CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 1977
Cassazione n. 03732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1977 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, si è pronunciata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], condannandolo per i delitti di furto e tentato furto in abitazione, con la recidiva reiterata specifica; Rilevato che i due motivi in cui si articola il ricorso, e con cui si deducono violazione di legge e vizi motivazionali inerenti rispettivamente alla corretta qualificazione giuridica del fatto e al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, sono manifestamente infondati perché afferenti alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; in particolare, quanto alla qualità di pertinenza dei box ove fu commesso il delitto, basti qui richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite per le quali «rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). Quindi, al fine di assegnare ad un luogo la qualifica di privata dimora o relative pertinenze, occorre verificare la sussistenza dei seguenti, indefettibili elementi: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare» (cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, cit., in motivazione). Nel caso in esame la censura non è decisiva, in quanto si concentra esclusivamente sulla asserita distanza fra il box e l'abitazione che escluderebbe la pertinenzialità, distanza che in vero non è un criterio richiamato dalle Sezioni Unite; inoltre, anche sulla significatività del danno, la Corte di appello motiva in linea con gli orientamenti consolidati della Corte di cassazione: il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, poiché le deduzioni sviluppate per avversare il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante dei danno patrimoniale di speciale tenuità, risultano prive di critica realmente argomentata delle tesi sostenute dal giudice di appello; le stesse si appalesano, al contempo, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere