclusione dei negozi,
si applicheranno le norme relative all’attività alla quale è addetto il maggior numero di
lavoratori.
TITOLO I
RAPPRESENTANZE SINDACALI ED ENTI BILATERALI
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali
Agli ef fetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi Dirigenti Sindacali i
lavoratori che fanno parte:
a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle
OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano
più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle
Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazion e Sindacale dei
lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei
lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di
lavoro. La comunicazione per l’elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a
validità certa anche tramite PEC.
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Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi
finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi
attraverso anche la individuazione di un monte ore complessivo.
I Dirigenti Sindacali Aziendali potranno godere di permessi retribuiti, compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare
tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per
il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali anche tramite PEC.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di
Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può
essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influ isce
sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione
aziendale e il comitato elettorale, possono essere c andidati per l’elezione delle RSA i lavoratori
stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata
residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali Unitarie hanno diritto, per l’espletamento del
loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale azienda-
le nelle unità produttive che occu pano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è
organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappre -
sentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero
minimo di cui alla precedente lettera b).
Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retri -
buite non potranno essere inferiori complessivamente ad 1 ora e 30 minuti all’a nno per ciascun di -
pendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui all’art.2 deve darne comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A. anche tramite PEC.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno dirit to di affiggere comunicazioni riguardanti
argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro nell’ambito di appositi spazi all’interno
dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in aggiunta ai permessi delle R.S.A.,
fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive,
moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ci ascuna azienda al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
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Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni Sindacali in
misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, ris ultante alla stessa data
del 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a
riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle
Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale.
Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza.
Vengono concessi eventuali sforamenti nella misura massima del 20% del monte ore annuo che
dovranno essere recuperati entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per le
Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della Legge n. 300/1970
e, pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi
direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare
alle singole aziende, anche tramite PEC, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello
di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno di ritto a fruire del monte ore dei
permessi aziendali, in quanto Dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e
degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti
previsti dai rispettivi Statuti.
Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il CCNL ed
avanzata, anche tramite PEC, con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare
urgenza. Le richieste di permesso devono essere vistate dal responsabile dell’organo direttivo di
appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi
direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi
sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario
di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni
Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale
messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno 2 giorni di
anticipo.
Ai lavoratori è i noltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle
OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore
all’anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità aziend ale interessata e anche
fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale,
tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono
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altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e
l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati nella
convocazione. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Articolo 4 - Referendum
Nelle aziende il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di
referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale.
I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti
all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi
decentrati.
Articolo 5 - Trattenute sindacali
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del presente
contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da
parte del lavoratore, della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale
destinataria del contributo associativo.
L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni
territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
• trattamenti retributivi integrativi;
• premi di produzione, fringe benefit, welfare territoriale;
• orario di lavoro;
• flessibilità - banca ore;
• tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• pari opportunità
• individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
• regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle
specifiche situazioni esistenti territorialmente;
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• formazione professionale;
• determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica
dei percorsi formativi
• determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applic azione
dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e
sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 L. 300/70;
• disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla con trattazione
regionale o provinciale o aziendale dal C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio
• specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al
rilancio ed alla competitività delle aziende;
• referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
• mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
• tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione
nazionale e o regionale;
• specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle
aziende;
• ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi
informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
• le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavorator e dipendente o
ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in
dotazione al telelavoratore.
Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per
l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il
C.C.N.L. in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e
sostegno al reddito.
Per la realizzazione delle attività previste dal presente CCNL, ESBII si avvarrà all’Ente Bilaterale
E.F.E.I. ITALIA. A tal fine saranno sottoscritti appositi accordi e protocolli d’intesa.
A tal fine l’ESBII, insieme ad EFEI ITALIA, attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti
e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando
indagini e rilevazioni, elaborando stim e e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il
supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
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b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi
dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento
delle competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in
materie di formazione continu a, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a
disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari ed in collaborazione con le Regioni e gli
altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la l oro pratica
realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei
quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali
curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi di dovere,
agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché ne coordina
le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione
degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al
reddito;
k) può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del
mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo 2113 c.c. e del contenuto dei
regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si
svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni
di legge in materia;
l) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini
formativi ai sensi della normativa vigente;
m) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai C.C.N.L. che ad esso fanno
riferimento;
n) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
ESBII, insieme ad EFEI ITALIA, svolge le seguenti attività:
1. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché ne coordina le
attività.
lnoltre, per i dipendenti delle aziende che applicano i C.C.N.L., ESBll e EFEI ITALIA possono
promuovere Io svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire
l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto
il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua.
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L’ESBII svolge inoltre, attraverso apposite C ommissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla C.I.S.,
composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività
funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato,
contratti a tempo determinato, part - time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, associazione in
partecipazione, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla
Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’ESBll Nazionale può essere riconosciuto mandato
circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione
del presente
C.C.N.L. e relativi agli effetti derivanti dal l’attuazione delle norme contrattuali o di nuove
disposizioni di legge. L’ESBII potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla
classificazione e ai sistemi di flessibilità dell‘orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove
modalità di s volgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di
organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno
espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita C.I.S
Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro
svolto che confluiranno ad integrare il presente C.C.N.L.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’ESBII potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni
iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche
costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti e Scuole, previa apposita delibera
del Consiglio di Amministrazione.
Le modalità di versamento delle quote di finanziamento a E.S.B.I.I. e E.F.E.I. ITALIA vengono
eseguite tramite flusso UniEmens e pagamento con F24 con le istruzioni riportate nell’art. 14.
Articolo 8 - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti
stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professiona le anche in collaborazione con le Regioni e gli
altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente
partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di
formazione predisposti dall’ Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei
lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri per l’Impiego;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il
monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con ESBII Nazionale
e con la rete degli ESBII Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio
che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
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favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche
delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in
materia.
Per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. l’ESBII territoriale può, inoltre,
promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento
della lingua italiana da par te dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il
cofinanziamento di un fondo di formazione continuo da costituire o già costituito.
Per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. l’ESBII territoriale può svolgere
attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del
permesso di soggiorno.
L’ESBII Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale
della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti
a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
Per la certificazione dei contratti di lavoro L’ESBII Territoriale si avvale di apposite commissioni
istruttorie e della Commissione Nazionale di Certificazione.
L’ESBII Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge
le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche
delle attività del comparto.
Articolo 9 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P. iscritto al numero 3 del Re-
pertorio Nazionale degli Organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed
igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
L’O.P è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto
ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
A tal fine O.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
• svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui
luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di
collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi
interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilasc ia una attestazione dello
svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui
l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di
vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine
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l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente.
• Dare comunicazione alle impres e e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del
nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
• Dare comunicazione all’ INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema
dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST.
• Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e
regolamentato dall’ Organismo costituito.
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale, qualora l’azienda intenda avvalersi
dei servizi erogati da O. P è stabilito nella misura di € 0.0 8 centesimi / ora per dipendente su base
oraria di 160 ore mensili a carico azienda (per 13 mensilità)
Tale Versamento è da effettuare attraverso il codice flusso uniemens EFEI con specifica causale
indicata in “servizi dell’organismo paritetico “
Articolo 10 – Fondo Sanitario Integrativo
Le Parti concordano sull’utilizzo del Fondo Sanitario Integrativo “MEDIPREV”, in conformità alle
norme vigenti previste all'art. 51, comma 2, lett. A del T.U.I.R. e s.m.i.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il contributo a carico dei datori di lavoro, il cui importo
sarà di euro 12.50 a carico azienda per dodici mensilità per ciascun lavoratore in carico all’azienda
da versare in rate mensili con le seguenti modalità:
• Versamento tramite F24 con codice “CLIS”
• Bonifico bancario su conto corrente del Fondo Sanitario.
Tali modalità potranno essere modificate dalle parti sociali firmatarie del presente CCNL con appo-
sito accordo.
La quota per l’assistenza sanitaria integrativa va versata entro il 16 del mese e al momento del rece-
pimento del contratto con la specifica causale “Assistenza Sanitaria Integrativa”.
Per l’iscrizione di ogni lavoratore al Fondo Sanitario è previsto il versamento di una quota una tantum
di € 30,00 (trenta/00), da effettuarsi da parte del datore di lavoro con bonifico bancario contestual-
mente al primo versamento relativo al lavoratore.
L'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti
al Fondo Sanitario Integrativo del SSN della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risar-
cimento del danno subito.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa
aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa,
negoziando successivamente le condizioni di adesione Fondo Sanitario circa gli importi definiti dalla
contrattazione di secondo livello.
I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro prima
scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo all'istituendo Fondo Sa-
nitario.
Articolo 11 – Attività di conciliazione nazionale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione intersindacale così come all’interno delle
aziende, intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a
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prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi
alle procedure indicate agli articoli seguenti.
A tal fine, le Parti intendono attribuire all’Ente Bilaterale ESBII con il compito di verificare con
attività di costante monitoraggio, la corretta attuaz ione dei doveri incombenti sulle Parti anche
attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto
di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
In pendenza di un procedimento instaurato presso l’Ente bilaterale ESBII, è precluso alle OO. SS. e
alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla
definizione della controversia.
Articolo 12 - Convocazione della Commissione
La convocazione della Commissione di Conciliazione Regionale viene disposta a seguito di formale
richiesta presentata alla Segreteria della Commissione da parte dell’Organizzazione sindacale ovvero
dell’Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in rappresentanza dei propri
assistiti.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata
A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo equipollente idoneo.
La richiesta dev e contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione
delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizzazione
Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l’istante in caso di domanda presentata su
interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il
termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Articolo 13 – Commissioni di monitoraggio Nazionale
L’ESBII può istituire commissioni e sottocommissioni per lo studio e la realizzazione di tutte le
iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ente bilaterale attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anch e coordinando
indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale
– ESBII, inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagl i ESBII
Territoriali;
c) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a
disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione
a livello territoriale;
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d) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla
realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché
dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, ESBII Nazionale;
e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale
curandone l’analisi e la registrazione;
f) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo
dei contratti d’inserimento.
Articolo 14 - Finanziamento Ente Bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale è stabilito nella misura 12,00 € per
12 mensilità (10 € carico azienda e 2,00 € carico lavoratore). Tale Versamento è da effettuare attra-
verso F24 e flusso Uniemens per il tramite del codice EFEI.
Le quote saranno corrisposte mensilmente all’ ESBII mediante il flusso Uniemens compi-
lando gli appositi campi della sezione INPS inserendo nel campo “causale contributo” il codice
“EFEI”.
L’azienda che applichi il presente Accordo è tenuta al versamento delle quote suddette e di
tutte quelle in riferimento alle prestazioni di bilateralità: l’azienda che non aderisce a una delle sigle
sindacali fondatrici di ESBII e/o che ometta il versamento delle quote all’Ente Bilaterale non può
avvalersi del presente contratto.
Le quote riscosse dall’ ESBII Naz ionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di
competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti
e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL.
L’ESBII Nazionale potrà sospendere l’erog azione delle somme di cui al punto n. 6 qualora
non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli ESBII
Regionali e Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente Bilaterale all’occorrenza.
Articolo 14bis - Assistenza Contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro e i
lavoratori che adottino esplicitament e o recepiscano implicitamente il presente CCNL mediante la
sua applicazione, ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla
legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrat -tuali e legislative e,
conseguentemente, per la sua gestione, nonché per assicurare le fun -zioni di tutela e di assistenza
delle strutture sindacali, anche territoriali, al servizio delle aziende - le Parti concordano di procedere
alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende, in misura pari a 10
euro mensili pari per 13 mensilità, tramite il codice di riscossione W467 o W442 o tramite altro
codice rilasciato da INPS ai sensi del-la Legge 4 giugno 1973 n. 311.
Articolo 15 - Conciliazione controversie in sede sindacale
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Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione all’interno delle aziende, concordano che,
qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del
rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte,
prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facoltativa in sede sindacale, ai sensi
della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010.
Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative
ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/1970 e successiva Legge n.
108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l’obbligatorietà della
procedura ex art. 7 della l. 604/66.
Le suddette controversie potranno essere devolute all’Ente bilaterale -ESBII Nazionale.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo interrompe
la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi
alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Articolo 16 - Attivazione della procedura di conciliazione
Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata,
personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente C.C.N.L. alla quale sia
iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Conciliazione
mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richie sta del
tentativo di conciliazione alla controparte.
Articolo 17 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non
riconosciuta o comitato, l’istanza deve in dicare la denominazione o la ditta nonché la sede);
l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente
C.C.N.L. che rappresenta l’istante; il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o
sua dipe ndenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto; l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della
pretesa; l’elenco degli eventuali documenti allegati; il luogo dove devono essere fatte le
comunicazioni inerenti alla procedura.
Articolo 18 - Convocazioni delle parti
La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo,
il giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia
presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà esse re
prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni
In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte
interessata la relativa attestazione.
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Articolo 19 - Istruttoria
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e,
laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la
definizione di un acco rdo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della
Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un
rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Articolo 20 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
b) il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti.
La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti
della Commissione rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai
sensi dell’Articolo 411 c.p.c.
Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che,
debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione
sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro
presso il sud detto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di
conciliazione.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive
ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà del la Commissione di Conciliazione adita di
formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Articolo 21 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale,
siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione,
di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli Articoli 2113
comma 4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c.
Articolo 22 - Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale non
costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla commissione
di conciliazione paritetica nazionale di cui al precedente art. 9.
Articolo 23 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
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Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo
all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per l e controversie relative a contratti di lavoro
certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all’Articolo 80 comma 4 del D.Lgs. n.
276/2003 e successive modifiche.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto
ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva
attuazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione
che ha emesso l’atto di certificazione.
Articolo 24 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Ai sensi dell’Articolo 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del
tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato acco rdo, le parti possono indicare la
soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che
spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il
mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
a) il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi
i quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
b) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c) l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme
e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria.
Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e
pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge
tra le parti (ai sensi dell’Articolo 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Articolo 2113 comma 4
cod. civ.) salvo quanto disposto dall’Articolo 808-ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi
dell’Articolo 474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui
circoscrizione si è svolto l’arbitrato.
Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Articolo 25 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione
agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collett ive, tentativi idonei per una
possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e
RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
La Direzione Aziendale e RSA potranno concordare in qualunque momen to di sospendere la
contrattazione e di attivare un procedimento di mediazione o di arbitrato da parte della commissione
nazionale di cui all’art.9 del presente CCNL, seguendo le regole definite dalle Parti stipulanti con
apposito accordo.
Qualora la contr oversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme
contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente C.C.N.L., le parti potranno
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avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Terr itoriale ovvero, qualora
ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al precedente
art. 9.
Articolo 26 - Sistemi di videosorveglianza aziendale
In ottemperanza al disposto di cui all’Art. 4 della Legge 300 del 197 0 è vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con le Organizz azioni Sindacali
firmatarie del CCNL. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del
lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro
convoca i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l’accordo:
in mancanza di tale accordo, il datore di lavoro si rivolgerà all’Ispettorato del lavoro che detterà
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali oppure i sindacati dei lavoratori firmatari del CCNL possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 27 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della L. 300 /1970 i lavoratori, mediante loro
rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortu ni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 28 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti del
Lavoratori per la sicurezza, il presente CCNL prevede che tale formazione possa avvenire tramite
l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza asincrona.
TITOLO II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Articolo 29 – Classificazione del personale
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I lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali di quadri, impiegati e operai sono inquadrati in
una classificazione unica articolata in nove livelli di inquadramento ricompresi in quattro campi di
responsabilità di ruolo:
D. Ruoli Operativi: Livelli D1 e D2;
C. Ruoli Tecnico Specifici: Livelli C1, C2 e C3;
B. Ruoli Specialistici e Gestionali: Livelli B1, B2 e B3;
A. Ruoli di Gestione del cambiamento e Innovazione: Livello A1.
Ai nove livelli di inquadramento corrispondono eguali valori dei minimi tabellari secondo le tabelle
riportate nella sezione dedicata alle retribuzioni. I livelli retributivi indicati sono quelli ragguagliati a
mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età.
L’inquadramento dei lavoratori nei nove livelli previsti è effettuato sulla base delle declaratorie
generali che definiscono i criteri di professionalità in termini generali ed uniformi per tutti i comparti
in cui si articola l’industria metalmeccanica e dell’installazione d’impianti.
DECLARATORIE GENERALI
Le declaratorie sono definite sulla base dei seguenti criteri di professionalità: autonomia -
responsabilità gerarchico/funzionale, competenza tecnico -specifica, competenze trasversali,
polivalenza, polifunzionalità, miglioramento continuo ed innovazione correlati ai nuovi sistemi
integrati di gestione.
Gli elementi di professionalità elencati sono precisati ed e semplificati nelle diverse possibili
applicazioni determinate dal contesto aziendale e vanno riferiti al ruolo effettivamente svolto dal
lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
Le declaratorie individuano le competenze, le relative intensità e le aree di autonomia e responsabilità
distintive dei moli che afferiscono allo stesso livello di inquadramento selezionate e graduate in
funzione del contesto aziendale.
I criteri di professionalità in cui sono articolate le declaratorie non sono necessariamente compresenti
e concorrono tutti o in parte o con diverso peso, in funzione dello specifico contesto organizzativo e
tecnologico che caratterizza l’impresa o la singola unità operativa/funzionale, tenendo conto
dell’ampia arti - colazione su più comp arti e varietà dimensionale del settore metalmeccanico e
dell'installazione d’impianti.
Ai fini della classificazione nelle categorie legali di operaio ed impiegato, si considera la prevalenza
di attività manuale o operativa nell'esercizio del ruolo, indip endentemente dal livello di
inquadramento.
Ai lavoratori c.d. intermedi continuano ad essere applicati i trattamenti in atto.
Per lavoratori direttivi si intendono i lavoratori con funzioni gerarchiche o dotati di autonomia tecnica
organizzativa in funzione del relativo livello di inquadramento.
Si rimanda all’Allegato 1 al presente Accordo per esemplificazioni maggiormente esaustive,
CAMPO D – RUOLI OPERATIVI: Livelli D1 e D2
Livello D1
Appartengono a questo livello:
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• i lavoratori che svolgono attività produttive, amministrative o di servizio elementari relative
a un limitato numero di posizioni di lavoro di uno specifico ambito operativo/funzionale
secondo istruzioni di lavoro definite. Per questo molo non sono richieste conoscenze e/o
abilità professionali specifiche ma competenze digitali, aritmetiche e di comunicazione di
base. In funzione dei contesti aziendali tali lavoratori sono coordinati nella partecipazione alle
iniziative di miglioramento aziendale.
Livello D2
Appartengono a questo livello:
• i lavoratori che con limitata autonomia svolgono attività produttive, tecniche, amministrative
o di servizio ordinarie in un 'area di lavoro determinata di uno specifico ambito
operativo/produttivo o funzionale. Sono richieste conoscen ze e abilità specifiche adeguate
all’applicazione di istruzioni e procedure di lavoro utilizzando strumenti e sistemi, anche
digitali, preimpostati. In funzione dei contesti aziendali esercitano una limitata iniziativa di
adattamento, manutenzione e regola zione su attività e strumenti,interagiscono col proprio
gruppo di lavoro, riportano autonomamente gli avanzamenti operativi e le anomalie
identificate,utilizzando rapporti preimpostati o informatizzati e semplici strumenti di
comunicazione digitale, adotta ndo la corretta terminologia tecnica di base anche di origine
straniera. Tali lavoratori sono normalmente coinvolti utilizzando le metodologie prescritte
nelle eventuali iniziative o sistemi di miglioramento aziendale.
CAMPO C – RUOLI TECNICO SPECIFICI: Livelli C1, C2 e C3
Livello C1
Appartengono a questo livello:
• i lavoratori con le caratteristiche di cui alla declaratoria del livello precedente che svolgono le
attività di un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo funzionale con
polivalenza, riconosciuta autonomia, con capacità di diagnosi tecnico -specifiche e di
comunicazione e lavoro in gruppo. In funzione dei contesti aziendali svolgono con carattere
di continuità attività di collegamento operativo non gerarchico all’interno del t eam o con i
team connessi, di tutoraggio e formazione in affiancamento ai colleghi secondo piani e
modalità definiti. Propongono interventi di semplici modifiche e adattamenti e forniscono un
apporto attivo ai processi di miglioramento con autonomia nell’ applicazione delle
metodologie disponibili.
Livello C2
Appartengono a questo livello:
• i lavoratori che apportano, con nomale autonomia nella scelta esecutiva dei procedimenti, il
contributo individuale nell'ambito di attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio
ricorrenti, complesse e di elevata precisione, sulla base di conoscenze ed abilità complete della
tecnologia e della disciplina specifica con la capacità di interpretare istruzioni, disegni,
schemi, modelli di nomale utilizzo e di app licare nell'ambito di procedure generali, le più
opportune tecniche e strumenti, anche digitali, di analisi ed intervento, con la responsabilità
della corretta esecuzione. Nell’ambito di tale autonomia esecutiva, in base alle definizioni
23
organizzative guid ano un gruppo di altri lavoratori. In funzione dei contesti aziendali,
contribuiscono all’adattamento, manutenzione e regolazione dei processi relativi al proprio
gruppo di lavoro, comunicando gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate nelle
modalità prescritte, anche utilizzando strumenti di comunicazione e semplice ricerca ed
elaborazione digitale dei dati e delle informazioni, con utilizzo elementare di terminologia
nella lingua straniera rilevante. Operano in un ampio ambito operativo o funzio nale e con
consapevolezza interdisciplinare sono capaci di interagire con altre funzioni aziendali e con i
clienti e fornitori, anche esterni.
• I lavoratori partecipano attivamente alle iniziative o sistemi di miglioramento assicurando il
corretto utilizzo delle metodologie adottate e coordinando operativamente i gruppi di lavoro
e miglioramento.
Livello C3
Appartengono a questo livello:
• i lavoratori che hanno responsabilità sullo svolgimento ed i risultati di specifiche attività
produttive, tecniche, ammi nistrative odi servizio con le opportune autonomie di iniziativa
nell'ambito delle previsioni aziendali a fronte delle variabilità dei processi. Nell'ambito di tale
autonomia di iniziativa, in base alle definizioni organizzative guidano e controllano gruppi o
squadre articolate di altri lavoratori con eventuale interfaccia verso altre unità e funzioni.
Possiedono complete ed articolate competenze delle tecnologie e delle discipline specifiche
che permettono di affrontare autonomamente operazioni e lavori co mplessi e di elevata
difficoltà, anche non ricorrenti, ed effettuano diagnosi e definiscono metodi e strumenti
nell’ambito di direttive generali, con l’utilizzo di dispositivi ed applicazioni digitali,
specialistiche e complesse non predeterminate. Svolgon o con autonomo contributo di
diagnosi ed analisi, adattamento, manutenzione e regolazione di sistemi complessi,
comunicando gli avanzamenti operativi, le anomalie e le soluzioni identificate nei modi
adeguati anche utilizzando strumenti di comunicazione, r eperimento dell’informazione ed
elaborazione digitale. In funzione dei contesti aziendali coordinano le attività con definizione
delle priorità operative a fronte delle esigenze di clienti e fornitori, anche esterni, con adeguato
utilizzo della lingua stra niera in uso. Operano su una famiglia di processi con elevata
consapevolezza interdisciplinare ed in interazione con altre funzioni aziendali e con i clienti
e fornitori esterni. Tali lavoratori guidano iniziative o attività riferite ai sistemi di
miglioramento assicurando la scelta ed il corretto utilizzo delle metodologie nell'ambito delle
direttive generali.
CAMPO B – RUOLI SPECIALISTCI E GESTIONALI: Livelli B1, B2 e B3
Livello B1
Appartengono a questo livello:
• i lavoratori che nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione, con ampia
autonomia operativa e responsabilità dei risultati svolgono attività produttive, tecniche,
amministrative o di servizio di elevato livello tecnico. Possiedono competenza e perizia
tecnico-specifiche elevate derivanti da articolati percorsi di esperienza e formazione. In base
alle definizioni organizzative guidano, coordinano e conducono con apporto di elevata
competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori. In funzione dei contesti aziendali
propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure e dei livelli di
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responsabilità, modifiche e varianti, con autonomia di diagnosi, analisi, definizione e
regolazione dei processi e degli strumenti, con autonomia nella presenta zione delle attività e
dei problemi utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale,
esprimendosi adeguatamente nella lingua straniera in uso. Contribuiscono con competenze ed
attività riferite ad ambiti funzionali anche in diverse aree operative aziendali e con i clienti e
fornitori esterni e interni. Sono supportati nello sviluppo di un proprio percorso di
apprendimento continuo e contribuiscono allo sviluppo di competenza dei propri
collaboratori. Guidano in funzione di signif icativi obiettivi iniziative o sistemi di
miglioramento aziendale.
Livello B2
Appartengono a questo livello:
• i lavoratori direttivi dotati di competenze specialistiche rilevanti per l’efficienza e la continuità
tecnico produttiva dell’azienda. In base all e definizioni organizzative esercitano, con
discrezionalità di decisione nell’ambito di direttive generali, responsabilità autonoma di unità
e/o progetti, assicurando la gestione organizzativa ed economica delle risorse assegnate. Sono
in grado di svolgere e coordinare con definizione delle priorità operative attività complesse in
condizioni normalmente prevedibili ma soggette a cambiamento, diagnosticando le soluzioni
e scegliendo l’utilizzo dei metodi e degli strumenti specialistici e generali pertinenti.
Sviluppano attivamente il proprio percorso di apprendimento continuo. Sono dotati di
un’avanzata capacità di reperire e trattare tutte le informazioni tecnico economiche necessarie
e di impostare analisi e presentazioni complesse coordinando contributi ut ilizzando con
perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale, comunicando nella lingua
straniera in uso. In funzione dei contesti aziendali, guidano lo sviluppo di competenza dei
colleghi nelle aree di propria specializzazione e la motivazione dei propri collaboratori,
stabilendo con le parti rilevanti le risorse di mezzi e tempi. Contribuiscono su ampie famiglie
di tecnologie e funzioni, in diverse aree operative aziendali ed ambiti in relazione con altre
funzioni aziendali e clienti e fornitori esterni in autonomia nell'ambito delle direttive generali.
Promuovono e validano le modifiche ed innovazioni tecniche, metodologiche ed
organizzative, e contribuendo con autonomia ai progetti di investimento, rappresentano la
propria area in attività interfunzionali di miglioramento e progetto.
Livello B3
Appartengono a questo livello:
• i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del livello precedente,
presidiano competenze distintive ed, in funzione dei contesti aziendali, assicurano attività di
gestione e supervisione di funzioni, servizi, enti produttivi e/o progetti fondamentali per
l’azienda. Possiedono alta specializzazione sostenuta da percorsi di formazione avanzata ed
esperienza specifica con la capacità di gestire a nche cambiamenti o problemi non
determinabili a priori, sviluppando soluzioni innovative in risposta a problemi complessi e
negoziando autonomamente in contesti articolati e di incertezza. In funzione dei contesti
aziendali pianificano e perseguono lo svil uppo di competenza e motivazione dei propri
collaboratori, svolgono attività di coordinamento, integrazione e innovazione, organizzano e
governano processi di modifica ed innovazione tecnica, metodologica ed organizzativa,
contribuiscono alla configurazione dei progetti di investimento e rappresentano la propria area
in ambiti interfunzionali di miglioramento e innovazione.
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CAMPO A – RUOLI DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E DELL’INNOVAZIONE:
Livello A1
Livello A1
Appartengono a questo livello:
• i lavoratori con qualifica di quadro che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del
livello precedente, con carattere di continuità e limitate deleghe di poteri e rappresentanza
esercitano ampia autonomia nell’ambito degli obiettivi generali dell'impresa per il presidio di
importanti aree di competenza specialistica e per la conduzione di uno o più servizi, unità e/o
progetti, anche di grandi dimensioni e complessità e rilievo strategico, coordinando funzioni
diverse ed assicurando la gestione dei fattori t ecnologici, umani, organizzativi ed economici
del perimetro assegnato proponendo obiettivi specifici e contribuendo alla definizione degli
stessi obiettivi generali in un contesto di cambiamento non determinabile a priori. Possiedono
elevate capacità tecniche, gestionali, organizzative ed avanzata conoscenza del settore in cui
operano e delle connessioni con i settori correlati. Sono in grado di operare e gestire per
obiettivi nell'ambito di complessi processi aziendali governando le strategie di ottimizzazione
e sviluppo delle risorse: umane, materiali ed immateriali. Promuovono ed orientano processi
di cambiamento strutturale tecnico ed organizzativo utilizzando un articolato portafoglio di
competenze tecnologiche, organizzative, personali e sociali.
NORMATIVA QUADRI
L’azienda ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 del Codice civile e dell’art. 5 della legge
13/5/1985, n. 190 è responsabile peri danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento
della sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza
assicurativa.
L’azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l’assistenza
legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro
medesimo per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.
Previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciutala possibilità di pubblicazione nominativa, di
ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite
nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuovemmo, anche avvalendosi delle
Commissioni territoriali per la formazione professionale, la partecipazione dei quadri a iniziative di
formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
La partecipazione dei singoli a coni, seminari o altre iniziative formative sarà concordata tra l’azienda
ed il lavoratore interessato.
CRITERI DI INSERIMENTO E MOBILITA’
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L’applicazione del sistema sarà basata sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità
professionali dei lavoratori in base alle declaratorie professionali nell'ambito del contesto aziendale.
L’evoluzione professionale dei lavoratori si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed
economico-produttive dell’azienda e, pertanto, non darà luogo ad una dinamica automatica ed
illimitata.
Fatti salvi gli accordi aziendali in materia, le parti convengono, limitatamente ai passaggi di cui alla
successiva lettera A) ed ai criteri di inserimento e di mobilità di cui alla successiva lettera B), la
seguente disciplina.
A) Lavoratori con la qualifica giuridica di operaio.
I passaggi dal livello D1 al Livello D2 avverranno come segue:
a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso
del relativo titolo di studio (livello 4 QEQ) saranno inseriti nel livello D2 dopo 3 mesi
dall’assunzione:
b) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate su più livelli,l’assegnazione al livello
D2 avverrà entro il termine di 18 mesi di svolgimento della prestazione: per i lavoratori che
abbiano acquisito conoscenze e capacità in corsi profes sionali specifici di Livello 3 QEQ
l’inserimento in D2 avverrà entro il termine di 9 mesi;
c) per i lavoratori del livello DI connessi al ciclo produttivo, il cui sviluppo nei livelli superiori
è collegato a modifiche di carattere organizzativo o tecnologico comportanti un cambio di
ruolo, il passaggio al livello D2 avverrà comunque entro il termine di 36 mesi di svolgimento
della prestazione. Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di
mansioni.
d) Per i lavoratori del livello DI addetti alle linee a catena o a cadenza si darà luogo al passaggio
al Livello D2 al termine dei 36 mesi di svolgimento della prestazione in linee di montaggio.
Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni. Il
lavoratore, anche dopo l’acquisizione del livello D2 non potrà rifiutarsi di ruotare su qualsiasi
postazione di lavoro dell’attività produttiva stessa.
Si considerano linee a cadenza, ivi comprese le linee a catena, i sistemi o le linee di produzione di
serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre
la stessa operazione tecnologica su parti ed insiemi che si spostano tra le postazioni o lungo le linee
a mezzo di sistema automatico (di tecnologia meccanica, pneumatica, e lettrico-elettronica, ecc..), di
trasporto con cadenze determinate dal sistema di supervisione della linea, determinando il tempo a
disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato uguale alla "cadenza", cioè al tempo di
spostamento del prodotto da una stazione ad una stazione successiva.
B) Lavoratori con qualifica giuridica di impiegato.
A questi lavoratori saranno applicati i seguenti criteri di inserimento in azienda e di mobilità:
a) i lavoratori in possesso di laurea (anche triennale) o di ploma ITS (Livello QEQ 5,6 e 7) in
fase di inserimento nell’azienda, verranno inquadrati nel Livello C3, sempre che svolgano
attività inerenti alla laurea o al diploma conseguiti;
b) i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori (Livello QEQ 4 - limitatamente
a percorsi quinquennali), in fase di inserimento nell’azienda, verranno inquadrati nel Livello
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C2. Tali lavoratori passeranno in ogni caso al Livello C3 dopo 24 mesi di ininterrotta
permanenza in attività inerenti al diploma conseguito;
c) i lavoratori inquadrati nel Livello DI dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno al
Livello D2.
ESEMPLIFICAZIONE DEI CRITERI DI PROFESSIONALITA’
Autonomia-Responsabilità gerarchico/funzionale: è l’ampiezza di impatto e di influenza gerarchica
o tecnico/funzionale e/o il grado di autonomia e discrezionalità esecutiva e d’iniziativa sulle attività
attribuite in un determinato contesto organizzativo. Tale contributo può essere riferito alla propria
attività individuale o anche altre attività e risorse (umane, tecnologiche, economiche, materiali,
informative etc.).
Esemplificazioni:
• Tipi di responsabilità di budget/conto economico/risultato etc.
• Dimensione e qualificazione dei riporti in termini di ampiezza del controllo gerarchico
funzionale
• Area organizzativa e complessità del prodotto/processo su cui si esercita l’influenza (tecnica,
economica, organizzativa e geografica)
Competenza tecnica specifica: sono le conoscenze e le capacità tecniche operative, di processo, di
prodotto e di prerequisiti di certificazione, studio e/o esperienza, direttamente connesse allo specifico
ambito di azione nel contesto aziendale.
Esemplificazioni:
• Controllo e regolazione
• Qualità per precisione, dimensione, valore, complessità, natura dei materiali e dei componenti,
natura ed intensità dei rischi: di deterioramento del prodotto, di sicurezza, ambientali, di
continuità del processo
• Autonomia di diagnostica ed adattamento nell’esecuzione dei compiti professionali in
condizioni variabili
• Reperibilità di mercato
• Rilevanza competitiva aziendale
• Perimetro di influenza: attività personale, del gruppo, aziendale, di settore
• Indicatori di misura della prestazione
Competenze trasversali e partecipazione al miglioramento: sono i saperi ed i saper fare che il
lavoratore può applicare e trasportare su differenti ambiti funzionali e di processo e che abilitano i
risultati delle competenze tecnico specifiche in termini di efficacia ed efficienza. Esse comprendono
competenze relazionali di ascolto e comunicazione, di lavoro individuale e collaborazione in gruppo,
di problem solving per la partecipazione al miglioramento continuo, competenze digitali generali, di
apprendimento permanente e di adattamento multiculturale e linguistico.
Esemplificazioni:
• Ascolto comunicazione e relazioni,
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• Partecipazione al miglioramento continuo e suggerimenti
• Partecipazione e coordinamento del lavoro di gruppo
• Esposizione al cliente ed al fornitore
• Agilità ed adattabilità
• Pianificazione e gestione
• Apprendimento continuo e formazione di sé
• Supporto e formazione di altri
• Lingue straniere
• Utilizzo degli strumenti informatici e digitali
Polivalenza: è la capacità di effettuare, in un perimetro definito dell'organizzazione, prestazioni
analoghe: diverse posizioni sulla stessa linea/ufficio o la stessa posizione su più linee, uffici, unità
organizzative.
Esemplificazioni:
• Capacità di ricoprire posizioni diverse di complessità ed onerosità equivalente nella stessa
unità organizzativa o disimpegnare la stessa posizione in diverse unità organizzative e contesti
operativi diversi
Polifunzionalità: è la capacità del lavoratore di svolgere attività accessorie normalmente riferibili a
diverse aree di mestiere/funzionali ed esercitare la responsabilità in aree funzionali diverse.
Esemplificazioni:
• Capacità di esercizio della propria attività/responsabilità in integrazione con ruoli tecnici
diversi, o di attingere ad altri saperi tecnico/disciplinari per svolgere attività o presidiare più
funzioni in posizioni composite
Miglioramento continuo e innov azione: partecipazione ai nuovi sistemi integrati di gestione
operativa e di organizzazione del lavoro ad esempio di tipo ISO 9000, 14000,18000/45000 o
normativo che richiedono capacità di contribuire ai cicli di miglioramento continuo e processi di
innovazione a fronte delle evoluzioni della tecnologia e dei mercati, per il miglioramento delle
condizioni di lavoro, dell'efficienza.
Esemplificazioni:
• Attitudine cliente/fornitore interno lungo il processo
• Capacità di contribuire all’implementazione delle soluzioni tecniche, di prodotto e processo,
ed organizzative
• Capacità di utilizzare, sviluppare individualmente e/o collaborativamente, metodologie e
strumenti, anche digitali, previsti nell’ambito dei modelli organizzativi
• Capacità di guidare/orientare il miglioramento e/o l’innovazione
• Capacità di diffusione delle pratiche e di elaborare proposte innovative
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ESEMPLIFICAZIONE DI FAMIGLIE PROFESSIONALI AGGREGATE PER AREE
FUNZIONALI
Le seguenti esemplificazioni di famiglie professionali individuano una selezi one di possibili esempi
rappresentativi delle diverse funzioni/ruoli aziendali e ricomprendono oltre a figure professionali già
presenti nei precedenti CCNL nuove figure professionali connesse all’evoluzione delle tecnologie,
dei modelli di organizzazione e nella prospettiva dei sistemi integrati di gestione e miglioramento e
degli impatti della digitalizzazione.
Le aree in cui sono organizzate le famiglie professionali hanno un valore indicativo e sono desunte
dai più diffusi e diversi modelli di organizzazione per funzioni.
Le famiglie professionali esemplificate potranno essere poi declinate in figure professionali articolate
su diversi livelli contrattuali, in funzione degli effettivi contenuti di ruolo e dei contesti aziendali sulla
base delle declaratorie generali.
Per ciascuna area funzionale possono poi essere considerati moli "generalisti" con riferimento a quelle
famiglie professionali trasversali rispetto all’insieme delle attività e delle competenze specifiche
dell’area funzionale che in base ai contesti aziendali si possono articolare sui diversi livelli di
inquadramento.
I quattro campi di ruolo: Ruoli Operativi, Ruoli Tecnico Specifici, Ruoli Specialistici e Gestionali,
Ruoli di Gestione del cambiamento e Innovazione sono un riferimento utile per uniformare le
terminologie da adottare in azienda ai fini dell'organizzazione delle figure professionali nei livelli di
inquadramento, fermo restando che gli stessi termini di addetto, responsabile, specialista, tecnico
possono rappresentare in funzione dei contesti aziendali contenuti di ruolo diversi o essere sostituiti
da denominazioni derivanti dalla necessità di inquadrare l’organizzazione in standard di nomenclatura
internazionali, ad esempio quando si utilizzino termini quali manager, supervisor, specialist, leader.
ESEMPI DI AREA
FUNZIONALE ESEMPI DI FAMIGLIE PROFESSIONALI
ACQUISTI, QUALITÀ,
SICUREZZA-AM-
BIENTE
- Acquisti diretti/indiretti
- Collaudo e laboratori
- Miglioramento continuo ed efficienza organizzativa
- Qualità cliente
- Qualità prodotto processo
- Responsabili/addetti servizio prevenzione protezione
- Servizi pulizia e smaltimento
- Servizi salute e prevenzione
- Sistemi e metodi qualità
AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO GE-
STIONE
- Contabilità
- Controllo di gestione
- Finanza
- Fiscalità
- Servizi ausiliari amministrazione
- Tesoreria
- Addetti commessa/cantiere
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MANUTENZIONE, IN-
STALLAZIONE E TEC-
NOLOGIE
- Attrezzisti/stampisti
- Conduzione impianti di servizio
- Costruzione/manutenzione stampi ed attrezzature
- Guardiafili-giuntista e installatori impianti telecomunicazione
- Installatori/manutentori impianti termotecnici
- Installatori/manutentori impianti elettrici
- Manutentore meccanico-elettrico-elettronico-software
- Manutenzione macchine e impianti
- Montaggio/installazione di grandi impianti
- Servizi ausiliari di manutenzione e cantiere
- Tecnici di assistenza
- Tecnici programmatori di assistenza e installazione
- Tecnologi/installatori sistemi alta automazione
- Tubisti
PERSONALE E ORGA-
NIZZAZIONE
- Amministrazione paghe e contributi, controllo costi
- Comunicazione
- Formazione e sviluppo
- Relazioni industriali e responsabilità sociale d’impresa
- Selezione
- Sicurezza e servizi ausiliari
PRODUZIONE LOGI-
STICA
- Addetti/conduttori linee cadenza/impianti/sistemi automatizzati
- Addetti laminatoi
- Addetti lavorazioni avanzate e non convenzionali
- Addetti macchina/guidamacchine
- Addetti macchine a controllo numerico
- Addetti preparazioni ed imballaggi
- Addetti unità produttiva autonoma
- Analisti tempi-metodi, processi, cicli
- Assemblaggi e montaggi
- Conduttore mezzi di trasporto interni/esterni
- Costruttori al banco
- Costruttori su macchine
- Gruisti
- Logistica di produzione
- Logistica trasporti
- Metodisti di macchine a controllo numerico
- Modellista
- Programmazione produzione ed approvvigionamenti
- Saldatore
- Servizi ausiliari di produzione e pulizie tecnologiche
- Stampaggi
- Tecnologie di formatura e animisteria
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- Tecnologie di fusione e colata
- Tecnologi di sistemi automatizzati e robotizzati
- Tecnologi di sistemi di lavorazione avanzati e non convenzionale
- Trattamenti termici e di rivestimento
RICERCA&SVILUPPO
E GESTIONE PRO-
GETTI
- Addetti prove e laboratori
- Addetti/responsabili progetto/commessa
- Addetti servizi ausiliari di progettazione e sperimentazione
- Disegnatori e progettisti metodi, processi/impianti
- Disegnatori e progettisti prodotto
- Progettisti metodi di produzione
- Prototipazione nuovi prodotti
- Specialisti di calcolo e modellizzazione
- Specialisti tecnologie di prodotto/processo, ricercatori
SERVIZI COMMER-
CIALI
- Marketing e comunicazione
- Responsabile prodotto/mercato
- Servizio cliente
- Tecnico commerciale
- Vendite e gestione cliente
SERVIZI INFORMA-
TICI
- Amministratore database e sistemi
- Analista funzionale
- Consulente cliente process/business/solution
- Data analyst
- Gestione progetti sistemi informativi
- Progettazione e gestione web
- Servizi informatici interni
- Sicurezza informatica
- Sviluppo e testing
- System engineer
Articolo 30 – Mutamento di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti al livello assegnatogli all'atto dell'assunzione o
a quello superiore successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti, in coerenza con i criteri
di professionalità di riferimento, alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione.
