CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2023
Cassazione n. 25400/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24775/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 22016/2023depositata il 24/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con ordinanza n. 22016/2023 pubblicata in data 24.07.2023 nel procedimento RG 982/2018 questa Corte rigettato il ricorso promosso da Gavo s.r.l. in liquidazione e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], nella motivazione dello stesso provvedimento disponeva che “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.”; - nella parte dispositiva, invece, si legge: “Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”. -poichè le parti ricorrenti nel presente procedimento erano Gavo S.r.l. in liquidazione ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], i quali sono risultati soccombenti, e’ evidente che sono i medesimi ad essere stati condannati al rimborso delle spese di lite; - sicchè l’espressione contenuta nella parte dispositiva dell’Ordinanza: “Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali” è affetta da errore materiale che impedisce di porre in esecuzione l’Ordinanza stessa da parte di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. che ha chiesto disporre la correzione materiale della ordinanza predetta; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18.92024 per la quale non sono state depositate memorie; considerato - che può accedersi alla richiesta, concretando la relativa mancanza un errore materiale; - invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale (…)». L’istanza di correzione è stata comunicata alle controparti dalla cancelleria, sicchè il contraddittorio può ritenersi ritualmente realizzato, né i destinatari hanno fatto pervenire osservazioni in senso contrario. In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 22016/2023 pubblicata in data 24.07.2023, alla pag. 6, nel dispositivo ove è scritto: « Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge» deve leggersi: « Condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M. Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 22016/2023 pubblicata in data 24.07.2023, alla pag. 6, nel dispositivo ove è scritto: « Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge» deve leggersi: « Condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, che liquida in €13.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge». Dispone che la correzione sia annotata a cura della