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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 30527/2025

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PDFBox: AULA 'A' 3392 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 55-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata – per la correzione dell'ordinanza n. 27610/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/10/2024 R.G.N. 6079/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N. 55/2025 Cron.

Rep.

Ud 03/07/2025 Numero registro generale 55/2025 Numero sezionale 3392/2025 Numero di raccolta generale 30527/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. del difensore di [OSCURATO:PERSONA] è stata richiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 27610 del 2024, che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannando il soccombente al pagamento delle spese; non ha svolto attività difensiva la società e parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il ricorso il difensore del Bruno lamenta che, nonostante fosse stata depositata istanza per la liquidazione del compenso ai sensi del DPR n. 115/2002, l’ordinanza non ha provveduto “alla liquidazione delle competenze secondo quanto previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato”, deducendo che “l’omessa liquidazione delle competenze costituisce un errore materiale suscettibile di correzione”;

2. il ricorso è inammissibile; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte v.

Cass. n. 16877 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata), invero, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione; Numero registro generale 55/2025 Numero sezionale 3392/2025 Numero di raccolta generale 30527/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un eventuale vizio di formazione della volontà del giudice; nella specie alcun errore materiale è ravvisabile, atteso che, per la giurisprudenza di questa Corte, secondo la disciplina di cui al DPR n. 115/2002 la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della legge n. 25 del 2005, al giudice di rinvio oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione ovvero, nel caso di cassazione e decisione sul merito, a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito (Cass. n. 13935 del 2017, Cass. n. 11028 del 2009; Cass. n. 23007 del 2010);

2. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass. sez. un. n. 29432 del 2024), non avendo peraltro la società svolto attività difensiva.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 55/2025 Numero sezionale 3392/2025 Numero di raccolta generale 30527/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Numero registro generale 55/2025 Numero sezionale 3392/2025 Numero di raccolta generale 30527/2025 Data pubblicazione 20/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'A' 3392 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 55-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata – per la correzione dell'ordinanza n. 27610/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/10/2024 R.G.N. 6079/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N. 55/2025 Cron. Rep. Ud 03/07/2025 Numero registro generale 55/2025 Numero sezionale 3392/2025 Numero di raccolta generale 30527/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. del difensore di [OSCURATO:PERSONA] è stata richiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 27610 del 2024, che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannando il soccombente al pagamento delle spese; non ha svolto attività difensiva la società e parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il ricorso il difensore del Bruno lamenta che, nonostante fosse stata depositata istanza per la liquidazione del compenso ai sensi del DPR n. 115/2002, l’ordinanza non ha provveduto “alla liquidazione delle competenze secondo quanto previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato”, deducendo che “l’omessa liquidazione delle competenze costituisce un errore materiale suscettibile di correzione”; 2. il ricorso è inammissibile; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte v. Cass. n. 16877 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata), invero, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione; Numero registro generale 55/2025 Numero sezionale 3392/2025 Numero di raccolta generale 30527/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un eventuale vizio di formazione della volontà del giudice; nella specie alcun errore materiale è ravvisabile, atteso che, per la giurisprudenza di questa Corte, secondo la disciplina di cui al DPR n. 115/2002 la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della legge n. 25 del 2005, al giudice di rinvio oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione ovvero, nel caso di cassazione e decisione sul merito, a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito (Cass. n. 13935 del 2017, Cass. n. 11028 del 2009; Cass. n. 23007 del 2010); 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass. sez. un. n. 29432 del 2024), non avendo peraltro la società svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 55/2025 Numero sezionale 3392/2025 Numero di raccolta generale 30527/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Numero registro generale 55/2025 Numero sezionale 3392/2025 Numero di raccolta generale 30527/2025 Data pubblicazione 20/11/2025
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