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diversi livelli sarà attribuito il livello
corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza o al-
meno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari che non rientrino fra quelli sopraindicati
si terrà conto nella retribuzione.
I lavoratori avranno diritto al passaggio al livello superiore se disimpegnano le mansioni superiori
per un periodo pari a:
• 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non
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continuativi nell’arco di tre anni;
• 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco di tre anni, per l’acquisizione
dei livelli B1, B2, B3 e A1.
Per ruoli non richiamati nelle esemplificazioni delle famiglie professionali l’azienda darà comunica-
zione alla RSU che potrà formulare i suoi rilievi al riguardo.
L’esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso
o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio mi litare di leva o richiamo di
durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di livello, salvo il caso della
mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore assegnato a compiere mansioni iner enti al livello superiore a quello di appartenenza
deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua nomale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore
alla differenza tra la predetta sua nomale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di
passaggio definitivo al livello superiore.
Articolo 31 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo
e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, secondo quanto previsto
dall’art. 16, lett. d), del D.Lgs. 8/4/2003, n. 66.
Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infer-
mieri, addetti alle cabine di produzio ne e di trasformazione dell'energia elettrica, addetti alla sorve-
glianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di climatizzazione e
del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria,
allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione, addetti al servizio estinzione incendi,
fattorini, uscieri, inservienti, custodi,portinai, guardiani diurni e notturni.
I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orari o di lavoro normale settimanale di 40, di
44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a48 ore settimanali
l’orario di lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.
a) Per i lavoratori di scontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale
settimanale rimane fissato in 48 ore.
b) Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale
settimanale rimane fissato in 44 ore.
c) Per i lavo ratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale
settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
Nei casi di cui ai punti b) e c)), fermo restando che le ore prestate oltre la quarantesima ora e fino al
normale orario individuale saranno retribuite senza le maggiorazioni previste per il lavoro straordi-
nario, ai fini di tutti gli istituti contrattuali si applica il principio della proporzionalità diretta.
Fermo quanto previsto al comma primo del punto precedente, ai fini del presente articolo si considera
lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari
settimanali di cui al terzo comma.
Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste dal presente Accordo,
fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per la effettuazione del lavoro
straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
I lavoratori di cui al precedente comma 1 sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
A) (corrispondente al livello C3):
33
• infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica ed
addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti che ese-
guono lavori di riparazione;
B) (corrispondente al livello C2):
• infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzione
e trasformazione di energia elettrica, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di
apparecchiature ed impianti ed addetti servizio estinzione incendi con interventi di manuten-
zione ordinaria, portieri;
C) (corrispondente al livello D2):
• infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di appa-
recchiature ed impianti, addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri,
lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri;
D) (corrispondente al livello D1):
• inservienti e simili, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorve-
glianza del patrimonio aziendale.
Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate tra la Direzione e la Rap-
presentanza sindacale unitaria.
All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l’azienda deve comunicare per
iscritto ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo l’orario nomale di lavoro e la relativa
paga.
Ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare
in dotazione appositi indumenti protettivi.
Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da essi condotti o trasportati, saranno
stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di servizio fuori del comune sede dello stabili-
mento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro straordinario.
Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nel lo stabilimento o nelle im-
mediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi
particolari; gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Il presente articolo non modifica le eventuali situazioni di diritto derivanti da accordi o regolamenti
più favorevoli ai lavoratori.
Articolo 32 - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente p roduttivi le seguenti
operazioni:
• Ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione e forni di riscaldo:
1) riparazioni; 2) riscaldo od alimento; 3) pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori,di griglie, di
pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite;
• Ai treni di laminazione:
1) cambio di cilindri; 2) cambio di gabbie: 3) cambio di cuscinetti, manicotti ed allunghe: 4) pulizia
generale;
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• Alla trafilatura a caldo:
1) riparazione;
• Alla fucinatura:
1) attrezzaggio; 2) riparazione;
• Alla stagnatura e piombatura:
1) riparazioni; 2) pulizia generale.
Qualora durante un turno di lavoro il processo produttivo venga interrotto per la esecuzione delle
operazioni sopra elencate, i lavoratori ad esse addetti, sempreché componenti la stess a squadra di
produzione, percepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto, un compenso la cui misura non dovrà
essere inferiore all’85% dell'utile medio orario di cottimo, realizzato nel periodo di paga in corso nel
posto di lavoro cui erano addetti al m omento in cui sono stati comandati ad eseguire le operazioni
stesse.
Qualora gli stessi lavori vengono eseguiti nel periodo di nomale fermata della produzione
nell’intervallo tra il termine di una successione settimanale di turni e la ripresa di quella seg uente, i
lavoratori addetti, sempreché appartenenti alle squadre dello stesso mezzo di produzione al quale si
eseguono le operazioni di cui sopra, verranno retribuiti con una retribuzione pari a quella media oraria
realizzata per le ore ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne,
straordinarie, festive) nel periodo di paga nel quale si verificano le prestazioni suddette.
Qualora per la esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra necessario debba fare ore in più del
turno normale giornaliero indispensabili al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno
retribuite con una retribuzione oraria uguale a quella media realizzata nel periodo di paga in cono per
le ore di lavoro ordinarie (escluse quindi le maggiora zioni corrisposte perle ore notturne,
straordinarie, festive) maggiorata di un compenso pari a quello fissato per il lavoro straordinario e
che non sarà con questo cumulatele.
Tale maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti per il lavoro straordinario.
Articolo 33 – Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici
Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una squadra, il guadagno dei
suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più adeguato alla prestazione che viene richiesta ai
componenti stessi, si seguirà la procedura stabilita per i reclami e le controversie.
Articolo 34 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici
L’azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra di produzione
(laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti lavoratori della squadra provvedano a
ripartirsi il lavoro dell’assente, la re tribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà
ripartita trai lavoratori della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore
assente.
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L’eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del presente articolo non può protrarsi, per lo
stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l’assenza.
Articolo 35 - Assunzione
L'assunzione del personale avverrà a norma delle leggi vigenti. L'assunzione dovrà risultare da atto
scritto nel quale dovranno essere specificati:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro;
e) la durata del periodo di prova;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppur e le caratteristiche o la
descrizione sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi con l'indicazione del pe-
riodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite;
i) indicazione del CNL applicato;
j) l'orario di lavoro;
k) i termini di preavviso in caso di recesso;
L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) e j) può essere effettuata mediante
rinvio alle norme del CCNL
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica,
di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300, per accertarne l'idoneità
psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
ll datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di
assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.
All’atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente:
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
d) certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l’interessato dovrà comunicare anche
l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza).
Ai sensi dell’art. 689 del Codice di procedura penale e nei limiti di cui all’art. 8 della legge n. 300 del
20/5/1970, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore.
All’atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto personale
sanitario e di rischio da compilarsi a cura dell’azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
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Articolo 36– Periodo di prova
Il periodo di prova, a seconda dell’inquadramento del personale, è stabilito secondo le modalità
definite dalla seguente tabella:
Livello Durata ordinaria Durata ridotta
D1, D2 e C1 1 mese e ½ 1 mese
C2, C3 e B1 3 mesi 2 mesi
B2, B3 e A1 6 mesi 3 mesi
I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori:
a) che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre
aziende;
b) che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato
professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione
a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa
per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di
uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore
al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il
periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori di cui ai punti a) e b) dovranno
presentare all’azienda, al momento dell'assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a
documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.
Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera
di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo.
L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la
protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lav oratore
sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio
entro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi
momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso
né della relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene
definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Contratto,
salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso.
Qualora la risoluzione del rapp orto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il
periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di
servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno
spettante per il lavoro eseguito.
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Articolo 37 – Tipologie di contratto
➢ Contratto di lavoro a tempo determinato;
➢ Contratto di lavoro a tempo parziale;
➢ Lavoro in somministrazione;
➢ Lavoro a domicilio;
➢ Apprendistato
Articolo 38 – Contratto di lavoro a tempo determinato
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato
spettano tutti i trattamenti previsti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in
azienda, che siano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al periodo
lavorativo prestato. Per i contratti con durata fino a 36 mesi, nell'ambito della durata d ei contratti
medesimi, i periodi di conservazione del posto e di trattamento economico previsti per malattia ed
infortunio non sul lavoro per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti si applicano
secondo il principio di proporzionalità diretta.
Gli accordi aziendali riguardanti il Premio di risultato stabiliscono modalità e criteri per la
determinazione e corresponsione di tale Premio; in assenza di disciplina contrattuale aziendale il
Premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione
ovvero di comunicazione dei risultati di cui all’Articolo relativo al premio di risultato, in proporzione
diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio ste sso,
ancorché in virtù di più contratti a termine.
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo sufficiente ed adeguato in
materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni.
Le imprese informano i lavoratori operanti a tempo determinato nonché la RSU dei posti vacanti a
tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.
Tali informazioni possono essere fomite anche medi ante affissione in luogo accessibile a tutti i
lavoratori.
L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità
o parentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell'inizio del congedo, secondo qu anto
previsto dall’art. 4, secondo comma, D.Lgs. 26/3/2001, n. 151.
Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato
di lavoratore già impiegato a termine ovvero in somministrazione si terrà conto complessivamente di
tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso la medesima azienda per lo svolgimento di
mansioni equivalenti, ai fini dell'applicazione delle discipline di cui agli aumenti periodici d’anzianità
e alla mobilità professionale, purché non interrotti da periodi di non lavoro superiori a 12 mesi.
Stagionalità
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, secondo comma, D.Lgs. n. 81/2015 oltre alle attività stagionali
definite dal D.P.R. 7/10/1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazione, le parti concordano che
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sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione
dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno.
L'individuazione della stagionalità così definita nonché la determinazione dei periodi di
intensificazione dell'attività produttiva, che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6
mesi nell’arco dell'anno solare, saranno concordate dalla Direzione aziendale con la Rappresentanza
sindacale unitaria d’intesa con le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Diritto di Precedenza
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni
a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del
contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionale come sopra definita, ha diritto
di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le
medesime attività.
Il diritto di prec edenza di cui ai due commi precedenti può essere esercitato a condizione che il
lavoratore manifesti in forma scritta al datore di lavoro la propria volontà in tal senso entro
rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro stesso e si estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei
termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sar à data priorità ai lavoratori che
abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine: in caso di parità si farà riferimento alla
maggiore età anagrafica.
Informazioni
Di norma, semestralmente, la Direzione fornisce alla Rappresentanza sindacale unita ria e alle
strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto tramite
l’Associazione territoriale di competenza, i dati sulle dimensioni quantitative e i motivi del ricorso ai
contratti a termine anche con specifico rife rimento alle esigenze stagionali, la durata dei contratti
medesimi e la qualifica dei lavoratori interessati nonché i dati sulle trasformazioni a tempo
indeterminato di lavoratori già assunti con contratto a termine e l'eventuale esercizio del diritto di
precedenza.
Saranno altresì fomite informazioni riguardanti i dati sulle dimensioni quantitative dei lavoratori in
somministrazione e la qualifica dei lavoratori interessati.
Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro
con contratto di lavoro a termine che periodi di missione con contratto di somministrazione, qual ora
la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non
consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita, acquisiscono il diritto ad essere
assunti a tempo indeterminato laddove siano impiegati in forza di un contratto di lavoro a tempo
determinato.
Le parti confe rmano che a tali fini, così come previsto dalla legge, non si computano i periodi di
lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo determinato per attività stagionale.
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Articolo 39 – Contratto di lavoro a tempo parziale
Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire uno
strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto
applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore. Il lavoratore a tempo
parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento
riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Il rapporto di lavoro ad orario ridotto può prevedere una riduzione dell’orario normale giornaliero di
lavoro (c.d. orizzontale), ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pieno limitatamente
a periodi predeterminati nel cono della settimana, del mese, o dell'anno (c.d. verticale), oppure
attraverso una combi nazione delle precedenti modalità giornate ad orario ridotto limitatamente a
periodi predeterminati nel cono della settimana, del mese o dell'anno (c.d. misto).
Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell'orario normale giornaliero ma inferio re a
quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore
utilizzazione degli impianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part-time c.d. verticale comprenda
i giorni del fine settimana, l’attivazione sa rà oggetto di esame preventivo con la Rappresentanza
sindacale unitaria.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati,
oltre quanto previsto dall’articolo 1, del presente titolo, la durata della prestazione lavorativa e la
collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all’anno così come previsto dalle norme vigenti, nonché le altre eventuali condizioni concordate.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti
dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico -
organizzative.
Clausole elastiche
Possono essere concordate clausole relative all a variazione della collocazione temporale della
prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole
relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, nel rispetto di quanto di seguito
previsto. In tali casi il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico atto
scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria o, in
assenza, a livello territoriale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente
deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al lavoratore sarà corrisposta
per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva
pari al 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario,
notturno e festivo.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentita per una quantità annua
non superiore al 25% della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di lavoro prestate
in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura
onnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per
lavoro straordinario, notturno e festivo.
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Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con
un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal
relativo adempimento nei casi di cui al paragrafo "Richiesta del lavoratore di trasformazione del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale" e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo
in cui essi sussistano:
• altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti
incompatibili con le variazioni d’orario;
• necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di
cura;
• altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, di analoga valenza sociale rispetto a quelle
sopra riportate, e come tali congiuntamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e RSU
ovvero tra azienda e lavoratore interessato.
Lavoro supplementare e straordinario
Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settimanale consentita la
prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifiche esigenze tecniche o organizzative o
produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo
comprovati impedimenti individuali.
Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità
annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con
una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle
maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite
annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%.
Per lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disciplina contrattuale prevista
per il lavoro straordinario.
Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una
discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo
parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a
tempo pieno previa richiesta del lavoratore.
Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima
complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità
superiore):
a) accoglierà le richieste motivate, e debitamente documentate, da:
• necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi
senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di
handicap;
• necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la suddetta percentuale
sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino
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al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva
del 5 per cento del personale in forza a tempo pieno;
b) valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, le richieste
motivate e debitamente documentate, da:
• necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possi bilità alternativa di
assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per
tossicodipendenti;
• necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di
studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea;
c) valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente
indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative.
Nelle aziende fino a 100 dipendenti, l’azienda, nell'ambito della percentu ale massima complessiva
del 3 per cento dei lavoratori in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore):
• valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessatole richieste
motivate e debitamente documentate, dalle r agioni indicate al comma precedente alle lettere
a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro
da tempo pieno a part-time; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste
motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino
ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno;
• valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente
indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infungibilità o allo
scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza
sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esigenze tecnico -
organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informerà la medesima
sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale
su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesim e motivazioni costituiscono
comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale,
lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore
a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.
Informazioni
La direzione comunicherà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria i dati a consuntivo
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e sulle richieste di trasformazione a part -time da
parte di lavoratori assunti a tempo pieno.
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L’applicazione delle clausole elastiche per gruppi omogenei di lavoratori sarà oggetto di
informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria.
Articolo 40 – Lavoro in Somministrazione
I lavoratori in somministrazione hanno diritto, per tutta la durata della missione, a parità di mansioni
svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferior i a quelle dei lavoratori
di pari livello dell’azienda secondo quanto previsto dall’art. 35, del D.Lgs. n. 81/2015.
Gli accordi aziendali riguardanti il Premio di risultato stabiliscono modalità e criteri per la
determinazione e corresponsione di tale Prem io; in assenza di disciplina contrattuale aziendale il
Premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori somministrati in missione alla data di erogazione
ovvero di comunicazione dei risultati di cui all’Articolo relativo al premio di risultato, in proporzione
diretta al periodo di missione complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso,
ancorché in virtù di più missioni a termine.
Articolo 41 – Lavoro a domicilio
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18/12/1973, n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del
presente Contratto le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al
Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che si
avvalgono di prestazioni di lav oro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione
territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Articolo 42 – Apprendistato
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELL’INDUS TRIA
METALMECCANICA E NELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e all’occupazione dei giovani, ai sensi dell’art. 44, del D.Lgs. 81/2015, e al
conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età non inferiore
ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove.
Tra le qualifiche conseguibili sono escluse quelle previste nel livello D1 e nel livello A1.
La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata a
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
L’apprendista non potrà essere retribuito a cottimo.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla presente disciplina, valgono per gli
apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
Durata del contratto
La durata minima de l contratto di apprendistato professionalizzante è di 6 mesi, quella massima è
pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di diploma di livello 4 QEQ, di diploma di tecnico superiore
ITS (livello 5 QEQ) ovvero di laurea (livello 6 e 7 QEQ) inerente alla professionalità da conseguire
tale durata sarà ridotta di 6 mesi.
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Per le figure professionali ricomprese nella declaratoria del Livello D2 addette a produzioni in serie
svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzat e da attività
brevi, semplici e ripetitive la durata massima sarà pari a 24 mesi.
Valorizzazione di precedenti periodi di apprendistato
I periodi di apprendistato professionalizzante svolti, per una durata pari almeno a 12 mesi, presso più
datori di lavoro , saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato,
purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In
tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di 6 mesi fermo restando quanto previsto
per il possesso del titolo di studio di cui all’articolo precedente.
A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro
è tenuto a registrare l'esperienza di apprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto dell’assunzione, per ottenere il
riconoscimento della riduzione della durata del contratto di apprendistato.
Formazione
La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso, integrato nell’attività
lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell’apprendista e delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento).
Le parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate alla realtà
aziendale/professionale: conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale;
conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa;
conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed
utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui schema è allegato alla presente
disciplina, il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli standard professionali di
riferimento relativi alla qualificazione a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità
già possedute dallo stesso.
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della
formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato -Regioni del
21/12/2011, e potrà essere svolta anche on t he job e in affiancamento. La formazione
professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica, finalizzata
all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 delll’art.
44 del D.Lgs. 81/2015.
Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista,
dell’impresa e del tutor/referente aziendale.
La formazione effettuata e la qualificazione professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita,
saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto
formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa
utilizzando il modello allegato alla presente disciplina.
Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale
nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza.
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Il tutor/referente aziendale gestisce l’accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce l’inserimento e
l’integrazione dell’apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del Piano Formativo
Individuale, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell’art. 47, comma 1,
del D.Lgs. 81/2015, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa,
allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall’apprendista per presa visione.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Assunzione
Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui al presente Accordo saranno precisate la
qualificazione professionale oggetto del contratto di apprendistato, il corrispondente livello di
inquadramento e la progressione retributiva.
Alla lettera di assunzione verrà, allegato il Piano Formativo Individuale.
Periodo di prova
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del periodo di prova è
pari alla durata, ordinaria, prevista dal contratto col lettivo nazionale vigente per il livello
corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà, recedere dal contratto senza l’obbligo di
preavviso o della relativa indennità sostitutiva e sar anno retribuite le ore o giornate di lavoro
effettivamente prestate.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio l’apprendista
sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di ripre ndere il servizio
entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.
Inquadramento e retribuzione
I lavoratori assunti con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nel livello di inquadramento
corrispondente alla, qualifica professionale da conseguire.
La retribuzione sarà quella minima contrattuale del livello di inquadramento corrispondente alla
qualifica professionale da conseguire ragguagliata, in coerenza con il percorso formativo che si
conclude al termine dell’apprendistato, a lle percentuali e relativi periodi di applicazione come
riportato nella tabella in calce, fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.
Durata com-
plessiva Mesi
Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo
Mesi Percentuale Mesi Percentuale Mesi Percentuale
36 12 85% 12 90% 12 95%
30 10 85% 10 90% 10 95%
24 8 85% 8 90% 8 95%
Qualora le durate complessive del contratto di apprendistato siano inferiori a quelle riportate nella
tabella, la durata dei singoli periodi sarà adeguata in misura proporzionale ferma restando la relativa
percentuale di retribuzione applicabile nei tre periodi.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
45
Tredicesima mensilità
L’azienda corrisponderà all’apprendista, in occ asione della ricorrenza natalizia, una tredicesima
mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista ha
diritto a tanti dodicesimi dell’ ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio
prestato presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
Malattia ed infortunio
Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico per infortunio e
malattia dell’apprendista non in prova, si applica quanto previsto dalla parte generale.
Prolungamento del periodo di apprendistato
In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio superiore a trenta giorni, il contratto
sarà prolungato per un periodo pari alla durata dell’assenza. In caso di assenze superiori a trenta giorni
per cause diverse da quelle indicate, le parti del contratto individuale di lavoro def iniranno la
possibilità di prolungamento.
Recesso o attribuzione della qualificazione
Stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si
conclude al termine del periodo di apprendistato; le parti del contratto individuale potranno recedere
dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15
giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di
recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
con attribuzione della qualificazione professionale che ha formato oggetto del contratto di
apprendistato.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato
nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti
introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della maturazione degli
aumenti periodici di anzianità, a decorrere dall’1/10/2017, il periodo di apprendistato sarà computato
nella misura del 65%. Per il lavoratore in possesso di diploma di scuola media superiore inerente alla
qualificazione a fini contrattuali da acquisire, che venga mantenuto in servizio, ai fini della mobilità
professionale il periodo di apprendistato sarà considerato utile in misura pari a 12 mesi.
DISCIPLINA DELL'A PPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA
PROFESSIONALE IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL
CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
Le parti riconoscono che l’apprendistato di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, definito apprendistato
di primo livello, costituisce uno strumento utile all’integrazione tra sistema scolastico e lavoro e può
contribuire ad incrementale l’occupabilità dei giovani favorendone l’inserimento nel mercato del
lavoro.
Le parti stipulanti si danno recip rocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e
trova fondamento in quanto definito sull’apprendistato finalizzato all’acquisizione della qualifica, del
46
diploma professionale, di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica
e superiore dall’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015.
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, i giovani che hanno compiuto
15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
In considerazione del doppio status di studente e lavoratore dell’apprendista, la disciplina prevista nel
presente accordo, è da riferirsi esclusivamente all’attività, compresa quella formativa, svolta in
azienda.
Per quanto non è contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli appre ndisti le norme del
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto compatibili.
Durata
La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della
qualifica o del diploma da conseguire e non può in og ni caso essere inferiore a sei mesi e superiore
a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato
di cui all’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/2005;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro
che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale udì9 ambito
dell’indirizzo professionale corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all’art. 41, comma 3 del D.Lgs.
81/2015, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato
dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento
della qualifica, del diploma professionale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori
competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato
di special izzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso
annuale integrativo di cui all’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226 del 2005.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, a l termine
dei suddetti percorsi, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale
integrativo.
Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di
formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa e dal datore di
lavoro e attuati sulla base del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna
si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
47
Il piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il coi nvolgimento del datore di
lavoro secondo il modello definito dal Decreto Interministeriale sugli standard formativi del
12/10/2015 stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.
I periodi di formazione interna ed estern a sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e
professionali dell’impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti
ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
Per i limiti di durata della formazione interna ed esterna e per quanto qui non definito in materia si fa
esplicito rinvio all’art. 5 del Decreto Interministeriale citato.
Periodo di prova
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del periodo di prova è
pari 160 ore di presenza in azienda.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di
preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in
azienda.
Inquadramento e retribuzione
Ai soli fini della determinazione della retribuzione dell’apprendista assunto con il contratto di cui
all’art. 43 del D.Lgs. n. 81 del 2015, si farà riferimento convenzionalmente al livello D2 del sistema
di inquadramento del CCNL.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista una retribuzione
pari al 10 per cento del minimo tabellare di cui al comma precedente, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 43, comma 7, del D.Lgs. 81/2015.
La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista, oltre il c.d. ‘'orario ordinamentale", sarà
determinata dall’applicazione delle percentuali di seguito riportate sul minimo tabellare del livello
D2:
Apprendistato per il conseguimento di: Anno sco-
lastico
Retribuzione
delle ore di lavoro
in azienda
Qualifica di istruzione e formazione professionale
Secondo
anno 55%
Terzo anno 60%
Diploma di istruzione e formazione professionale o di istru-
zione secondaria superiore
Secondo
anno 55%
Terzo anno 60%
Quarto anno 65%
(esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quin-
quennale) Quinto anno 70%
Diploma di istruzione e formazione professionale per co-
loro che sono in possesso della qualifica di IeFP nell’am-
bito dell’indirizzo professionale corrispondente
Anno unico 65%
Corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato
Certificato di specializzazione tecnica superiore
Primo anno 65%
Secondo
anno 70%
Anno unico 70%
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Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per
tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall’azienda. quali, a titolo esemplificativo,
mensa e trasporti.
Ferie
All’apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie (30 giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti) e
40 ore a titolo di PAR.
La retribuzione dei giorni di ferie sarà, determinata nella stessa misura della retribuzione delle ore di
lavoro.
Le ferie saranno fruite di norma in coincidenza con il periodo di sospens ione dell’attività scolastica
secondo il calendario dell’istituto.
Recesso
Il termine per l’esercizio del recesso sarà quello fissato nel contratto individuale, coerentemente con
quanto definito nella convenzione sottoscritta con la scuola e relativamente alla notifica dell’esito
dell’esame finale.
Ferma restando la possibilità di prolungare il contratto di apprendistato fino ad un anno, secondo
quanto previsto all’art. 2, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un
preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c., di 15 giorni decorrente dal termine del
contratto medesimo. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del
contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il
periodo di apprendistato verrà computato ai fini dell’anz ianità di servizio, nella misura del 50% per
tutti gli istituti contrattuali.
Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n.
226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria, superiore o del certificato di
specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini
contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasfo rmato in contratto di
apprendistato professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova
Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante,
le durate previste all’art. 2 di t ale contratto saranno ridotte di 12 mesi (compresa la riduzione di 6
mesi prevista per il possesso del titolo di studio di cui al medesimo articolo).
L’anzianità convenzionale di cui all’ultimo comma del precedente paragrafo verrà riconosciuta in
caso di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato professionalizzante.
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
Le parti riconoscono l'importanza dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca per la formazione
di figure prof essionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e
lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese.
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Possono essere assunti con contratto di apprendistato perii conseguimento di titoli di studio
universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli
istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25/1/2008,
per attività di ricerca, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione
professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma d i
maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
In considerazione del doppio status di studente e lavoratore dell’apprendista, la disciplina prevista nel
presente accordo è da riferirsi esclusivamente all’attività, compresa quella formati va, svolta in
azienda, mentre la frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione
scolastica e formativa.
Per quanto non contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto compatibili.
Durata
La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall’art. 45, commi
4 e 5, del D.Lgs. n. 81 del 2015.
Periodo di prova
Per l’assunzione in prova dell’apprendis ta è richiesto l’atto scritto. La durata del periodo di prova è
pari alla durata, ordinaria, prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello
corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.
Durante tale periodo ciascuna delle p arti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di
preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in
azienda.
Inquadramento e retribuzione
Fermo restando quanto previsto dall’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2015, l’apprendista
assunto a decorrere dall’1/6/2021 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà
inquadrato nel livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del
livello di inquadramento, in coerenza con il percorso formativo, sarà riconosciuta secondo le seguenti
percentuali:
A) per i percorsi di durata superiore all’anno:
• per la prima metà del periodo di apprendistato: 85% della retribuzione minima contrattuale
del livello di inquadramento;
• per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima contrattuale
del livello di inquadramento.
B) per i percorsi di durata non superiore all’anno:
• per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale del livello di
inquadramento.
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per tutti
i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall’azienda quali, a titolo esemplific ativo, mensa e
trasporti.
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Recesso
II termine per l’esercizio del recesso sarà fissato nel contratto individuale, coerentemente con quanto
definito nella convenzione sottoscritta con l’istituzione formativa o ente di ricerca e relativamente
alla notifica del conseguimento del titolo di studio.
Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 2118 c.c., di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel
periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In
caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al lavoratore assunto che veng a mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato
nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti
introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della maturazione degli
aumenti periodici di anzianità il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%.
TITOLO III
DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO
Articolo 38 – Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore.
Essa può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi
di seguito specificati e secondo quanto previsto nel paragrafo relativo all’orario plurisettimanale, salvi
gli accordi aziendali in materia.
Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali, i limiti del lavoro ordinario rimangono
fissati nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale
dell’orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione
anche in modo non uniforme, previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà
esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa d i massima alle ore 13 del
sabato, fatta eccezione per quanto disciplinato nel paragrafo orario plurisettimanale e per il personale
addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non
possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il
personale; per il personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti; per il personale addetto
ai trasporti terrestri, per rimorchiatori o natanti; per il personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di
poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.
L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi in luogo accessibile a tutti
i lavoratori.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
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I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare
la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati
reparti.
Tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle
ore di presenza in azienda.
Da tale disciplina son o esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito
delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano
il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Laddove se ne ravvisi l’esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità di
regolazione della mezz’ora retribuita per la refezione.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di p resenza, il lavoratore del turno
cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito.
La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla
metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire a lla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano
tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il
termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così ini-
ziato.
Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero, saranno considerate
straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno succes-
sivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai toni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte
abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà
consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare
lavoro in ore notturne.
Orario di lavoro nel settore siderurgico
La durata massima dell’orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto previsto
dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo
quant’altro stabilito dal presente Contratto.
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto successivamente a titolo di Permessi annui retribuiti
hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell'anno solare a compenso delle
festività individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.
II lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8 ore del
turno successivo, ha la facoltà di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata
nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo
compensativo non retribuito potrà essere effettuato entro il mese successivo.
Orario plurisettimanale
L’orario plurisettimanale, la cui media è di 40 ore settimanali di lavoro ordinario in un periodo non
superiore a 12 mesi, potrà essere attivato, per ragioni produttive, dalla Direzione aziendale per un
massimo di 80 ore annue, da realizzarsi per l’intera forza, reparti o gruppi di lavoratori, con un
massimo di orario settimanale di 48 ore.
Nel caso in cui nel corso dell’anno vengano disposte dalla Direzione aziendale anche ore di straordi-
nario in regime di "quote esenti’, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascu n lavoratore per
52
entrambi gli istituti non potrà eccedere le 120 ore annue nelle aziende con oltre 200 dipendenti e le
128 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.
Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell’orario settimanale di cui al pre-
sente punto sono stabilite dalla Direzione aziendale previo esame con la Rappresentanza sindacale
unitaria che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convoca-
zione.
Nel corso dell’esame congiunto verranno indicati i gruppi dei lavoratori interessati, le ore necessarie
e la loro collocazione temporale.
Le successive modalità del recupero, per realizzare la media delle 40 ore settimanali al termine dei
12 mesi dall’attivazione dell’orario plurisettimanale, saranno concordate con la RSU.
Le modalità di attivazione saranno comunicate ai lavoratori interessati con un preavviso di almeno
15 giorni rispetto all’attivazione dell’orario plurisettimanale.
Fermo restando il preventivo esame congiunto, nei casi di necessità improvvise il preavviso ai lavo-
ratori interessati sarà pari a 5 giorni e la realizzazione dell’orario plurisettimanale si completerà in un
periodo massimo di tre mesi.
La comunicazione ai lavoratori sarà fornita mediante affissione in luogo accessibile a tutti gli interes-
sati.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale normale
sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale s ettimanale nomale sarà riconosciuta ai lavoratori inte-
ressati una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% per le ore pre-
state dal lunedì al venerdì e del 25% per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi utili al
calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Nel caso di orario plurisetti-
manale per necessità improvvise le suddette maggiorazioni saranno elevate rispettivamente alla mi-
sura onnicomprensiva del 20% e del 30%.
L’attuazione dell’orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo dero-
ghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
In caso di mancata prestazione, per i suddetti impedimenti, delle ore di supero pur partecipando alla
riduzione potranno essere effettuate compensazioni tramite recuperi ovvero con altri istituti contrat-
tuali, utilizzando in quanto disponibili ore di P.a.r., ore di ferie ovvero ore accantonate in conto ore
o banca ore ovvero anche permessi non retribuiti, tenendo conto in questo caso della preferenza
espressa dal lavoratore.
Diverse modalità di articolazione dell'orario plurisettimanale potranno essere definite per accordo in
sede aziendale con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in essere.
Permessi annui retribuiti
Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai
lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di
esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente
riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle nome sul campo di appli-
cazione del Contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso,
15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente
riconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della trentanovesima ora e 32 ore in
sostituzione delle festività abolite; non si modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizza-
zione stabiliti a livello aziendale.
Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai prestatori che
osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal Contratto di
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categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferior i alle 40 ore, quale, ad
esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali
comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inol tre riconosciuto un permesso
annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino
a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti
addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e riconosciuto; la monetizzazione
è corrisposta insieme alla tredicesima mensilità al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esau-
rito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione, che si svolgerà, di norma,
entro il mese di settembre di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un
massimo di 5, può essere utilizzata per la fruizione collettiva, anche per singoli reparti o gruppi di
lavoratori.
I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione
del singolo lavoratore e sono finiti su richiesta da effettuarsi almeno 10 giorni prima e nel rispetto di
un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 % dei lavoratori normalmente
addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto, si farà riferimento all’ordine cronolo-
gico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 10 giorni, la fruizione dei permessi richiesti
avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi
complessivamente assenza a tale titolo superiore al 10 %, comprensivo del 5 % di cui al comma
precedente, dei lavoratori normalmente addetti al turno.
Le specifiche esigenze aziendali si sostanziano nei seguenti termini:
a) nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza indicate precedentemente;
b) quando si determinino situazioni produttive che, per il loro carattere improrogabile, impongano il
rinvio nel modo indicato della fruizione medesima.
Nell’ambito della percentuale massima di assenza sarà data priorità alle richieste motivate dalle ne-
cessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo
grado o del diploma universitario o di laurea e per i lavoratori migranti dalla necessità di svolgere le
attività burocratiche connesse alla loro condizione nonché per festività previste dalla religione di ap-
partenenza.
Nei casi tassativi di esigenze motivate da lutti familiari o da improvvisi eventi morbosi di familiari
entro il primo grado i lavoratori, fermo restando quanto previsto per i permessi per eventi e cause
particolari ex art 33, legge 105/92 potranno assentarsi dal lavoro utilizzando i permessi a fruizione
individuale.
Nel caso di lutti familiari il lavoratore è tenuto a preavvertire l’azienda dei giorni di permesso che si
intendono finire, i quali devono essere utilizzati entro 15 giorni dal decesso, ovvero entro 30 giorni
per i lavoratori extracomunitari, nonché a documentare l’evento con la relativa certificazione, ovvero,
nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
Nel caso di improvvisi eventi morbosi dei figli fino al compimento dei 13 anni o di altri familiari
conviventi entro il primo grado il lavoratore è tenuto ad avvertire l’azienda entro due ore dall’inizio
del turno di lavoro ed a presentare idonea documentazione giustificativa entro il termine massimo di
cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del per-
sonale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produt-
tive, anche per gruppi di 4 ore.
Per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione
dell’orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale
e non temporaneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che
comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzi one e la Rappresentanza sindacale
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unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all’interno del
nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l’utilizzazione delle
ore di permesso annuo precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, di-
verse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al present e articolo compa-
tibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto
ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore
secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.
Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con
la retribuzione in atto al momento della scadenza.
I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo assorbono e sostituiscono i permessi per riduzione
d’orario, ivi inclusi quelli derivanti dall’armonizzazione della trentanovesima ora per il settore side-
rurgico, e quelli in sostituzione delle festività abolite dalla legge di riferimento.
Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo e ferma restando la possibilità di accordi aziendali
in materia, è permessa la deroga al riposo minimo giornaliero per le attività di lavoro a turni esclusi-
vamente ogni volta che il lavoratore, in via eccezionale e su sua richiesta scritta, è autorizzato a cam-
biare turno e non può fruire fra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra
successiva del riposo minimo giornaliero che in ogni caso sarà almeno pari ad 8 ore; in tale ipotesi
sarà riconosciuta una protezione adeguata.
La Direzione aziendale fornirà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria informazioni circa
l’utilizzo della presente deroga.
La presente disciplina contrattuale non dà attuazione a quanto previsto dall’art. 4 e dall’art. 8, terzo
comma, del D.lgs. 8/4/2003, n. 66. Pertanto, ai soli fini legali, restano fermi i limiti d’orario ed i criteri
di computo fissati dal Decreto legislativo citato.
Banca del Tempo
Le Parti, a fronte della disponibilità dei lavoratori a ridurre il proprio orario di lavoro in prossimità
del pensionamento ed anche in relazione alle importanti modifiche intervenute riguardo agli ammor-
tizzatori sociali, convengono sull’opportunità, previa necessari a verifica degli aspetti normativi, fi-
scali e contributivi, di promuovere una "Banca del tempo" che permetta ai lavoratori di accantonare
le ore di PAR in conto ore, le ore di straordinario nonché le giornate di ferie aggiuntive.
Reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il
lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine
di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e con-
trattuale.
L’Azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza
sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adot-
tare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le Aziende che utilizzano l’istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la
Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l’applicazione dell’istituto anche in relazione all’uti-
lizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro fre-
quenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale
programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sosti-
tuzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
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Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare
nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dand o priorità ai dipendenti che
ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente,
non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione
aziendale per illustrare le sue ragioni con l’eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza
sindacale unitaria.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consen-
tire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche
adeguate ad evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte
all’intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di
norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare
l’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere
inutile la richiesta di intervento, non sarà riconosciuta l’indennità di reperibilità e si attiverà la proce-
dura disciplinare di cui alla parte relativa ai provvedimenti disciplinari.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà
comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.
Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le az iende riconosceranno al lavoratore un com-
penso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di in-
tervento e tra loro non cumulabili, non inferiori, a decorrere dall’1/6/2022, ai seguenti valori espressi
in euro:
A partire dal 1° giugno 2025 il valore dell’indennità di reperibilità sarà pari a:
Livello
b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale
16 ORE
(giorno la-
vorato)
24 ORE
(giorno li-
bero)
24 ORE FE-
STIVE 6 GIORNI
6 GIORNI
CON FE-
STIVO
6 GIORNI
CON FE-
STIVO
E GIORNO
LIBERO
D1-D2-C1 5,76 8,67 9,37 37,47 38,17 41,08
C2-C3 6,87 10,78 11,56 45,13 45,91 49,82
B1 E SUPE-
RIORE 7,88 12,98 13,66 52,38 53,06 58,16
L’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella prima
colonna (16 ore - giorno lavorato) della tabella di cui sopra.
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale
chiamata da parte dell’azienda.
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Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell’intervento e di
quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto uri trattamento pari all’85% della normale
retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell’orario
di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni
previste dal presente Contatto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie
articolazioni.
Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordina-
rio e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.
Sulla base delle leggi vigenti e ferma restando la possibilità di accordi aziendali in materia, si con-
corda che è permessa la deroga, che non può assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero
di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilit à garantendo,
in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando una protezione
appropriata.
In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e della
retribuzione dovuta, per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell’azienda seguita da
intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici
di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo
dell’intervento le spese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione del rimborso sarà effettuata,
secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto.
Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente normativa.
L’indennità di reperibilità, e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati
quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d’origine legale o
contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal
secondo comma dell’art. 2120 c.c., le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente
articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.
A) Entrata ed uscita in azienda
L’entrata e l'uscita dei lavoratori dall’azienda, è regola ta dalle disposizioni aziendali in atto che do-
vranno definire l'orario di accesso allo stabilimento e quello di inizio del lavoro.
Resta fermo che all’inizio dell’orario di lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il
lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz’ora
dopo l’inizio dell’orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso
nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.
Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve le
prassi in atto, potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita
dell’orario di lavoro giornaliero.
B) Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge
vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità e di contratti di solidarietà, le parti con-
vengono che a front e di casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che
determinino esuberi occupazionali sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto
possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
In caso di necessità di sospensioni dell’attività lavorativa, potrà essere utilizzato anche in modo col-
lettivo, previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito decorso 10
57
giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione, quanto accantonato in conto ore e le gior-
nate di ferie residue, escluse quelle in corso di maturazione nell’anno corrente.
Banca Ore
È istituita la Banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate secondo la
disciplina appresso definita.
• Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a
quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il
pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal Contratto nazio-
nale nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di
effettuazione della prestazione straordinaria.
• I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria
di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità già previste per il "Conto
ore". Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposta la maggio-
razione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie
modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per
lavoro straordinario, notturno e festivo.
• Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di
volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la nomale prassi azien-
dale.
Alle RSU, saranno fomite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore
di straordinario effettuate.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità ed alle condi-
zioni già previste per l’utilizzo dei permessi annui retribuiti. Al termine del periodo, le eventuali ore
ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.
Le parti si danno reciprocamente atto che:
1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l’accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore
riguarda l’insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese;
2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle condizioni previste dal
Contratto a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento.
Linee guida per l'applicazione della banca ore solidale
Ai sensi dell’24 del D.Lgs. 14/9/2015, n. 151, le Parti hanno condiviso le seguenti Linee guida quale
strumento di indirizzo per le singole regolamentazioni che possono essere stipulate e/o adottate in
sede aziendale.
