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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12899/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Bari in data 28 marzo 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, perché, quale sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva in più occasioni utilizzato indebitamente un apparecchio telefonico cellulare.

Avverso il provvedimento suindicato, ricorre il predetto, per mezzo del difensore, denunciando il vizio di mancanza o insufficienza della motivazione in punto di commisurazione della pena.

La Corte ritiene che l'unico motivo dedotto è inammissibile, afferendo al trattamento punitivo nonostante la determinazione di quest'ultimo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ed invero, deve rammentarsi che, in ordine al quantum di pena, la dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Orbene, dalla lettura dell'impugnata sentenza, si rileva come la Corte territoriale abbia argomentato, in maniera puntuale e del tutto adeguata, circa la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado, parametrandola alla gravità del fatto ed ai precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, e contenendola in misura assai inferiore alla media edittale.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Bari in data 28 marzo 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, perché, quale sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva in più occasioni utilizzato indebitamente un apparecchio telefonico cellulare. Avverso il provvedimento suindicato, ricorre il predetto, per mezzo del difensore, denunciando il vizio di mancanza o insufficienza della motivazione in punto di commisurazione della pena. La Corte ritiene che l'unico motivo dedotto è inammissibile, afferendo al trattamento punitivo nonostante la determinazione di quest'ultimo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ed invero, deve rammentarsi che, in ordine al quantum di pena, la dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Orbene, dalla lettura dell'impugnata sentenza, si rileva come la Corte territoriale abbia argomentato, in maniera puntuale e del tutto adeguata, circa la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado, parametrandola alla gravità del fatto ed ai precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, e contenendola in misura assai inferiore alla media edittale. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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