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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 08977/2022

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__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14777 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E28 H703D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore\ -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Sa- lerno n. 1730/2018, pubblicata in data 9 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento notificatale dal Comune di Battipaglia ai sensi dell’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, per il pagamento dell’importo di € 49.305,23, a titolo di Ric. n. 14777/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14777/2019 Numero sezionale 394/2022 differenza sul prezzo dovuto per la vendita di un immobile sde-Numero di raccolta generale 8977/2022Data pubblicazione 18/03/2022 manializzato.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Salerno.

La Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Error in judi- cando – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 2, R.D. n. 639/1910) – art. 360, comma 1, n. 3».

La società ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto ammissibile la procedura di ingiunzione amministrativa di cui all’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 in relazione al credito oggetto della presente controversia, sostenendo che lo stesso non potrebbe ritenersi certo, liquido ed esigibile.

Il motivo è infondato.

È pacifico che il contratto di compravendita stipulato dalle parti (avente ad oggetto un bene immobile oggetto di sdemanializ- zazione) contenesse una clausola (dei cui precisi effetti si di- scute nel presente giudizio) in base alla quale il prezzo finale che avrebbe dovuto pagare la società acquirente sarebbe stato aggiornato dall’Agenzia del Territorio: si tratta, dunque, nella sostanza, di una clausola di arbitraggio, ai sensi dell’art. 1349 c.c., essendo stata deferita a un terzo la determinazione finale del prezzo definitivo della vendita.

È altresì pacifico che l’Agenzia del Territorio ha in effetti pun- tualmente determinato l’aggiornamento del suddetto prezzo.

Orbene, laddove sia deferita ad un terzo, ai sensi dell’art. 1349 c.c., la determinazione dell’esatto prezzo per un contratto di compravendita, anche laddove la determinazione debba Ric. n. 14777/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14777/2019 avvenire secondo equo apprezzamento, il prezzo stesso come Numero sezionale 394/2022Numero di raccolta generale 8977/2022 precisamente determinato dal terzo costituisce un credito certo, Data pubblicazione 18/03/2022 liquido ed esigibile, in quanto derivante da una specifica previ- sione negoziale relativa all’integrazione del contenuto del con- tratto stipulato dalle parti.

Di conseguenza, nella specie, la certezza, liquidità ed esigibilità devono essere altresì riconosciute al credito avente ad oggetto la differenza tra l’importo già versato dalla società acquirente, a titolo di prezzo, e la somma residua dovuta secondo l’aggior- namento effettuato dall’Agenzia del Territorio ai sensi dell’art.1349 c.c., cioè l’importo oggetto dell’ingiunzione contestata.

2. Con il secondo motivo si denunzia «Error in judicando – Art. 360, comma 1, n. 3): violazione dei canoni legali di ermeneu- tica contrattuale ex art. 1362 e 1371 c.c. con riferimento all’art. 3 commi 1 e 2 del rogito».

Secondo la società ricorrente, la corte di appello avrebbe inter- pretato in maniera erronea la clausola contrattuale relativa all’aggiornamento del prezzo, ritenendo che essa prevedesse l’aggiornamento dell’effettivo valore del bene immobile oggetto della compravendita e non la mera rivalutazione monetaria della somma di danaro in origine (ed in via provvisoria) versata dall’acquirente.

Anche questo motivo è infondato.

L’interpretazione della clausola contrattuale di cui si discute for- nita dalla corte di appello risulta del tutto coerente con il testo della stessa trascritto nel ricorso; in ogni caso, si tratta di una attività di interpretazione dell’effettivo contenuto della volontà negoziale, cioè di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, secondo il costante indirizzo di questa Corte (cfr., in proposito: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602 – 01: «l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di vio- lazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale Ric. n. 14777/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14777/2019 non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di me- Numero sezionale 394/2022Numero di raccolta generale 8977/2022 rito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici in- Data pubblicazione 18/03/2022 terpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giu- dice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata pri- vilegiata un’altra»); nel medesimo senso, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007, Rv. 594992 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5273 del 07/03/2007, Rv. 595445 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15604 del 12/07/2007, Rv. 598587 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010, Rv. 614628 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021, Rv. 660549 - 01).