1. La Banca delle ore solidale può essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza
di figli minori che necessitano di cure costanti, per le donne vittime di violenza di genere e
per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i lavoratori dell’azienda
l’esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di
quote di P.a.r. accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.
2. L’attivazione dell’istituto potrà essere richiesta per il tramite della RSU o dei lavoratori e la
Banca ore solidale sarà avviata previo consenso dei lavoratori beneficiari che dovranno fornire
liberatoria relativamente alla vigente normativa sulla Privacy.
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3. L’azienda informerà i lavoratori dell’attivazione della banca delle ore solidale e riceverà le
disponibilità ad aderire da parte degli stessi;
4. Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. cedibili sono quelle accantonate per le quali non sia
stata già versata la contribuzione previdenziale.
5. Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. ceduti e confluiti nella Banca ore solidale sono
valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della
cessione; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del
lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore di pe rmesso a cui egli
avrà diritto.
6. Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione
sarà applicata sulle ore di permesso che saranno finite dal lavoratore beneficiario.
7. Nell’accordo o regolamento aziendale sono stabiliti:
• le situazioni per le quali si decide di avviare l’istituto;
• il periodo entro il quale i dipendenti dovranno manifestare in forma scritta la loro
volontà di cedere le ferie aggiuntive non fruite e/o i Par accantonati in Conto ore e la
quantità minima di ore cedibili;
• l'eventuale modalità di partecipazione aziendale;
• i tempi tecnici necessari per avviare praticamente l’istituto;
• le modalità ed il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere di tali permessi
aggiuntivi;
• l'eventuale proroga dell’istituto;
• la gestione degli eventuali residui della Banca ore solidale non fruite; in mancanza di
regolamentazione aziendale gli eventuali residui della Banca ore solidale rientreranno
nella disponibilità dei lavoratori cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità
di retribuzione equivalente delle ore cedute.
Articolo 39 – Lavoro notturno
Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino
per ciascun gruppo lavorativo; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel
limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 44.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi ol-
tre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma succes-
sivo, sono le seguenti:
per lavoro non a
turni
per lavoro a
turni
a) lavoro straordinario:
prime due ore 25% 25 %
ore successive 30% 30%
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b) notturno fino alle ore 22 20 % 15%
notturno oltre le ore 22 30 % 15 %
c) festivo 50 % 50 %
d) festivo con riposo compensativo 10 % 10 %
e) straordinario festivo 55% 55 %
f) straordinario festivo con riposo compensativo 35 % 35 %
g) straordinario notturno (prime 2 ore) 50 % 40 %
straordinario notturno (ore successive) 50 % 45 %
h) notturno festivo 60 % 55 %
i) notturno festivo con riposo compensativo 35 % 30 %
1) straordinario notturno festivo 75 % 65%
m) straordinario notturno festivo con riposo com-
pensativo ...
55% 50 %
Per il lavoro notturno dei lavoratori turnisti di cui alle lettere b), h) e i) di cui sopra, la percentuale di
maggiorazione sarà elevata alla misura onnicomprensiva rispettivamente pari al 20%, 60% e 35%.
Ad esclusione delle attività di gestione e manutenzione, svolte dalle aziende impiantistiche, che ri-
chiedono una articolazione dei turni a copertura delle 24 ore, per le ore cadenti dalle 22.00 alle 6.00,
le suddette percentuali sono elevate alla misura onnicomprensiva rispettivamente pari al 25%, 65% e
40%.
Tali percentuali assorbono fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente in atto a
livello aziendale. Le percentuali d i maggiorazione di cui sopra sono computate sulla retribuzione
oraria come definita presente Accordo.
Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo e per i concottimisti le percentuali in parola sono
computate sulla retribuzione come sopra definita aumentata della percentuale minima contrattuale di
cottimo come definita nel relativo articolo.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno
e festivo.
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso
il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura settima-
nale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di
sabato, esso sarà concordato con la Rappresentanza sindacale unitaria e per esso sarà corrisposta una
maggiorazione nella misura del 50 % quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali di lavoro straordinario, la Di-
rezione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvi
casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, per le pre-
stazioni da eseguire oltre l’orario giornaliero normale di lavoro per le prestazioni da eseguire nella
giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nella misura di 80 ore annue.
Nelle aziende che adottano l’orario plurisettimanale, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun
lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere le 120 ore annue nelle aziende con ol tre 200
dipendenti e 128 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.
La Direzione terrà conto di esigenze personali entro il limite del 10% se disponibile la sostituzione
tramite personale con adeguata professionalità.
Per le ore di straordinario in reg ime di "quote esenti" dall’accordo preventivo eccedenti le 40 ore
annue, per i lavoratori turnisti e per i lavoratori non turnisti che lavorino in aziende con oltre 200
dipendenti, ovvero le 48 ore annue, per i lavoratori non turnisti che lavorino in azien de fino a 200
dipendenti, sarà corrisposta una maggiorazione aggiuntiva pari all’8% per ciascuna ora lavorata che
assorbe fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente in atto a livello aziendale.
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Ai fini dell’applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo,
per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le "quote esenti" di cui sopra, la Direzione
dell’unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla Rappresentanza sindacale unitaria le ore di
lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Articolo 40 – Lavoro straordinario e supplementare
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero fissato dal presente a c-
cordo, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini
fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 5 del D.lgs. 8/4/2003, n. 66, viene fissato un
limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica. nonché per le operazioni di varo e
prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 250.
Per l’attività di manutenzione, installazione e montaggi, il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai precedenti due commi deve essere considerata la definizione
che dell’orario dà la legge.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell’azienda darà informazione preventiva del
lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria.
Sono esenti da tale informazione preven tiva le aziende di manutenzione, di installazione e di mon-
taggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi organismi a scopo informativo.
Articolo 41 – Sospensione e interruzione del lavoro
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della
retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino
nel loro complesso i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superi no nel loro complesso i 60 minuti, se
l’azienda trattiene il lavoratore nella sede di lavoro questi ha diritto alla corresponsione della retribu-
zione per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando rimanga inoperoso per ragioni
indipendenti dalla sua volontà.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizza-
zioni sindacali territoriali per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potrà risolvere il rapporto
con diritto a tutte le indennità relative compreso il preavviso, nonché al trattamento di fine rapporto.
Articolo 42 – Recuperi
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 41, è ammesso il recupero a regime normale delle
ore di lavoro p erdute a causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture o per le
interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali territoriali o tra la Direzione e la
Rappresentanza sindacale unitaria o anche, per casi individuali, fr a le parti interessate. Le modalità
di recupero sono definite in sede aziendale.
Articolo 43 – Riposo settimanale
II lavoratore ha diritto al riposo settimanale, di regola in coincidenza con la domenica, secondo i
criteri e le modalità previste dalla legge.
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I lavoratori che lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana,
che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per
coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che
l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il
lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita -
all’art. 40 per il lavoro festivo.
Articolo 44 – Festività Religiose e Nazionali
Sono considerati giorni festivi le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo di cui
all’art. 43
Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente. Esse attualmente
sono:
➢ 1° gennaio;
➢ 6 gennaio;
➢ lunedì di Pasqua;
➢ 25 aprile;
➢ 1° maggio;
➢ 2 giugno;
➢ 15 agosto;
➢ 1° novembre;
➢ 8 dicembre;
➢ 25 dicembre;
➢ 26 dicembre;
➢ Ss. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno);
➢ giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro, fatto salvo il punto di cui so-
pra (29 giugno).
La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribu-
zione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale
retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della
retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche
a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo com-
pensativo in altro giorno della settimana.
Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previ-
sto dall’art. 40 del presente Titolo per tali prestazioni.
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Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta
alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro
festivo.
Qualora le festività di cui sopra ricorrano nel periodo di ass enza dovuta a malattia, gravidanza e
puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento
fino a raggiungere per la giornata festiva l’intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festività abolite dall a, legge 5/3/1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro
gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui all’art 38 (permessi annui retribuiti).
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di
novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la
domenica.
Le parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festività sopra previsto per i periodi di sospen-
sione della prestazione di lavoro relati vi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a carico
dell’azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposi-
zioni legislative.
Articolo 45 – Ferie
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.
Salvo quanto previsto dalla successiva Norma transitori a n. 1, i lavoratori che maturano un’anzianità
di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura
di cui al comma precedente ed i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 18 anni com-
piuti hanno diritto ad una settimana in più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la
distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che
abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di
luogo, ambiente e tempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato l’utile
medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immedia tamente precedente la corre-
sponsione delle ferie.
Per i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli ana-
loghi periodi di paga.
I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono comput abili come ferie
per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il
periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese azien-
dali.
TITOLO IV
ASSENZE, CONGEDI, PERMESSI
Articolo 46 - Congedo Matrimoniale
In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un periodo di congedo di
15 giorni consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di
servizio.
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Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale
periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno sei
giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Durante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una integrazione di quanto il
lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino al raggiungimento del
nomale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse
lavorato.
Il trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori oc cupati, quando gli stessi fruiscano
effettivamente del congedo. Tuttavia si fa luogo egualmente alla corresponsione dell’indennità per
congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, si trovi,
per giustificato motivo, sospeso od assente.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.
Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro ne abbiano diritto.
Articolo 47 - Gravidanza e Puerperio, Congedi Parentali
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente
nei 5 mesi di congedo di maternità sarà corrisposta, ad integrazione di quanto previsto dalla legge,
l’intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a noma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si
applicherà il trattamento più favorevole tra quello previsto dal presente Contratto e quello stabilito
dalla legge ovvero in sede aziendale.
Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001, Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dall’art.
1, comma 339, della legge n. 228/2012 riguardante l’adeg uamento della normativa nazionale alla
Direttiva 2010/18/Ue e dall’art. 7 del D.Lgs. n. 80 del 15/6/2015, Misure per la conciliazione delle
esigenze di cura, di Aita, e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10/12/2014,
n. 183, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita
hanno diritto al congedo parentale che può essere utilizzato su base oraria, giornaliera o continuativa
per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi e levato a undici mesi qualora il padre
lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non
inferiore a tre mesi.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratr ice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il
diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore atre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
64
L’utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile per gruppi di 2 o 4 ore
giornaliere riproporzionati, rispettivamente, ad un’ora e a 2 ore, per i part -time pari o inferiori a 20
ore settimanali. Esso non potrà essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata
lavorativa nel mese di utilizzo.
Ai fini dell’esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a presentare di norma almeno
15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo
richiesto e allegando il certificato di nascita, ovvero la dichiarazione sostitutiva; nel caso di utilizzo
del congedo su base oraria o giornaliera, il genitore è tenuto a presentare al datore di lavoro un piano
di programmazione mensile entro 7 giorni prima della fine del mese precedente a quello di fruizione,
indicando il numero di giornate equivalenti alle ore com plessivamente richieste nel periodo e il
calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi.
Qualora il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a
preavvertire il datore di lavoro dell’assenza tempesti vamente e comunque entro 2 ore dall’inizio del
turno di lavoro e a presentare la richiesta, scritta con la relativa certificazione entro due giorni
lavorativi dall’inizio dell’assenza dal lavoro; nel caso di utilizzo del congedo su base oraria il
permesso, in questo caso, non potrà essere inferiore a 4 ore.
I criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e della equiparazione del monte ore
utilizzabile relativo al normale orario settimanale di 40 ore sono i seguenti:
• giorni medi annui 365,25 : 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie annue x 40 ore
settimanali = 2.087,20 ore annue : 12 mesi = 173,93 ore medie mensili;
pertanto il periodo di:
• 6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;
• 7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;
• 10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore.
Le ore di congedo finite dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore verranno detratte dal monte
ore come sopra determinato che costituisce parametro di riferimento anche nei cas i di fruizione dei
permessi a giornate o periodi continuativi.
La base di calcolo della singola ora di congedo equivale ad un centosettantreesimo (1/173) della
retribuzione media globale mensile.
Qualora per ragioni non prevedibili e indipendenti dalla volontà della madre lavoratrice e/o del padre
lavoratore e dell’azienda, l’utilizzo delle ore programmate, e comunicate all’Inps, subisca modifiche
tali che non permettono, nel mese di utilizzo, l’intero conguaglio delle ore in giornate equivalenti:
a) le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo alla lavoratrice e/o al lavoratore e conguagliate
dall’azienda all’Inps nel mese successivo al mese di fruizione;
b) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ore residue non conguagliabili all’Inp s, perché
frazioni di giornata equivalente, saranno coperte con l’utilizzo delle ore residue di ferie o Par.
Articolo 48 - Servizio militare, volontariato civile e cooperazione allo sviluppo
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
Il lavoratore chiamato alle armi per il servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla
conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
65
Ai fini della anzianità, utile per raggiungere i maggiori scag lioni previsti dal presente Contratto per
la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà
computato come anzianità di servizio, sempreché il lavoratore chiamato alle armi presti almeno sei
mesi di servizio dopo il rientro nella azienda senza dimettersi.
Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le
indennità competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all’atto della chiamata, ma in tal caso non
ricorre l’obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalla legge
vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi al momento della chiamata o del richiamo stesso,
nonché da quanto contenuto nella legge 26/2/1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.
I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di c ui all’art. 6,
della legge 11/8/1991, n. 266, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi
dell’art. 17 della stessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle
turnazioni previste dal Contratto e da gli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione
aziendale.
Articolo 49 - Formazione continua
Le Parti considerano strategico l’investimento delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione
continua, finalizzata, ad aggiornare, perfezionare o sviluppare conoscenze e competenze professionali
a partire da una campagna diffusa di recupero del gap sulle competenze digitali, in stretta connessione
con l’innovazione tecnologica e organizzativa del processo produttivo e del lavoro e di
sensibilizzazione sui temi ambientali e della economia circolare.
Le Parti concordano che la formazione debba rispondere alle esigenze di aziende e lavoratori,
rappresentando così un investimento e un valore condiviso per tutti i soggetti coinvolti. A tal fine si
riconosce l’importanza dell’analisi del fabbisogno formativo, tenuto conto anche del bilancio delle
competenze acquisite, quale strumento che consente di identificare le competenze da sviluppare per
aumentare la competitività aziendale e la professionalità delle persone e sulla cui base sarà elaborato
il relativo piano formativo.
L’analisi del fabbisogno si inserisce all’interno di un processo ciclico, nel quale assumono rilevanza
sia la pianificazione della formazione, al fine di valorizzare tutte le modalità di apprendimento, sia il
monitoraggio dello stato di attuazione dell’azione formativa intrapresa, per il quale risulta strategica
la registrazione della formazione effettuata.
Le aziende coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo indeterminato e a tempo determinato laddove
la durata del contratto sia compatibile e comunque di durata non inferiore a 9 mesi , in percorsi di
formazione continua della durata di 24 ore pro -capite, in relazione al fabbisogno formativo,
elaborando progetti aziendali con il coinvolgimene della RSU, ovvero aderendo a progetti territoriali
o settoriali, realizzabili secondo le seguenti modalità: aula, corsi interni o esterni all’azienda;
autoapprendimento con FAD; e -learning; partecipazione a convegni -seminari, workshop int erni o
esterni all’azienda; coaching; action learning; affiancamento; training on the job. La. formazione in
materia di sicurezza di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008, non è computabile ai fini del presente
comma.
Alla fine del secondo anno del triennio ai lavoratori per i quali - in virtù della formazione già effettuata
o programmata nel terzo anno - non risultino utilizzate le 24 ore previste, saranno riconosciute quelle
mancanti per partecipare a iniziative di formazione continua.
66
I lavoratori al rientro da un’assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi, ridotti a 5 mesi nel caso
di assenza per congedo di maternità, potranno esercitare il diritto di cui al comma precedente a partire
dalla data di rientro in attività avvero prioritariamente sara nno inseriti, laddove coerente con la
professionalità del lavoratore, in piani aziendali già programmati.
Articolo 50 - Diritto allo studio
Sarà determinato, all'inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per
l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 7 annue per te e per il numero totale dei dipendenti
occupati nell’azienda in quella data ovvero nell’unità produttiva secondo la prassi già in atto, salvo i
conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unità produttiva per frequentare i corsi
di studio in seguito elencati o per frequentare i corsi di formazione continua saranno di norma il 3%
complessivo della forza o ccupata nell’unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico -
organizzative. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti
dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. Sono esclusi dal
computo della percentuale di assenza, i permessi per i giorni di esame.
Le aziende, indipendentemente dalle percentuali di assenza, favoriranno la frequenza di corsi di
lingua italiana per lavoratori stranieri compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative. Dovrà
essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva, mediante accordi
con la Rappresentanza sindacale unitaria.
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono frequentare corsi f inalizzati a
conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento
permanente (QEQ), di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del
23/4/2008, così come recepita dall’Accordo sottosc ritto in sede di Conferenza Stato -Regioni il
20/12/2012 e recepito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con
il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13/2/2013 (riportato in calce al
presente articolo), hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a
carico del monte ore triennale come sopra definito. Tali permessi, quantificati nella tabella seguente,
potranno essere fruiti anche in un solo anno.
In particolare la tipologia dei corsi ammissibili, gli istituti erogatori, nonché i permessi retribuiti a
carico del monte ore di cui al comma 1, sono specificati, in relazione alla durata dei suddetti corsi
Tipologia corsi (NOTA 1) Istituti erogatori
Permessi retribuiti a
carico del monte ore di
cui al comma 1
Rapporto fra ore di per-
messo retribuito e ore di
frequenza ai corsi
A)
Corsi per l’alfabetizzazione e l’as-
solvimento dell’obbligo di istru-
zione degli adulti finalizzati al
conseguimento dei livelli 1 e 2 del
QEQ.
Centri Provinciali di Istru-
zione per gli Adulti, di cui
all’art. 1, c. 632 della legge
27/12/2006, n. 296 e del de-
creto del MIUR del
25/10/2007.
250 ore triennali. 2/3 sino a concorrenza
delle 250 ore. (NOTA 2)
B)
Corsi di lingua italiana per lavora-
tori stranieri al fine di agevolarne r
integrazione.
C)
Corsi finalizzati a conseguire un
titolo legale di studio che faccia ri-
ferimento ai livelli 3 e 4 del QEQ.
Istituti di istruzione e istitu-
zioni formative del sistema di 150 ore triennali. 1/2 sino a concorrenza
delle 150 ore (NOTA 3).
67
IeFP e IFTS legalmente rico-
nosciuti a livello statale o re-
gionale.
D)
Corsi volti a conseguire un titolo
di istruzione terziaria (livelli 5, 6,
7, 8 del QEQ).
Università, ITS. 150 ore triennali.
Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire di 16 ore retribuite, non a carie o del monte ore di
cui al comma 1, per la preparazione di ogni ulteriore esame qualora siano già state fruite le 150 ore e
superati 9 esami nel triennio. A tali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove in itinere,
quali, ad esempio, esoneri parziali, idoneità.
Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire, ogni triennio o frazione, dei permessi retribuiti per
un periodo pari al doppio della durata del corso.
Il lavoratore farà richiesta scritta almeno 1 mese prima dell'inizio del corso al quale intende
partecipare e 15 giorni prima dell’esame che intende sostenere.
A richiesta dell’azienda il lavoratore dovrà produrre le certificazioni necessarie all’esercizio del
diritto di cui al presente articolo.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati
alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pa gamento di dette ore, nei
limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
I permessi retribuiti sopra definiti si intendono cumulabili limitatamente al conseguimento di livelli
successivi del QEQ.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio finalizzati all’acquisizione di titoli
di studio riferibili a tutti i livelli del QEQ presso gli istituti erogatori su elencati, saranno immessi, su
loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi
settimanali.
I lavoratori studenti, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi
retribuiti per tutti i giorni di prova che costituiscono l’esame. Questi permessi non sono a carico del
monte ore di cui al comma 1 del presente articolo.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due
volte nello stesso anno accademico.
Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione
previsti dal successivo articolo, i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio
potranno richiedere nel corso dell’anno 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà
programmato trimestralmente pro -quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze
produttive ed organizzative dell’azienda.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ)
Livello
QEQ Tipologia di qualificazione Autorità competente Percorso corrispondente
68
1 Diploma di licenza conclusiva
del I ciclo di istruzione MIUR. Scuola secondaria di I grado
2
Certificato delle competenze di
base acquisite in esito all’assolvi-
mento dell’obbligo di istruzione
MIUR o Regioni a se-
conda del canale di
assolvimento pre-
scelto
Fine del primo biennio di licei, istituti tecnici,
istituti professionali, percorsi di IeFP triennali e
quadriennali
3 Attestato di qualifica di operatore
professionale Regioni Percorsi triennali di IeFP
4
Diploma professionale di tecnico Regioni Percorsi quadriennali di IeFP
Diploma liceale MIUR Percorsi quinquennali dei licei (Percorsi forma-
tivi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
Diploma di istruzione tecnica MIUR
Percorsi quinquennali degli istituti tecnici (Per-
corsi formativi in apprendistato di alta forma-
zione e ricerca)
Diploma di istruzione professio-
nale MIUR
Percorsi quinquennali degli istituti professionali
(Percorsi formativi in apprendistato di alta for-
mazione e ricerca)
Certificato di specializzazione
tecnica superiore Regioni Percorsi IFTS (Percorsi formativi in apprendi-
stato di alta formazione e ricerca)
Diploma di tecnico superiore MIUR Corsi ITS(Percorsi formativi in apprendistato di
alta formazione e ricerca)
6
Laurea MIUR
Percorso triennale (180 crediti CFU) (Percorsi
formativi in apprendistato di alta formazione e
ricerca)
Diploma accademico di primo li-
vello MIUR Percorso triennale (180 crediti CFU)
7
Laurea magistrale MIUR
Percorso biennale (120 crediti CFU) (Percorsi
formativi in apprendistato di alta formazione e
ricerca)
Diploma accademico di secondo
livello MIUR Percorso biennale (120 crediti CFU)
Master universitario di prono li-
vello MIUR
Percorso minimo annuale (min. 60 crediti
CFU)(Percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
Diploma accademico di specia-
lizzazione MIUR Percorso minimo biennale (120 crediti CFU)
Diploma di perfezionamento o
master MIUR Percorso minimo annuale (min. 60 crediti CFU)
8
Dottorato di ricerca MIUR Percorso triennale (Percorsi formativi in appren-
distato di alta formazione e ricerca)
Diploma accademico di forma-
zione alla ricerca MIUR Percorso triennale
Diploma di specializzazione MIUR
Percorso minimo biennale (120 crediti CFU)
(Percorsi formativi in apprendistato di alta for-
mazione e ricerca)
Master universitario di secondo
livello MIUR
Percorso minimo annuale (min. 60 crediti CFU])
(Percorsi formativi in apprendistato di alta for-
mazione e ricerca)
Diploma accademico di specia-
lizzazione MIUR Percorso miniano biennale (120 crediti CFU)
Diploma di perfezionamento o
master MIUR Percorso minimo annuale (min. 60 crediti CFU)
Nota 1 -
Vedi Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali.
- Nota 2 -
69
E’ possibile fruire di due ore di permesso ogni tre ore di corso.
- Nota 3 -
E’ possibile fruire di un’ora di permesso ogni due ore di corso.
- Nota 4 -
Di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/4/2008, così come re-
cepita dall’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20/12/2012 e recepito dal
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca del 13/2/2013.
Articolo 51 - Congedi per la formazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, legge 8/3/2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità
di servizio potranno richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non
retribuito pari ad un massimo di undici mesi anche frazionabili al fine di completare la scuola
dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea
ovvero per partecipare ad attività formative di verse da quelle poste in essere o finanziate dal datore
di lavoro.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi
di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni,
specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentatone.
L’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative
ed in caso di diniego o differimento del congedo inform erà l’interessato dei motivi che hanno
determinato la decisione.
Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i
lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non
dovranno superare l’uno per cento del totale della forza occupata. Gli eventuali valori frazionari
risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
Articolo 52 - Permessi per eventi e cause particolari (art. 33 L. 104/1992)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8/3/2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del
regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21/7/2000, n. 278, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o
di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il
secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagraf ica della
lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo
al permesso medesimo ed i giorni nei quali sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve
presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea
documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, o della struttura sanitaria nel caso di
ricovero o intervento chirurgico.
70
Nel caso di richiesta del permesso per decesso di imo dei soggetti indicati al primo comma, il
lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi
consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento
dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi
terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro
possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di
espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed
in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la
cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a
documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno
della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità
ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che
dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalit à concordate deve avere inizio
entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dall’art. 33 d ella legge
5/2/1992, n. 104, e successive modificazioni.
Fermo restando il diritto a fruire dei permessi di cui alla norma sopra citata, per consentire una
migliore programmazione dell’attività aziendale, il lavoratore presenterà un piano di
programmazione mensile degli stessi con un anticipo di 10 giorni rispetto al mese di fruizione, fatti
salvi i casi di necessità, ed urgenza.
Permessi per Donatori di Sangue
Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o pe r
l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (venti-
quattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, legge n. 584/1967;
artt. 1e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione pe r la giornata del prelievo della normale
retribuzione.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore
di lavoro la regolare documentazione.
Articolo 53 - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari
I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, per una sola volta in costanza
del rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non
frazionabili.
Nel caso di richiesta motiv ata dall’esigenza di svolgere attività di volontariato la suddetta anzianità
di servizio è ridotta a 7 anni.
71
I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa al datore di lavoro
specificandone le motivazioni. La Direzione potrà c oncedere il beneficio, tenendo conto delle
necessità tecnico -organizzative dell’azienda e comunque per un numero di dipendenti
contemporaneamente non eccedente l’uno per cento del totale della forza dell’unità produttiva di cui
il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta
percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
Ai sensi e per gli effetti di quanto prevista dall’art. 4, secondo comma, della legge 8/3/2000, n. 53, e
dagli artt. 2 e 3 del reg olamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21/7/2000, n. 278, il
lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle
richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, d ella propria famiglia anagrafica
e dei soggetti di cui all’art. 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti
o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato , non potrà essere superiore a due anni
nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo
precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anch e attraverso dichiarazione
sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti
sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo
regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi non superiori
a sette giorni ed entro 10 giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi superiori, ad esprimersi
sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente.
L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione
parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richies ta del
congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.
Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla Rappresentanza sindacale unitaria su sua
indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla
situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo p uò essere in ogni caso
negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto,
ovvero quando i congedi già concessi abbiano superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a
termine nonché quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente
in congedo ai sensi della presente norma.
Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di
cui al precedente articolo, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi
retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla
contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo s ia riferita a periodi non superiori a te
giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa ed a motivare l’eventuale
diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga
fruito comunque entro i successivi sette giorni.
72
Il lavoratore, mia volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a
rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non
inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di aspettativa e di congedo di cui al presente art., il lavoratore conserva il posto di
lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e non può
svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Articolo 54 - Misure per le donne vittime di violenza di genere
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 2015, le lavoratrici interessate
hanno diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo
retribuito massimo di sei mesi fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal
lavoro dal comma 4 del medesimo art.. Tale congedo può essere fruito, previo preavviso, su base
oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni.
Al fine di contribuire al miglioramento della condizione di vita, alle lavoratrici di cui al presente
articolo, rientrate in servizio dopo il periodo di congedo continuativo, è riconosciuto il diritto di cui
ai commi 6 e 7 dell’art. 49 in materia di formazione continua nei termini ivi previsti. Le lavoratrici
hanno, altresì, diritto alla trasformazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro a tempo parziale
e saranno agevolate nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione
lavorativa.
Le lavoratrici, inoltre, qualora vi siano più sedi lavorative e laddove sia organizzativamente possibile,
hanno il diritto di richiedere all’azienda il trasferimento a parità di condizioni economiche e
normative.
Articolo 55 - Lavoratori Tossicodipendenti
Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR
9/10/1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende
accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali
o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione
lavorativa è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un perioda non
superiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare alla Direzione
dell’azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rila sciata, dal
servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell’art.
122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione
rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva
prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal
completamento della tera pia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa,
Ovvero dalla data dell’eventuale volontaria. interruzione anticipata del programma terapeutico.
73
Previa richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori che ne facciano richiesta per la necessità,
attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo seguito da. un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa -
compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non superiore a quattro mesi, anche frazionabile
per periodi non inferiori ad un mese.
Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità
di servizio per alcun istituto di legge e/o di Contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente art., sarà posta particolare attenzione a
tutela della, riservatezza dei soggetti interessati.
Articolo 56 - Assenze
Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno success ivo a quello dell’inizio
dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare la sede di lavoro senza regolare autorizzazione
della Direzione.
Sempreché ricorrano giustificati motivi e comp atibilmente con le esigenze del servizio, l’azienda
consentirà al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un
lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il
lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla
Direzione.
La formulazione di cui al terzo comma non esclude p er l’azienda la facoltà di non corrispondere la
retribuzione. Tale facoltà è data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.
TITOLO V
RETRIBUZIONE
Articolo 57 – Retribuzione normale
Ai sensi del presente Accordo i lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti forme
di retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo determinato in relazione alle possibilità tecniche e all’incremento della
produzione.
Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento del lavoro, le parti ri-
conoscono l’opportunità di estendere le forme di retribuzione ad incentivo.
74
Articolo 58 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo
che individuale. Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra
di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la presta-
zione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizza-
zione del lavoro (come nel caso di linea a catena o di linee a flusso continuo) e sia richiesta al lavo-
ratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un
risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia,
i lavoratori o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retri-
buzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena ed a
flusso continuo.
Le tariffe di cottimo (a tempo od a prezzo) devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire
nei periodi normalmente considerati, al lavoratore di normale capacità ed operosità, il conseguimento
di un utile di cottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga base:
Livello Dall’1/11/2022 Dall’1/6/2023 Dall’1/6/2024
D1 0.89% 0,88% 0,87%
D2 0,95% 0,94% 0,93%
C1 0,95% 0,94% 0,93%
C2 1,00% 0,99% 0,98%
C3 0,99% 0,98% 0,97%
B1 0,98% 0,97% 0,96%
Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità dei lavoranti a cottimo in un medesimo
reparto con la stessa tariffa nei periodi sopraindicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore
alle suddette percentuali, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso
di lavoratori venga riconosciuto di capacità ed operosità superiore alla normale.
Nel caso in cui un lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal comma 2° per
cause a lui non imputabili e salvo l’ipotesi di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di
emissione della tariffa, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo
di cottimo.
L’azienda tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavo-
ratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali
e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
L’azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma prece-
dente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzate e noni servizi ausiliari
automatizzati) le comunicazioni di cui sopra saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa
denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere
applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al paragrafo “Reclami” (vedi chiarimento
in calce all’art.).
Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga conte-
stazione circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni dei criteri generali alle norme
75
di cui al presente articolo.
I lavoranti a cottimo dovr anno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per
affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta, di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da
eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento
necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
L’azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cot-
timo nel periodo di paga o, a richiesta, anche con riferimento ai risultati de lle singole tariffe. La
specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la
contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe
applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si
effettua la rilevazione dei tempi.
Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario perché le
condizioni di lavoro possano ritenersi su fficiente- mente stabilizzate; pertanto in caso di saltuario
impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del pe-
riodo di assestamento.
Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una integrazione del guadagno di cot-
timo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore
all’80% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione; nei casi
in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai due mesi, per il tempo
eccedente tale periodo l’integrazione prevista nel presente comma sarà dell’85%.
Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore quando la nuova
tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente art., salvo quanto disposto ai successivi punti.
Le tariffe stabilite potranno essere valiate allorché sia superato il periodo di assestamento solo nel
caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del
lavoro.
In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più od in meno che le
modifiche stesse avranno determinato.
La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.
Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti
nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del mate-
riale, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della
tariffa e delle quali non fu potuto tenere conto nelle condizioni di emissione della tariffa stessa, ver-
ranno corrisposti benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata
della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo la Rappresentanza
sindacale unitaria potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.
Ove ricorra l’ipotesi della controversia collettiva instaurata dal Sindacato, un esame di merito potrà
essere effettuato in sede sindacale.
Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessi-
vamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa.
Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a
cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore, fermo quanto previsto circa la facoltà di richiedere
la comunicazione dei risultati delle singole tariffe.
Non è ammessa la compensazione trai risultati di tariffe assestate e que lli di tariffe in corso di asse-
stamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti ed in parte inferiori al minimo
di cottimo, la eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per l’integrazione prevista
dal presente articolo.
76
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed al
lavoratole devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90%
del presumibile guadagno.
Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora
in corso, ha diritto alla liquidazione dell’eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento
in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga s olo quando il cottimo sia ultimato il
lavoratore avrà diritto a un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha
diritto alla conservazione dell’utile di cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro
e la produzione individuale.
I concottimisti, intesi per tali i lavoratori direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri lavoratori
a cottimo e che pur essendo soggetti ad una prestazio ne lavorativa superiore a quella propria del
lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai benefici del cottimo
in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra si intende riferita alle
caratteristiche di ciascuna azienda.
L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavo-
ratori i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione.
L’azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro partecipa-
zione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della
produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.
Reclami
I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare quelli relativi:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) alle tariffe in assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa
la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più od in meno deter-
minate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
e) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
f) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
saranno presentati dai lavoratori alle persone incaricate dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito, potrà avanzar e reclamo scritto alla
Direzione tramite la Rappresentanza sindacale unitarie a perché venga esperito il tentativo di conci-
liazione.
Tale tentativo dovrà, esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavo-
rativi.
Nel caso di ma ncato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi in sede
sindacale tra le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.
PROTOCOLLO DI CHIARIMENTO
Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazion e dei tempi indicherà
che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
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Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove
esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per l ’adozione dei coefficienti
di correzione dei tempi.
L’azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: molti-
plicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comu-
nicato al lavoratore).
Articolo 59 - Divisori della retribuzione
La retribuzione dei lavoratori è determinata in misura fissa mensile.
La retribuzione oraria dei lavoratori ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173
i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito
nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese. A tale importo si aggiungeranno gli eventuali
elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie, ecc..
Inoltre, per gli addetti lavoranti a cottimo e per i concottimisti si aggiungerà rispettivamente il rendi-
mento di cottimo e di concottimo.
Articolo 60 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese.
Sono fatte salve le prassi aziendali esistenti comprese quelle riguardanti il pagamento della retribu-
zione delle ferie (collettive e/o continuative) all’inizio del godimento delle stesse.
All’atto del pagamento della retribuzione verrà, consegnato al lavoratore un prospetto retributivo in
cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell’azienda, il nome del lavoratore,
il mese cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole vo ci e rispettivi importi costituenti la retri-
buzione stessa e l’elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o
più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della
retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la
somma corrisposta.
Nel caso in cui l’azienda, ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dorate al lavoratore oltre
quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella
misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza.
In tale caso detto lavoratore potr à risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all’indennità di
mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di quindici giorni potrà essere prolungato
mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.
Articolo 61 - Minimo Tabellare
Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno
adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con "l’IPCA al netto degli
energetici importati" così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
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Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL
per calcolare, sulla base dei dati fomiti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello
con i criteri di cui al punto precedente.
Le parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità oraria
di reperibilità con le stesse modalità di cui sopra.
Pertanto, nei mesi di giugno rispettivamente del 2023 e 2024, sono riconosciuti gli incrementi
retributivi complessivi nelle misure di seguito indicate cui corrispondono i nuovi valori dei minimi
tabellari di cui alla tabella, di seguito riportata.
Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun dei suddet ti anni per
definire la quota di TEM relativa alla dinamica dell’ipca al netto degli energetici importati.
Nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento Ipca risultasse superiore agli importi degli
incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno di cui alle tabelle di seguito
riportate i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante.
Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali salvo che siano stati concessi con
una clausola espressa di non assor bibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione
eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data ad esclusione degli importi
retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esem pio:
indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).
Livelli Minimi tabellari per livello
dal 1° giugno 2025
D1 1.742,03
D2 1.931,78
C1 1.973,51
C2 2.015,24
C3 2.158,26
B1 2.313,34
B2 2.481,84
B3 2.770,74
A1 2.837,12
Livello dal 1° giugno 2026 dal 1° giugno 2027
D1 1.784,94 1.833,02
D2 1.979,37 2.032,70
C1 2.022,12 2.076,59
C2 2.064,88 2.120,52
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Livello dal 1° giugno 2026 dal 1° giugno 2027
C3 2.211,43 2.271,01
B1 2.370,33 2.434,19
B2 2.542,98 2.611,49
B3 2.838,99 2.915,48
A1 2.907,01 2.985,33
I suddetti nuovi importi dei minimi tabellari per livello a decorrere dal 1° giugno 2025 sostitui-
scono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari dal 1° giugno 2025 previsti nella Tabella dei
minimi tabellari di cui al testo precedente.
Sulla base dei valori dell’IPCA 2023 al netto degli energetici importati, sono stati definiti, inoltre, i
nuovi importi dell’indennità di trasferta forfetaria e dell’indennità di reperibilità.
Misura dell’indennità Dal 1° giugno 2025
Trasferta intera 50.33
Quota per il pasto meridiano o serale 12.99
Quota per il pernottamento 24.35
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Articolo 62 – Scatti di anzianità
Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato pres so la stessa azienda o gruppo
aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) avrà diritto,
a titolo di aumento periodico di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito ad una
maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa, fatto salvo quanto specificamente previsto
nelle successive Norme transitorie, pari agli importi di cui alla seguente tabella:
Livelli Importi in euro
D1 21,59
D2 e C1 25,05
C2 26,75
C3 29,64
B1 32,43
B2 36,41
B3 e A1 40,96
Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni.
Gli aumenti periodici non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di
incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.
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Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di
merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturali o da
maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello
in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti
eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio a categoria superiore il lavoratore conserva, l’anzianità di servizio ai fini degli
aumenti periodici di anzianità nonché il numero degli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi
previsti per la categoria di arrivo.
Articolo 63 – Tredicesima mensilità
Entro il mese di dicembre, in occasione della ricorrenza natalizia, il datore di lavoro corrisponderà al
lavoratore una mensilità aggiuntiva determinata sulla base della retribuzione globale di fatto. Per i
lavoratori retribuiti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente
ragguagliato a 173 ore. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cess azione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha
diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio
presso l’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese
intero.
Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione
contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti dichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di
eventuali altre retribuzio ni differite, corrisposta, al lavoratore per i periodi di sospensione della
prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico
dell’azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota inden nizzata in forza di
disposizioni legislative
Articolo 64 - Indennità
Mensa Aziendale e Indennità di mensa
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile ima regolamentazione
generale, si conviene che saranno mantenute le me nse esistenti, salva la facoltà di accordi locali o
aziendali sulla materia.
Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti
contrattuali e di legge è disciplinata dagli Accordi Aziendali, le parti c onfermano che l’equivalente
del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del
trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. né degli altri istituti contrattuali e di legge.
Indennità di Montagna e di sottosuolo
Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali
provinciali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in
alta montagna (oltre 1.500 mt. di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.
Indennità per disagiata sede
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Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di
alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati,
ed il perimetro del più vicino cento abitato disti almeno km. 5, le parti direttamente interessate
esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità.
Indennità per maneggio denaro – cauzione
Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti,
con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al
6% del minimo tabellare del livello di appartenenza.
Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione, dovranno essere depositate
e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore di detto lavoratore.
Articolo 65 - Premio di risultato
Nelle piccole imprese la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per
l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività,
di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività
aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della,
contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto 6) della Premessa, esamineranno preventivamente,
in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative
prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di
redditività dell’azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione
connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in
coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di
riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.
Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla
Rappresentanza sindacale unitaria entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si
riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data.
Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alla Rappresentanza sindacale aziendale
informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione d el
Premio.
L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori, saia totalmente
variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente
definiti dalle parti.
Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto
il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per
individuarne l’ammontare.
I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri p remi ed istituti retributivi di analoga
natura eventualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in
riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data, del 30/6/1994, le parti, all’atto
dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro
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armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende
né perdite per i lavoratori.
Articolo 66 - Elemento Perequativo
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo
livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione
e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento
retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di
superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a
contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra
annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a
concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissat e dal CCNL, in funzione
della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione
di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavo ro antecedentemente al momento di corresponsione
dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo
verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
L’elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di
erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale
parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.
Articolo 67 - Reclami sulla retribuzione
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o
documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all’atto del pagamento;
il lavoratore che non vi provveda perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto
nella busta stessa. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro un
anno dal giorno del pagamento affinché il competente ufficio dell’azienda possa provvedere al
regolamento delle eventuali differenze.
TITOLO VI
INFORTUNIO E MALATTIA
Articolo 68 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e
soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere
denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate
le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
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Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle
sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il propri o
superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più
vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste
dal successivo articolo nel paragrafo "Comunicazione e certificazione dell'assenza".
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia profession ale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca
l’indennità per inabilità temporanea, prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico
definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro,
sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona
il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una
integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al
raggiungimento del nomale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe
percepito se avesse lavorato, secondo quanto previsto dal solo 3° comma del paragrafo "Trattamento
economico" di cui al successivo articolo, nei limi ti di durata corrispondente a quella di cui al 1°
comma del paragrafo "Conservazione del posto di lavoro", operando a tal fine i relativi conguagli al
termine del periodo di trattamento contrattuale.
Per l’eventuale periodo di infortunio e di malattia prof essionale eccedente i limiti di cui sopra, il
lavoratore percepirà il nomale trattamento assicurativo.
Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma al
presente articolo e secondo le procedure previste dall’Ente assicurativo competente, sarà garantita al
lavoratore assente l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia.
A compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza
dell’Ente assicurativo vengono liquidate direttamente all’azienda.
Al termine del periodo dell’invalidità temporan ea o del periodo di degenza e convalescenza per
malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato
impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell’infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e
b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con
diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la
decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
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L’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli
effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente
articolo.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel
caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello
stabilimento.
L’assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo
per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la
maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto
dal presente Contratto e quello assicurat ivo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento
globale più favorevole.
Articolo 69 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Comunicazione e certificazione dell’assenza
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno d’assenza (fine turno)
comunicando il domicilio presso cui si trova se di verso da quello noto all’azienda e inviare entro il
secondo giorno dall’inizio dell'assenza il protocollo del certificato medico.
L’eventuale prosecuzione dello stato di inca pacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda con
le stesse modalità di cui al comma precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento,
l’assenza verrà considerata ingiustificata.
L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell’art. 5 della legge
20/5/1970, n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è
tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal l avoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a
disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o
amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire
l’accertamento del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per
gravi, e ccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore,
all’azienda e successivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’azienda
contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l’irrogazione a carico del lavoratore
dei provvedimenti disciplinali contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7,
ultimo comma, legge 20/5/1970, n. 300, con proporzionalità relativa all’infrazione riscontrata e alla
sua gravità.
Conservazione del posto di lavoro
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In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in
prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 274 giorni di calendario per anzianità, di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nei
seguenti casi:
• evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del
lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
• quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza
continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
• quando alla scadenz a del periodo di comporto breve sia in corso una malattia, compresa la
prognosi prevista nell’ultimo certificato medico, pari o superiore a 91 giorni di calendario.
Il comporto prolungato è pari a:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.
I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si in tendono riferiti alle
assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la conservazione del posto dei lavoratori affetti
da TBC.
Superato il periodo di conservazione del posto, fermo restando quanto previsto nel paragrafo
Aspettativa, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento
completo previsto dal presente Contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l’ indennità
sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere
servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove
ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la
decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
Aspettativa
Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al paragrafo precedente il lavoratore potrà
usufruire, se previamente richiesto in forma scritta, dell’aspettativa per malattia, per un periodo
continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 24 mesi per una sola volta nel
triennio di riferimento, periodicamente documentata, fi no alla guarigione clinica debitamente
comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni.
Durante il periodo di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per
tutti gli istituti.
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II lavoratore in aspettativa con anzianità di servizio superiore ad 8 anni potrà chiedere l’anticipazione
del trattamento di fine rapporto.
Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una
discontinuità nella prestazione lavorat iva, che comunque non fanno venir meno la capacità di
prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all’atto del
superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell’aspettativa, anche
in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. A tali fini il lavoratore fornirà
all’azienda le dovute informazioni che l’azienda medesima tratterà nel rispetto delle norme in materia
sulla tutela della privacy.
Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l’azienda potrà
procedere alla risoluzione del rapporto.
Trattamento economico
Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge
regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro,
nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza
di disposizioni legislative e /o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento
economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi
conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore no n in prova avrà diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di
lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo 6° comma del presente paragrafo, al seguente
trattamento economico:
• alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all’80% della retribuzione
globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;
• alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all’80% della retribuzione
globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre a sei anni compiuti;
• alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all’80% della retribuzione
globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.
Il suddetto trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.
I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l'intera
retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61
giorni di calendario.
Indipendentemente da quanto previsto al quarto comma del presente paragrafo nel caso in cui durante
ogni anno (10 gennaio-31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore
a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi tre giorni della quarta e delle successive
assenze di durata non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo:
• quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;
• quinta e- successive: 50% della intera retribuzione globale.
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Sono escluse dall’applicazione del comma precedente le assenze dovute a ricovero ospedaliero
compreso il day hospital nonché le assenze per mal atti a insorte durante la gravidanza
successivamente alla certificazione della stessa.
Sono altresì escluse le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora questi abbiano dato luogo
al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e
C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all’emodialisi ed a trattamenti
terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o strutture sanitarie
riconosciute e risultanti da apposita certificazione.
Ai fini di cui al comma precedente il lavoratore fornirà all’azienda apposita certificazione rilasciata
dal medico specialista che dovrà essere trattata nel rispetto delle norme in materia sulla tutela del la
privacy.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o,
comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con consegu ente assorbimento fino a
concorrenza.
Effetti dell’assenza per malattia sugli altri istituti
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopraindicati, l’assenza per malattia, nei limiti dei
periodi fissati per la conservazione del posto, è - utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non
interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima, ecc.).
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive ne sospende la fruizione nelle seguenti
ipotesi:
a) malattia che comporla ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli
obblighi di comunicazione, di certif icazione e di ogni altro adempimento necessario per
l’espletamento della visita di controllo dello stato d’infermità previsti dalle norme di legge e dalle
disposizioni contrattuali vigenti.
Su richiesta del lavoratore, l’azienda, per un massimo di due volt e nell’anno solare, fornisce entro
venti giorni dalla richiesta le informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione
riguardante la conservazione del posto di lavoro
TITOLO VII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E
NORME DISCIPLINARI
Articolo 70 – Provvedimenti disciplinari
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L’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno
presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompa-
gnano:
a) rimprovero verbale o scritto;
b) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera; - (multa non su-
periore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare)
c) sospensione della retribuzione e dal servizio fino a un massimo di tre giorni;
d) licenziamento per mancanze.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedi-
menti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei
quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le
giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza
di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappre-
sentanza sindacale unitaria.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinali di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavora-
tore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
II licenziamento per mancanze potrà essere impugnato secondo le procedure dalla legge.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinali decorsi due anni dalla loro commi-
nazione.
Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro sen za giustificato motivo oppure
non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il
caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
g) fuori dell’azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell’azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell’ora-
rio di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda, con uso di attrezzature dell’azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che
porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle
di maggior rilievo.
Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso.
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In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza
del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contempla te nell’art. 9, non siano così gravi
da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza
impiego di materiale dell’azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni
di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un
anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per
azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura
morale del lavoratore;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel Paragrafo “Ammonizioni scritte, multe e
sospensioni”, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione.
B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o ma-
teriale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costitui-
scono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell’azienda;
c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti
dell’azienda;
d) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od
alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli
impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità
e/o con l’impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.
Sospensione cautelare non disciplinare
In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B), l’azienda potrà disporre la sospensione
cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni.
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e
ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto
dal momento della disposta sospensione.
Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo si richiamano le norme dell'art.
7 L. 20 maggio 1970 n. 300 e l'importo delle eventuali multe sarà versato a Fondo Adeguamento
Pensioni presso l'INPS.
Articolo 71 – Risoluzione del rapporto di lavoro
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Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza
un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria pro-
fessionale cui appartiene il lavoratore.
Anni di servizio Livelli B2, B3 e A1 Livelli C2, C3 e B1 Livelli D1, D2 e C1
Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni
Oltre 5 fino a 10 3 mesi 2 mesi 20 giorni
Oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 1 mese
I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento
e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. La parte che risolve il rapporto senza l’os-
servanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo
della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito.
Anni di servizio Livelli B2, B3 e A1 Livelli C2, C3 e B1 Livelli D1, D2 e C1
Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità
Oltre 5 fino a 10 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità
Oltre i 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concederà al la-
voratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi
stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
In attuazione dell’art. 4, comma 17, della legge 28/6/2012, n. 92, la convalida delle dimissioni e delle
risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede aziendale se il lavoratore è assistito
da un componente della rappresentanza sindacale unitaria.
All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine
rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del Codice civile e dalla legge
29/5/1982, n. 297, dal D.lgs. 5/12/2005, n. 252 e successive modifiche; il pagamento del trattamento
di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice Istat da utilizzare ai
fini della rivalutazione del fondo t.f.r..
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’ar t. 2120 Codice civile, conven-
gono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di la-
voro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine
rapporto.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso.
Indennità sostitutiva del preavviso
L’indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all’atto del licenziamento si
trovi in sospensione.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà
corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto corrispondente al periodo
di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità (ove
prevista).
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all'art. 7, legge n. 300/1970, con immediata
rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al
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lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi
all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro.
Restituzione dei documenti di lavoro
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà consegnare
al lavoratore i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà ricevuta
liberatoria.
Nel caso in cui l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti dovrà rilasciare al lavoratore
una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti
necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Certificato di lavoro
Ai sensi dell’art. 2124 del Codice civile l’azienda dovrà rilasciare al lavoratore, all’atto della risolu-
zione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreché non sia obbligatorio, il libretto
di lavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occu-
pato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso ed il trattamento di fine rapporto
saranno corrisposte secondo le disposizioni previste nell’art. 2122 del Codice civile, così come
modificato dalla sentenza n. 8 del 19/1/1972 della Corte costituzionale.
TITOLO VIII
NORME FINALI
Articolo 72 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
II lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposi-
zioni di legge vigenti in materia.
Articolo 73 – Trasferta
Rimborso spese
A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal labo-
ratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, com-
pete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro.
Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono:
a) il rimborso del pasto meridiano è dorato quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una
distanza superiore ai 20 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato
assunto o sia stato effettivamente trasferito;
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b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto
oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione
entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o
stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio
usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non
possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel
caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavora-
tore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento.
Il rimborso per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della tra-
sferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabili-
mento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a
disposizione dall’azienda.
Non si darà luogo al rimbo rso delle spese dei pasti qualora il lavoratore possa usufruire dei servizi
messi a disposizione dall’azienda quali: buoni pasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare
il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il
proprio lavoro; in quest'ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della
mensa di provenienza, si provvederà al rimborso della differenza.
Gli importi dei suddetti rimborsi spese saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.
Le spese effettive di viaggio, corrispondenti ai mezzi di trasporto fomiti o autorizzati dall’azienda,
saranno dalla stessa anticipate. Saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese vive ne-
cessarie per l’espletamento della trasferta ed il saldo verrà effettuato unitamente alla corresponsione
della retribuzione come disciplinato dal presente Contratto.
B) In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è possibile sostituire, anche in modo
parziale, il rimborso con un’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e
per il pernottamento i cui importi sono pari a:
Misura dell’indennità
Trasferta intera 50.33
Quota per il pasto meridiano o serale 12.99
Quota per il pernottamento 24.35
Gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 % per le quote relative ai
pasti e per il 70 % per il pernottamento.
Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo gli importi di cui alla precedente
tabella sono maggiorati del 10 %.
Il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso for-
fettario.
Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata dalla presente lettera continua ad es sere
esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di Contratto.
Sia nell'ipotesi A) che nell’ipotesi B) le parti confermano che non saranno erogati rimborsi nel caso
in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha
sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.
Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul
lavoro e alle istruzioni impartite dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui sia adi-
bito; inoltre, secondo le disposizioni impartite dall’azienda, dovrà provvedere alla registrazione del
materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che fossero
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richiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona
esecuzione.
Il lavoratore in trasferta non dovrà effettuare prestazioni straordina rie, notturne e festive se non sia
stato esplicitamente autorizzato dall'azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.
Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e non
già ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti
da accordi aziendali o provinciali, le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti
discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto.
Trattamento per il tempo di viaggio
Al fine di prevedere lo svolgimento del normale orario di lavoro presso il luogo in cui è richiesta la
prestazione lavorativa, al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo,
spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azienda, in base ai mezzi
di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle se-
guenti misure:
a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario gior-
naliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine:
b) la corresponsione di un importo pari all’85 % per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui
al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione di cui all’art. 40.
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all’azienda per il necessario riscontro agli effetti del
compenso.
È facoltà della contrattazione aziendale prevedere la forfetizzazione dei tempi di viaggio e/o del trat-
tamento economico.
Le parti confermano che il compenso per il tempo di viaggio effettuato al di fuori del normale orario
di lavoro continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti con-
trattuali e/o di legge.
Le aziende porranno attenzione al rispetto del tempo minimo di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del
D.lgs. 8/4/2003 n. 66.
Trasferte con pernottamento
Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed
organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato.
Il rimborso delle spese o l’indennità forfettaria di trasferta sono dovuti ininterrottamente per tutto
l’arco temporale fra l’inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i g iorni festivi nonché per i
giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o
dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall’azienda.
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o can-
tiere di origine.
Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla
sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in tra-
sferta.
Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di 7 giorni, salvo casi impreve-
dibili ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista
superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell’azienda di destinare a diverso luogo di lavoro/cantiere
il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative.
In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni
10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle
spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento. Resta salva
la facoltà per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.
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Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto
sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di per-
nottamento, fino ad un massimo di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non rico-
verabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell'eventuale
estensione del trattamento di trasferta.
Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato
trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al
medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle
eventuali spese sostenute di vitto e pernottamento.
Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e continuative, verranno rimbor-
sate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il
limite di spese di cui sopr a, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre ricono-
sciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio.
Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le
esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento
economico di trasferta.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi continuativi l'a-
zienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, una li cenza minima di tre giorni dei quali uno
retribuito, saranno altresì riconosciuti il tempo di viaggio, il rimborso delle spese per i mezzi di tra-
sporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e il
rimborso dei pasti consumati durante il viaggio.
Il lavoratore avrà la facoltà di recuperare - secondo le necessità produttive aziendali - un giorno di
permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.
È fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra, di effettuare la suddetta ri-
chiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L’azienda, compatibil-
mente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30
giorni dalla data della richiesta avanzata.
In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui all’art. 4 della legge 8/3/2000, n.
53, l’azienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro
rimborso spese.
Aziende di manutenzione e di installazione di impianti
Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti comunicheranno su richiesta delle Rap-
presentanze sindacali unitarie o delle strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti la disloca-
zione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi.
Nelle aziende di installazione di impianti con più unità produttive le Rappresentanze sindacali uni-
tarie possono istituire organi di coordinamento.
I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordinamento potranno usufruire sono regolamentati
dalla vigente normativa in materia.
II lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera
in trasferta, nel rispetto delle norme del presente Contratto.
Articolo 74 – Trasferimenti
I lavoratori di età superiore ai 52 anni se uomini e 48 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede
solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che
il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle
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Rappresentanze sindacali unitarie.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito di un raggio di
25 km dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale i lavoratori sono stati
assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti.
Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accordi azien-
dali.
Articolo 75 – Appalti
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione
proprie dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di
quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del presente
Contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed econo-
miche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica
con la Direzione.
Restano comunque salvi gli ap palti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività
diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di
installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del
settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme pre-
videnziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con oppor-
tune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Articolo 76 – Contratti pubblici di servizi
I comparti della installazione di impianti tecnologici, dei servizi di efficienza energetica e del facility
management sono caratterizzati da significative quote di mercato che comprendono la gestione degli
impianti affidata tramite appalti di durata predeterminata nel tempo.
Nei casi di cessazione di appalto, l’azienda uscente ne darà preventiva comuni cazione alla Rappre-
sentanza sindacale unitaria e alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti con un preav-
viso, fatti salvi casi imprevedibili, di norma non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di cessazione.
Nella comunicazione di attiva zione, che sarà inviata anche all’impresa subentrante, sarà fornito
l’elenco dei lavoratori subordinati impiegati nell'appalto alla data della comunicazione, del rispettivo
orario di lavoro, inquadramento contrattuale e mansioni.
Entro cinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente cia-
scun destinatario potrà chiedere un esame congiunto coinvolgendo, a richiesta, le rispettive organiz-
zazioni di rappresentanza.
La procedura di esame congiunto si intenderà comunque utilmente esperita entro 15 giorni dal primo
incontro.
Nel confronto saranno valutate le attività prestate dall’impresa uscente in ottemperanza al contratto
di appalto eseguito con l’oggetto del nuovo bando di gara.
L’impresa subentrante illustrerà eventuali n ecessità occupazionali correlate alla propria organizza-
zione ed alle condizioni dell’appalto.
In caso di cambio appalto possono verificarsi due casi:
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a. cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali; in questo
caso l’azienda s ubentrante si impegna all’assunzione del personale come di seguito
individuato;
b. cessazione di appalto con modifiche di termini, modalità e prestazione contrattuali; le
parti, nel corso dell’esame congiunto, si attiveranno per armonizzare le mutate esi-
genze tecnico organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali
facendo a ricorso a quanto messo a disposizione da norme legislative e/o contrattuali.
Sono interessati al cambio appalto i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a t empo indeter-
minato impiegati in via continuativa ed esclusiva nell'appalto che risultino in forza alla scadenza del
contratto di appalto da almeno 6 mesi prima della predetta scadenza; il suddetto limite temporale non
si applica esclusivamente per il perso nale in forza sull’appalto che è stato inserito in sostituzione di
dipendenti che hanno interrotto, nel corso dei 6 mesi precedenti la scadenza del contratto di appalto,
il rapporto di lavoro con la società uscente.
L’impresa uscente fornirà alla subentrante ogni informazione e documentazione utile per perfezionare
l’eventuale assunzione del personale compresi gli attestati professionali e quelli di sicurezza di cui al
D.lgs. 81/2008.
L'azienda uscente, non è tenuta al pagamento del preavviso, di cui all’art. 71 nonché la sua indennità
sostitutiva, ai lavoratori assunti dall’impresa subentrante.
Articolo 77 - Cessione, Trasformazione e Trapasso di azienda
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente lari- soluzione del rapporto
di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (an-
zianità di servizio, livello, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente Contratto di lavoro.
Articolo 78 - Ambiente di lavoro – Salute e sicurezza
Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure
generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni
di legge, è tenuto, consultando, nei modi previsti dalle norme vigenti, i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare
la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare:
- provvede affinché gli RLS siano consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valu-
tazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell’azienda o unità produttiva;
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso
- e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito
all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
- in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezza-
ture di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambia-
mento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature e di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato s ui rischi e sulle misure di pre-
venzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicu-
rezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La
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formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’in-
sorgenza di nuovi rischi;
- informa periodicamente i lavoratori, di norma trimestralmente, previa consultazione con gli RLS,
attraverso gli strumenti interni utilizzati (mai!, comunicazioni cartacee, etc.), circa i temi della salute
e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio e di quasi infortunio eventualmente
ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri pe-
riodici con gli RLS.
B) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria. salute e di quella
delle alte persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi fomiti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di molo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi
doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva
ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescri zioni del medico competente
in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati peri-
colosi, i mezzi di trasporto e le alte attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi
quelli protettivi fomiti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi,
attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pe-
ricolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle
loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, fermo restando l’ob-
bligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza:
- verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e
protezione;
- ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere a loro richiesta copia della cartella sanitaria ivi compresi gli esiti degli accertamenti sanitari;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari
cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non
può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un
pericolo grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerar-
chico.
Potranno essere sperimentate modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell’organizzazione
dell’attività di prevenzione finalizzata al miglioramento della salute e della sicurezza dei luoghi di
lavoro. In particolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere programmati
due incontri all’anno nell’amb ito dell’area di esecuzione delle operazioni industriali per gruppi di
lavoratori, gestiti da RSPP e presenti i Preposti e gli RLS, per esaminare eventuali fattori di rischio o
criticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carico dell’azienda e dei lavoratori
in un rapporto pari 1/1 secondo modalità definite d’intesa con la RSU.
Nell’ambito di tali incontri si potrà analizzare il tema delle malattie professionali con particolare ri-
guardo a quelle sorte e/o presenti in azienda e le mo dalità possibili di intervento per ridurne l’inci-
denza.
C) In ogni unità produttiva sono istituiti:
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- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e
quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento
sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche si-
gnificative a fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta
ed oggi ornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del
segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali
secondo quanto previsto D.lgs. 18/5/2018, n. 51. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguar-
danti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie
professionali.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti
agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l'attività svolta dai lavoratori, l’agente can-
cerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione ed il grado dell a stessa. I RLS hanno accesso a detto
registro secondo quanto previsto dall’art. 243 del D.lgs. n. 81/2008.
Il registro infortuni, eliminato dall’art. 21 comma 4, D.lgs. n. 151/2015, è sostituito con il "Cruscotto
infortuni" messo a disposizione dall’INAIL.
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia
di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare se-
condo le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali.
I RLS, in funzione del contesto organizzativo, dovranno essere dotati di adeguati elementi di identi-
ficazione (ad esempio cartellino, badge, spilla, ecc.).
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18, 35 e 50, del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, come modificato dal
D.Lgs. 3/8/2009, n. 106, il datore di lavoro è tenuto a dare informazioni ai RLS sugli infortuni inter-
venuti, con indicazione delle cause e della prognosi e sull’andamento delle malattie professionali e
della sorveglianza sanitaria anche mediante la visualizzazione del "Cruscotto infortuni" e a conse-
gnare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del do-
cumento di valutazione dei rischi, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. In presenza
di appalti, il committente consegnerà ai RLS copia del DUVRI per consentirne la consultazione se-
condo quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 79 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto
all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data. 1 a possibilità di usare mezzi o
indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizio ni idonee per il
ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
Qualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti,
ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Articolo 80 - Anzianità dei lavoratori
La sospensione dal lavoro per riduzione o interruzione di attività ed i permessi non interrompono
l'anzianità di servizio dei lavoratori a tutti gli effetti.
L’aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali, per i lavoratori in malattia e per i lavoratori che intendano avvalersi delle di -
sposizioni di cui al diritto allo studio. All’aspettativa e congedi per eventi e cause particolari, alle
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misure per le donne vittime di violenza di genere e alla conservazione del posto di lavoro in caso di
accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione è regolata dalle norme di legge e di Contratto.
La sospensione totale o parziale della prestazione di lavoro per la quale sia prevista, l’integrazione
salariale è regolata, ai fini del trattamento di fine l'apporto, dalla legge 29/5/1982, n. 297.
Articolo 81 – Rapporti in azienda
Nell’ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto
dall’organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno im-
prontati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi
di collaborazione ed urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condi-
zione sessuale che abbiano la c onseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della
persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di tali compor-
tamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
L’azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone
alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è
tenuto ad osservare le disposizioni.
L’azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del
personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa.
II lavoratore deve osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il
controllo delle presenze, con espresso divieto di fare variazioni o cancellature sulla scheda, di ritirare
quella di un altro lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell’orologio
controllo, nonché di compiere volontariamente movimenti irregolari delle medaglie.
Il lavoratore che non avrà fatto il regolare movimento della scheda o della medaglia sarà considerato
ritardatario e quando non possa far constatare in modo sicuro la sua presenza nel luogo di lavoro sarà
considerato assente.
Egli inoltre deve s volgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni
del presente Contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è
a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinali, utensili, strumenti, e cc.), rispondendo delle perdite, degli
eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da
lui apportate agli oggetti in questione.
La valutazione dell’eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l’amm ontare del danno deve
essere preventivamente contestato al lavoratore. L’ammontare delle perdite e dei danni di cui al
comma precedente potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori al
10 % della retribuzione stessa.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta verrà effettuata sull’ammontare di quanto
spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni e i limiti di legge. Egli deve conservare assoluta
segretezza sugli interessi dell’azienda; inoltre non dovrà trarre profitto, con danno dell’imprenditore,
da quanto forma oggetto delle sue mansioni nell’azienda, né svolgere attività contraria agli interessi
della produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di lavoro ed in forma di concorrenza
sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
Eventuali patti di limitazione dell’attività professionale del lavoratore per il tempo successivo alla
risoluzione del rapporto sono regolati a norma dell’art. 2125 del Codice civile.
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi articoli recanti le disposizioni dei prov-
vedimenti disciplinari), delle ammonizioni scritte, multe sospensioni e dei licenziamenti per man-
canze daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per
mancanze.
100
Articolo 82 – Divieti
Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmen-
te assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti e di oggetti,
oltre i limiti previsti dalla legge 20/5/1970, n. 300 e dal successivo art. 4.
Articolo 83 - Visite di inventario e di controllo
Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti, strumenti o utensili affidatigli.
Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate ai sensi dell’art. 6 della
legge 20/5/1970, n. 300.
Articolo 84 - Norme speciali
Oltre che al presente Contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di
lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non
contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto e da-
gli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Articolo 85 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’ap-
plicazione del presente Contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori sa-
ranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria
e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull’applicazione del presente Contratto saranno esaminate dalle compe-
tenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali con-
giuntamente stipulanti e, in caso di mancato accordo, a livello nazionale dalle Associazioni sinda-
cali congiuntamente stipulanti.
Articolo 86 – Welfare Aziendale
Le Parti concordano nell’introduzione di un sistema di welfare aziendale, utilizzabile mediante piat-
taforma approntata dalle OO.SS. stipulanti il presente Accordo che le aziende potranno mettere a
disposizione dei propri lavoratori secondo le modalità enunciate nel presente articolo.
Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti
di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 250 euro da uti-
lizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento
di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun
anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
• con contratto a tempo indeterminato;
101
• con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non conse-
cutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi dai beneficiari i lavoratori in aspettat iva non retribuita né indennizzata nel periodo 1°
giugno-31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part -time e sono comprensivi esclusiva-
mente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia uni-
lateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione,
che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e
le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente art., le aziende potranno confrontarsi con la
RSA o RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione
e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipen-
denti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con
finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettiva-
mente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno
l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina,
tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o
soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Strumenti di Welfare – esemplificazioni
1) Spese sostenute dall’Azienda nell’interesse del lavoratore o dei propri familiari
Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sostenute con le se-
guenti finalità:
• Istruzione ed educazione
➢ Corsi di lingua straniera;
➢ Corsi formativi di qualsivoglia natura;
➢ Scuole Private;
➢ Università e testi universitari;
➢ Altri servizi di educazione ed istruzione
• Culto
• Assistenza sociale e sanitaria
➢ Strutture odontoiatriche;
➢ Strutture ospedaliere;
• Ricreazione
➢ Viaggi di qualsivoglia natura;
➢ Palestre;
➢ Circoli ed eventi sportivi;
➢ Cinema;
➢ Centri Benessere;
102
➢ Concerti;
➢ Teatro;
➢ Biblioteche
➢ Altri servizi ricreativi.
• Beni e servizi in natura
➢ Buoni carburante;
➢ Buoni spesa alimentare;
➢ Buoni e servizi acquistati tramite Amazon
• Servizi di trasporto collettivo
➢ Servizi di abbonamento a TPL, regionale o interregionale.
2) Spese sostenute dal lavoratore, nell’interesse dei propri familiari, richieste a rimborso
Rientrano in tali spese tutti i beni ed i servizi che il lavoratore acquista in favore dei propri familiari
purché vengano effettuati con le seguenti finalità:
❖ Educazione;
❖ Istruzione;
❖ Assistenza a familiari anziani (oltre 75 anni compiuti) o non autosufficienti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Asili nido;
• Scuole materne;
• Servizi di babysitting;
• Visite di istruzione scolastiche;
• Scuole di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche e private in Italia e all’estero;
• Trasporto scolastico;
• Servizio di mensa;
• Testi scolastici ed universitari;
• Gite didattiche e visite di istruzione scolastiche;
• Ludoteche e centri estivi invernali;
• Badanti;
• Strutture ospedaliere;
• Case di riposo
• Altri servizi di assistenza.
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente è possibile effettuare rimborso delle spese sostenute da
parte del lavoratore per il pagamento degli interessi di prestiti o di mutui da lui stipulati.
Articolo 87 – Decorrenza e durata
l presente CCNL avrà decorrenza dal 02/02/2026 e scadrà il 30/06/2028
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo
lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data della sua scadenza.
In caso di disdetta, le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del Contratto 6 mesi prima
della scadenza stessa.
Il presente Contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore finché non sarà rinnovato.
103
Organizzazione firme
UNILAVORO PMI
Legale Rappresentante – Vito Frijia
CONFSAL FISALS
Legale Rappresentante – Filippo Palmeri
104
ALLEGATO 1 AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER LE AZIENDE METALMECCANICHE PRIVATE E DI INSTALLAZIONE IMPIANTI
L’Allegato 1 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Per le Aziende Metalmeccaniche Private e
di Installazione Impianti ne costituisce parte integrante.
Le Parti, per il tramite del presente allegato, intendono fornire una esemplificazione ulteriore e mag-
giormente esaustiva dei profili relativi alla classificazione del personale.
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE ACQUISTI, QUALITA’, SICU-
REZZA-AMBIENTE
Criteri di Profes-
sionalità
Addetto servizi ausiliari
Qualità
Addetto servizi ausiliari
Qualità
Addetto servizi
Qualità
Tecnico Qualità For-
nitori / Tecnico qua-
lità produzione
D1 D2 C1 C2
Autonomia-respon-
sabilità gerarchico-
funzionale
svolge con progressivo
sviluppo compiti di ordine
ausiliari nell’ambito del
servizio qualità
autonomia limitata su
compiti di ordine ed ausi-
liari dell’area qualità in
interazione con il team
può svolgere ruoli
di collegamento/
affiancamento
operativo senza re-
sponsabilità gerar-
chica di tipo "team
leader"
applica con normale
autonomia le istru-
zioni qualità per il
controllo ed il bene-
stare di materiali,
componenti, semila-
vorati e prodotti nel
perimetro di compe-
tenza ed interfac-
ciando sulla base delle
procedure aziendali i
colleghi di produ-
zione, logistica e gli
enti tecnici, in fun-
zione del contesto or-
ganizzativo, guidando
un team di addetti
qualità per il perime-
tro di assegnazione
competenza tec-
nico-specifica
segue semplici istruzioni
operative che comportano
abilità manuali e sensoriali
elementari non specifiche;
utilizza dispositivi e si-
stemi anche digitali preim-
postati sulla base di capa-
cità elementari di ricono-
scimento di forme, alfabe-
tizzazione aritmetica e lin-
guistica
compiti ordinari e ricor-
renti nell’applicazione di
istruzioni di controllo, se-
lezione, rimessa in con-
formità che richiedono
abilità manuali e senso-
riali generiche o acquisi-
bili sulla base di semplice
esperienza operativa e ca-
pacità base di riconosci-
mento di forme, alfabetiz-
zazione aritmetica e lin-
guistica; utilizzo di sem-
plici dispositivi di mar-
chiatura e oggettivazione
come per il D2
con riconosciuta
autonomia
possiede una completa
conoscenza dei prin-
cipi e dei metodi di
qualità, nozioni rile-
vanti del prodotto /
processo, capacità di
lettura ed interpreta-
zioni di disegni,
schemi e specifiche,
capacità tecnico prati-
che per l’applicazione
delle procedure di as-
sicurazione qualità nel
perimetro di assegna-
zione
105
Analista qualità Fornitori /
clienti
Responsabile qualità for-
nitori / produzione /
cliente
Specialista Qualità
Cliente
Responsabile Si-
stema Qualità e
certificazioni
Capo Servizio
Qualità
C3 B1 B2 B3 A1
svolge con autonomia di ini-
ziativa le attività anche di
elevata difficoltà di assicura-
zione qualità fornitori/moni-
toraggio e gestione non con-
formità cliente per il perime-
tro di competenza in base
alle istruzioni e procedure
aziendali e, in funzione del
contesto organizzativo, guida
con responsabilità operativa
gruppi di addetti con inter-
faccia verso altre unità e fun-
zioni e consulenti esterni
segue con ampia autono-
mia operativa e defini-
zione di metodi e stru-
menti sulla base di elevata
competenza tecnica tutte
le necessità di assicura-
zione qualità e migliora-
mento continuo di impor-
tanti ambiti componenti -
materie prime - lavora-
zioni esterne o processi in-
terni o monitoraggio e ge-
stione non conformità
cliente, in funzione del
contesto organizzativo,
con la conduzione di
gruppi articolati di addetti
con interfaccia verso altre
unità e funzioni e consu-
lenti esterni
svolge, con discre-
zionalità nell’am-
bito delle procedure
aziendali e delle
strategie di rela-
zione cliente, il trat-
tamento dei reclami
e conformità lato
cliente con gestione
tecnico ed econo-
mica delle risorse
aziendali con colla-
borazione con gli
enti tecnici e com-
merciali interni ed
interfaccia diretta
con il cliente
presidia, in base
alle strategie azien-
dali ed in funzione
delle evoluzioni
normative e di mer-
cato e delle evolu-
zioni organizzative
e tecnologiche in-
terne, le certifica-
zioni di qualità ed i
sistemi connessi,
gestendo le risorse
tecniche ed umane
connesse e promuo-
vendo lo sviluppo
di competenze e
motivazione in li-
nea con i principi di
sistema
in funzione degli
obiettivi gene-
rali dell’impresa
e della sua orga-
nizzazione ed in
diretto riporto
all’alta dire-
zione, sviluppa e
garantisce la di-
sponibilità dei
sistemi, delle
certificazioni,
delle compe-
tenze e delle ri-
sorse, specifiche
e distribuite ne-
gli enti opera-
tivi, per la sod-
disfazione misu-
rabile del
cliente, il ri-
spetto normativo
ed il persegui-
mento struttu-
rale delle effi-
cienze dei pro-
cessi trasversal-
mente
all’azienda e
rappresentan-
dola per tali
temi nei con-
fronti di clienti,
fornitori, enti
terzi
possiede una completa cono-
scenza dei principi e dei me-
todi di qualità, qualificate
competenze di prodotto/pro-
cesso, conoscenze di tecnolo-
gia dei materiali, di misura e
prova per la formulazione di
diagnosi e proposte di rego-
lazione ed adattamento, ca-
pacità di lettura ed interpreta-
zioni di disegni, schemi e
specifiche, capacità di esecu-
zione tecnico pratiche di pro-
cedure articolate e difficili
scegliendo strumenti e me-
todi
possiede elevate cono-
scenze dei principi, dei
metodi di qualità, artico-
lata formazione teorica e
pratica circa le tecnologie
e le applicazioni di pro-
dotto, le tecnologie di pro-
cesso, dei materiali, di mi-
sura e prova che permet-
tono autonomia, secondo
le definizioni aziendali, di
diagnosi, analisi delle
cause e nella formulazione
di contromisure tecnico
organizzative
possiede elevate co-
noscenze dei prin-
cipi, dei metodi di
qualità e compe-
tenze specialistiche
circa le tecnologie e
le applicazioni di
prodotto e le appli-
cazioni cliente, le
tecnologie di pro-
cesso produttivo in-
terno, dei materiali,
di misura e prova
che permettono au-
tonomia anche in si-
tuazioni mutevoli di
diagnosi, analisi
delle cause e nella
sulla base di elevate
conoscenze gene-
rali e d’impresa ed
alta specializza-
zione sui sistemi
qualità, rispon-
dendo ai requisiti
specifici dei sistemi
di certificazione per
scolarità ed attestati
formativi, è il riferi-
mento di compe-
tenza circa la pro-
ceduralizzazione
aziendale, i sistemi
di audit interni ed
possiede compe-
tenze generali
dei prodotti e
dei cicli produt-
tivi, delle tecno-
logie e dei mer-
cati in cui
l’azienda opera,
e competenze
specifiche circa i
sistemi norma-
tivi anche inter-
nazionali in am-
bito qualità; va-
luta l’adozione
dei diversi si-
stemi di certifi-
106
formulazione di
contromisure tec-
nico organizzative
esterni, le applica-
zioni della forma-
zione tecnica
cazione di qua-
lità e i relativi
costi in funzione
del contesto
aziendale anche
in relazione alle
necessità di pre-
senza sul mer-
cato
dell’azienda
stessa
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE ACQUISTI, QUALITA’, SICU-
REZZA-AMBIENTE
Criteri di
Professio-
nalità
Addetto servizi ausiliari Qualità Addetto servizi ausi-
liari Qualità
Addetto ser-
vizi Qualità
Tecnico Qualità Forni-
tori / Tecnico qualità
produzione
D1 D2 C1 C2
Compe-
tenze tra-
sversali
compilazione di semplici tabelle e
rappresentazioni grafiche preim-
postate, riepiloghi di anomalie ed
attività su formati preimpostati
utilizzo di strumenti sta-
tistici non quantitativi, li-
mitata autonomia nella
ricerca di semplici dati
ed informazioni sui si-
stemi aziendali di proce-
duralizzazione e di trat-
tamento dati; compila-
zione di semplici docu-
menti di prodotto, pro-
cesso, di team in formato
cartaceo o digitale predi-
sposto, utilizzo elemen-
tare di processori di testo
e fogli di calcolo preim-
postati; trattamento di
semplici documenti ri-
correnti nella lingua stra-
niera rilevante
come per D2
con capacità di
formazione per
affiancamento
dei colleghi in
funzione dei
contesti azien-
dali
autonomia nel reperi-
mento ed elaborazione
dei regolamenti azien-
dali, delle norme e degli
standard di qualità non-
ché elaborazione dei
riepiloghi periodici at-
traverso sistemi infor-
matizzati specialistici e
quelli di automazione di
ufficio, applicazione di
semplici metodi quanti-
tativi e grafici, con au-
tonomia di interazione
con altri tecnici qualità
e delle funzioni produ-
zione/ logistica, anche
con l’utilizzo elemen-
tare della lingua stra-
niera rilevante
Polivalenza alcune attività nell’area di asse-
gnazione
su un limitato numero di
attività operative
dell’area qualità
sull’insieme di
un gruppo
omogeneo di
attività/ istru-
zioni di lavoro
qualità o un
ambito di pro-
cesso
in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi di assicura-
zione qualità e miglio-
ramento continuo per il
perimetro di compe-
tenza
Analista qualità For-
nitori / clienti
Responsabile qualità
fornitori / produzione
/ cliente
Specialista Qualità
Cliente
Responsabile Si-
stema Qualità e
certificazioni
Capo Servizio Qua-
lità
C3 B1 B2 B3 A1
autonomia nel reperi-
mento ed elabora-
zione dei regolamenti
Completa autonomia
nel reperimento, inter-
pretazione e redazione
avanzata autonomia nel
reperimento ed interpre-
tazione delle norme e
gestione di pro-
cessi articolati in
contesti evolutivi
sulla base di solide co-
noscenze generali e
d’impresa: gestione di
107
aziendali, delle norme
e degli standard di
qualità nonché elabo-
razione dei riepiloghi
periodici attraverso si-
stemi informatizzati
specialistici e quelli di
automazione di uffi-
cio, applicazione di
complessi metodi
quantitativi e grafici
per l’analisi e la ri-
cerca cause, con auto-
nomia di interazione
con i servizi tecnici
interni e di clienti e
fornitori, anche con
l’utilizzo adeguato
della lingua straniera
rilevante
di norme, standard,
istruzioni e procedure
con adeguato sviluppo
di strumenti quali-quan-
titativi attraverso i si-
stemi informatizzati
specialistici e quelli di
automazione di ufficio;
applicazione di metodi
quantitativi e grafici di
elevata complessità per
l’analisi e la ricerca
cause; capacità di ag-
giornamento continuo
sulla base di strumenti
ed iniziative formative
guidate dall’azienda
contribuendo alla for-
mazione dei propri col-
laboratori; autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti e
nella definizione delle
priorità operative in
funzione degli scaden-
ziari, delle esigenze di
clienti e fornitori, effet-
tuando presentazioni
strutturate dei problemi
e delle soluzioni espri-
mendosi adeguatamente
nella lingua straniera ri-
levante;
degli standard tecnici e
di qualità, dei docu-
menti contrattuali di de-
finizione tecnica pro-
dotti e servizi, elevate
competenze nelle meto-
dologie di problem fin-
ding/solving; capacità
di impostazione e rea-
lizzazioni di documen-
tazione tecnica e pre-
sentazioni complesse
utilizzando con perizia
le più adeguate metodo-
logie digitali. Autono-
mia nell’aggiornamento
continuo e nella forma-
zione di collaboratori e
clienti; ampia autono-
mia di interazione con
altri specialisti ed enti,
clienti e fornitori, co-
municando nella lingua
straniera rilevante
non prevedibili e
sviluppo di solu-
zioni innovative
per interpretazioni
normative, pro-
cessi e tecnologie;
guidano lo svi-
luppo di compe-
tenza e motiva-
zione dei collabo-
ratori e contribui-
scono le compe-
tenze qualità ne-
cessarie alle deci-
sioni delle altre
funzioni e della
direzione. Capa-
cità di analisi e
formalizzazione di
processo con auto-
nomia nella reda-
zione di testi e
presentazioni
complesse di na-
tura tecnica ed or-
ganizzativa utiliz-
zando strumenta-
zioni di automa-
zione di ufficio ed
applicazioni spe-
cialistiche; ampia
autonomia di inte-
razione con altri
specialisti ed enti,
clienti e fornitori,
comunicando
nella lingua stra-
niera rilevante
processi e progetti
complessi e di rilievo
strategico in contesti
di cambiamento non
determinabile a priori
attraverso l’organizza-
zione del reperimento
e dell’analisi dei dati
rilevanti, gestione di
articolati sistemi tec-
nologici ed informa-
tivi anche nelle fasi di
scelta ed implementa-
zione degli stessi, se-
lezione formazione e
motivazione dei colla-
boratori e dei contri-
butori; presentazione e
negoziazione con au-
torevolezza anche
nella lingua straniera
rilevante anche in con-
dizioni di conflitto e
pressione articolando
scenari alternativi in
funzione degli obiet-
tivi e della loro ridefi-
nizione/ottimizzazione
in funzione del conte-
sto organizzativo su
tutti i processi qualità
per il perimetro di
competenza
in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi qualità per il
perimetro di compe-
tenza
in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi qualità per il
perimetro di compe-
tenza ed i perimetri as-
similabili
autonomo su tutte
le definizioni di
processo e su am-
pia parte delle
operazioni di assi-
curazione qualità e
miglioramento
continuo
su tutti i processi di
qualità dell’azienda e
nella gestione di pro-
getti di riorganizza-
zione ed innovazione
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE ACQUISTI, QUALITA’, SICU-
REZZA-AMBIENTE
Criteri di Pro-
fessionalità
Addetto servizi
ausiliari Qualità
Addetto servizi au-
siliari Qualità
Addetto ser-
vizi Qualità
Tecnico Qualità Fornitori / Tecnico
qualità produzione
D1 D2 C1 C2
polifunzionalità minima cono-
scenza dell’orga-
nozioni dell’organiz-
zazione produttiva e
dei principi di assi-
curazione qualità
elementi cono-
scitivi di base
dei diversi cicli
produttivi e
consapevolezza dei processi di produ-
zione, logistica, magazzino e acqui-
sti/approvvigiona- mento e capacità di
interfaccia con altre funzioni aziendali
108
nizzazione produt-
tiva e del cliente
interno
delle articola-
zioni aziendali
con cui si in-
terfaccia
miglioramento
continuo ed inno-
vazione
è guidato nell’af-
frontare anomalie,
casi specifici, inno-
vazioni e migliora-
menti
proposta di semplici
miglioramenti della
propria attività parte-
cipando in funzione
del contesto azien-
dale a gruppi di la-
voro e migliora-
mento con l’utilizzo
delle metodologie
prescritte
proposta di
semplici modi-
fiche ed adatta-
menti, parteci-
pazione attiva
a gruppi di la-
voro e miglio-
ramento con
autonomia
nell’utilizzo
delle metodo-
logie prescritte,
ove previsti
proposta di soluzioni e modifiche per
le non conformità e proposta di imple-
mentazioni delle procedure con il
coordinamento operativo di gruppi di
lavoro e miglioramento in applica-
zione delle metodologie aziendali
Analista qualità
Fornitori / clienti
Responsabile
qualità fornitori
/ produzione /
cliente
Specialista Qualità
Cliente
Responsabile Si-
stema Qualità e
certificazioni
Capo Servizio qualità
C3 B1 B2 B3 A1
consapevolezza di
tutti i processi di
produzione, logi-
stica, tecnico com-
merciali rilevanti e
capacità di interfac-
cia con altre fun-
zioni aziendali/del
cliente
competenza in-
terfaccia con al-
tre funzioni
aziendali e con
le funzioni di
clienti e fornitori
competenza di interfac-
cia con altre funzioni
aziendali e partner
esterni, elementi di
competenza tecnico-
commerciale e di pro-
gettazione e testing pro-
dotto
conoscenza e com-
prensione delle di-
verse funzioni e pro-
cessi aziendali con
capacità di supporto
nella proceduraliz-
zazione interna di
enti diversi e nell’in-
terfaccia con clienti
e fornitori, enti terzi
comprensione degli obiettivi
delle diverse funzioni azien-
dali e partner esterni e forni-
tori e dettagliata conoscenza
dei processi aziendali per la
definizione coerente delle
operazioni e delle strategie di
assicurazione qualità e mi-
glioramento continuo e con-
trollo, contribuendo, inoltre,
alle scelte generali d’azienda
nell’ambito delle
previsioni aziendali
decidono modifiche
ed adattamenti tec-
nici, scegliendo le
metodologie ed assi-
curandone la cor-
retta implementa-
zione nell’ambito
dei gruppi di miglio-
ramento aziendale
guidano in fun-
zione di signifi-
cativi obiettivi
iniziative o si-
stemi di miglio-
ramento azien-
dale
nell’ambito delle previ-
sioni aziendali validano
le azioni di migliora-
mento continuo per la
propria area e, in colla-
borazione con i rispet-
tivi responsabili, delle
funzioni interne e
cliente interessate; pro-
muovono e guidano
progetti di innovazione
relativi al proprio peri-
metro e lo rappresen-
tano nell’ambito di ini-
ziative interfunzionali
è il riferimento per
l’adozione e l’appli-
cazione dei principi
e delle metodologie
di assicurazione
qualità e migliora-
mento continuo, di-
mostrandone moti-
vazione ed applica-
zione a partire dalla
funzione qualità che
rappresenta nell’am-
bito di progetti ed
iniziative aziendali
nell’ambito degli obiettivi
generali aziendali e contri-
buendo al disegno delle stra-
tegie di sviluppo competi-
tivo, promuove la cultura di
eccellenza operativa e di sod-
disfazione del cliente attra-
verso risorse, organizzazione,
sistemi di misura e valuta-
zione, comunicazione e for-
mazione
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE AMMINISTRAZIONE E CON-
TROLLO GESTIONE
Criteri di
professiona-
lità
Addetto servizi
ausiliari contabi-
lità
Addetto servizi
ausiliari contabi-
lità
Addetto ser-
vizi contabili
Addetto contabilità
clienti o fornitori
Resp. Contabilità
clienti / fornitori
Resp. contabilità
generale
109
D1 D2 C1 C2 C3
autonomia-re-
sponsabilità
gerarchico-
funzionale
svolge con pro-
gressivo sviluppo
compiti di ordine
ausiliari nell’am-
bito del servizio
amministrativo
autonomia limitata
su compiti di or-
dine ed ausiliari
dell’area contabile
in interazione con
il team
può svolgere
ruoli di colle-
gamento / af-
fiancamento
operativo
senza respon-
sabilità gerar-
chica
svolge con normale auto-
nomia le attività di ammi-
nistrazione ciclo attivo
(passivo) in base alle
istruzioni e procedure
aziendali e, in funzione
del contesto organizza-
tivo, guida un team di ad-
detti contabilità clienti per
il perimetro di assegna-
zione con limitata inter-
faccia verso gli altri team
contabili e le funzioni
clienti interni
svolge con auto-
nomia di iniziativa
le attività di am-
ministrazione ci-
clo/ perimetro di
competenza in
base alle istruzioni
e procedure azien-
dali e, in funzione
del contesto orga-
nizzativo guida
con responsabilità
operativa gruppi
articolati di ad-
detti contabili con
interfaccia verso
altre unità e fun-
zioni
competenza
tecnico-speci-
fica
utilizzando disposi-
tivi e sistemi anche
digitali preimpo-
stati, è guidato
nell’applicazione
ricorrente di pro-
cessi amministra-
tivi e procedure
aziendali sulla base
di minima cono-
scenza dell’orga-
nizzazione azien-
dale
compiti di ordine
in smistamento, ar-
chivio, digitalizza-
zione di documenti
e dati contabili,
spunte e riconcilia-
zione semplice di
liste ed elenchi tra
documenti e ri-
spetto alla realtà fi-
sica di cespiti e
magazzini, sulla
base di principi
contabili elemen-
tari e supporti an-
che digitali preim-
postati o attraverso
l’utilizzo elemen-
tare di programmi
di trattamento testi
e tabelle sulla base
di conoscenza
dell’organizzazione
aziendale
come per il
D2 con rico-
nosciuta auto-
nomia
possiede una completa co-
noscenza dei principi con-
tabili generali, delle pro-
cedure aziendali e dei si-
stemi anche informatizzati
per svolgere i processi del
ciclo attivo (passivo) per
il perimetro di assegna-
zione con adeguata analisi
e valutazione dei docu-
menti contabili, per la cor-
retta imputazione e la ge-
stione dei casi fuori stan-
dard e delle anomalie, per
la corretta messa in produ-
zione delle innovazioni
normative, di standard e di
sistema per il proprio peri-
metro
completa autono-
mia su tutti i pro-
cessi contabili e le
casistiche del pro-
prio perimetro
sulla base dell’ap-
plicazione critica
della normativa,
degli standard e
dei sistemi conta-
bili aziendali, ef-
fettuando in fun-
zione del contesto
aziendale il tratta-
mento e valida-
zione secondo le
procedure delle
eccezioni e l’im-
plementazione
delle innovazioni
normative, proce-
durali e tecnologi-
che nel perimetro
Responsabile contabilità
clienti - Responsabile conta-
bilità generale
Responsabile
contabilità
clienti - Respon-
sabile contabi-
lità generale
Specialista fi-
scalità e dogane
Responsabile servizi ammi-
nistrativi
Responsabile
amministra-
zione e con-
trollo
B1 B2 B2 B3 A1
con ampia autonomia sulla
base di elevata competenza
amministrativa svolge le atti-
vità e gli adempimenti di un
perimetro contabile, in fun-
zione del contesto organizza-
tivo guidando gruppi articolati
con discreziona-
lità di decisione
sulla base di
competenze am-
ministrative spe-
cialistiche,
svolge le attività
ed assicura gli
adempimenti di
assicura, con di-
screzionalità di
decisione sulla
base di compe-
tenze specialisti-
che in ambito
normativa fi-
scale e doganale,
le attività e gli
effettua, con discrezionalità
di decisione sulla base di
competenze amministrative
specialistiche avanzate e di-
versificate , le attività e gli
adempimenti amministrativi
dell’azienda gestendo le ri-
assicura in fun-
zione degli
obiettivi gene-
rali dell’impresa
e della sua orga-
nizzazione,
l’adeguatezza,
la continuità e
lo sviluppo
110
di addetti contabili con inter-
faccia verso altre unità, fun-
zioni, enti esterni
un perimetro
contabile e, in
funzione del con-
testo aziendale,
la gestione orga-
nizzativa, econo-
mica e di motiva-
zione delle ri-
sorse del perime-
tro in coordina-
mento con altre
unità, funzioni,
enti esterni
adempimenti re-
lative in coordi-
namento con al-
tre unità, fun-
zioni, enti
esterni
sorse del servizio in coordi-
namento con altre unità, fun-
zioni, enti esterni
delle attività di
amministrazione
e controllo di
gestione per il
disimpegno de-
gli adempimenti
normativi e la
disponibilità e
l’interpretazione
delle informa-
zioni economi-
che per le deci-
sioni operative e
strategiche, rap-
presentando
nell’ambito
delle specifiche
deleghe l’entità
legale a fronte
di autorità ed in
caso di conten-
ziosi di ambito
amministrativo
elevata competenza dei prin-
cipi e dei metodi contabili,
della normativa, degli standard
e dei sistemi contabili azien-
dali che permette autonomia di
diagnosi e definizione dei pro-
cessi e delle casistiche del pro-
prio perimetro, in funzione del
contesto aziendale trattando e
validando le eccezioni ed im-
plementando le innovazioni
normative, procedurali e tec-
nologiche nel perimetro
competenza spe-
cialistica dei
principi, dei me-
todi contabili e
delle tecnologie
di supporto che
permettono auto-
nomia di dia-
gnosi e scelta di
metodi e stru-
menti nel- l’af-
frontare temi
normativi, stan-
dard e processi
aziendali com-
plessi ed in evo-
luzione
competenza spe-
cialistica dei
principi, dei me-
todi contabili e
delle tecnologie
di supporto con
specifico appro-
fondimento delle
normative, degli
adempimenti e
dei processi
circa normative
ed adempimenti
doganali, tasse e
imposte, incen-
tivi fiscali e fi-
nanziari, sistemi
ispettivi e di ge-
stione del con-
tenzioso, anche
in ambito inter-
nazionale ove ri-
levante, che per-
mettono artico-
late diagnosi e
decisioni, anche
presentando alla
direzione scenari
ed alternative di
ottimizzazione,
sul trattamento
casi e temi com-
plessi ed in evo-
luzione
competenza specialistica
avanzata dei principi, dei me-
todi di contabilità, tesoreria,
controllo interno, fiscalità e
delle tecnologie di supporto
che permettono autonomia di
diagnosi e scelta di metodi e
strumenti nell’affrontare temi
normativi, standard e pro-
cessi aziendali complessi in
contesto articolato e non pre-
vedibile
competenze ge-
nerali di ammi-
nistrazione fi-
nanza e con-
trollo e gestione
aziendale e spe-
cifiche circa i
sistemi norma-
tivi ed i processi
amministrativi
sia per le legi-
slazioni applica-
bili ai perimetri
che per la nor-
mativa interna
di controllo e
reporting costi,
margini, investi-
menti; adeguata
cultura generale
in funzione del
contesto azien-
dale per l’orien-
tamento dei pro-
cessi tecnologici
e organizzativi
111
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE AMMINISTRAZIONE E CON-
TROLLO GESTIONE
Criteri
di Pro-
fessio-
nalità
Addetto servizi ausi-
liari contabilità
Addetto servizi ausi-
liari contabilità
Addetto servizi
contabili
Addetto conta-
bilità clienti o
fornitori
Resp. contabilità
clienti / fornitori
Resp. contabilità
generale
D1 D2 C1 C2 C3
Compe-
tenze
trasver-
sali
elabora semplici pro-
spetti, riepiloghi, note
di attività e di riunione
su formati anche digi-
tali preimpostati
limitata autonomia
nella ricerca di semplici
dati ed informazioni sui
sistemi aziendali di
proceduralizzazione e
di trattamento dati am-
ministrativi e nella ri-
cerca libera on line con
redazione, formatta-
zione, riproduzione, ar-
chiviazione e diffusione
anche digitale degli ela-
borati; trattamento di
semplici documenti
amministrativi ricor-
renti nella lingua stra-
niera rilevante; parteci-
pazione a riunioni an-
che in remoto con la
compilazione di verbali
in formato predetermi-
nato
come per D2 con
capacità di for-
mazione per af-
fiancamento dei
colleghi
autonomia nel
reperimento ed
elaborazione
delle norme e
degli standard
nonché dei dati
contabili e l’ela-
borazione dei
riepiloghi e
delle riconcilia-
zioni anche at-
traverso sup-
porti digitali
non predetermi-
nati quali ad
esempio fogli di
lavoro, intera-
gendo con gli
specialisti di al-
tri settori azien-
dali e diretta-
mente intera-
gendo ove ne-
cessario con i
clienti anche
con utilizzo ele-
mentare della
lingua straniera
rilevante
completa autono-
mia nel reperi-
mento ed elabora-
zione delle norme e
degli standard non-
ché dei dati conta-
bili e l’elabora-
zione dei riepiloghi
e delle riconcilia-
zioni anche attra-
verso i sistemi in-
formatizzati spe-
cialistici e quelli di
automazione di uf-
ficio, con adeguata
autonomia di inte-
razione con altri
specialisti ed enti e
nella definizione
delle priorità ope-
rative in funzione
degli scadenziari,
delle esigenze di
clienti e fornitori,
comunicando an-
che con adeguato
utilizzo della lin-
gua straniera rile-
vante
poliva-
lenza
alcuni processi ammini-
strativi e procedure
aziendali nell’area di
assegnazione
su un limitato numeri
di processi conta-
bili/amministrativi
sull’insieme di
un gruppo omo-
geneo processi
contabili ammi-
nistrativi
in funzione del
contesto orga-
nizzativo su tutti
i processi del ci-
clo attivo (pas-
sivo) per il peri-
metro di compe-
tenza
in funzione del
contesto organizza-
tivo su tutti i pro-
cessi contabili per
il perimetro di
competenza
Responsabile contabilità
clienti - Responsabile conta-
bilità generale
Responsabile con-
tabilità clienti - Re-
sponsabile contabi-
lità generale
Specialista fiscalità e do-
gane
Responsabile
servizi ammi-
nistrativi
Responsabile am-
ministrazione e
controllo
B1 B2 B2 B3 A1
completa autonomia nel repe-
rimento ed elaborazione delle
norme e degli standard non-
ché dei dati contabili e l’ela-
borazione dei riepiloghi e
avanzata autonomia
nel reperimento ed
interpretazione di
norme, standard e
dati con imposta-
zione di analisi e
avanzata autonomia nel re-
perimento ed interpreta-
zione di norme, standard e
dati con impostazione di
analisi e presentazioni
complesse utilizzando con
gestione di
processi con
risoluzione di
problemi non
ricorrenti e
gestione di processi
e progetti com-
plessi e di rilievo
strategico in conte-
sti di cambiamento
non determinabile a
112
delle riconciliazioni anche at-
traverso i sistemi informatiz-
zati specialistici e quelli di
automazione di ufficio; capa-
cità di aggiornamento conti-
nuo sulla base di strumenti ed
iniziative formative guidate
dall’azienda contribuendo alla
formazione dei propri colla-
boratori; ampia autonomia di
interazione con altri speciali-
sti ed enti e nella definizione
delle priorità operative in fun-
zione degli scadenziari, delle
esigenze di clienti e fornitori,
effettuando presentazioni
strutturate dei problemi e
delle soluzioni esprimendosi
adeguatamente nella lingua
straniera rilevante
presentazioni com-
plesse utilizzando
con perizia le più
adeguate metodolo-
gie digitali; autono-
mia nell’aggiorna-
mento continuo e
nella formazione dei
collaboratori; ampia
autonomia di intera-
zione con altri spe-
cialisti ed enti,
clienti e fornitori,
comunicando nella
lingua straniera rile-
vante
perizia le più adeguate
metodologie digitali. Si-
stematico aggiornamento
circa le evoluzioni della
materia fiscale e doganale
assicurandone la diffu-
sione tramite l’informa-
zione e la formazione dei
colleghi degli enti interes-
sati e la revisione di istru-
zioni di lavoro e proce-
dure; ampia autonomia di
interazione con altri spe-
cialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando
nella lingua straniera rile-
vante
sviluppo di so-
luzioni inno-
vative per in-
terpretazioni
normative,
processi e tec-
nologie; nego-
ziazione delle
soluzioni e
delle risorse in
autonomia in
contesti mul-
tiattoriali e di
incertezza, an-
che rispon-
dendo in coor-
dinamento con
i rappresen-
tanti aziendali
alla richiesta
delle autorità
per gli aspetti
tecnico speci-
fici; guidano
lo sviluppo di
competenza e
motivazione
dei collabora-
tori e contri-
buiscono alle
competenze
amministrative
necessarie alle
decisioni delle
altre funzioni
e della dire-
zione;
ampia autono-
mia di intera-
zione con altri
specialisti ed
enti, clienti e
fornitori, co-
municando
nella lingua
straniera rile-
vante
priori attraverso
l’organizzazione
del reperimento e
dell’analisi dei dati
rilevanti, selezione,
formazione e moti-
vazione dei colla-
boratori, contribu-
tori, fornitori e
clienti; presenta-
zione e negozia-
zione con autorevo-
lezza anche nella
lingua straniera ri-
levante anche in
condizioni di con-
flitto e pressione
articolando scenari
alternativi in fun-
zione degli obiet-
tivi e della loro ri-
definizione/ otti-
mizzazione
in funzione del contesto orga-
nizzativo su tutti i processi
contabili per il perimetro di
competenza
in funzione del con-
testo organizzativo
su tutti i processi
contabili per il peri-
metro di compe-
tenza ed i perimetri
assimilabili
su tutte le attività e gli
adempimenti dell’area fi-
scale e doganale con ade-
guata comprensione ed in-
terfaccia circa i processi
amministrativi ed opera-
tivi connessi
su tutti i pro-
cessi ammini-
strativi delle
unità ammini-
strative e delle
entità legali di
competenza ed
i perimetri as-
similabili
su tutti i processi di
amministrazione e
controllo delle
unità di compe-
tenza ed i perimetri
ass
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE AMMINISTRAZIONE E CON-
TROLLO GESTIONE
113
Criteri di
Profes-
sionalità
Addetto ser-
vizi ausiliari
contabilità
Addetto ser-
vizi ausiliari
contabilità
Addetto servizi contabili
Addetto
contabilità
clienti o
fornitori
Resp. contabilità clienti /
fornitori Resp. contabilità
generale
D1 D2 C1 C2 C3
polifun-
zionalità
in un solo am-
bito di attività
in un limitato
ambito di atti-
vità
elementi di interazione di
base con le funzioni di in-
terfaccia a partire da cono-
scenza dei diversi cicli
contabili e dei processi
aziendali
consapevo-
lezza di tutti
i processi
contabili e
nell’inter-
faccia con
altre fun-
zioni azien-
dali ed i
consulenti
esterni
capacità di interfaccia con al-
tre funzioni aziendali
migliora-
mento
continuo
ed inno-
vazione
è guidato
nell’affrontare
anomalie, casi
specifici, in-
novazioni e
miglioramenti
proposta di
semplici mi-
glioramenti
della propria
attività parte-
cipando in
funzione del
contesto
aziendale a
gruppi di la-
voro e miglio-
ramento con
l’utilizzo delle
metodologie
prescritte
proposta di semplici modi-
fiche ed adattamenti, parte-
cipazione attiva a gruppi di
lavoro e miglioramento
con autonomia nell’uti-
lizzo delle metodologie
prescritte, ove previsti
proposta di
soluzioni per
le non con-
formità con-
tabili e
nell’imple-
mentazioni
di nuove
normative e
procedure
con il coor-
dinamento
operativo, in
funzione del
contesto, di
gruppi di la-
voro e mi-
glioramento
in applica-
zione delle
metodologie
aziendali
nell’ambito delle previsioni
aziendali decidono modifiche
ed adattamenti tecnici, sce-
gliendo le metodologie e cu-
randone la corretta implemen-
tazione nell’ambito dei gruppi
di miglioramento aziendale
Responsabile contabilità
clienti - Responsabile
contabilità generale
Responsabile
contabilità
clienti - Re-
sponsabile
contabilità ge-
nerale
Specialista fiscalità e do-
gane
Responsabile
servizi ammi-
nistrativi
Responsabile ammini-
strazione e controllo
B1 B2 B2 B3 A1
competenza interfaccia con
altre funzioni aziendali e
partner esterni
competenza di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali e
partner esterni
competenza di interfaccia
con altre funzioni aziendali e
partner esterni
elevata compe-
tenza di inter-
faccia con altre
funzioni azien-
dali e partner
esterni
comprensione dei pro-
cessi e degli obiettivi
delle diverse funzioni
aziendali e partner
esterni per la defini-
zione coerente delle
operazioni e delle stra-
tegie di amministra-
zione e controllo, con-
tribuendo inoltre alle
scelte generali
d’azienda
114
nell’ambito delle previsioni
aziendali decidono e gui-
dano la realizzazione di
modifiche ed adattamenti
tecnici e progetti di miglio-
ramento relativi al proprio
perimetro
nell’ambito
delle previ-
sioni aziendali
validano le
azioni di mi-
glioramento
continuo per la
propria area,
promuovono e
guidano pro-
getti di innova-
zione relativi
al proprio peri-
metro e
nell’ambito delle previsioni
aziendali validano le azioni
di miglioramento continuo
per la propria area, promuo-
vono e guidano progetti di
innovazione relativi al pro-
prio perimetro e
nell’ambito
delle previsioni
aziendali orga-
nizzano e go-
vernano le
azioni di mi-
glioramento ed
innovazione
tecnica ed orga-
nizzativa per la
propria area e
la rappresen-
tano nell’am-
bito di inizia-
tive interfun-
zionali
governo delle strategie
di ottimizzazione
dell’ente contribuendo
alle strategie aziendali
complessive, promuo-
vendo e gestendo pro-
cessi di cambiamento
strutturale
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE MANUTENZIONE, INSTAL-
LAZIONE E TECNOLOGIE
Criteri di Pro-
fessionalità
Manutentore ex "al-
lievo" Manutentore Manutentore Manutentore Manuten-
tore
D1 D2 C1 C2 C3
Autonomia-re-
sponsabilità
gerarchico-
funzionale
esegue con progressivo
sviluppo compiti ele-
mentari ed accessori in
ambito manutentivo an-
che con occasionale
collaborazione/super-
visione degli addetti del
team manutentivo
svolge compiti
manutentivi ordi-
nari con limitata
autonomia
nell’ambito del
team manutentivo
può svolgere ruoli
di collegamento/af-
fiancamento opera-
tivo senza respon-
sabilità gerarchica
nel team, in fun-
zione delle orga-
nizzazioni azien-
dali tipo "team lea-
der", "jolly"
in base alle defini-
zioni organizza-
tive, guida per
l’esecuzione dei
compiti assegnati
piccoli gruppi o
squadre di lavora-
tori omogenei con
limitata interfaccia
verso altre unità e
funzioni
in funzione
del contesto
organizzativo
guida con re-
sponsabilità
operativa ed
autonomia di
iniziativa at-
tività o squa-
dre di manu-
tenzione an-
che articolate
su diverse di-
scipline ma-
nutentive con
interfaccia
verso altre
unità e fun-
zioni
Competenza
tecnico-speci-
fica
compiti elementari di
pulizia tecnica, sostitu-
zione guidata di compo-
nenti, semplici regola-
zioni guidate con primo
approccio ai metodi ma-
nutentivi
compiti ordinari
nella specifica di-
sciplina manuten-
tiva di verifica, re-
golazione e sosti-
tuzione con cono-
scenza dei sistemi
di manutenzione e
autonomia nella
diagnostica di in-
terventi ordinari,
sulla base di pro-
cedure e istruzioni
con semplici stru-
menti, anche digi-
tali, predefiniti
come per il D2 con
riconosciuta auto-
nomia
compiti di diagno-
stica, regolazione,
sostituzione e ripa-
razione ed adatta-
mento di preci-
sione e complessità
elevata nel proprio
ambito manuten-
tivo, conoscenza
completa dei si-
stemi manuten-
zione, autonomia
nella diagnostica
ed esecuzione in
interventi anche
completa
competenza
su qualsiasi
livello di pre-
cisione e
complessità
nel proprio
ambito ma-
nutentivo at-
traverso l’ap-
plicazione
critica degli
standard tec-
nici, dei prin-
cipi e dei si-
115
straordinari e di in-
stallazione e messa
a punto di nuove
macchine, sistemi,
tecnologie, appli-
cando nell’ambito
di procedure gene-
rali, le più oppor-
tune tecniche e gli
strumenti, anche
digitali, di diagnosi
ed intervento, con
la responsabilità
della corretta ese-
cuzione
stemi di ma-
nutenzione;
completa au-
tonomia nella
diagnostica
ed esecu-
zione
nell’ambito
di qualsiasi
intervento di
riparazione,
installazione
e messa a
punto di
nuove mac-
chine, si-
stemi, tecno-
logie, sce-
gliendo mo-
dalità, tecni-
che e stru-
menti, anche
digitali, di
diagnosi ed
intervento
con eventuale
autonomia di
delibera
Capo Manutentore
Responsa-
bile manu-
tenzione
Specialista di manutenzione Responsabile
manutenzione
Responsabile manuten-
zione
B1 B2 B2 B3 A1
responsabilità di una
unità di manutenzione
articolata su diverse di-
scipline manutentive as-
sicurando le decisioni
operative per un intero
turno, reparto, squadra
esterna, anche con ele-
menti di valutazione eco-
nomica nel rispetto delle
procedure e delle risorse
assegnate
esercita re-
sponsabilità
autonoma
nell’ambito
di direttive
generali di
unità, pro-
getti, cantieri
articolati di
manutenzione
assicurando
la gestione
organizzativa
ed economica
delle risorse
assegnate
svolge operativamente in auto-
nomia interventi di modifica in-
novativa e di ricerca guasti non
ricorrenti con strumentazioni
specialistiche e metodi di alta
qualificazione e fornisce ana-
lisi, valutazioni e indicazioni
operative per i team di inter-
vento e gli enti progettazione
ed industrializzazione
è in grado di
esercitare re-
sponsabilità au-
tonoma
nell’ambito di
direttive gene-
rali di unità,
progetti, can-
tieri di manu-
tenzione com-
plessi e diretta-
mente rilevanti
per gli obiettivi
aziendali assi-
curando la ge-
stione organiz-
zativa ed econo-
mica delle ri-
sorse assegnate
esercita ampia autono-
mia nell’ambito degli
obiettivi generali
dell’impresa per la con-
duzione di una o più
unità, progetti, cantieri di
manutenzione anche di
grandi dimensioni e
complessità e rilievo
strategico, anche coordi-
nando funzioni diverse
ed assicurando la ge-
stione dei fattori tecnolo-
gici, umani, organizza-
tivi ed economici del pe-
rimetro assegnato propo-
nendo obiettivi specifici
e contribuendo alla defi-
nizione degli stessi
obiettivi generali
come per il C3 con capa-
cità di valutare modifi-
che di processo e pro-
dotto anche quando
siano richieste articolate
applicazioni logiche e
sulla base di
competenze
generali delle
tecnologie e
dei metodi
manutentivi
sulla base di formazione ed
esperienza specialistiche di ri-
lievo per la continuità e l’effi-
cienza tecnico produttiva
dell’azienda, con ampia auto-
nomia di analisi e decisione
sulla base di
alta specializza-
zione sostenuta
da percorsi di
formazione
avanzata ed
sulla base di alta specia-
lizzazione sostenuta da
percorsi di formazione
avanzata ed esperienza
specifica, ampia autono-
mia di analisi e decisione
116
metodologiche garan-
tendo efficacia ed effi-
cienza delle soluzioni
con autono-
mia di analisi
e decisione
tecnica ed or-
ganizzativa
su complesse
attività di ma-
nutenzione
preventiva,
riparazione,
installazione
e messa a
punto di
nuove mac-
chine, si-
stemi, tecno-
logie, in con-
testi normal-
mente preve-
dibili ma sog-
getti a cam-
biamenti, gui-
dando e valu-
tando i con-
tributi specia-
listici
tecnica su interventi, metodolo-
gie e tecnologie in contesti di
alta complessità tecnica colla-
borando con altri specialisti
esperienza spe-
cifica, autono-
mia di analisi e
decisione tec-
nica ed organiz-
zativa su com-
plesse attività di
manutenzione
preventiva, ri-
parazione, in-
stallazione e
messa a punto
di nuove mac-
chine, sistemi,
tecnologie, in
contesti evolu-
tivi, guidando e
valutando i con-
tributi speciali-
stici
tecnica ed organizzativa
su complessi piani, pro-
getti ed attività di manu-
tenzione preventiva, ri-
parazione, installazione e
messa a punto di nuove
macchine, sistemi, tecno-
logie, in contesti evolu-
tivi, ricercando, gui-
dando e valutando i con-
tributi specialisti
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUZIONALE MANUTENZIONE, INSTALLA-
ZIONE E TECNOLOGIE
Criteri di Profes-
sionalità
Manutentore ex
"allievo" Manutentore Manutentore Manutentore
Manutentore /
Capo Manuten-
tore
D1 D2 C1 C2 C3
Competenze tra-
sversali
alfabetizzazione
lingua italiana ed
aritmetica, com-
petenze digitali
di base, orienta-
mento su istru-
zioni di lavoro
limitata autonomia
nella ricerca di sem-
plici dati e informa-
zioni tecniche con let-
tura dei principali for-
mati di rappresenta-
zione e nella compila-
zione di semplici rap-
porti di intervento
preimpostato anche
attraverso strumenti
digitali; alfabetizza-
zione nel glossario
tecnico della lingua
straniera rilevante
come per D2
con capacità di
formazione per
affianca-
mento dei col-
leghi
autonomia nel re-
perimento ed ela-
borazione di sem-
plici dati ed infor-
mazioni tecniche
nei diversi for-
mati utilizzati e
nelle compila-
zioni di rapporti e
statistiche anche
attraverso sup-
porti digitali non
predeterminati
quali ad esempio
fogli di lavoro, in-
terazione auto-
noma con altri
specialisti, intera-
zione con clienti e
fornitori, anche
esterni, anche con
utilizzo elemen-
tare di una lingua
straniera rilevante
completa autono-
mia nel reperimento
ed elaborazione di
dati ed informa-
zioni tecniche nei
diversi formati uti-
lizzati e nelle com-
pilazioni di rapporti
e statistiche anche
attraverso strumenti
ed applicazioni di-
gitali, specialistiche
e complesse, non
predeterminate,
adeguata autonomia
di interazione con
altri specialisti ed
enti, autonomia nel
coordinamento
delle attività anche
su più interventi
contemporanei con
definizione delle
priorità operative in
117
funzione delle esi-
genze di clienti e
fornitori, anche
esterni, comuni-
cando anche con
adeguato utilizzo di
una lingua straniera
rilevante
Polivalenza riferita ad un li-
mitato ambito di
intervento
su un limitato gruppo
omogeneo di mac-
chine-linee-sistemi
sull’insieme di
un gruppo
omogeneo di
apparati-mac-
chine-linee-si-
stemi in fun-
zione del conte
sto tecnologico
organizzativo
su gruppi anche
eterogenei di
macchine-linee-
impianti
su un’ampia fami-
glia di tecnologie
Capo Manuten-
tore
Responsabile
manutenzione
Specialista di manu-
tenzione
Responsabile
manutenzione Responsabile manutenzione
B1 B2 B2 B3 A1
come per il livello
C3 con particolare
autonomia di ini-
ziativa rispetto a
metodi, organiz-
zazione ed inter-
faccia con clienti
e fornitori interni
ed esterni;
capacità di uti-
lizzo di base dei
metodi di gestione
progetto
avanzata capacità
di reperire e trat-
tare tutte le infor-
mazioni tecnico
economiche im-
postando artico-
late analisi e pre-
sentazioni sce-
gliendo l’utilizzo
dei metodi e degli
strumenti specia-
listici e generali
pertinenti;
autonomia ed ini-
ziativa nell’inte-
razione con altri
specialisti ed enti;
iniziativa auto-
noma nella for-
mazione conti-
nua;
autonomia nella
pianificazione e
nel coordina-
mento di attività
articolate e com-
plesse con defini-
zione delle prio-
rità operative in
funzione delle
esigenze di clienti
e fornitori, anche
esterni, con auto-
nomia di comuni-
cazione nella lin-
gua straniera rile-
vante
avanzata capacità di re-
perire e trattare tutte le
informazioni tecnico
economiche impostando
articolate analisi sce-
gliendo l’utilizzo dei
metodi e degli strumenti
specialistici e generali
pertinenti con autono-
mia di comunicazione
nella lingua straniera ri-
levante; predispone do-
cumentazione tecnica e
formativa e guida atti-
vità di informazione e
formazione nelle aree di
propria competenza
avanzata capa-
cità di reperire
e trattare le in-
formazioni e le
conoscenze
tecnico econo-
miche rilevanti
producendo
elaborazioni
originali pre-
sentate in fun-
zione di una
varietà di inter-
locutori, sce-
gliendo l’uti-
lizzo dei me-
todi e degli
strumenti spe-
cialistici e ge-
nerali perti-
nenti; autono-
mia ed inizia-
tiva nell’intera-
zione con altri
specialisti ed
enti, autonomia
nella pianifica-
zione e nel
coordinamento
di attività arti-
colate e com-
plesse con de-
finizione delle
priorità opera-
tive in fun-
zione delle esi-
genze di clienti
avanzata capacità di reperire e trattare
tutte le informazioni tecnico econo-
miche impostando articolate analisi e
presentazioni, definendo anche in ter-
mini di sviluppo innovativo approcci
metodologici tecnologici; autonomia
ed iniziativa nell’interazione con altri
specialisti, enti aziendali e terze parti;
gestisce sistematicamente le strategie
di apprendimento e di competenza
personale e per le organizzazioni in
cui è inserito.
Autonomia nella pianificazione e nel
coordinamento di attività articolate e
complesse con definizione delle prio-
rità operative in funzione delle esi-
genze di clienti e fornitori, anche
esterni, con autonomia di comunica-
zione nella lingua straniera rilevante.
È in grado di contribuire autonoma-
mente ai processi di cambiamento
strutturale tecnico ed organizzativo
utilizzando competenze di negozia-
zione
118
e fornitori, an-
che esterni, con
autonomia di
comunicazione
nella lingua
straniera rile-
vante
su un’ampia fami-
glia di tecnologie
su un’ampia fami-
glia di tecnologie
su ambiti specialistici di
tecnologia ed applica-
zione
su un’ampia
famiglia di tec-
nologie
su un’ampia famiglia di tecnologie
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE MANUTENZIONE, INSTAL-
LAZIONE E TECNOLOGIE
Criteri di
Professio-
nalità
Manutentore
ex "allievo" Manutentore Manutentore Manutentore Manutentore / Capo Manu-
tentore
D1 D2 C1 C2 C3
Polifunzio-
nalità
in un solo am-
bito funzio-
nale: es mec-
canica, ali-
mentazioni
elettriche, sen-
sori
in uno specifico ambito
con eventuali elementi
conoscitivi delle disci-
pline manutentive
complementari
elementi cono-
scitivi di base
delle disci-
pline manu-
tentive com-
plementari
consapevolezza
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre fun-
zioni aziendali
e tecnici esterni
di fornitori o
clienti
elevata capacità di approccio in-
terdisciplinare e di interfaccia
con altre funzioni aziendali
migliora-
mento con-
tinuo ed in-
novazione
partecipazione
guidata ad at-
tività
proposta di semplici
modifiche ed adatta-
menti, partecipando a
gruppi di lavoro e mi-
glioramento con l’uti-
lizzo delle metodologie
prescritte
proposta di
semplici mo-
difiche ed
adattamenti,
partecipazione
attiva a gruppi
di lavoro e mi-
glioramento
con autonomia
nell’utilizzo
delle metodo-
logie pre-
scritte, ove
previsti
proposta esecu-
tiva di modifi-
che ed adatta-
menti, coordi-
namento opera-
tivo di gruppi di
lavoro e miglio-
ramento assicu-
rando il corretto
utilizzo delle
metodologie
prescritte
nell’ambito delle previsioni
aziendali decidono modifiche ed
adattamenti tecnici, scegliendo
le metodologie ed assicuran-
done la corretta implementa-
zione
nell’ambito dei gruppi di mi-
glioramento aziendale
Capo Manutentore Responsabile manuten-
zione
Specialista di
manutenzione
Responsabile ma-
nutenzione
Responsabile manuten-
zione
B1 B2 B2 B3 A1
elevata capacità di approc-
cio interdisciplinare e di
interfaccia con altre fun-
zioni aziendali
elevata capacità di ap-
proccio interdisciplinare
e di interfaccia con altre
funzioni aziendali
elevata capacità
di approccio in-
terdisciplinare e
di interfaccia
con altre fun-
zioni aziendali
elevata capacità di
approccio interdi-
sciplinare e di in-
terfaccia con altre
funzioni aziendali
elevata capacità di approc-
cio interdisciplinare, inter-
funzionale ed intersettoriale
validazione nell’ambito
delle previsioni aziendali
di complesse modifiche ed
nell’ambito delle diret-
tive generali aziendali,
sistematica promozione
nell’ambito
delle direttive
generali azien-
dali, sistematica
nell’ambito delle
direttive generali
aziendali sistema-
tica promozione e
nell’ambito degli obiettivi
generali aziendali sistema-
tica promozione e valida-
119
adattamenti anche propo-
nendo iniziative interfun-
zionali e contribuendo ai
progetti di investimento,
responsabilità dei gruppi
di lavoro e delle metodo-
logie di miglioramento
e validazione di modifi-
che ed innovazioni tecni-
che, metodologiche ed
organizzative, anche in
ambiti interfunzionali e
contribuendo con auto-
nomia ai progetti di in-
vestimento, rappresen-
tando la propria area in
attività interfunzionali di
miglioramento e pro-
getto
promozione e
validazione di
modifiche ed
innovazioni tec-
niche, metodo-
logiche ed orga-
nizzative, anche
in ambiti inter-
funzionali e
contribuendo
con autonomia
ai progetti di in-
vestimento, rap-
presentando la
propria specia-
lizzazione in
ambiti interfun-
zionali
validazione di mo-
difiche ed innova-
zioni tecniche, me-
todologiche ed or-
ganizzative, anche
in ambiti interfun-
zionali e contri-
buendo con autono-
mia ai progetti di
investimento, rap-
presentando la pro-
pria area in attività
interfunzionali di
miglioramento e
progetto
zione di modifiche ed inno-
vazioni tecniche, metodolo-
giche ed organizzative ga-
rantendo le implicazioni in-
terfunzionali e contribuendo
alle strategie produttive e di
investimento della direzione
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PERSONALE E ORGANIZZA-
ZIONE
Criteri di Pro-
fessionalità
Addetto servizi ge-
nerali per il perso-
nale
Addetto servizi gene-
rali per il personale
Team leader servizi
generali per il per-
sonale
Addetto amministrazione del
personale
D1 D2 C1 C2
autonomia-re-
sponsabilità ge-
rarchico-funzio-
nale
svolge con progres-
sivo sviluppo com-
piti di ordine ausi-
liari nell’ambito dei
servizi generali quali
reception, fattorinag-
gio, posta interna,
gestione bacheche,
sale riunioni e for-
mazione, archivia-
zione fisica
autonomia limitata su
compiti di ordine au-
siliari nell’ambito dei
servizi generali quali
reception, posta in-
terna ed esterna, fatto-
rinaggio, gestione ba-
cheche, sale riunioni e
formazione, archivia-
zione fisica in intera-
zione con il team ri-
sorse umane
svolge ruoli di col-
lega- mento/affian-
camento operativo
su compiti d’ordine
senza responsabilità
gerarchica di tipo
"team leader"
svolge con normale autonomia, in
base alle istruzioni e procedure
aziendali, le attività operative di
amministrazione presenze e retri-
buzione ed, in funzione del conte-
sto organizzativo, guida un team
di addetti amministrazione del
personale per il perimetro di asse-
gnazione con limitata interfaccia
verso gli altri team risorse umane
e le funzioni clienti interni
competenza tec-
nico-specifica
è guidato nell’esecu-
zione ricorrente di
compiti che richie-
dono competenze re-
lazionali di base, or-
dinamento numerico
ed alfabetico, reda-
zione di piccole note
ed appunti, compila-
zione di documenti
anche digitali prefor-
mattati, in funzione
dei contesti aziendali
conduzione di mezzi
di trasporto generici
svolgimento ordinato
di compiti ricorrenti
che richiedono com-
petenze relazionali di
base, ordinamento nu-
merico ed alfabetico,
spunte e riconcilia-
zione semplice di liste
ed elenchi, verifica di
documenti personali e
raccolta di informa-
zioni sulla base dei
principi elementari di
privacy, redazione di
piccole note ed ap-
punti, utilizzo elemen-
tare di programmi di
trattamento testi e ta-
belle e dispositivi di-
gitali preimpostati; in
funzione dei contesti
come per il D2 con
riconosciuta autono-
mia
possiede semplici principi ammi-
nistrativi e relativi ai rapporti di
lavoro, competenze aritmetiche ed
algoritmiche di base ed una com-
pleta conoscenza delle norme pri-
vacy per i lavoratori, delle norme
contrattuali, dei regolamenti e
delle procedure aziendali e dei si-
stemi anche informatizzati ed ef-
fettua adeguata analisi ed imputa-
zione delle voci e dei dati acqui-
siti, con la gestione dei casi fuori
standard e delle anomalie, rispon-
dendo di persona o attraverso i
portali informatizzati ai quesiti
specifici dei dipendenti e dei re-
sponsabili sulla base delle sole
istruzioni operative e regolamenti;
cura la corretta introduzione delle
innovazioni normative, di standard
120
aziendali conduzione
di mezzi di trasporto
generici
e di sistema per il proprio perime-
tro
Responsabile amministra-
zione del personale di pic-
cola unità / area
Specialista am-
ministrazione e
personale
Responsabile amministra-
zione del personale di sta-
bilimento
Responsabile
centro servizi
amministrazione
del personale
Resp. Relazioni
Industriali ed
Amministra-
zione del Perso-
nale
C3 B1 B2 B3 A1
disimpegna con autonomia
di iniziativa, nell’ambito
dei processi e dei sistemi
informatizzati aziendali, le
attività operative di ammi-
nistrazione presenze, retri-
buzione, assunzione/cessa-
zione e costo del lavoro per
perimetro di assegnazione
e, in funzione del contesto
organizzativo, guida opera-
tivamente il team di addetti
amministrazione del perso-
nale per il perimetro di as-
segnazione con interfaccia
verso altre unità e funzioni
interne e fornitori esterni
con ampia auto-
nomia sulla base
di elevata compe-
tenza amministra-
tiva effettua la
contabilizzazione,
l’analisi e la pre-
ventivazione del
costo del lavoro
per i perimetri as-
segnati in intera-
zione con i re-
sponsabili Ri-
sorse Umane, il
controllo di ge-
stione e contabi-
lità. l’amministra-
zione del perso-
nale
gestisce con discrezionalità
di decisione, nell’ambito
della normativa e degli ac-
cordi rilevanti, l’applica-
zione dei processi, dei re-
golamenti aziendali e dei
sistemi informatizzati
aziendali, per la soddisfa-
zione di tutte le attività
operative di amministra-
zione presenze, retribu-
zione anche variabile, as-
sunzione/ cessazione e co-
sto del lavoro, per perime-
tro di assegnazione e, in
funzione del contesto orga-
nizzativo, coordina le ri-
sorse umane, economiche e
materiali dell’ufficio con
interfaccia verso le altre
funzioni locali e centrali
del personale, i clienti in-
terni, consulenti esterni
assolve, nell’am-
bito delle previ-
sioni aziendali e
normative e ge-
stendo le risorse
assegnate, alle ne-
cessità di ammini-
strazione paghe e
contributi, gli
adempimenti
verso gli enti, la
contabilità e pia-
nificazione costi
del personale
dell’azienda sulla
base degli input
delle unità decen-
trate
con ampia auto-
nomia, nell’am-
bito delle strate-
gie risorse
umane ed in fun-
zione degli
obiettivi azien-
dali, gestisce e
assicura le rela-
zioni in azienda
ad ogni livello,
nonché i rapporti
con le ammini-
strazioni e le co-
munità, anche
con limitate de-
leghe di poteri,
ed il coerente
sviluppo dei pro-
cessi delle proce-
dure e dei servizi
di welfare ed
amministrazione
del personale at-
traverso gli uffici
centrali ed i ser-
vizi decentrati
possiede principi di ammi-
nistrazione/contabilità e
normativa dei rapporti di
lavoro, competenze aritme-
tiche e algoritmiche e una
completa conoscenza delle
norme privacy per i lavora-
tori. delle norme contrat-
tuali, dei regolamenti e
delle procedure aziendali e
dei sistemi anche informa-
tizzati per affrontare in fun-
zione dei contesti aziendali
il trattamento e la valida-
zione delle anomalie, ecce-
zioni e dei quesiti specifici
dei dipendenti e dei respon-
sabili, sulla base dell’inter-
pretazione delle norme e
dei regolamenti verificati
ove necessario con i re-
sponsabili delle Risorse
elevata compe-
tenza dei principi
e dei metodi di
contabilità e con-
trollo costi e di
paghe e contri-
buti, dei sistemi
di retribuzione
fissi e variabili e
dei sistemi di in-
dagine salariale;
elevate compe-
tenze aritmetiche
ed algoritmiche e
delle procedure
aziendali e dei si-
stemi informatiz-
zati permettono
autonomia di ela-
borazione e dia-
gnosi di imputa-
zione contabile,
possiede competenze spe-
cialistiche in ambito ammi-
nistrazione/contabilità e
normativa dei rapporti di
lavoro, ed una completa co-
noscenza delle norme pri-
vacy per i lavoratori, delle
norme contrattuali, dei re-
golamenti e delle procedure
aziendali e dei sistemi an-
che informatizzati per af-
frontare in funzione del
contesto aziendale tutti i
casi di contabilizzazione ed
amministrazione del perso-
nale supportando i respon-
sabili del personale, delle
funzioni e la direzione di
stabilimento nell’ottimizza-
zione e pianificazione eco-
nomico-organizzativa e
possiede alta spe-
cializzazione in
ambito ammini-
strazione/contabi-
lità, normativa dei
rapporti di lavoro,
previdenziale ed
assicurativa, ed
una completa co-
noscenza delle
norme privacy per
i lavoratori, delle
norme contrat-
tuali, dei regola-
menti e delle pro-
cedure aziendali;
ha approfondite
competenze nella
gestione, manu-
tenzione ed inno-
possiede, soste-
nute da elevate
conoscenze ge-
nerali ed econo-
mico- ammini-
strative, compe-
tenze generalisti-
che su tutti i pro-
cessi di gestione
risorse umane,
l’organizzazione
dell’azienda, le
tecnologie e dei
mercati in cui
opera e compe-
tenze specialisti-
che in ambito
giuslavoristico,
relazioni azien-
dali, assicura-
tivo/ contribu-
121
Umane/Relazioni con il
Personale e sentiti associa-
zioni di rappresentanza e
fornitori esterni, e l’imple-
mentazione delle innova-
zioni normative, procedu-
rali e tecnologiche nel peri-
metro
rapporti consun-
tivi e previsionali
nell’applicazione norma-
tiva anche verificando, ove
necessario, con associa-
zioni di rappresentanza e
fornitori esterni; cura l’im-
plementazione delle inno-
vazioni normative, proce-
durali e tecnologiche nel
perimetro
vazione dei si-
stemi informatiz-
zati
tivo ed ammini-
strativo. Artico-
lata conoscenza
delle norme con-
trattuali e dei
processi e rego-
lamenti aziendali
di cui presidia
evoluzione e dif-
fusione
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PERSONALE E ORGANIZZA-
ZIONE
Criteri
di Pro-
fessio-
nalità
Addetto servizi generali per il
personale
Addetto servizi generali
per il personale
Team leader servizi ge-
nerali per il personale
Addetto ammini-
strazione del per-
sonale
D1 D2 C1 C2
compe-
tenze
trasver-
sali
esecuzione di semplici istruzioni di
lavoro sequenziali, utilizzo dei co-
muni apparati di comunicazione te-
lefonica e digitale o strumenti
preimpostati, abilità relazionali di
base in lingua italiana
limitata autonomia nella
ricerca di semplici dati ed
informazioni sui sistemi
aziendali o on-line con re-
dazione, formattazione, ri-
produzione, archiviazione
e diffusione anche digitale
degli elaborati; tratta-
mento di semplici docu-
menti amministrativi con
termini ricorrenti nella lin-
gua straniera rilevante; ac-
coglimento di personale
anche esterno, semplici
colloqui/interviste per la
compilazione di questio-
nari predeterminati
come per D2 con capacità
di formazione per affian-
camento dei colleghi
autonomia nel repe-
rimento ed elabora-
zione delle norme
contrattuali e dei
regolamenti azien-
dali;
elaborazione di rie-
piloghi, riconcilia-
zioni e prospetti an-
che attraverso sup-
porti digitali non
predeterminati
quali ad esempio
fogli di lavoro,
competenze rela-
zionali di base per
la comprensione e
la precisazione di
quesiti e richieste di
clienti interni ed il
riscontro;
in funzione dei con-
testi aziendali, inte-
razioni con gli spe-
cialisti delle diverse
aree di amministra-
zione del personale
e con associazioni
di rappresentanza e
fornitori esterni;
utilizzo elementare
della lingua stra-
niera rilevante
poliva-
lenza
alcuni processi operativi nell’area
di assegnazione
su un limitato numeri di
processi operativi
sull’insieme di un gruppo
omogeneo di processi
operativi con consapevo-
lezza dei processi di ge-
stione del personale in cui
si inseriscono
in funzione del con-
testo organizzativo
su tutti i processi di
amministrazione
del personale per il
122
perimetro di com-
petenza
Responsabile ammi-
nistrazione del per-
sonale di piccola
unità / area
Specialista ammi-
nistrazione e per-
sonale
Responsabile ammini-
strazione del perso-
nale di stabilimento
Responsabile centro
servizi amministra-
zione del personale
Resp. Relazioni Indu-
striali ed Amministra-
zione del Personale
C3 B1 B2 B3 A1
completa autonomia
nel reperimento ed
elaborazione delle
norme contrattuali e
dei regolamenti azien-
dali;
completa autono-
mia nel reperi-
mento ed elabora-
zione delle norme,
degli standard e dei
dati da diverse ori-
gini; elevata auto-
nomia nell’utilizzo
di sistemi informa-
tizzati specialistici
e quelli di automa-
zione di ufficio;
capacità di aggior-
namento continuo
sulla base di stru-
menti ed iniziative
formative guidate
dall’azienda contri-
buendo alla forma-
zione degli addetti
sui temi di propria
competenza; ampia
autonomia di inte-
razione con altri
specialisti ed enti e
nella definizione
delle priorità opera-
tive in funzione de-
gli scadenziari,
delle esigenze di
clienti e fornitori
interni, effettuando
presentazioni strut-
turate dei problemi
e delle soluzioni
esprimendosi ade-
guatamente nella
lingua straniera ri-
levante
avanzata autonomia nel
reperimento ed inter-
pretazione di informa-
zioni, normative ed in-
terpretazioni
sicurezza nelle elabora-
zioni e nelle applica-
zioni quantitative an-
che complesse con uti-
lizzo avanzato di stru-
menti di automazione
d’ufficio e delle appli-
cazioni informatiche
per la gestione risorse
umane predispone con
proprietà e capacità di
sintesi documentazioni,
comunicazioni e pre-
sentazioni complesse
utilizzando con perizia
le più adeguate meto-
dologie digitali, capa-
cità di ascolto partecipe
e negoziazione inter-
personale gestisce l’in-
formazione e la forma-
zione dei dipendenti,
dei collaboratori e col-
leghi sulle evoluzioni
normative e regola-
mentari ampia autono-
mia di interazione con
altri specialisti ed enti,
clienti interni e forni-
tori esterni, comuni-
cando nella lingua stra-
niera rilevante
capacità critica nel re-
perimento ed interpre-
tazione di informa-
zioni, normative
elevate competenze
nelle analisi quantita-
tive anche complesse
coordinando con alta
competenza l’utilizzo
di strumenti di auto-
mazione d’ufficio e
delle applicazioni in-
formatiche per la ge-
stione risorse umane
predispone con pro-
prietà e capacità di
sintesi documenta-
zioni e presentazioni
nei formati opportuni,
gestisce l’informa-
zione e la formazione
dei dipendenti, dei
collaboratori e colle-
ghi sulle evoluzioni
normative e regola-
mentari; ampia auto-
nomia di interazione
con gli stabilimenti
clienti, altri specialisti
ed enti, clienti interni
e fornitori esterni, co-
municando nella lin-
gua straniera rilevante
gestione di processi e pro-
getti complessi e di rilievo
strategico anche in contesti
di cambiamento non deter-
minabile a priori;
capacità di reperire e orga-
nizzare i dati rilevanti e di
compiere analisi qualitative
e quantitative; competenze
generalistiche di selezione
e gestione di sistemi infor-
mativi;
selezione, formazione e
motivazione dei collabora-
tori e dei contributori;
efficacia nei processi di co-
municazione interpersonale
e collettiva utilizzando con
correttezza gli strumenti
più idonei, anche digitali,
modulando linguaggi in
funzione degli interlocu-
tori; efficacia di presenta-
zione e negoziazione con
autorevolezza anche nella
lingua straniera rilevante;
capacità di pianificare e
condurre negoziazioni
complesse anche in condi-
zioni ambientali difficili ar-
ticolando scenari alternativi
in funzione degli obiettivi e
della loro ridefinizione/ ot-
timizzazione; capacità di
gestire e guidare i cambia-
menti culturali, organizza-
tivi e normativi o procedu-
rali
nella elaborazione,
anche di calcolo, di
riepiloghi, riconcilia-
zioni e prospetti anche
attraverso supporti di-
gitali non predetermi-
nati quali ad esempio
fogli di lavoro; com-
petenze relazionali
per la comprensione e
la precisazione di que-
siti e richieste di
in funzione del
contesto organizza-
tivo su diversi pro-
cessi di ammini-
strazione e con-
trollo
in funzione del conte-
sto organizzativo su
tutti i processi di reclu-
tamento per il perime-
tro di competenza ed i
perimetri assimilabili
in funzione del conte-
sto organizzativo su
tutti i processi di am-
ministrazione del per-
sonale ed alcuni pro-
cessi risorse umane
su tutti i processi di ge-
stione Risorse Umane e
parte dei processi di Busi-
ness Development
123
clienti interni ed il ri-
scontro; in funzione
dei contesti aziendali,
interazioni con gli
specialisti delle di-
verse aree di ammini-
strazione del perso-
nale e con associa-
zioni di rappresen-
tanza e fornitori
esterni; utilizzo ade-
guato della lingua
straniera rilevante
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PERSONALE E ORGANIZZA-
ZIONE
Criteri di Pro-
fessionalità
Addetto servizi ge-
nerali per il perso-
nale
Addetto servizi ge-
nerali per il perso-
nale
Team leader ser-
vizi generali per il
personale
Addetto amministrazione del
personale
D1 D2 C1 C2
polifunzionalità consapevolezza
elementare dell’or-
ganizzazione azien-
dale
nozioni dell’orga-
nizzazione aziendale
elementi di conosci-
tivi di base dei pro-
cessi di gestione e
formazione del per-
sonale e dei processi
e funzioni aziendali
con cui si interfac-
ciano
consapevolezza di tutti i processi
di amministrazione del personale,
disciplinare, costo del lavoro, rela-
zioni sindacali e nell’interfaccia
con altre funzioni aziendali ed i
consulenti esterni
miglioramento
continuo ed inno-
vazione
è guidato nell’af-
frontare anomalie,
casi specifici, inno-
vazioni e migliora-
menti
identificazione delle
anomalie e proposta
di semplici miglio-
ramenti della pro-
pria attività parteci-
pando in funzione
del contesto azien-
dale a gruppi di la-
voro e migliora-
mento con l’utilizzo
di delle metodologie
prescritte
proposta di semplici
modifiche ed adatta-
menti, partecipa-
zione attiva a gruppi
di lavoro e migliora-
mento con autono-
mia nell’utilizzo
delle metodologie
prescritte, ove previ-
sti
proposta di soluzioni per le non
conformità amministrative e
nell’implementazione di nuove
normative e procedure con il coor-
dinamento operativo di gruppi di
lavoro e miglioramento in applica-
zione delle metodologie aziendali
Responsabile am-
ministrazione del
personale di pic-
cola unità / area
Specialista ammi-
nistrazione e per-
sonale
Responsabile amministra-
zione del personale di stabi-
limento
Responsabile
centro servizi
amministra-
zione del per-
sonale
Resp. Relazioni Industriali
ed Amministrazione del
Personale
C3 B1 B2 B3 A1
consapevolezza di
tutti i processi di
gestione del perso-
nale, relazioni sin-
dacali, selezione e
formazione e capa-
cità di interfaccia
con altre funzioni
conoscenza dell’or-
ganizzazione opera-
tiva e contabile
dell’azienda, ed au-
tonomia di interfac-
cia con altre fun-
zioni aziendali e
partner esterni
conoscenza dei processi di
gestione del personale, rela-
zioni sindacali, selezione e
formazione e capacità di in-
terfaccia con altre funzioni
aziendali ed i consulenti
esterni
conoscenza dei
processi di ge-
stione del perso-
nale, relazioni
sindacali, sele-
zione e forma-
zione e capacità
di interfaccia
comprensione dei processi e
degli obiettivi delle diverse
funzioni aziendali e partner
esterni per la definizione coe-
rente delle operazioni e delle
strategie contribuendo, inol-
tre, alle scelte generali
d’azienda
124
aziendali ed i con-
sulenti esterni
con altre fun-
zioni aziendali
ed i consulenti
esterni
nell’ambito delle
previsioni aziendali
decidono modifi-
che ed adattamenti
tecnici, scegliendo
le metodologie ed
curandone la cor-
retta implementa-
zione nell’ambito
dei gruppi di mi-
glioramento azien-
dale
nell’ambito delle
previsioni aziendali
decidono e guidano
la realizzazione di
modifiche ed adat-
tamenti tecnici e
progetti di migliora-
mento relativi al
proprio perimetro
nell’ambito delle previsioni
aziendali validano le azioni di
miglioramento continuo per
la propria area, promuovono
e guidano progetti di innova-
zione relativi al proprio peri-
metro e lo rappresentano
nell’ambito di iniziative inter-
funzionali
nell’ambito
delle previsioni
aziendali vali-
dano le azioni di
miglioramento
continuo per la
propria area,
promuovono e
guidano progetti
di innovazione
relativi al pro-
prio perimetro e
lo rappresentano
nell’ambito di
iniziative inter-
funzionali
governo dei processi di mi-
glioramento ed innovazioni
delle relazioni con i vari in-
terlocutori dei servizi corre-
lati contribuendo alle strate-
gie aziendali complessive,
promuovendo e gestendo pro-
cessi di cambiamento struttu-
rale culturale, organizzativo e
normativo o procedurale
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE
Criteri di Pro-
fessionalità
Addetto Macchine auto-
matiche/a Controllo Nu-
merico
Addetto Macchine
automatiche/a Con-
trollo Numerico
Addetto Tec-
nico Mac-
chine auto-
matiche/a
Controllo
Numerico
Costruttore su Macchine manuali a Con-
trollo
D1 D2 C1 C2
autonomia-re-
sponsabilità
gerarchico-
funzionale
svolge con sviluppo
progressivo compiti ac-
cessori ed ordinari in in-
terazione con il team
dedicato nella condu-
zione di macchine per la
lavorazione meccanica,
attrezzate, automatiche
o a controllo numerico
svolge con limitata
autonomia compiti
ordinari di produ-
zione di serie o di co-
struzione di partico-
lari su macchine
utensili, manuali, au-
tomatiche o a con-
trollo sulla base di
istruzioni e cicli pre-
determinati e detta-
gliati
svolge com-
piti ordinari
di produzione
di serie o di
costruzione
di particolari
su macchine
utensili, ma-
nuali, auto-
matiche o a
controllo
sulla base di
istruzioni e
cicli detta-
gliati, con su-
pervisione o
supporto ove
necessario e
senza respon-
sabilità gerar-
chica, con
ruolo di col-
legamento
nell’ambito
del team sulle
macchine del
o stesso tipo
esegue o imposta per l’esecuzione automa-
tica la lavorazione di elevata precisione di
parti complesse a partire da disegni, cicli,
codici, effettuando con autonomia le nor-
mali messe a punto, regolazioni, scelta, re-
gistrazione e cambio utensile
125
Competenza
tecnico-speci-
fica
nozioni generiche circa
le operazioni ed i para-
metri di lavorazione,
alimentazioni, opera-
zioni di pulizia e sem-
plici cambio tipo
nozioni di base circa
le operazioni ed i pa-
rametri di lavora-
zione, centraggi ali-
mentazioni, semplici
cambi tipo e registra-
zioni utensili, con-
trollo quote con stru-
menti anche non pre-
regolati
come per D2,
curando gli
standard pro-
duttivi e qua-
litativi su un
gruppo omo-
geneo di
macchine con
autonomia
nella diagno-
stica delle
anomalie ri-
correnti e
nelle regola-
zioni ordina-
rie dei para-
metri e delle
attrezzature
sulla base di competenze tecniche e speci-
fica conoscenza della tecnologia di lavora-
zione, è in grado di interpretare disegni, ci-
cli e codici di lavoro per effettuare le ope-
razioni dell’intero ciclo di lavorazione
delle parti assegnate verificandone con gli
opportuni strumenti non preregolati, mec-
canici e digitali, la corrispondenza alla
specifica ed intraprendendo gli aggiusta-
menti e le regolazioni necessarie in caso di
non conformità
Metodista Macchine
Manuali / a Controllo
Costruttore su mac-
chine Manuali / a
Controllo
Specialista costru-
zione su Macchine
Manuali / a Con-
trollo
Responsabile co-
struzioni su Mac-
chine Manuali / a
Controllo
Respondabile lavorazioni
meccaniche
C3 B1 B2 B3 A1
elabora i cicli ed i co-
dici di lavorazione per
pezzi e serie, defi-
nendo, con autonomia
di iniziativa, tipologia
di macchina e di lavo-
razione, operazioni, at-
trezzature, parametri
tecnologici, geometrie
ed utensili per il ri-
spetto delle caratteri-
stiche di progetto e
l’efficienza economica
definisce sulla base
dei soli disegni ese-
cutivi ed esegue con
macchine manuali ed
attrezzature speciali
meccaniche, ottiche
ed elettroniche o pro-
grammando in auto-
nomia macchine a
controllo. lavora-
zioni non ricorrenti
di elevato livello tec-
nico per geometrie,
materiali e preci-
sione
con discrezionalità
di decisione
nell’ambito delle
direttive generali e
con attenzione
all’ottimizzazione
economica delle ri-
sorse, definisce ed
esegue direttamente
con perizia, sulla
base di disegni, spe-
cifiche tecniche ed
economiche di la-
vorazioni com-
plesse ed innova-
tive, tutte le opera-
zioni con macchine
manuali ed attrezza-
ture speciali mecca-
niche, ottiche ed
elettroniche o pro-
grammando in auto-
nomia le macchine
a controllo
gestisce le attività
di costruzione su
macchine utensili
di varia tecnologia
in funzione dell’or-
ganizzazione
aziendale con am-
pia autonomia e di-
screzionalità di ini-
ziativa nella ge-
stione delle risorse
tecniche ed umane
e nelle scelte tec-
nologiche, garan-
tendo il collega-
mento sistematico
con gli altri enti
aziendali di inte-
resse
è responsabile nei confronti
della direzione aziendale o di
produzione della disponibi-
lità di adeguata capacità pro-
duttiva, tecnologica e dei
servizi collegati per la soddi-
sfazione dei bisogni di lavo-
razione meccanica nell’am-
bito dei budget assegnati.
Cura la corretta gestione
delle risorse produttive e del
personale in termini econo-
mici ed organizzativi per il
perimetro di responsabilità
possiede complete co-
noscenze del disegno,
dei materiali, delle tec-
nologie e delle mac-
chine di lavorazione,
utensili, attrezzature,
sistemi di controllo e
supervisione e dei re-
lativi linguaggi con ca-
possiede elevate
competenze nella
tecnologia dei mate-
riali e delle lavora-
zioni, in funzione del
contesto tecnologico
capacità di program-
mazione nei diversi
linguaggi delle unità
di controllo ed alta
Sulla base di com-
petenze dei mate-
riali, delle tecnolo-
gie, metodi e si-
stemi di lavora-
zione, capacità
avanzate di utilizzo
di metodi matema-
tici e di utilizzo dei
possiede, in virtù
di formazione arti-
colata ed aggiorna-
mento continuo,
competenze di alta
specializzazione
nella tecnologia dei
materiali, delle
macchine e delle
lavorazioni e
sulla base di formazione
avanzata e continuo aggior-
namento tecnologico e nor-
mativo, è autonomo di ana-
lisi e decisione tecnica ed or-
ganizzativa su complesse
problematiche tecnologiche
e produttive in funzione
delle evoluzioni del contesto
aziendale, del mercato e
126
pacità di scelta tecno-
logica di fronte a la-
vori complessi e di
elevata difficoltà e di
anomalie, variazioni
ed imprevisti
manualità nell’esecu-
zione delle lavora-
zioni e nell’utilizzo
di attrezzaggi e stru-
menti di controllo e
misura, capacità di
lettura critica del di-
segno, capacità di
calcolo trigonome-
trico ed analitico ed
autonomia di dia-
gnosi e definizione
di modifiche ed adat-
tamenti
linguaggi di pro-
grammazione delle
unità di controllo e
delle applicazioni
CAD-CAM, piani-
fica ed esegue le di-
verse fasi anche di
innovazione con
contributo speciali-
stico
nell’analisi ed in-
terpretazione delle
specifiche e dei
piani di prodotto
per l’ottimizza-
zione delle scelte
tecnologiche ed or-
ganizzative del re-
parto e la gestione
dei tecnici e degli
specialisti. Utilizza
in autonomia i si-
stemi integrati di
fabbrica
delle tecnologie, proponendo
gli obiettivi di medio periodo
in termini di capacità, inno-
vazione tecnologica e di fab-
bisogno di competenze
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE LOGISTICA
Criteri
di Pro-
fessio-
nalità
Addetto Macchine
automatiche/a
Controllo Nume-
rico
Addetto Macchine
automatiche/a
Controllo Nume-
rico
Addetto Tecnico
Macchine automati-
che/a Controllo Nu-
merico
Costruttore su Macchine manuali a
Controllo
D1 D2 C1 C2
Com-
petenze
trasver-
sali
opera in condizioni
ordinarie, contri-
buendo al manteni-
mento elementare di
parametri anche me-
diante sistemi digi-
tali di supervisione
di macchina, effet-
tuando in affianca-
mento semplici dia-
gnostiche di anoma-
lie ricorrenti e rego-
lazioni ordinarie dei
parametri, utensili
ed attrezzature e la
compilazione di
semplici rapporti
preformattati anche
attraverso strumenti
e sistemi digitali
possiede limitata au-
tonomia nella dia-
gnostica delle ano-
malie di processo ri-
correnti e nelle rego-
lazioni ordinarie dei
parametri e degli ap-
parati sulla base
della lettura di sem-
plici schemi, dise-
gni, tabelle, manuali
tecnici di mac-
china/impianto,
compilando semplici
rapporti preformat-
tati circa i parametri
di produzione, qua-
lità, pulizia e manu-
tenzione, anche at-
traverso strumenti e
sistemi digitali e ter-
mini ricorrenti nella
lingua straniera rile-
vante
come per D2 con ca-
pacità di supporto e
affiancamento dei col-
leghi per la forma-
zione di posto. Guida
la compilazione dei
rapporti preformattati
di produzione, qualità,
pulizia e manuten-
zione, anche attra-
verso strumenti e si-
stemi digitali
è autonomo nel reperimento ed elabora-
zione di dati ed informazioni tecniche nei
diversi formati utilizzati e nelle compila-
zioni di rapporti di produzione e circa le
anomalie sia tramite i sistemi integrati di
gestione della produzione che attraverso
strumenti di automazione d’ufficio. Con-
tribuisce ai percorsi di formazione e ad-
destramento dei colleghi
poliva-
lenza
su una parte delle at-
tività relative ad una
o più macchine ana-
loghe
su una macchina o
più macchine analo-
ghe
sostituisce i colleghi
su qualsiasi attività re-
lative ad una mac-
china o ad un gruppo
omogeneo di mac-
chine
capacità di condurre macchine manuali e
con diverse tipologie di controllo nume-
rico nell’ambito dello stesso tipo di lavo-
razione
127
Metodista Mac-
chine Manuali / a
Controllo
Costruttore su
macchine Ma-
nuali / a Con-
trollo
Specialista costru-
zione su Macchine
Manuali / a Con-
trollo
Responsabile co-
struzioni su Mac-
chine Manuali / a
Controllo
Respondabile lavorazioni
meccaniche
C3 B1 B2 B3 A1
è autonomo nel re-
perimento ed ela-
borazione di dati
ed informazioni
tecniche complesse
e nell’aggiorna-
mento professio-
nale specifico.
Contribuisce alla
formazione e adde-
stramento degli ad-
detti sugli aspetti
teorico pratici delle
diverse tipologie di
lavorazione e di
macchina anche in
occasione dell’in-
troduzione di
nuove tecnologie.
Gestisce autono-
mamente i flussi di
informazione ne-
cessari al perimetro
ed agli addetti con
proprietà di comu-
nicazione tecnica e
gestionale ed uti-
lizzando i sistemi
informatizzati ap-
propriati e ade-
guato uso della lin-
gua straniera rile-
vante
è autonomo nel
reperimento ed
elaborazione di
dati ed informa-
zioni tecniche e
nella presenta-
zione dei pro-
blemi e delle solu-
zioni tecniche uti-
lizzando strumenti
di comunicazione
ed elaborazione
digitale, espri-
mendosi adegua-
tamente nella lin-
gua straniera rile-
vante.
Contribuisce con
le proprie compe-
tenze tecniche e
pratiche nelle fasi
di formazione dei
collaboratori e
partecipa attiva-
mente al percorso
personale di ag-
giornamento tec-
nologico nel qua-
dro dei piani
aziendali
esercita discreziona-
lità nella diagnosi,
analisi, definizione e
regolazione dei pro-
cessi e dei metodi an-
che in fase di imple-
mentazione di nuovi
sistemi e tecnologie.
E’ in grado di elabo-
rare ed effettuare pre-
sentazioni complesse
a contenuto tecnolo-
gico ed economico
delle attività e dei pro-
blemi utilizzando con
perizia strumenti di
comunicazione ed ela-
borazione digitale, co-
municando nella lin-
gua straniera rile-
vante. Pianifica e su-
pervisiona, in coordi-
namento con la dire-
zione di produzione e
gli enti aziendali ed
esterni specialistici, i
piani di formazione
tecnico specifica e di
coinvolgimento dei
collaboratori
dell’area. Sviluppa at-
tivamente il proprio
percorso personale di
formazione nel quadro
dei piani aziendali
possiede compe-
tenze metodologiche
specialistiche di dia-
gnosi, analisi, defi-
nizione e regola-
zione di processi e
problemi di elevata
complessità e che
necessitano di con-
tributi multifunzio-
nali. Elabora ed ef-
fettua presentazioni
complesse a conte-
nuto tecnologico ed
economico delle at-
tività e dei problemi
utilizzando con alta
perizia strumenti di
comunicazione ed
elaborazione digi-
tale, comunicando
nella lingua stra-
niera rilevante. Con-
tribuisce le compe-
tenze specialistiche
in coordinamento
con la direzione di
produzione e gli enti
aziendali ed esterni
specialistici per il
personale del re-
parto e cura la for-
mazione continua e
la motivazione dei
collaboratori diretti.
Sviluppa attiva-
mente il proprio per-
corso personale di
formazione nel qua-
dro dei piani azien-
dali
capacità di lettura, interpreta-
zione e spiegazione dei conti
economici periodici e dei do-
cumenti economico finanziari
di investimento. Capacità di
presentazione e negoziazione
nella lingua locale e nella lin-
gua straniera rilevante. Com-
petenze di selezione, valuta-
zione, motivazione e sviluppo
del personale di produzione e
nel disegno delle strutture or-
ganizzative. Competenze di
gestione progetti. In base alle
definizioni aziendali, attua le
direttive del datore di lavoro
in materia di ambiente e sicu-
rezza del lavoro
per le principali
tecnologie di lavo-
razione e macchine
in uso nel proprio
perimetro organiz-
zativo
capacità di utiliz-
zare tutte mac-
chine e le attrez-
zature nell’ambito
del proprio peri-
metro tecnologico
nelle diverse con-
dizioni esecutive
capacità di utilizzare
tutte le macchine e le
attrezzature e i sistemi
nell’ambito del pro-
prio perimetro tecno-
logico nelle diverse
condizioni esecutive
su tutte le tecnologie
di lavorazione del
perimetro e di quelli
assimilabili
è in grado di assicurare il
coordinamento di tutte le atti-
vità della propria unità e di so-
stituire colleghi di altre unità
assimilabili
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA
128
Criteri di Profes-
sionalità
Addetto Mac-
chine automati-
che/a Controllo
Numerico
Addetto Macchine
automatiche/a
Controllo Nume-
rico
Addetto Tecnico
Macchine auto-
matiche/a Con-
trollo Numerico
Costruttore su Macchine ma-
nuali a Controllo
D1 D2 C1 C2
Polifunzionalità limitatamente ai
propri compiti ese-
cutivi consapevo-
lezza principi di
qualità e pulizia
tecnologica
limitatamente ai
propri compiti ese-
cutivi principi di
qualità e pulizia tec-
nologica
applicazioni ese-
cutive qualità ed
auto manuten-
zione per la pro-
pria linea, sa indi-
viduare le altre
funzioni di produ-
zione
interagisce autonomamente con le
funzioni metodi, manutenzione, lo-
gistica interna
miglioramento
continuo ed inno-
vazione
in funzione del
contesto aziendale
è guidato nelle atti-
vità di migliora-
mento e risolu-
zione dei problemi
propone semplici
modifiche ed adatta-
menti. partecipando
in funzione del con-
testo aziendale a
gruppi di lavoro per
il miglioramento e
la soluzione dei pro-
blemi con l’utilizzo
delle metodologie
prescritte
propone modifi-
che ed adatta-
menti, parteci-
pando in funzione
del contesto azien-
dale a gruppi di
lavoro per il mi-
glioramento e la
soluzione dei pro-
blemi con l’uti-
lizzo delle meto-
dologie prescritte
ha iniziativa nella risoluzione dei
problemi e propone modifiche e
miglioramenti, partecipando attiva-
mente in funzione del contesto
aziendale alle attività e promuo-
vendo e facilitando la partecipa-
zione degli addetti nel proprio peri-
metro
Metodista Macchine
Manuali / a Con-
trollo
Costruttore su mac-
chine Manuali / a
Controllo
Specialista costru-
zione su Macchine
Manuali / a Con-
trollo
Responsabile co-
struzioni su Mac-
chine Manuali / a
Controllo
Responsabile lavorazioni
meccaniche
C3 B1 B2 B3 A1
ricerca ove necessario
il confronto con gli
enti di progettazione e
gli operatori di produ-
zione, in funzione
dell’organizzazione
aziendale interfac-
ciando clienti e forni-
tori per la soluzione di
problemi
contribuisce con le
competenze tecnologi-
che ed operative speci-
fiche ad attività inter-
funzionali e nei rap-
porti con i clienti e for-
nitori esterni
contribuisce con
autonomia nell’am-
bito delle compe-
tenze specialistiche
della propria area
alle attività inter-
funzionali e nei rap-
porti con i clienti e
fornitori esterni
promuove e man-
tiene la relazione
con le funzioni
tecniche e di pia-
nificazione
dell’unità produt-
tiva con consape-
volezza delle com-
petenze di cia-
scuna ed è il riferi-
mento in ambito
tecnologico per
clienti e fornitori
elevata capacità di approc-
cio interdisciplinare e di in-
terfaccia con altre funzioni
aziendali. Capacità di gui-
dare con responsabilità
operativa ed organizzativa,
anche gruppi o squadre di
altre aree
propone modifiche e
miglioramenti opera-
tivi e tecnici per la
propria area.
Guida operativamente
gruppi di lavoro e di
miglioramento cu-
rando il corretto uti-
lizzo delle metodolo-
gie prescritte
propone modifiche e
miglioramenti opera-
tivi e tecnici per la pro-
pria area per i prodotti
e le tecnologie di com-
petenza.
Guida operativamente
gruppi di lavoro e di
miglioramento curando
il corretto utilizzo delle
metodologie prescritte
promuove modifi-
che ed innovazioni
tecniche e metodo-
logiche, guidando il
personale della pro-
pria area nelle ini-
ziative dei sistemi
di miglioramento e
rappresentandola
nelle attività di mi-
glioramento ed in-
novazione interfun-
zionali
promuove e valida
modifiche ed in-
novazioni tecnolo-
giche, metodologi-
che e di investi-
mento per tutta
l’area di compe-
tenza, coordi-
nando i diversi
contributi, rappre-
sentando e gui-
dando il personale
della propria area
nelle iniziative dei
è responsabile del manteni-
mento migliorativo, della
risoluzione problemi e
dell’innovazione per la pro-
pria unità rappresentandola
nell’ambito dei comitati di
qualità ed innovazione
dell’azienda e del gruppo
129
sistemi di miglio-
ramento e rappre-
sentando le com-
petenze speciali-
stiche negli ambiti
interfunzionali di
miglioramento ed
innovazione
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA
Criteri di
Professio-
nalità
Conduttore di linee auto-
matizzate / Guidamac-
chine
Conduttore di linee
automatizzate / Gui-
damacchine
Team Leader su linee automatizzate / mac-
chine attrezzate
Tec-
nico
di
con-
du-
zione
di Li-
nee
Auto-
mati-
che,
Mac-
chine,
Im-
pianti
D1 D2 C1 C2
autono-
mia-re-
sponsabi-
lità gerar-
chico-fun-
zionale
svolge con progressivo svi-
luppo compiti accessori ed
ordinari in interazione con
il team dedicato nella con-
duzione di linee, macchine,
celle e impianti di produ-
zione
svolge compiti ordinari
con limitata autonomia
nella conduzione di li-
nee, macchine, celle e
impianti di produzione
in interazione con il
team dedicato
compiti ordinari nella conduzione di linee,
macchine, celle e impianti di produzione, atti-
vando i ruoli di supervisione o di supporto ove
necessario e senza responsabilità gerarchica,
con ruolo di collegamento nell’ambito del
team sulle postazioni di linea/impianto/isola
svolge
in au-
tono-
mia
tutte le
fasi di
condu-
zione
di li-
nee,
mac-
chine,
celle e
im-
pianti
di pro-
du-
zione
omo-
genei,
con
inizia-
tiva di
esecu-
zione,
scelta
di me-
todi e
stru-
menti
e gui-
dando
130
gli ad-
detti
del pe-
rime-
tro,
per la
cor-
retta
imple-
menta-
zione
di
stan-
dard
pro-
dut-
tivi, di
qualità
e sicu-
rezza
com-
plessi
Compe-
tenza tec-
nico-speci-
fica
compiti elementari e gene-
rici nell’ambito di opera-
zioni e parametri di produ-
zione, alimentazioni, ope-
razioni di pulizia e sem-
plici cambio tipo
compiti di base circa le
operazioni ed i parame-
tri di produzione, ali-
mentazioni, semplici
cambi tipo
rispetta gli standard produttivi e qualitativi su
tutte le postazioni di una linea o segmento o
su linee analoghe con autonomia nella diagno-
stica delle anomalie di processo ricorrenti e
nelle regolazioni ordinarie dei parametri e de-
gli apparati sulla base della documentazione
operativa di linea/macchina
sulla
base di
com-
pe-
tenze
tecni-
che e
speci-
fica
cono-
scenza
della
tecno-
logia,
inter-
preta
dise-
gni,
schemi
e ma-
nuali
tecnici
per ef-
fet-
tuare
avvii
di pro-
du-
zione,
cam-
bio
tipo ed
attrez-
zaggi,
riavvii
e veri-
fiche
in re-
131
la-
zione
ad in-
ter-
venti
manu-
tentivi
utiliz-
zando
i si-
stemi
digitali
di su-
pervi-
sione e
la stru-
menta-
zione
anche
non
pre-
confi-
gurata
neces-
saria
Capo / Capo Turno Linea
automatica, Macchina, im-
pianto
Responsabile / Re-
sponsabile Turno
Linea Automatica,
Macchina, Im-
pianto
Responsabile Linea
Automatica, Mac-
china, Impianto
Specialista di Im-
pianti ad alta au-
tomazione
Responsabile
unità di produ-
zione automatiz-
zata lavorazione e
Montaggio
C3 B1 B2 B3 A1
persegue i risultati di produ-
zione, efficienza, qualità, su-
pervisionando con iniziativa
nell’ambito delle previsioni
aziendali gruppi articolati di
addetti alla produzione ed alle
funzioni accessorie
con ampia autono-
mia esercita la re-
sponsabilità di una
o più linee, mac-
chine, impianti di
rilievo per comples-
sità e capacità pro-
duttiva con la con-
duzione gerarchica
degli addetti
con discrezionalità di
decisione nell’ambito
delle direttive
dell’unità di produ-
zione, esercita la re-
sponsabilità di una o
più linee, macchine,
impianti di alto rilievo
per complessità e capa-
cità produttiva con la
conduzione gerarchica
degli addetti e la ge-
stione economica delle
risorse di produzione
nell’ambito di im-
pianti automatiz-
zati articolati ed
unità produttive
basate su linee ad
alta automazione,
gestisce, con am-
pia autonomia e
discrezionalità di
iniziativa, i servizi
di prossimità nelle
diverse fasi anche
non ricorrenti, im-
previste e di inno-
vazione del pro-
cesso, la documen-
tazione di produ-
zione, la predispo-
sizione dei budget,
la formazione de-
gli addetti ed il
collegamento si-
stematico con gli
altri enti aziendali
di interesse. In
è responsabile nei
confronti della di-
rezione aziendale
della realizzazione
dei piani di produ-
zione e dei budget
assegnati. Assicura
tramite una artico-
lata struttura gerar-
chica, la corretta
gestione delle ri-
sorse produttive e
del personale in
termini economico
ed organizzativi
per l’intera unità
produttiva
132
funzione dei con-
testi esercita la re-
sponsabilità gerar-
chica sul team de-
dicato a tali servizi
sulla base di complete cono-
scenze delle tecnologie e dei
sistemi di gestione della pro-
duzione applicati nel proprio
perimetro e per tutte le fasi di
produzione, avvio, messa a
punto e manutenzione, svolge
direttamente attività tecniche
complesse e di elevata diffi-
coltà, sceglie strumenti e me-
todi, prende decisioni opera-
tive a fronte di anomalie, va-
riazioni ed imprevisti
sulla base di appro-
fondite competenze
delle tecnologie,
dei metodi e dei si-
stemi di produzione
e supervisione del
proprio ambito, or-
ganizza, conduce e
verifica tutte le fasi
anche non ordinarie
dell’attività con
contributo manuale,
di misura, di inter-
pretazione della do-
cumentazione tec-
nica e di applica-
zione metodologica
e calcolo di elevato
livello
sulla base di approfon-
dite competenze delle
tecnologie, dei metodi
e dei sistemi di produ-
zione del comparto a
cui fa riferimento
l’azienda, organizza,
conduce e verifica tutte
le fasi anche di innova-
zione dell’attività con
contributo specialistico
nell’utilizzo di stru-
mentazioni sofisticate e
dei sistemi di controllo
e di supervisione
dell’impianto e delle
interfacce con i sistemi
integrati di fabbrica,
nell’applicazione di
procedure complesse,
nel reperimento, elabo-
razione ed interpreta-
zione di documenta-
zione tecnica e di ap-
plicazione metodolo-
gica e calcolo con ogni
tipo di supporto
possiede, in virtù
di formazione arti-
colata ed aggior-
namento continuo,
competenze di alta
specializzazione
tecnologico-pro-
duttivo e di meto-
dologia per la ge-
stione di basi di
dati, di documen-
tazione tecnica,
gestione di codici
e programmi, con
la capacità di ope-
rare in autonomia
su tutti i sistemi di
comando controllo
e regolazione
dell’impianto e le
interfacce verso i
sistemi di fabbrica
sulla base di for-
mazione avanzata e
continuo aggiorna-
mento tecnologico
e normativo, è au-
tonomo nell’analisi
e decisione tecnica
ed organizzativa su
complesse proble-
matiche di im-
pianto e di produ-
zione in funzione
delle evoluzioni
del contesto azien-
dale, del mercato e
delle tecnologie,
proponendo gli
obiettivi di medio
periodo in termini
di capacità, innova-
zione tecnologica e
di fabbisogno di
competenze
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA
Cri-
teri di
Pro-
fessio-
nalità
Conduttore di linee
automatizzate / Gui-
damacchine
Conduttore di linee
automatizzate /
Guidamacchine
Team Leader su
linee automatiz-
zate / macchine
attrezzate
Tecnico di conduzione di Linee Auto-
matiche, Macchine, Impianti
D1 D2 C1 C2
Com-
pe-
tenze
tra-
sver-
sali
esegue istruzioni opera-
tive elementari e ripeti-
tive in affiancamento
riconoscendo semplici
anomalie di processo ri-
correnti, effettuando in-
terventi elementari or-
dinari sugli apparati e
sui parametri, su si-
stemi di supervisione,
la compilazione di sem-
plici rapporti prefor-
mattati circa i parametri
di produzione, qualità,
pulizia e manutenzione,
anche attraverso stru-
menti e sistemi digitali
di base
possiede limitata au-
tonomia nella dia-
gnostica delle ano-
malie di processo ri-
correnti e nelle rego-
lazioni ordinarie dei
parametri e degli ap-
parati sulla base di
semplici schemi, di-
segni, tabelle, ma-
nuali tecnici di mac-
china/impianto com-
pilando semplici rap-
porti preformattati
circa i parametri di
produzione, qualità,
pulizia e manuten-
come per D2 con
capacità di sup-
porto e affianca-
mento dei colleghi
per la formazione
di posto. Guida la
compilazione dei
rapporti prefor-
mattati di produ-
zione, qualità, pu-
lizia e manuten-
zione, anche attra-
verso strumenti e
sistemi digitali
preimpostati, per
tutte le posizioni
di linea o seg-
come per D2 con capacità di supporto e
affiancamento dei colleghi per la forma-
zione di posto. Guida la compilazione
dei rapporti preformattati di produzione,
qualità, pulizia e manutenzione, anche
attraverso strumenti e sistemi digitali
preimpostati, per tutte le posizioni di li-
nea o segmento/impianto/cella nel pro-
prio turno è autonomo nel reperimento
ed elaborazione di dati ed informazioni
tecniche nei diversi formati utilizzati e
nelle compilazioni di rapporti e statisti-
che sia tramite i sistemi integrati di ge-
stione della produzione che attraverso
strumenti di automazione di ufficio.
Contribuisce ai percorsi di addestra-
mento dei colleghi
133
zione, anche attra-
verso strumenti e si-
stemi digitali e ter-
mini ricorrenti nella
lingua straniera rile-
vante
mento/im-
pianto/cella nel
proprio turno
poliva-
lenza
su una parte delle po-
stazioni di una linea o
linee/macchine/impianti
analoghi
su tutte le postazioni
di una linea o seg-
mento o linee analo-
ghe
sostituisce i colle-
ghi su qualsiasi
delle posizioni
della linea o seg-
mento/ impianto/
celle omogenee
capacità di condurre Linee/im-
pianti/macchine dello stesso tipo o un
gruppo omogeneo di impianti in fun-
zione del contesto tecnologico organiz-
zativo
Capo / Capo
Turno Linea au-
tomatica, Mac-
china, impianto
Responsabile / Re-
sponsabile Turno Li-
nea Automatica, Mac-
china, Impianto
Responsabile Linea
Automatica, Mac-
china, Impianto
Specialista di Im-
pianti ad alta auto-
mazione
Responsabile unità di
produzione automatizzata
lavorazione e Montaggio
C3 B1 B2 B3 A1
in funzione dei
contesti aziendali
segue la forma-
zione degli addetti
e promuove l’ap-
plicazione delle
norme di sicurezza
in qualità di Pre-
posto. Raccoglie e
trasmette in auto-
nomia le informa-
zioni necessarie al
perimetro ed agli
addetti con pro-
prietà di comuni-
cazione tecnica e
gestionale ed uti-
lizzando i sistemi
informatizzati ap-
propriati e la lin-
gua straniera rile-
vante
possiede autonomia di
diagnosi, analisi, defini-
zione e regolazione dei
processi. E’ autonomo
nella presentazione
delle attività e dei pro-
blemi utilizzando con
perizia strumenti di co-
municazione ed elabo-
razione digitale, espri-
mendosi adeguatamente
nella lingua straniera ri-
levante.
Contribuisce alla forma-
zione dei collaboratori
con le proprie compe-
tenze tecnico produttive
e partecipa attivamente
al percorso personale di
aggiornamento tecnolo-
gico ed organizzativo
nel quadro dei piani
aziendali
esercita discreziona-
lità nella diagnosi,
analisi, definizione e
regolazione dei pro-
cessi e dei metodi
anche in fase di im-
plementazione di
nuovi sistemi e tec-
nologie. E’ in grado
di elaborare ed effet-
tuare presentazioni
complesse a conte-
nuto tecnologico ed
economico delle at-
tività e dei problemi
utilizzando con peri-
zia strumenti di co-
municazione ed ela-
borazione digitale,
comunicando nella
lingua straniera rile-
vante. Pianifica e
supervisiona, in
coordinamento con
la direzione di pro-
duzione e gli enti
aziendali ed esterni
specialistici, i piani
di formazione tec-
nico specifica e di
motivazione dei col-
laboratori dell’area.
Sviluppa attiva-
mente il proprio per-
corso personale di
formazione nel qua-
dro dei piani azien-
dali
possiede compe-
tenze metodologiche
specialistiche di dia-
gnosi, analisi, defi-
nizione e regola-
zione di processi e
problemi di elevata
complessità e che
necessitano di con-
tributi multifunzio-
nali. Elabora ed ef-
fettua presentazioni
complesse a conte-
nuto tecnologico ed
economico delle at-
tività e dei problemi
utilizzando con alta
perizia strumenti di
comunicazione ed
elaborazione digi-
tale, comunicando
nella lingua stra-
niera rilevante. In
coordinamento con
la direzione di pro-
duzione e gli enti
aziendali ed esterni
contribuisce con le
competenze specia-
listiche allo sviluppo
del personale del re-
parto e cura la for-
mazione continua e
la motivazione dei
collaboratori diretti.
Sviluppa attiva-
mente il proprio per-
corso personale di
formazione nel qua-
dro dei piani azien-
dali
capacità di lettura, interpre-
tazione e spiegazione dei
conti economici periodici e
dei documenti economico
finanziari di investimento.
Capacità di presentazione e
negoziazione nella lingua
locale e nella lingua stra-
niera rilevante. Compe-
tenze di selezione, valuta-
zione, motivazione e svi-
luppo del personale di pro-
duzione e nel disegno delle
strutture organizzative.
Competenze di project ma-
nagement. In base alle defi-
nizioni aziendali, attua le
direttive del datore di la-
voro in materia di ambiente
e sicurezza del lavoro
134
per una o più li-
nee, macchine,
celle o impianti di
produzione omo-
genei
capacità di condurre
gruppi eterogenei di li-
nee/impianti/macchine
della stessa area, in fun-
zione del contesto tec-
nologico organizzativo
capacità di assicu-
rare la funzione su
tutte le linee, mac-
chine, celle
dell’unità produttiva
capacità di assicu-
rare la funzione su
tutte le linee, mac-
chine, celle
dell’unità produttiva
e di impianti assimi-
labili
È in grado di assicurare il
coordinamento di tutte le
attività della propria unità e
di sostituire colleghi di al-
tre unità assimilabili
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA
Criteri di Pro-
fessionalità
Conduttore di li-
nee automatizzate /
Guidamacchine
Conduttore di linee automa-
tizzate / Guidamacchine
Team Leader su linee
automatizzate / mac-
chine attrezzate
Tecnico di condu-
zione di Linee Au-
tomatiche, Mac-
chine, Impianti
D1 D2 C1 C2
polifunziona-
lità
limitatamente ai
propri compiti ese-
cutivi consapevo-
lezza dei principi di
qualità e pulizia tec-
nologia
limitatamente ai propri compiti
esecutivi, principi di qualità e
pulizia tecnologia
applicazioni esecutive
qualità ed automanu-
tenzione di base per la
propria linea, sa indivi-
duare le altre funzioni
di produzione
interagisce autono-
mamente con altri
specialisti o refe-
renti di altre aree
miglioramento
continuo ed in-
novazione
in funzione del con-
testo aziendale è
guidato nelle attività
di miglioramento e
risoluzione dei pro-
blemi
propone semplici modifiche ed
adattamenti, partecipando in
funzione del contesto aziendale,
a gruppi di lavoro per il miglio-
ramento e la soluzione dei pro-
blemi con l’utilizzo delle meto-
dologie prescritte
propone modifiche ed
adattamenti, parteci-
pando in funzione del
contesto aziendale a
gruppi di lavoro per il
miglioramento e la so-
luzione dei problemi
con l’utilizzo delle me-
todologie prescritte
ha iniziativa di pro-
blem solving e pro-
pone modifiche e
miglioramenti, par-
tecipando attiva-
mente in funzione
del contesto azien-
dale alle attività e
promuovendo e faci-
litando la partecipa-
zione degli addetti
nel proprio perime-
tro
Capo / Capo Turno
Linea automatica,
Macchina, impianto
Responsabile / Re-
sponsabile Turno
Linea Automatica,
Macchina, Im-
pianto
Responsabile Linea
Automatica, Mac-
china, Impianto
Specialista di Im-
pianti ad alta auto-
mazione
Responsabile unità di
produzione automatizzata
lavorazione e Montaggio
C3 B1 B2 B3 A1
ricerca ove necessario
i contributi speciali-
stici e le validazioni
superiori in intera-
zione con gli altri enti
di produzione e le
funzioni aziendali col-
legate
contribuisce con
competenze specifi-
che della funzione
produttiva ad attività
interfunzionali e nei
rapporti con i clienti
e fornitori esterni
contribuisce con au-
tonomia nell’ambito
delle competenze
specialistiche della
propria area alle atti-
vità interfunzionali e
nei rapporti con i
clienti e fornitori
esterni
sviluppa sistemati-
camente la relazione
con le funzioni tec-
niche e di pianifica-
zione dell’unità pro-
duttiva con consape-
volezza delle com-
petenze di ciascuna
ed è il riferimento in
ambito tecnologico
per clienti e fornitori
elevata capacità di approc-
cio interdisciplinare e di in-
terfaccia con altre funzioni
aziendali. Capacità di gui-
dare con responsabilità
operativa ed organizzativa,
anche gruppi o squadre di
altre aree
guida nel proprio peri-
metro le iniziative di
proposta di modifi-
che, varianti e mi-
promuove modifiche
ed innovazioni tec-
promuove e valida
modifiche ed inno-
è responsabile del manteni-
mento migliorativo, della
risoluzione problemi e
135
problem solving e mi-
glioramento sce-
gliendo nell’ambito
delle previsioni azien-
dali le metodologie ri-
levanti ed è parte at-
tiva nelle attività di
miglioramento di fun-
zione ed interfunzio-
nali
glioramenti, gui-
dando il personale
della propria area
nelle iniziative dei
sistemi di migliora-
mento aziendali con
competenza metodo-
logica
niche e metodologi-
che, guidando il per-
sonale della propria
area nelle iniziative
dei sistemi di mi-
glioramento e rap-
presentandola nelle
attività di migliora-
mento ed innova-
zione interfunzionali
vazioni tecnologi-
che, metodologiche
e di investimento
per tutta l’area di
competenza, coordi-
nando i diversi con-
tributi, e guidando il
personale della pro-
pria area nelle ini-
ziative e nei sistemi
di miglioramento e
rappresentando le
competenze specia-
listiche negli ambiti
interfunzionali di
miglioramento ed
innovazione
dell’innovazione per la pro-
pria unità rappresentandola
nell’ambito dei comitati di
qualità ed innovazione
dell’azienda e del gruppo
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA
Criteri di Pro-
fessionalità
Addetto servizi
di collaudo
Addetto collaudi di li-
nea o di laboratorio Collaudatore Tecnico di Collaudatore
D1 D2 C1 C2
autonomia-re-
sponsabilità ge-
rarchico-funzio-
nale
esegue con pro-
gressivo sviluppo
controlli e prove
semplici appli-
cando procedure
standard per il
controllo e la do-
cumentazione di
caratteristiche e
parametri prede-
terminati attra-
verso controlli
visivi semplici e
strumenti preim-
postati
esegue con limitata au-
tonomia controlli e
prove di normale diffi-
coltà applicando proce-
dure e metodologie
standard per il controllo
e documentazione di ca-
ratteristiche e parametri
predeterminati che ri-
chiedono minima espe-
rienza specifica del pro-
dotto e l’utilizzo di ap-
parecchiature predispo-
ste con interventi sem-
plici per la loro regola-
zione
esegue con riconosciuta
autonomia operativa:
prove di normale diffi-
coltà applicando proce-
dure e/o metodologie
standard per il controllo
delle caratteristiche
geometriche, fisiche,
chimiche, tecnologiche
di materiali, apparec-
chiature
o loro parti anche pro-
dotte a serie; la prepara-
zione delle attrezzature
con strumenti prerego-
lati per le diverse posta-
zioni / macchine di col-
laudo dell’area di la-
voro; coadiuva lavora-
tori di categoria supe-
riore nel registrare i dati
e segnalare le eventuali
discordanze
esegue prove, applica proce-
dure e/o metodologie com-
plesse con normale autono-
mia anche su anomalie di
produzione e di scelta di stru-
menti e metodi per il con-
trollo delle caratteristiche
geometriche, fisiche, chimi-
che, tecnologiche di mate-
riali, apparecchiature o loro
parti anche prodotte a serie;
regola attrezzature di preci-
sione; registra e classifica i
risultati delle prove secondo
criteri predefiniti e stende il
rapporto dei risultati anche
mediante sistemi informatiz-
zati;in funzione dei contesti
aziendali, supporta un gruppo
di altri lavoratori dal punto di
vista tecnico operativo
Competenza
tecnico-speci-
fica
esegue le opera-
zioni previste
dall’istruzione
operativa, indivi-
dua le caratteri-
stiche e dei para-
metri del pro-
dotto, individua
la referenza di
prodotto e del
lotto
lettura di semplici
schemi, disegni ed istru-
zioni tecniche per l’in-
dividuazione delle ca-
ratteristiche e dei para-
metri in controllo e rela-
tive unità di misura e
tolleranze; principi ed
utilizzo degli strumenti
di controllo e misura;
identificazione e tratta-
mento secondo istru-
zioni del non conforme
capacità di diagnosi
circa risultati, metodi e
strumenti nelle opera-
zioni ordinarie di col-
laudo sulla base di let-
tura di semplici schemi,
disegni ed istruzioni
tecniche per l’indivi-
duazione delle caratteri-
stiche e dei parametri in
controllo e relative
unità di misura e tolle-
cognizioni tecnico-pratiche
complete delle tecnologie di
collaudo, competenze di in-
terpretazione di disegni e
modelli grafici, conoscenze
di tecnologia dei materiali,
conoscenze del processo di
trasformazione del prodotto
riferito all’area di compe-
tenza e delle specifiche di
qualità che regolano il pro-
cesso di collaudo;
136
ranze; principi ed uti-
lizzo degli strumenti di
controllo e misura;
identificazione e tratta-
mento secondo istru-
zioni del non conforme
conoscenze sulle specifiche
di qualità; eventuali certifica-
zioni richieste dalle norme
internazionali, dove applica-
bili
Tecnico esperto/senior
di collaudo
Specialista collaudi
e trattamenti es.
termici
Specialista
esperto/senior col-
laudi e trattamenti
es. termici
Resp. Tecnolo-
gie di prova,
Collaudo e Pro-
cesso - es. trat-
tamenti es. ter-
mici
Resp. Processi e Tecno-
logie di Stabilimento
C3 B1 B2 B3 A1
esegue e/o sovraintende
all’esecuzione con auto-
nomia di iniziativa con-
trolli anche di natura
complessa per il collaudo
delle caratteristiche geo-
metriche, fisiche, chimi-
che, tecnologiche di ma-
teriali, apparecchiature o
loro parti anche prodotte
a serie, scegliendo me-
todo e tecnica di prova,
traducendo e applicando
procedure e metodologie
alle effettive condizioni
lavorative; regola e veri-
fica le regolazioni dell’at-
trezzatura; valuta i risul-
tati secondo norme, spe-
cifiche, procedure e re-
dige i relativi rapporti,
con autonomia nell’inter-
pretazione dell’esito delle
prove e decisionalità in
merito al prodotto; so-
vraintende con iniziativa
tecnico operativa gruppi
di altri lavoratori
imposta ed esegue
attività prova e col-
laudo specialistici
con ampia autono-
mia operativa in
funzione delle speci-
fiche da verificare,
rappresentando il ri-
ferimento tecnico
nel proprio ambito
anche rispetto ad al-
tre funzioni e, se-
condo i contesti
aziendali, coordi-
nando gruppi di ad-
detti
cura la gestione orga-
nizzativa ed econo-
mica delle risorse di
prova collaudo e la
messa a punto dei trat-
tamenti con discrezio-
nalità nelle scelte tec-
niche in condizioni
mutevoli in un ambito
di prevedibile variabi-
lità e, in funzione dei
contesti aziendali,
guidando il personale
di una unità o di un
progetto, curandone lo
sviluppo di compe-
tenza
sovraintende con
discrezionalità
ed autonomia
alle competenze
tecnologiche di
un ambito pro-
cessistico eserci-
tando attività di
coordinamento,
guidando i con-
tributi tecnico-
specialistici e cu-
rando la gestione
delle risorse as-
segnate
nell’ambito di una impor-
tante unità produttiva arti-
colata su più impianti di
processo, sovraintende
alle diverse funzioni
dell’area processi e tecno-
logie con ampia autono-
mia sulle risorse tecniche
ed umane assicurando il
coordinamento con la di-
rezione di produzione, gli
enti di progettazione pro-
dotto e di gestione econo-
mica
competenze di tecnologia
dei materiali e dei pro-
cessi applicati sostenuta
da cultura tecnica gene-
rale; regolazioni di appa-
rati o attrezzature com-
plessi, che presuppon-
gono la conoscenza della
tecnologia specifica del
lavoro e del funziona-
mento degli apparati
stessi; eventuali requisiti
formazione ed esperienza
previsti dalle norme inter-
nazionali, dove applica-
bili; collaudo mediante
procedure complesse con
possiede adeguata
competenza nella
tecnologia dei mate-
riali, dei trattamenti
termici e dei metodi
e degli standard di
prova e certifica-
zione; cura configu-
razioni, modifiche e
varianti su apparati
di particolare com-
plessità nel rispetto
dei tempi ciclo, con-
sumi, standard di la-
vorazione, in fun-
zione degli obiettivi
possiede competenze
tecnologiche e scienti-
fiche specialistiche
necessarie per l’effi-
cienza e la continuità
tecnico produttiva
dell’area di riferi-
mento; ottimizzazione
dei flussi produttivi,
del costo dei cicli e
dei relativi investi-
menti tecnici anche
mediante l’applica-
zione degli strumenti
e delle metodologie
rilevanti
possiede alta
specializzazione
tecnologica di-
stintiva per gli
ambiti di pro-
cesso assegnati,
sulla base di ade-
guate cono-
scenze scientifi-
che, conoscenza
di prodotto e
processo e degli
standard e delle
normative appli-
cabili; capacità
gestionali ed or-
sulla base di significative
conoscenze scientifiche
ed industriali, possiede
conoscenze complete
delle tecnologie di settore
ed è in grado di contri-
buirne allo sviluppo te-
nendo conto degli impatti
economici, organizzativi
e normativi
137
la scelta e la predisposi-
zione degli strumenti di
misura e l’applicazione
critica degli standard tec-
nici;regolazione e verifica
della regolazione degli
strumenti mediante appo-
siti campioni o proce-
dure; conoscenza delle
principali funzionalità di
programmazione, anche
in "auto apprendimento",
per la gestione della
messa a punto/set up di
macchina; padronanza del
disegno tecnico, elementi
di tecnologia dei mate-
riali (es. caratteristiche
strutturali, meccaniche,
chimiche); applicazione
di metodologie e tecnolo-
gie adeguate alle situa-
zioni; conoscenze del
completo processo di tra-
sformazione del prodotto
riferito all’area di compe-
tenza
assegnati di effi-
cienza produttiva,
qualità, affidabilità
ganizzative rela-
tive ai fattori
produttivi ed al
controllo e pilo-
taggio degli indi-
catori tecnico
economici dei
processi
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA
Criteri di Pro-
fessionalità
Addetto servizi di
collaudo
Addetto collaudi di li-
nea o di laboratorio Collaudatore Tecnico di Collaudatore
D1 D2 C1 C2
Competenze
trasversali
comprensione di
istruzioni scritte e
verbali in Italiano;
semplici opera-
zioni di conta e
riepilogo attra-
verso le quattro
operazioni ele-
mentari; inseri-
mento dati in do-
cumenti prefor-
mattati e supporti
digitali preimpo-
stati
comprensione ed
espressione di istruzioni
di lavoro e risultati di
prova con utilizzo di
terminologia tecnica
elementare appropriata
anche di origine stra-
niera; applicazione di
semplici procedure arit-
metiche e geometriche,
registrazione di sem-
plici informazioni tecni-
che con l’utilizzo di do-
cumentazione prefor-
mattata/utilizzo di sem-
plici procedure informa-
tiche
come per il D2 e con
capacità di affianca-
mento nell’addestra-
mento di posto dei
colleghi ed in fun-
zione dei contesti
aziendali di collega-
mento operativo nel
team
approccio strutturato nell’orga-
nizzazione della postazione di
lavoro precisione nel tratta-
mento di dati e nei metodi
quantitativi capacità di applica-
zione procedurale; essere in
grado di ricavare quote/posi-
zioni mediante l’utilizzo di
semplici metodi di calcolo o
geometrici;
capacità di adattamento e rego-
lazione dei processi di collaudo
nell’ambito delle disposizioni
aziendali, compilazione di rap-
porti attraverso strumenti ed
applicazioni digitali predeter-
minati o non predeterminati;
autonomia di apprendimento e
collaborazione nell’addestra-
mento per affiancamento di
colleghi;
comprensione e utilizzo delle
terminologie tecniche nella lin-
gua straniera rilevante
138
polivalenza limitato numero di
procedure di con-
trollo su un limi-
tato numero di
prodotti/postazioni
esegue attività di prova,
controllo e di prepara-
zione e regolazione
delle attrezzature su un
insieme omogeneo di
prodotti o linee o meto-
dologie di collaudo
Sulle diverse opera-
zioni di collaudo
omogenee nell’ambito
di una tipologia di li-
nea o macchina o pro-
dotto
su gruppi anche eterogenei di
prodotti o macchine o linee
Tecnico esperto/senior
di collaudo
Specialista col-
laudi e tratta-
menti es. ter-
mici
Specialista
esperto/senior col-
laudi e trattamenti
es. termici
Responsabile Tec-
nologie di prova,
Collaudo e Pro-
cesso - es. tratta-
menti es. termici
Responsabile Processi e Tec-
nologie di Stabilimento
C3 B1 B2 B3 A1
precisione e rigore ope-
rativo e rispetto delle
priorità;
compilazione di formu-
lari e rapporti attraverso
strumenti ed applica-
zioni digitali predeter-
minati
o non predeterminati;
gestione di relazioni in-
terfunzionali rispetto
alle attività operative di
competenza; propen-
sione all’interfaccia con
altre funzioni aziendali
e tecnici esterni di for-
nitori o clienti; supervi-
sione e affiancamento
dei colleghi; compren-
sione e utilizzo della
terminologia tecnica
nella lingua straniera ri-
levante;
ricerca delle cause ra-
dice della non confor-
mità
utilizzo di stru-
menti e applica-
zioni digitali e
sistemi di auto-
mazione d’uffi-
cio;
utilizzo di me-
todi di calcolo
anche statistico;
competenze di
pianificazione
delle proprie at-
tività e risolu-
zione dei pro-
blemi;
capacità di di-
scussione tec-
nica con clienti
e fornitori;
adeguata capa-
cità di espres-
sione nella lin-
gua straniera ri-
levante per la
comunicazione
orale e scritta di
contenuti tec-
nici;
formazione ed
addestramento
dei collaboratori
e dei colleghi
sulle tecnologie,
i processi e le
attrezzature di
competenza
utilizzo con perizia
di processi e stru-
mentazioni com-
plesse;
applicazione di me-
todi quantitativi
complessi attra-
verso strumenti in-
formatici;
pianificazione e ge-
stione autonoma di
progetti di svi-
luppo;
gestione di rela-
zioni interfunzio-
nali, comunicando
nella lingua stra-
niera rilevante
autonomia di ag-
giornamento profes-
sionale; capacità
avanzate di utilizzo
software gestionali,
statistici, di pro-
cesso; pianifica-
zione, sviluppo e
gestione di progetti
complessi con
orientamento al ri-
sultato in contesti di
cambiamento non
predeterminabile;
gestione e sviluppo
dei collaboratori as-
segnando obiettivi,
priorità e tempisti-
che;
gestione della rela-
zione con gli enti
tecnici collegati;
comunica nella lin-
gua straniera rile-
vante
capacità di reperimento ed ela-
borazione, esplicitazione, for-
malizzazione e trasmissione
delle competenze tecnico ope-
rative del proprio ambito;
capacità avanzate di utilizzo
software gestionali, statistici,
di processo; pianificazione,
sviluppo e gestione di progetti
strategici con la definizione di
obiettivi in contesti di cambia-
mento; orientamento dei team
di lavoro al risultato e al
cliente;
promozione dell’interazione
interfunzionale e dell’integra-
zione organizzativa;
comunica nella lingua straniera
rilevante
su gruppi anche etero-
genei di prodotti o mac-
chine o linee
su tutte le meto-
dologie, i pro-
cessi e gli stru-
menti/ attrezza-
ture del proprio
ambito
su un’ampia fami-
glia di tecnologie
su un’ampia fami-
glia di tecnologie
su un’ampia famiglia di tecno-
logie
139
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA
Criteri di Profes-
sionalità
Addetto ser-
vizi di col-
laudo
Addetto col-
laudi di linea o
di laboratorio
Collaudatore Tecnico di Collaudatore
D1 D2 C1 C2
polifunzionalità limitata cono-
scenza delle at-
tività del ciclo
produttivo spe-
cifico
nozioni del ciclo
produttivo ed
elementi cono-
scitivi delle tec-
nologie impie-
gate
elementi conoscitivi base
delle discipline comple-
mentari
elementi conoscitivi base delle
discipline complementari, del ci-
clo produttivo e delle tecnologie
impiegate
miglioramento con-
tinuo ed innova-
zione
partecipazione
guidata e orien-
tamento al mi-
glioramento
proposta di sem-
plici modifiche
ed adattamenti,
con l’utilizzo
delle metodolo-
gie prescritte
proposta di semplici mo-
difiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e di mi-
glioramento con l’utilizzo
delle metodologie pre-
scritte
proposta di modifiche e miglio-
ramenti operativi, partecipazione
attiva a gruppi di lavoro e di mi-
glioramento curando il corretto
utilizzo delle metodologie pre-
scritte
Tecnico esperto/se-
nior di collaudo
Specialista col-
laudi e tratta-
menti es. ter-
mici
Specialista
esperto/senior col-
laudi e trattamenti
es. termici
Responsabile Tec-
nologie di prova,
Collaudo e Pro-
cesso - es. tratta-
menti es. termici
Responsabile Processi e
Tecnologie di Stabilimento
C3 B1 B2 B3 A1
elementi conoscitivi
di base delle disci-
pline complementari,
del ciclo produttivo e
delle tecnologie im-
piegate
capacità di ap-
proccio interdi-
sciplinare
nell’interfaccia
con altre fun-
zioni aziendali e
fornitori ed enti
esterni
capacità di approc-
cio interdisciplinare
nell’interfaccia con
altre funzioni azien-
dali e fornitori ed
enti esterni
elevata capacità di
approccio interdisci-
plinare e di interfac-
cia con altre fun-
zioni aziendali e for-
nitori esterni e
clienti
elevata capacità di approccio
interdisciplinare e di interfac-
cia con altre funzioni azien-
dali e fornitori esterni e
clienti
proposta di modifiche
e miglioramenti ope-
rativi e tecnici;coordi-
namento operativo di
gruppi di lavoro e di
miglioramento cu-
rando il corretto uti-
lizzo delle metodolo-
gie prescritte
nell’ambito delle
procedure meto-
dologiche ed or-
ganizzative
aziendali, guida
l’individuazione
di aree e solu-
zioni di miglio-
ramento nell’am-
bito di propria
competenza
nell’ambito delle
procedure metodolo-
giche ed organizza-
tive aziendali e col-
laborando con altri
enti, partecipa alla
definizione di solu-
zioni innovative e
alle azioni di miglio-
ramento;
coordina gruppi di
lavoro interfunzio-
nali, nello studio di
nuove tecnologie e
nella gestione dei
progetti di investi-
mento;
studia soluzioni al-
ternative di configu-
razioni di processo
coordina gruppi di
lavoro interdiscipli-
nari per i progetti di
investimento e mi-
glioramento rappre-
sentando la propria
area di competenza;
propone soluzioni
alternative e innova-
tive di configura-
zioni di processo
partecipa alla definizione dei
progetti di investimento e mi-
glioramento e nella scelta di
tecnologie innovative; coor-
dina e supervisiona le attività
di risoluzione delle proble-
matiche e definisce gli inter-
venti di miglioramento di
prodotto e di processo pro-
duttivo, finalizzati all’otti-
mizzazione economico-pro-
duttiva
140
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE RICERCA E SVILUPPO E GE-
STIONE PROGETTI
Criteri
di Pro-
fessiona-
lità
Addetto servizi ausiliari progetta-
zione
Addetto servizi ausiliari progetta-
zione
Addetto servizi
progettazione
Dise-
gnatore
D1 D2 C1 C2
autono-
mia-re-
sponsabi-
lità ge-
rarchico-
funzio-
nale
svolge con progressivo sviluppo com-
piti di ordine ausiliari nell’ambito del
servizio progettazione
autonomia limitata su compiti di ordine
ed ausiliari dell’area progettazione in
interazione con il team
può svolgere
ruoli di collega-
mento/affianca-
mento operativo
senza responsabi-
lità gerarchica di
tipo "team leader"
sulla
base di
specifi-
che,
schemi
ed ela-
borati di
progetto
sviluppa
in nor-
male
autono-
mia la
disegna-
zione
rappre-
senta-
tiva/ren-
dering
e/o ese-
cutiva
di parti
o di
com-
plessivi,
sce-
gliendo
metodi
e stru-
menti
adeguati
collabo-
rando
con il
team di
proget-
tazione
compe-
tenza
tecnico-
specifica
sulla base di semplici istruzioni opera-
tive che comportano alfabetizzazione
aritmetica e linguistica, minime abilità
manuali e utilizzo di dispositivi e si-
stemi anche digitali preimpostati,
svolge attività di stampa su diversi
supporti anche tridimensionali, ripro-
duzione, etichettatura, imballaggio,
catalogazione ed archiviazione di ela-
borati grafici, documenti tecnici, pro-
totipi e componenti
sulla base di istruzioni operative, utiliz-
zando con limitata autonomia di rego-
lazione e manutenzione dispositivi e si-
stemi anche digitali preimpostati, appli-
cando competenze aritmetiche, geome-
triche e linguistiche elementari, svolge
attività di stampa su diversi supporti
anche tridimensionali, riproduzione,
etichettatura, imballaggio, cataloga-
zione ed archiviazione di elaborati gra-
fici, documenti tecnici, prototipi e com-
ponenti
Come per il D2
con riconosciuta
autonomia
pos-
siede
una
com-
pleta
cono-
scenza
dei
principi
e dei
metodi
di rap-
141
presen-
tazione
grafica
e degli
applica-
tivi e
stru-
menta-
zioni di-
gitali di
disegna-
zione,
utiliz-
zando i
formati
di im-
porta-
zione ed
esporta-
zione
secondo
le esi-
genze
del
cliente
/team
ed inter-
pre-
tando i
dati per
la dise-
gna-
zione di
elabo-
rati
com-
plessi
sulla
base di
compe-
tenze
com-
plete, in
uno
speci-
fico am-
bito, del
pro-
dotto,
dei ma-
teriali,
dei sot-
tocom-
ponenti
e delle
lavora-
zioni re-
lative e
con la
capacità
142
di appli-
care i
normali
metodi
quanti-
tativi
neces-
sari per
la pro-
duzione
degli
elabo-
rati gra-
fici e di-
gitali e
la docu-
menta-
zione
tecnica
accesso-
ria
Progettista
Responsabile dise-
gnazione / Design
leader
Progettista se-
nior / esperto
Componente Gruppo di
Progetto / Project Team
Member Prodotto
Responsabile Studi e
Progetti
C3 B1 B2 B3 A1
elabora progetti com-
plessi con autonomia
di diagnosi ed adatta-
mento dei metodi e
delle soluzioni
nell’ambito delle pre-
visioni aziendali a
fronte di anomalie,
variabilità di prodotto
processo ed attività
non ricorrenti in fun-
zione dell’organizza-
zione guidando gruppi
articolati di collabora-
tori
gestisce con ampia
autonomia opera-
tiva le attività dei
team di disegna-
zione in uno speci-
fico ambito meto-
dologico o di tec-
nologia di pro-
dotto, con respon-
sabilità sulla qua-
lità e le tempistiche
dei processi di di-
segnazione
svolge, con di-
screzionalità di
decisione
nell’ambito degli
standard e delle
strategie di pro-
dotto aziendali,
le necessarie atti-
vità di studio e
definizione detta-
gliata di specifi-
che funzionali e
costruttive di
prodotti anche
complessi ed in-
novativi in fun-
zione dei requi-
siti cliente, nor-
mativi e di appli-
cazione e te-
nendo conto delle
compatibilità
economiche e di
produzione
presidia in base alle evo-
luzioni tecnologiche, nor-
mative e di mercato le
competenze di prodotto
nell’ambito di team inter-
funzionali di progetto, ge-
stendo i contributi opera-
tivi di disegnazione e pro-
gettazione in coordina-
mento con le funzioni di
tecnologia processo, ac-
quisti, qualità, di controllo
economico
gestisce e sviluppa le ri-
sorse umane, tecniche ed
economiche del servizio
di progettazione prodotto
in funzione degli obiettivi
generali dell’impresa e
della sua organizzazione
ed in diretto riporto
all’alta direzione, assicu-
rando la disponibilità di
tutti i dati ed i documenti
tecnici necessari alla
messa in produzione del
portafoglio di prodotti
correnti e la concezione e
sviluppo delle famiglie di
prodotto successive; rap-
presenta l’azienda in co-
mitati tecnici e nella nego-
ziazione di ambito tecnico
pre e post vendita con il
cliente
possiede complete ed
articolate conoscenze
dei principi e dei me-
todi di rappresenta-
zione grafica e degli
applicativi e strumen-
tazioni digitali di di-
segnazione e calcolo,
utilizzando i formati
sulla base di rico-
nosciuta esperienza
nei metodi e nelle
tecnologie di dise-
gnazione ed artico-
lata formazione
circa le tecnologie
di prodotto e/o pro-
cesso del proprio
possiede compe-
tenze specialisti-
che di prodotto
ed applicazione
per quanto con-
cerne gli standard
e le normative
tecniche, i mate-
sulla base di elevata spe-
cializzazione tecnica e co-
noscenza del mercato e
delle soluzioni dei con-
correnti ed in possesso
degli eventuali requisiti
specifici di formazione; è
il riferimento di compe-
tenza per le tecnologie di
possiede competenze ge-
nerali delle tecnologie di
prodotto e delle metodolo-
gie di progetto, delle ap-
plicazioni cliente e dei
processi produttivi, con
ampia consapevolezza dei
trend tecnologici, degli
sviluppi concorrenziali e
143
di importazione ed
esportazione secondo
le esigenze del
cliente/team e inter-
pretando i dati per la
disegnazione di elabo-
rati complessi sulla
base di competenze
articolate e complete,
in uno specifico am-
bito, del prodotto, dei
materiali, dei sotto-
componenti e delle la-
vorazioni relative e
con la capacità di ap-
plicare i metodi quan-
titativi necessari per il
dimensionamento di
componenti, parti e
sottosistemi, e in base
alle definizioni orga-
nizzative, la scelta di
materiali, tecnologie e
metodi di produzione
ambito, indirizza le
interpretazioni di
specifiche e le in-
troduzioni di modi-
fiche e varianti di
prodotto e metodo-
logia progettuale in
funzione delle esi-
genze cliente e del
miglioramento tec-
nicoeconomico del
progetto
riali, i sottocom-
ponenti, le lavo-
razioni;
circa i principi, i
metodi e gli ap-
plicativi e stru-
mentazioni di
concezione fun-
zionale, disegna-
zione e dimensio-
namento di com-
ponenti e sistemi,
con capacità di
scelta ed applica-
zione di metodo-
logie complesse
di calcolo, di pro-
getto e verifica, e
dei metodi di test
e di prova
prodotto in contatto con
gli specialisti dell’ente ri-
cerca e sviluppo ed il
team interfunzionale
delle compatibilità econo-
miche; valuta e promuove
l’evoluzione di standard
tecnici e normativi e pre-
sidia con gli opportuni
mezzi la proprietà intellet-
tuale dell’aziend
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE RICERCA E SVILUPPO E GE-
STIONE PROGETTI
Criteri
di Pro-
fessiona-
lità
Addetto servizi ausiliari
progettazione
Addetto servizi
ausiliari progetta-
zione
Addetto servizi
progettazione Disegnatore
D1 D2 C1 C2
Compe-
tenze tra-
sversale
compilazione di semplici
tabelle e riepiloghi in for-
mato preimpostato, sem-
plici resoconti di attività e
riunione
limitata autonomia
nella ricerca di
semplici dati ed in-
formazioni sui si-
stemi aziendali di
pro- ceduralizza-
zione e di tratta-
mento dati; compi-
lazione di semplici
documenti di pro-
dotto e processo in
formato cartaceo o
digitale predispo-
sto, utilizzo ele-
mentare di proces-
sori di testo e fogli
di calcolo preimpo-
stati; trattamento di
semplici elaborati
tecnici ricorrenti
nella lingua stra-
niera rilevante
come per D2 con ca-
pacità di addestra-
mento per affianca-
mento dei colleghi
autonomia nel reperimento ed ela-
borazione delle specifiche tecniche
di prodotto e di rappresentazione,
competenza non specialistica circa
applicazioni, reti e periferiche di-
partimentali, autonomia nell’uti-
lizzo dei programmi di automa-
zione d’ufficio per la redazione di
tabelle di calcolo, documenti tec-
nici e presentazioni; capacità di
elaborazione di testi tecnici e di
presentazioni specifiche, anche con
l’utilizzo elementare della lingua
straniera rilevante
poliva-
lenza
alcune attività nell’area di
assegnazione
su un limitato nu-
mero di attività
sull’insieme di un
gruppo omogeneo di
attività del servizio
su tutti i metodi e strumenti di dise-
gnazione della p
144
operative dell’area
progettazione
tecnico o di un pro-
getto
Progettista
Responsabile dise-
gnazione / Design
leader
Progettista senior /
esperto
Componente
Gruppo di Pro-
getto / Project
Team Member
Prodotto
Responsabile Studi e Pro-
getti
C3 B1 B2 B3 A1
autonomia nel reperi-
mento ed elabora-
zione delle specifiche
tecniche di prodotto e
di rappresentazione,
competenza circa ap-
plicazioni, reti e peri-
feriche dipartimentali,
autonomia nell’uti-
lizzo dei programmi
di automazione di uf-
ficio per l’imposta-
zione ed utilizzo di ta-
belle di calcolo, la re-
dazione di documenti
tecnici e di presenta-
zione;
capacità di elabora-
zione di testi tecnici e
di presentazioni speci-
fiche ad enti interni,
clienti e fornitori, an-
che con l’utilizzo ade-
guato della lingua
straniera rilevante
perizia nell’utilizzo
dei programmi di
automazione d’uffi-
cio e nella condu-
zione operativa di
sistemi dipartimen-
tali; competenze di
pianificazione delle
proprie attività e
problem solving; ca-
pacità di analisi e di
sintesi con capacità
di discussione tec-
nica con clienti e
fornitori; adeguata
capacità di espres-
sione nella lingua
straniera rilevante
per la comunica-
zione orale e scritta
di contenuti tecnici;
formazione ed adde-
stramento dei colla-
boratori e dei colle-
ghi sulle tecnologie
ed i processi di com-
petenza
conoscenza dei me-
todi di gestione e
valutazione econo-
mica di progetto;
avanzata autonomia
nel reperimento ed
interpretazione delle
norme e degli stan-
dard tecnici, dei do-
cumenti di specifica
e progetto, elevate
competenze di uti-
lizzo applicativo dei
sistemi informatici
complessi; capacità
di impostazione e
realizzazione di do-
cumentazione tec-
nica e presentazioni
complesse utiliz-
zando con perizia le
più adeguate meto-
dologie digitali; svi-
luppano attivamente
il proprio percorso
di aggiornamento
continuo e contri-
buiscono alla forma-
zione dei colleghi
nel proprio ambito
di specializzazione;
interazione con altri
specialisti ed enti,
clienti e fornitori,
comunicando nella
lingua straniera rile-
vante
con elevate compe-
tenze nelle metodo-
logie di gestione
progetto e la capa-
cità di negoziazione
delle priorità tecni-
che rispetto alle
compatibilità econo-
mico-produttive,
partecipa alla con-
duzione di processi
articolati in contesti
evolutivi non preve-
dibili e sviluppo di
soluzioni innovative
per tecnologie, ap-
plicazioni normative
e di standard, meto-
dologie di sviluppo;
guida lo sviluppo di
competenza e moti-
vazione dei collabo-
ratori; elevata capa-
cità nella redazione
di testi e presenta-
zioni complesse di
natura tecnica utiliz-
zando strumenta-
zioni di automa-
zione d’ufficio ed
applicazioni specia-
listiche; ampia auto-
nomia di interazione
con altri specialisti
ed enti, clienti e for-
nitori, comunicando
nella lingua stra-
niera rilevante
sulla base di solida compe-
tenza tecnica e d’impresa
gestisce processi e progetti
complessi e di rilievo stra-
tegico in contesti di cam-
biamento non determina-
bile a priori attraverso l’or-
ganizzazione del reperi-
mento e dell’analisi dei dati
rilevanti, gestione di artico-
lati sistemi tecnologici ed
informativi anche nelle fasi
di scelta ed implementa-
zione degli stessi, sele-
zione, formazione e moti-
vazione dei collaboratori e
dei contributori;
presentazione e negozia-
zione con autorevolezza an-
che nella lingua straniera
rilevante articolando sce-
nari alternativi in funzione
degli obiettivi e della loro
ridefinizione/ottimizza-
zione
in funzione del conte-
sto organizzativo sulle
attività di disegna-
zione e progettazione
prodotti di un deter-
minato ambito tecno-
logico
in funzione del con-
testo organizzativo
sulle attività ed i
processi di disegna-
zione per il perime-
tro di competenza
in funzione del con-
testo organizzativo
sulle attività ed i
processi di disegna-
zione per il perime-
tro di competenza
autonomo su tutte le
competenze di pro-
dotto per il progetto
ed i progetti assimi-
labili
su tutti i processi di proget-
tazione dell’azienda/ divi-
sioni e delle di
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE RICERCA E SVILUPPO E GE-
STIONE PROGETTI
145
Criteri di Profes-
sionalità
Addetto servizi
ausiliari progetta-
zione
Addetto servizi
ausiliari progetta-
zione
Addetto servizi pro-
gettazione Disegnatore
D1 D2 C1 C2
Polifunzionalità minima cono-
scenza circa le ti-
pologie di prodotto
e l’organizzazione
del servizio
nozioni relative alle
tipologie di pro-
dotto e dell’orga-
nizzazione dei ser-
vizi tecnici
elementi conoscitivi
di base dei prodotti,
delle fasi e dei ruoli
nel processo di dise-
gnazione e progetto,
delle funzioni azien-
dali con cui si inter-
faccia l’ente tecnico
per il proprio perime-
tro
consapevolezza dei diversi pro-
cessi di progettazione, di assicu-
razione qualità di progetto e con-
sapevolezza dei principali pro-
cessi produttivi di interesse con
capacità di interfaccia con altre
funzioni aziendali di interesse
Miglioramento
continuo ed inno-
vazione
è guidato nell’af-
frontare anomalie,
casi specifici, in-
novazioni e mi-
glioramenti
proposta di sem-
plici miglioramenti
della propria atti-
vità partecipando in
funzione del conte-
sto aziendale a
gruppi di lavoro e
miglioramento con
l’utilizzo delle me-
todologie prescritte
proposta di semplici
modifiche ed adatta-
menti, partecipazione
attiva a gruppi di la-
voro e miglioramento
con l’utilizzo delle
metodologie pre-
scritte, ove previsto
partecipazione alle attività di mi-
glioramento anche proponendo e
verificando la corretta applica-
zione delle metodologie
Progettista
Responsabile dise-
gnazione / Design
leader
Progettista senior
/ esperto
Componente
Gruppo di Pro-
getto / Project
Team Member
Prodotto
Responsabile Studi e
Progetti
C3 B1 B2 B3 A1
consapevolezza dei processi di
progettazione, qualità, produ-
zione, acquisti e gestione pro-
getto con capacità di intera-
zione con le altre funzioni
aziendali, specialisti esterni e
con clienti e fornitori
contribuisce con le
competenze specifiche
alle relazioni interfun-
zionali e nei rapporti
con clienti e fornitori
interfaccia con al-
tre funzioni azien-
dali e partner
esterni;
competenze di
processi e metodi
di produzione ed
elementi di com-
petenza tecnico-
commerciale
articolata cono-
scenza e com-
prensione delle
funzioni produt-
tive, acquisti,
qualità e delle
aree specialisti-
che di progetta-
zione con intera-
zione diretta con
clienti e forni-
tori, enti terzi
comprensione degli obiet-
tivi delle diverse funzioni
aziendali, capacità di in-
terpretazione di docu-
menti di conto economico
ed investimento, contri-
buendo, inoltre, alle
scelte generali d’azienda
in termini di posiziona-
mento di mercato con gli
enti di marketing e ven-
dita
nell’ambito delle previsioni
aziendali decidono modifiche
ed adattamenti tecnici, sce-
gliendo le metodologie e cu-
randone la corretta implemen-
tazione nell’ambito dei gruppi
di miglioramento aziendale
guidano il personale
della propria area in
funzione degli obiet-
tivi nell’ambito di ini-
ziative o sistemi di
miglioramento azien-
dale
partecipano con
apporto di compe-
tenza specialistica
alle attività di mi-
glioramento e pro-
blem solving in-
terfunzionali, gui-
dando specifici
progetti di miglio-
ramento e pro-
muovono e gui-
dano progetti di
innovazione rela-
tivi alla propria
perimetro
guida con ap-
porto di compe-
tenza speciali-
stica le attività di
miglioramento e
problem solving
interfunzionali,
promuovendo e
guidando pro-
getti di innova-
zione e scelte di
investimento re-
lativi alle com-
petenze di pro-
dotto
nell’ambito degli obiettivi
generali aziendali e con-
tribuendo al disegno delle
strategie di sviluppo com-
petitivo, assicura il pro-
blem solving, le innova-
zioni nel perimetro di re-
sponsabilità e promuove
l’eccellenza tecnologica
attraverso risorse, orga-
nizzazione, comunica-
zione e formazione
146
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI COMMERCIALI
Criteri di Professiona-
lità
Addetto ser-
vizi ausiliari
Marketing
Addetto servizi au-
siliari commerciali
Addetto servizi
commerciali
Addetto Customer Care / Ser-
vizio Clienti ricevimento or-
dini
D1 D2 C1 C2
autonomia responsabilità
gerarchico-funzionale
Svolge con
progressivo
sviluppo com-
piti di ordine
ausiliari
nell’ambito del
servizio com-
merciale
autonomia limitata
su compiti di ordine
ed ausiliari dell’area
commerciale in inte-
razione con il team
può svolgere ruoli di
collegamento/ affian-
camento operativo
senza responsabilità
gerarchica di tipo
"team leader"
svolge con normale autonomia,
in base alle istruzioni e proce-
dure aziendali, i processi di
presa ordini manuali o automa-
tizzati in interfaccia con i
clienti, verificando la coerenza
dei dati di prodotto, tempistiche,
prezziario e scontistica, volumi
e destinazioni e la corretta im-
putazione nei sistemi aziendali,
in funzione delle definizioni
aziendali guidando un team di
addetti per il perimetro di asse-
gnazione
competenza tecnico-spe-
cifica
svolge sem-
plici attività
anche manuali
di gestione ma-
teriali informa-
tivi, campioni,
materiali ed at-
trezzature pro-
mozionali; re-
dige e riconci-
lia liste e riepi-
loghi su for-
mati preimpo-
stati digitali; in
funzione dei
contesti con-
duce mezzi di
trasporto gene-
rici
compiti ordinari e ri-
correnti di smista-
mento, archivio, di-
gitalizzazione di do-
cumenti e dati com-
merciali, spunte e ri-
conciliazione sem-
plice di liste ed elen-
chi attingendo da di-
verse origini o rile-
vando direttamente
sul campo anche tra-
mite semplici inter-
viste strutturate,
supporti digitali
preimpostati o attra-
verso l’utilizzo ele-
mentare di pro-
grammi di tratta-
mento testi e tabelle
come per il D2 con
riconosciuta autono-
mia
Possiede conoscenze orientative
dei prodotti, dei servizi e delle
condizioni commerciali e logi-
stiche dell’offerta aziendale ed
un’adeguata conoscenza delle
procedure, dei documenti e dei
sistemi informatizzati di presa,
inserimento e validazione ordini
per l’analisi e valutazione dei
documenti contabili, per la cor-
retta imputazione e la gestione
dei casi fuori standard e delle
anomalie, per la corretta messa
in produzione dei cambiamenti
di portafoglio, condizioni com-
merciali e delle innovazioni di
processo per il proprio perime-
tro
Specialista Custo-
mer Service / Servi-
zio Clienti
Specialista pre/post
vendita
Responsabile
Clienti
Key Account Ma-
nager / Gestore
Grandi Clienti
Responsabile Vendite
C3 B1 B2 B3 A1
assiste i clienti, con
autonomia di inizia-
tiva e guidando un
gruppo articolato di
addetti Servizio
Cliente, per la soddi-
sfazione dei fabbiso-
gni in base agli ac-
cordi commerciali ge-
nerali e nell’ambito
delle previsioni e dei
con ampia autono-
mia effettua, sulla
base del contributi
degli enti aziendali
specialistici, l’assi-
stenza tecnica ai
clienti nella fase di
presentazione pro-
dotti e servizi, di ap-
plicazione agli spe-
cifici fabbisogni
assicura, con di-
screzionalità
nell’ambito delle
procedure azien-
dali e delle strate-
gie commerciali,
gli obiettivi di fat-
turato, mix pro-
dotti e redditività
attraverso la rela-
zione con i clienti
presidia, in base
alle strategie
aziendali ed in
funzione delle
evoluzioni tecno-
logiche e di mer-
cato, la relazione
con uno o più
clienti strategici
realizzando gli
obiettivi di vendita
garantisce la conoscenza e l’in-
terpretazione delle tendenze di
mercato e dei clienti, propo-
nendo le strategie commerciali
e contribuendo alla definizione
degli obiettivi e dei piani stra-
tegici, assicurando gli obiettivi
specifici commerciali in conte-
sti articolati e di incertezza at-
traverso la gestione delle ri-
sorse economiche, lo sviluppo
147
processi aziendali, de-
finendo priorità e di-
sponendo le oppor-
tune iniziative di adat-
tamento nella presa
ordini, nei piani di
consegna, nelle appli-
cazioni delle condi-
zioni commerciali e di
garanzia e nella ge-
stione del flusso di in-
formazioni di pro-
dotto ed applicazione
con il supporto degli
enti aziendali compe-
tenti
cliente, nell’inter-
pretazione e nella
redazione di capito-
lati di fornitura e
nella formulazione
di valutazioni eco-
nomiche, nella rac-
colta, analisi e solu-
zione delle proble-
matiche applicative
e dei reclami cliente
assegnati per la
presentazione dei
prodotti/servizi, la
negoziazione delle
condizioni com-
merciali nell’am-
bito degli accordi
quadro, l’identifi-
cazione dei biso-
gni e le opportu-
nità cliente e con-
tribuendo all’intel-
ligenza di mercato
per volumi, mar-
gini e soddisfa-
zione cliente nel
breve e medio pe-
riodo, contri-
buendo previsioni
ed informazioni di
tendenza
dell’organizzazione commer-
ciale interna e delle relazioni di
mercato, la gestione diretta, an-
che con deleghe di rappresen-
tanza nei confronti dei clienti,
di importanti trattative
possiede conoscenze
complete di prodotto/
servizi e delle condi-
zioni commerciali e
logistiche dell’offerta
aziendale ed una arti-
colata conoscenza
delle procedure, dei
documenti e dei si-
stemi informatizzati
di presa, inserimento
e validazione ordini,
dei flussi logistici e
dei servizi di garanzia
ed assistenza postven-
dita per la gestione
dei casi fuori standard
e reclami, per la cor-
retta messa in produ-
zione dei cambia-
menti di portafoglio,
condizioni commer-
ciali e delle innova-
zioni di processo per
il proprio perimetro
possiede elevate
competenze teoriche
e pratiche circa le
tecnologie e le ap-
plicazioni di pro-
dotto e di sistema e
le strumentazioni
diagnostiche, di re-
golazione che per-
mettono autonomia,
secondo le defini-
zioni aziendali, di
diagnosi, analisi
delle cause e nella
formulazione di
contromisure tec-
nico organizzative
possiede elevate
conoscenze dei
prodotti e delle
tecnologie offerte
e delle applica-
zioni cliente e
dell’offerta con-
corrente, compe-
tenze specialisti-
che dei processi
commerciali del
mercato specifico,
dell’azienda e del
cliente
sulla base di ele-
vata conoscenze
generali e d’im-
presa ed alta spe-
cializzazione nelle
metodologie com-
merciali, contri-
buisce le compe-
tenze distintive di
prodotto/ tecnolo-
gia/ normativa/
mercato per l’area
di assegnazione
sulla base di elevate cono-
scenze generali e d’impresa e
profonda conoscenza dei pro-
dotti e delle tecnologie del
mercato, presidia e sviluppa
l’insieme delle competenze e
dei processi di relazione cliente
e gestione commerciale in tutte
le implicazioni organizzative,
normative, legali amministra-
tive ed economiche
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI COMMERCIALI
Criteri
di Pro-
fessio-
nalità
Addetto servizi ausiliari Marketing Addetto servizi au-
siliari commerciali
Addetto ser-
vizi commer-
ciali
Addetto Customer Care /
Servizio Clienti ricevimento
ordini
D1 D2 C1 C2
Compe-
tenze
trasver-
sali
consapevolezza elementare dei prodotti ser-
vizi oggetto di attività e della tipologia
cliente; esecuzione di semplici istruzioni di
lavoro sequenziali, utilizzo dei comuni ap-
parati di comunicazione telefonica e digi-
tale o strumenti preimpostati, abilità sociali
di base in lingua italiana
minime conoscenze
orientative circa le
tipologie di pro-
dotto e cliente; uti-
lizzo di strumenti
statistici non quanti-
tativi, limitata auto-
nomia nella ricerca
di semplici dati ed
come per D2
con capacità di
formazione per
affiancamento
dei colleghi
autonomia nel reperimento
ed elaborazione di informa-
zioni e condizioni commer-
ciali dai sistemi aziendali ed
on line, applicazioni di sem-
plici metodi numerici ed
l’elaborazione di riepiloghi
riconciliazioni attraverso
148
informazioni sui si-
stemi aziendali di
procedura- lizza-
zione e di tratta-
mento dati ammini-
strativi e nella ri-
cerca libera on line
con redazione, for-
mattazione, riprodu-
zione, archiviazione
e diffusione anche
digitale degli elabo-
rati, utilizzo ele-
mentare di proces-
sori di testo e fogli
di calcolo preimpo-
stati; trattamento di
semplici documenti
ricorrenti nella lin-
gua straniera rile-
vante
supporti digitali non prede-
terminati quali ad esempio
fogli di lavoro,
interagendo con gli speciali-
sti di altri settori aziendali e
direttamente interagendo ove
necessario con i clienti anche
con utilizzo elementare di
una lingua straniera
poliva-
lenza
alcune attività nell’area di assegnazione su un limitato nu-
mero di attività ope-
rative dell’area
commerciale
sull’insieme di
un gruppo
omogeneo di
attività opera-
tive commer-
ciali
in funzione del contesto or-
ganizzativo su tutti i processi
di raccolta ordini per il peri-
metro di competenza
Specialista Custo-
mer Service / Servi-
zio Clienti
Specialista pre/post
vendita Responsabile Clienti
Key Account
Manager / Ge-
store Grandi
Clienti
Responsabile Vendite
C3 B1 B2 B3 A1
ampia autonomia nel
reperimento ed elabo-
razione di informa-
zioni e condizioni
commerciali dai si-
stemi aziendali ed on
line, nell’applicazione
di metodi quantitativi
e statistici, nell’elabo-
razione di relazioni e
presentazioni attra-
verso supporti digitali
non predeterminati
quali ad esempio fogli
di lavoro, interagendo
con gli specialisti di
altri settori aziendali e
direttamente intera-
gendo con i clienti an-
che con adeguato uti-
lizzo della lingua stra-
niera rilevante
completa autonomia
nel reperimento, in-
terpretazione e reda-
zione di specifiche
ed istruzioni tecni-
che;
utilizzo avanzato di
sistemi informatiz-
zati specialistici e
quelli di automa-
zione di ufficio; ap-
plicazione di metodi
quantitativi e grafici
di elevata comples-
sità per l’analisi e la
ricerca cause;
capacità di aggior-
namento continuo
sulla base di stru-
menti ed iniziative
formative guidate
dall’azienda contri-
buendo alla forma-
zione dei propri col-
laboratori; ampia
avanzata autonomia nel
reperimento ed interpreta-
zione di informazioni
complesse di natura tec-
nica, commerciale e di
mercato in situazioni di
incertezza ed evoluzione,
articolandole in presenta-
zioni efficaci in funzione
dei diversi pubblici; capa-
cità di comunicazione
scritta e verbale anche in
ambiti tecnici, normativi e
legali ed in contesti nego-
ziali; utilizzo con perizia
di metodi quantitativi e
strumenti di automazione
d’ufficio; autonomia
nell’aggiornamento conti-
nuo e nella formazione di
collaboratori e clienti; am-
pia autonomia di intera-
zione con altri specialisti
ed enti comunicando nella
lingua straniera rilevante
gestione di pro-
cessi e progetti
in contesti evo-
lutivi non pre-
vedibili e svi-
luppo di solu-
zioni innova-
tive per la sod-
disfazione dei
bisogni cliente;
guida lo svi-
luppo di com-
petenza e moti-
vazione dei col-
laboratori e
contribuiscono
le competenze
di mercato/
cliente necessa-
rie alle deci-
sioni delle altre
funzioni e della
direzione;
elevata capacità
di analisi e for-
malizzazione di
gestione di processi e pro-
getti complessi e di rilievo
strategico in contesti di
cambiamento non determi-
nabile a priori attraverso
l’organizzazione del repe-
rimento e dell’analisi dei
dati rilevanti, la gestione
di organizzazioni artico-
late anche geografica-
mente, la selezione forma-
zione e motivazione dei
collaboratori e dei contri-
butori;
presentazione e negozia-
zione con autorevolezza
anche nella lingua stra-
niera rilevante anche in
condizioni di conflitto e
pressione articolando sce-
nari alternativi in funzione
degli obiettivi e della loro
ridefinizione/ottimizza-
zione
149
autonomia di intera-
zione con altri spe-
cialisti ed enti e
nella definizione
delle priorità opera-
tive in funzione de-
gli scadenziari, delle
esigenze di clienti
ed enti interni, effet-
tuando presentazioni
strutturate dei pro-
blemi e delle solu-
zioni esprimendosi
adeguatamente nella
lingua straniera rile-
vante
informazioni
complesse con
autonomia nella
redazione di te-
sti e presenta-
zioni complesse
di natura tec-
nica ed organiz-
zativa utiliz-
zando strumen-
tazioni di auto-
mazione d’uffi-
cio ed applica-
zioni speciali-
stiche;
ampia autono-
mia di intera-
zione negoziale
con
il cliente e gli
altri enti azien-
dali, comuni-
cando nella lin-
gua straniera ri-
levante
in funzione del conte-
sto organizzativo su
tutti i processi di rela-
zione cliente per il pe-
rimetro di competenza
in funzione del con-
testo organizzativo
su tutti i processi
tecnico commerciali
e di applicazione per
il perimetro di com-
petenza
in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi di relazione
cliente per il perimetro di
competenza ed i perimetri
assimilabili
autonomo su
tutti i processi
di gestione
cliente
su tutti i processi di rela-
zione cliente
dell’azienda/mercato di
assegnazione
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI COMMERCIALI
Criteri di Profes-
sionalità
Addetto servizi au-
siliari Marketing
Addetto servizi ausi-
liari commerciali
Addetto servizi com-
merciali
Addetto Customer Care /
Servizio Clienti ricevi-
mento ordini
D1 D2 C1 C2
polifunzionalità consapevolezza ele-
mentare circa i ser-
vizi aziendali con cui
si interfaccia l’ente
commerciale
minima consapevo-
lezza elementare circa
i servizi aziendali con
cui si interfaccia
l’ente commerciale
elementi conoscitivi
di base circa i servizi
aziendali con cui si in-
terfacciano l’ente
commerciale ed i
clienti
consapevolezza di tutti i
processi di pianificazione
produzione, logistica, ma-
gazzino ed amministrativi
rilevanti con capacità di in-
terfaccia con altre funzioni
aziendali
miglioramento
continuo ed inno-
vazione
è guidato nell’affron-
tare anomalie, casi
specifici, innova-
zioni e migliora-
menti
proposta di semplici
miglioramenti della
propria attività parte-
cipando in funzione
del contesto aziendale
a gruppi di lavoro e
miglioramento con
l’utilizzo delle meto-
dologie prescritte
proposta di semplici
modifiche ed adatta-
menti, partecipazione
attiva a gruppi di la-
voro e miglioramento
con autonomia
nell’utilizzo delle me-
todologie prescritte,
ove previsti
proposta di soluzioni per le
non conformità commer-
ciali e nell’implementa-
zioni di nuove condizioni e
procedure con il coordina-
mento operativo in fun-
zione del contesto di gruppi
di lavoro e miglioramento
150
in applicazione delle meto-
dologie aziendali
Specialista Customer
Service / Servizio
Clienti
Specialista
pre/post vendita
Responsabile
Clienti
Key Account Ma-
nager / Gestore
Grandi Clienti
Responsabile Vendite
C3 B1 B2 B3 A1
competenza interdisci-
plinare tecnico-com-
merciale, logistica, am-
ministrativa e capacità
di interfaccia con altre
funzioni aziendali/del
cliente
competenza di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali e con
le funzioni di
clienti e fornitori
competenza di inter-
faccia con altre fun-
zioni aziendali e
partner esterni
articolate compe-
tenze di gestione
progetto/cantiere,
definizione pro-
dotto, analisi econo-
mico finanziaria con
capacità di sintesi
interdisciplinare
comprensione degli obiettivi e
delle modalità operative delle
diverse funzioni aziendali e
partner esterni, capacità di
formulazione ed analisi di bu-
siness case
nell’ambito delle previ-
sioni aziendali decidono
adattamenti operativi e
guidano le attività di
miglioramento continuo
per la propria area sce-
gliendo le metodologie
opportune
guidano in fun-
zione di signifi-
cativi obiettivi
iniziative o si-
stemi di miglio-
ramento azien-
dale
nell’ambito delle
previsioni aziendali
validano le azioni di
miglioramento con-
tinuo per la propria
area di attività ed i
clienti assegnati, in
collaborazione con i
rispettivi responsa-
bili, delle funzioni
interne e cliente in-
teressate;
promuovono e gui-
dano progetti di in-
novazione relativi al
proprio perimetro e
lo rappresentano
nell’ambito di ini-
ziative interfunzio-
nali
nell’ambito delle
previsioni aziendali
organizzano e go-
vernano le azioni di
miglioramento ed
innovazione tecnica
ed organizzativa per
la propria area e la
rappresentano
nell’ambito di ini-
ziative interfunzio-
nali
governo delle strategie di otti-
mizzazione delle attività com-
merciali contribuendo alle
strategie aziendali comples-
sive, promuovendo e gestendo
processi di cambiamento
strutturale
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI INFORMATICI
Criteri di
Professio-
nalità
Addetto servizi ausi-
liari sistemi informa-
tivi
Addetto servizi au-
siliari sistemi infor-
mativi
Addetto assistenza
automazione d’uffi-
cio
Tecnico di Assistenza automazione
d’ufficio
D1 D2 C1 C2
autonomia
responsa-
bilità ge-
rarchico-
funzionale
svolge con progressivo
sviluppo compiti di or-
dine
ausiliari in ambito
sistemi informativi
autonomia limitata
su compiti di ordine
ed ausiliari in am-
bito sistemi infor-
mativi
come il D2 può svol-
gere ruoli di collega-
mento/affiancamento
operativo senza re-
sponsabilità gerar-
chica di tipo "team
leader"
seguendo procedure standard, svolge
con normale autonomia di adatta-
mento, interventi tecnici ricorrenti di
installazione, aggiornamento, assi-
stenza hardware e software su esi-
genze specifiche, anomalie e di adde-
stramento di base utenti per la fun-
zionalità dei sistemi di automazione
di ufficio
compe-
tenza tec-
nico-spe-
cifica
sulla base di semplici
istruzioni operative
che comportano alfa-
betizzazione aritmetica
e linguistica, minime
sulla base di istru-
zioni operative, con
limitata autonomia
di regolazione e ma-
nutenzione, svolge
come per il D2 con ri-
conosciuta autonomia
possiede competenze tecnico-prati-
che adeguate circa dispositivi indivi-
duali e di rete, periferiche e connes-
sioni, gli applicativi di automazione
di ufficio ed i sistemi di gestione de-
gli accessi e di sicurezza inform
151
abilità manuali e l’uti-
lizzo di dispositivi e
sistemi anche digitali
preimpostati, svolge
attività di stampa su
diversi supporti anche
tridimensionali, ripro-
duzione, etichettatura,
imballaggio, cataloga-
zione ed archiviazione
di elaborati grafici, do-
cumenti tecnici, proto-
tipi e componenti
attività di magaz-
zino, movimenta-
zione, disimballo,
montaggi e predi-
sposizioni di con-
nessioni e cavi che
richiedono abilità
manuali generiche,
semplici sostituzioni
/ricariche di mate-
riali di consumo e di
usura
Tecnico assistenza sistemi in-
formatici per la progettazione
Responsabile assistenza au-
tomazione d’ufficio
Speciali sta si-
stema informa-
tivo integrato
Responsabile servizi infor-
matici
Respon-
sabile
tecnolo-
gie e si-
stemi
Infor-
matici
C3 B1 B2 B3 A1
cura la funzionalità di sistemi in-
formatici complessi di disegna-
zione, calcolo e testing svol-
gendo con autonomia di inizia-
tiva tecnica e definizione delle
priorità operative attività non ri-
correnti di installazione, aggior-
namento, assistenza su esigenze
specifiche ed anomalie e forma-
zione utenti interfacciandosi, in
funzione dei contesti aziendali,
con i fornitori esterni
coordina con ampia autono-
mia operativa, contribuendo
direttamente con perizia in-
terventi tecnici e, in funzione
dell’organizzazione, gui-
dando il team di addetti e
l’eventuale contributo dei
fornitori esterni, installa-
zione, aggiornamento, assi-
stenza su esigenze specifiche
ed anomalie e formazione
utenti per la disponibilità e
funzionalità dei sistemi di au-
tomazione di ufficio
presidia la funzio-
nalità, la messa a
punto e l’adatta-
mento alle esi-
genze aziendali
del sistema inte-
grato di gestione
informatizzata tra-
sversalmente ai
diversi enti, effet-
tuando con discre-
zionalità nell’am-
bito delle direttive
generali e degli
standard aziendali
le operazioni di
routine e l’imple-
mentazione di
scelte tecniche e
di processo, sia di-
rettamente sia
coordinando l’in-
tervento di tecnici
e specialisti in-
terni ed esterni
in organizzazioni di piccole e
medie dimensioni assicura la
disponibilità e la funzionalità
dei sistemi e delle attrezzature
informatiche a supporto delle
attività amministrative, produt-
tive e tecniche dell’organizza-
zione direttamente eseguendo
o coordinando gruppi articolati
di personale interno e fornitori
esterni in attività di alta specia-
lizzazione per l’installazione,
la manutenzione, l’aggiorna-
mento di infrastrutture, perife-
riche, applicazioni e la loro ge-
stione economica
presidia
la dispo-
nibilità,
la fun-
zionalità
e la ge-
stione
econo-
mica di
tutti i si-
stemi in-
formatici
aziendali
per l’au-
toma-
zione
d’uffi-
cio, i
servizi
ammini-
strativi e
di pro-
gramma-
zione
delle at-
tività e
le appli-
cazioni
tecnico
speciali-
stiche
con am-
pia auto-
nomia in
funzione
degli
obiettivi
152
generali
dell’im-
presa e
della sua
organiz-
zazione,
tenendo
conto
dell’evo-
luzione
tecnolo-
gica,
norma-
tiva e
dell’evo-
luzione
dei fab-
bisogni
aziendali
possiede articolate conoscenze
di base circa ambienti operativi,
principi e linguaggi di program-
mazione dedicati, elaboratori e
reti e competenze complete
nell’ambito dei sistemi di dise-
gnazione, calcolo, di lavorazione
e produzione, testing assistito
per i formati dati, i software ap-
plicativi e gli hardware dedicati
con la capacità di eseguire inter-
venti di elevata difficoltà anche
non ricorrenti con autonomia di
diagnosi e definizione delle me-
todologie nell’ambito di direttive
generali
possiede elevate competenze
tecnico pratiche circa dispo-
sitivi individuali e di rete, pe-
riferiche e connessioni, gli
applicativi di automazione di
ufficio ed i sistemi di ge-
stione degli accessi e di sicu-
rezza informatica per effet-
tuare in autonomia la valuta-
zione dei fabbisogni tecnici,
la diagnosi, l’analisi e l’inter-
vento anche in condizioni
soggette a cambiamento
possiede compe-
tenze specialisti-
che funzionali di
customizzazione,
manutenzione ed
aggiornamento ed
interfacciamento
hardware e soft-
ware dell’applica-
tivo integrato, so-
stenute da nozioni
relative alla pro-
grammazione nei
linguaggi dedicati
rilevanti, la ge-
stione dei dbase di
supporto, le infra-
strutture sistemi-
stiche, i temi di
security informa-
tica, che permet-
tono autonomia di
diagnosi, analisi
ed intervento an-
che in condizioni
soggette a cambia-
mento
possiede elevate conoscenze
tecniche e capacità operative
sulla generalità delle tecnolo-
gie dell’informatica e delle te-
lecomunicazioni applicate in
azienda per gli aspetti funzio-
nali delle applicazioni gestio-
nali e tecniche, di automazione
d’ufficio, per l’hardware di si-
stema e di rete, per la sicurezza
informatica e le telecomunica-
zioni, dati, voce e video, sup-
portati da conoscenza delle so-
luzioni hardware e software di-
sponibili sul mercato
possiede
compe-
tenze ge-
nerali
circa le
tecnolo-
gie
dell’in-
forma-
zione e
delle te-
lecomu-
nica-
zioni, in-
frastrut-
ture ed
applica-
tivi di
gestione
azien-
dale in-
tegrata,
speciali-
stici e di
automa-
zione
d’uffi-
cio, dei
modelli
e delle
strategie
di digita-
lizza-
zione
delle at-
tività di
servizio
e produt-
tive,
delle
norma-
tive di
153
prote-
zione dei
dati per-
sonali;
conosce
l’orga-
nizza-
zione dei
fornitori
di ser-
vizi in-
formatici
ed i pro-
cessi di
produ-
zione,
custo-
mizza-
zione,
installa-
zione e
manu-
tenzione
delle ap-
plica-
zioni in
azienda
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI INFORMATICI
Criteri di
Professio-
nalità
Addetto servizi
ausiliari sistemi
informativi
Addetto servizi ausiliari
sistemi informativi
Addetto assistenza au-
tomazione d’ufficio
Tecnico di Assistenza automa-
zione d’ufficio
D1 D2 C1 C2
Compe-
tenze tra-
sversali
compilazione di
semplici tabelle
e riepiloghi in
formato cartaceo
o digitale preim-
postato, semplici
resoconti di atti-
vità e riunioni
limitata autonomia nella
ricerca di semplici dati ed
informazioni sui sistemi
aziendali; compilazione
di semplici documenti e
riepiloghi di magazzino,
rapportini di verifica ed
esecuzione servizi in for-
mato cartaceo o digitale
predisposto, utilizzo ele-
mentare di processori di
testo e fogli di calcolo
preimpostati; trattamento
di semplici documenti
tecnico-amministrativi ri-
correnti nella lingua stra-
niera rilevante;
partecipazioni a riunioni
anche in remoto con la
compilazione di verbali in
formato predeterminato
come per D2 con capa-
cità di formazione per
affiancamento dei colle-
ghi
autonomia nel reperimento ed ela-
borazione di procedure e specifiche
tecniche di prodotto, autonomia
nell’utilizzo dei programmi di auto-
mazione d’ufficio per la redazione
di tabelle di calcolo, documenti tec-
nici e presentazioni; capacità di ela-
borazione di testi tecnici e di sem-
plici presentazioni anche con l’uti-
lizzo appropriato di terminologia
tecnica nella lingua straniera rile-
vante
154
poliva-
lenza
alcune attività
nell’area di asse-
gnazione
su un limitato numero di
attività operative ed at-
trezzature in ambito ser-
vizi informatici
sull’insieme di un
gruppo omogeneo di at-
trezzature di automa-
zione d’ufficio
su tutte le applicazioni, i sistemi e
le attrezzature di automazione di uf-
ficio della propria area
Tecnico assistenza
sistemi informatici
per la progettazione
Responsabile assi-
stenza automazione
d’ufficio
Speciali sta sistema
informativo inte-
grato
Responsabile ser-
vizi informatici
Responsabile tecnologie e si-
stemi Informatici
C3 B1 B2 B3 A1
capacità di pianifica-
zione di attività, defi-
nizione delle priorità
nell’ambito di pro-
cessi e progetti; auto-
nomia nel reperi-
mento ed elabora-
zione di specifiche
tecniche, procedure e
standard;
utilizzo di programmi
per l’impostazione ed
utilizzo di tabelle di
calcolo, la redazione
di documenti tecnici e
di presentazione;
capacità di elabora-
zione di testi tecnici e
di presentazioni spe-
cifiche ad enti interni,
clienti e fornitori, an-
che con l’utilizzo ade-
guato della lingua
straniera rilevante
orientamento al
cliente interno;
pianificazione delle
attività personali e
di team; risoluzione
di problemi e capa-
cità di analisi e for-
malizzazione di pro-
cesso con l’elabora-
zione di documenti
tecnici e divulgativi;
capacità di discus-
sione tecnica con
clienti e fornitori
con adeguata espres-
sione nella lingua
straniera rilevante;
contribuiscono alla
formazione e all’ad-
destramento dei col-
laboratori e dei col-
leghi sulle tecnolo-
gie e i processi di
competenza
avanzata capacità nel
reperimento ed inter-
pretazione di informa-
zioni tecniche,
nell’analisi e forma-
lizzazione di processi
e procedure, con capa-
cità di impostazione e
realizzazioni di docu-
mentazione tecnica e
presentazioni com-
plesse utilizzando con
perizia le più adeguate
metodologie digitali;
autonomia nell’ag-
giornamento continuo
e nella formazione dei
colleghi; ampia auto-
nomia di interazione
con altri specialisti,
enti interni e fornitori,
comunicando nella
lingua straniera rile-
vante
sulla base di cogni-
zioni economico-
gestionali, compe-
tenze metodologi-
che di gestione
progetto;
capacità di nego-
ziazione delle prio-
rità tecniche ri-
spetto alle compa-
tibilità economico-
organizzative;
gestisce processi
articolati in conte-
sti evolutivi non
prevedibili e svi-
luppo di soluzioni
innovative per tec-
nologie, applica-
zioni normative e
di standard; gui-
dano lo sviluppo di
competenza e mo-
tivazione dei colla-
boratori e di tutto il
personale azien-
dale in ambito di
competenze infor-
matiche;
elevata capacità di
analisi e formaliz-
zazione di proce-
dure e nell’elabo-
razione di presen-
tazioni complesse
di natura tecnico
organizzativa uti-
lizzando strumen-
tazioni di automa-
zione d’ufficio ed
applicazioni spe-
cialistiche; ampia
autonomia di inte-
razione con altri
specialisti ed enti,
clienti e fornitori,
comunicando nella
lingua straniera ri-
levante
sulla base di solida forma-
zione d’impresa gestisce pro-
cessi e progetti complessi e di
rilievo strategico in contesti
di cambiamento non determi-
nabile a priori attraverso l’or-
ganizzazione del reperimento
e dell’analisi dei dati rile-
vanti;
gestione di articolati sistemi
tecnologici ed informativi an-
che nelle fasi di scelta ed im-
plementazione degli stessi;
selezione, formazione e moti-
vazione dei collaboratori e dei
contributori;
presentazione e negoziazione
con autorevolezza anche nella
lingua straniera rilevante arti-
colando scenari alternativi in
funzione degli obiettivi e
della loro ridefinizione/ otti-
mizzazione
155
su tutte le attività di
disegnazione e cal-
colo assistito e su al-
cune applicazioni di
automazione di uffi-
cio ed in funzione del
contesto di applica-
zioni per il testing e le
applicazioni di lavo-
razione e produzione
assistita
in funzione del con-
testo organizzativo
su tutti i processi e
le attrezzature di au-
tomazione d’ufficio
dell’organizzazione
in funzione dell’orga-
nizzazione, su tutti i
moduli del sistema in-
tegrato e alcuni si-
stemi ed applicativi
diversi
su tutti i sistemi ed
i processi informa-
tizzati dell’orga-
nizzazione
su tutti i sistemi ed i processi
informatizzati dell’azienda/di-
visione e delle divisioni assi-
milabi
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI INFORMATICI
Criteri di Pro-
fessionalità
Addetto servizi ausiliari si-
stemi informativi
Addetto servizi ausi-
liari sistemi informativi
Addetto assistenza
automazione d’uf-
ficio
Tecnico di Assistenza
automazione d’ufficio
D1 D2 C1 C2
polifunziona-
lità
minima consapevolezza
circa i processi e le attività
delle principali funzioni
aziendali
elementi conoscitivi
circa i processi e le atti-
vità delle diverse fun-
zioni aziendali
elementi conoscitivi
circa i processi e le
attività delle diverse
funzioni aziendali
consapevolezza circa i
processi e le attività di
tutte le funzioni azien-
dali
miglioramento
continuo ed in-
novazione
è guidato nell’affrontare
anomalie, casi specifici, in-
novazioni e miglioramenti
proposta di semplici mi-
glioramenti della propria
attività partecipando in
funzione del contesto
aziendale a gruppi di la-
voro e miglioramento
con l'utilizzo delle meto-
dologie prescritte
proposta di semplici
modifiche ed adatta-
menti, partecipa-
zione attiva a gruppi
di lavoro e migliora-
mento con autono-
mia nell'utilizzo
delle metodologie
prescritte, ove previ-
ste
partecipazione attiva
alle attività di migliora-
mento aziendale indivi-
duando e segnalando
opportunità di migliora-
mento operativo presso
gli utenti e dall'interno
del servizio
Tecnico assistenza sistemi in-
formatici per la progetta-
zione
Responsabile as-
sistenza automa-
zione d’ufficio
Speciali sta si-
stema informativo
integrato
Responsabile ser-
vizi informatici
Responsabile tecnologie e
sistemi Informatici
C3 B1 B2 B3 A1
consapevolezza su tutti i pro-
cessi di progettazione, qualità,
produzione, con capacità di in-
terazione con le altre funzioni
aziendali, specialisti esterni e
con clienti e fornitori
conoscenza e com-
prensione dei pro-
cessi e delle atti-
vità di tutte le fun-
zioni aziendali
articolata cono-
scenza e compren-
sione dei processi,
degli obiettivi e
delle attività di
tutte le funzioni
aziendali interes-
sate dal sistema in-
tegrato; interazione
diretta con clienti e
fornitori, enti terzi
articolata cono-
scenza e compren-
sione delle funzioni
produttive, acquisti,
qualità e di tutte le
aree specialistiche di
progettazione con in-
terazione diretta con
clienti e fornitori,
enti terzi
comprensione degli obiettivi
delle diverse funzioni azien-
dali, capacità di interpreta-
zione di documenti di conto
economico ed investimento,
contribuendo inoltre alle
scelte generali d’azienda in
termini di organizzazione e
innovazione digitali dei ser-
vizi
nell’ambito delle previsioni
aziendali decidono modifiche
ed adattamenti tecnici, sce-
gliendo le metodologie ed assi-
curandone la corretta imple-
mentazione nell’ambito dei
gruppi di miglioramento azien-
dale
guida le iniziative
di miglioramento
ed i limitati pro-
getti di investi-
mento per la pro-
pria area contri-
buendo alle inizia-
tive e sistemi di
partecipa con ap-
porto di compe-
tenza specialistica
alle attività di mi-
glioramento e riso-
luzione problemi
interfunzionali,
guidando specifici
promuove e guida
con apporto di com-
petenza specialistica
le attività di miglio-
ramento e risolu-
zione problemi, i
progetti di innova-
zione e scelte di in-
vestimento dell’area
nell’ambito degli obiettivi
generali aziendali e contri-
buendo al disegno delle
strategie di sviluppo compe-
titivo, assicura la risolu-
zione di problemi e le inno-
vazioni nel perimetro di re-
sponsabilità e promuove la
156
miglioramento
aziendale
progetti di miglio-
ramento e promuo-
vendo e guidando
progetti di innova-
zione relativi al
ruolo
di responsabilità e in
ambito interfunzio-
nale
cultura della digitalizza-
zione attraverso attività di
formazione