Sotto tale profilo, le censure di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono, in sostanza, nella richiesta di una diversa interpre- tazione della volontà delle parti, cioè nella inammissibile conte- stazione di un accertamento di fatto riservato ai giudici del me- rito.

Sotto altro profilo, d’altronde, cioè laddove si potesse ritenere contestato – con il motivo di ricorso in esame – l’arbitraggio stesso, cioè l’equo apprezzamento del terzo che, ai sensi dell’art. 1349 c.c., è impugnabile in caso di manifesta iniquità o erroneità (salvo il caso di determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo, nella specie non ricorrente), la censura non potrebbe comunque ritenersi fondata.

Secondo l’indirizzo di questa Corte che il ricorso non offre motivi per rimeditare (cfr., in proposito: Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19677 del 01/10/2015, Rv. 637123 – 01), si tratta infatti, ancora una volta, di una valutazione riservata al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da adeguata motivazione.

Ric. n. 14777/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14777/2019 Numero sezionale 394/2022 Nella specie, la decisione impugnata è senz’altro sorretta, sul Numero di raccolta generale 8977/2022Data pubblicazione 18/03/2022 punto, da una più che adeguata motivazione in ordine all’equità ed alla ragionevolezza dell’apprezzamento operato dall’Agenzia del Territorio ai fini del calcolo dell’aggiornamento del prezzo dell’immobile e, in particolare, in ordine alla congruità del cri- terio di aggiornamento adottato, motivazione non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Ad ulteriore sostegno della correttezza della indicata conclu- sione si può, anzi, altresì osservare che la clausola contrattuale in esame ha ad oggetto l’aggiornamento del valore da prendere a base del corrispettivo della compravendita di un bene immo- bile, valore che non può di regola esaurirsi nel solo adegua- mento al mutato potere di acquisto della moneta, attesa l’on- tologica peculiarità strutturale del mercato immobiliare e la nota autonomia del suo andamento rispetto alle dinamiche in- flazionistiche.

3. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. n. 14777/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14777/2019 Numero sezionale 394/2022 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se Numero di raccolta generale 8977/2022Data pubblicazione 18/03/2022 dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 8 marzo 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 14777/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14777 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E28 H703D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore\ -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Sa- lerno n. 1730/2018, pubblicata in data 9 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento notificatale dal Comune di Battipaglia ai sensi dell’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, per il pagamento dell’importo di € 49.305,23, a titolo di Ric. n. 14777/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14777/2019 Numero sezionale 394/2022 differenza sul prezzo dovuto per la vendita di un immobile sde-Numero di raccolta generale 8977/2022Data pubblicazione 18/03/2022 manializzato. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Salerno. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Error in judi- cando – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 2, R.D. n. 639/1910) – art. 360, comma 1, n. 3». La società ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto ammissibile la procedura di ingiunzione amministrativa di cui all’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 in relazione al credito oggetto della presente controversia, sostenendo che lo stesso non potrebbe ritenersi certo, liquido ed esigibile. Il motivo è infondato. È pacifico che il contratto di compravendita stipulato dalle parti (avente ad oggetto un bene immobile oggetto di sdemanializ- zazione) contenesse una clausola (dei cui precisi effetti si di- scute nel presente giudizio) in base alla quale il prezzo finale che avrebbe dovuto pagare la società acquirente sarebbe stato aggiornato dall’Agenzia del Territorio: si tratta, dunque, nella sostanza, di una clausola di arbitraggio, ai sensi dell’art. 1349 c.c., essendo stata deferita a un terzo la determinazione finale del prezzo definitivo della vendita. È altresì pacifico che l’Agenzia del Territorio ha in effetti pun- tualmente determinato l’aggiornamento del suddetto prezzo. Orbene, laddove sia deferita ad un terzo, ai sensi dell’art. 1349 c.c., la determinazione dell’esatto prezzo per un contratto di compravendita, anche laddove la determinazione debba Ric. n. 14777/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14777/2019 avvenire secondo equo apprezzamento, il prezzo stesso come Numero sezionale 394/2022Numero di raccolta generale 8977/2022 precisamente determinato dal terzo costituisce un credito certo, Data pubblicazione 18/03/2022 liquido ed esigibile, in quanto derivante da una specifica previ- sione negoziale relativa all’integrazione del contenuto del con- tratto stipulato dalle parti. Di conseguenza, nella specie, la certezza, liquidità ed esigibilità devono essere altresì riconosciute al credito avente ad oggetto la differenza tra l’importo già versato dalla società acquirente, a titolo di prezzo, e la somma residua dovuta secondo l’aggior- namento effettuato dall’Agenzia del Territorio ai sensi dell’art.1349 c.c., cioè l’importo oggetto dell’ingiunzione contestata. 2. Con il secondo motivo si denunzia «Error in judicando – Art. 360, comma 1, n. 3): violazione dei canoni legali di ermeneu- tica contrattuale ex art. 1362 e 1371 c.c. con riferimento all’art. 3 commi 1 e 2 del rogito». Secondo la società ricorrente, la corte di appello avrebbe inter- pretato in maniera erronea la clausola contrattuale relativa all’aggiornamento del prezzo, ritenendo che essa prevedesse l’aggiornamento dell’effettivo valore del bene immobile oggetto della compravendita e non la mera rivalutazione monetaria della somma di danaro in origine (ed in via provvisoria) versata dall’acquirente. Anche questo motivo è infondato. L’interpretazione della clausola contrattuale di cui si discute for- nita dalla corte di appello risulta del tutto coerente con il testo della stessa trascritto nel ricorso; in ogni caso, si tratta di una attività di interpretazione dell’effettivo contenuto della volontà negoziale, cioè di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, secondo il costante indirizzo di questa Corte (cfr., in proposito: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602 – 01: «l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di vio- lazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale Ric. n. 14777/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14777/2019 non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di me- Numero sezionale 394/2022Numero di raccolta generale 8977/2022 rito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici in- Data pubblicazione 18/03/2022 terpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giu- dice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata pri- vilegiata un’altra»); nel medesimo senso, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007, Rv. 594992 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5273 del 07/03/2007, Rv. 595445 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15604 del 12/07/2007, Rv. 598587 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010, Rv. 614628 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021, Rv. 660549 - 01). Sotto tale profilo, le censure di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono, in sostanza, nella richiesta di una diversa interpre- tazione della volontà delle parti, cioè nella inammissibile conte- stazione di un accertamento di fatto riservato ai giudici del me- rito. Sotto altro profilo, d’altronde, cioè laddove si potesse ritenere contestato – con il motivo di ricorso in esame – l’arbitraggio stesso, cioè l’equo apprezzamento del terzo che, ai sensi dell’art. 1349 c.c., è impugnabile in caso di manifesta iniquità o erroneità (salvo il caso di determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo, nella specie non ricorrente), la censura non potrebbe comunque ritenersi fondata. Secondo l’indirizzo di questa Corte che il ricorso non offre motivi per rimeditare (cfr., in proposito: Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19677 del 01/10/2015, Rv. 637123 – 01), si tratta infatti, ancora una volta, di una valutazione riservata al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da adeguata motivazione. Ric. n. 14777/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14777/2019 Numero sezionale 394/2022 Nella specie, la decisione impugnata è senz’altro sorretta, sul Numero di raccolta generale 8977/2022Data pubblicazione 18/03/2022 punto, da una più che adeguata motivazione in ordine all’equità ed alla ragionevolezza dell’apprezzamento operato dall’Agenzia del Territorio ai fini del calcolo dell’aggiornamento del prezzo dell’immobile e, in particolare, in ordine alla congruità del cri- terio di aggiornamento adottato, motivazione non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Ad ulteriore sostegno della correttezza della indicata conclu- sione si può, anzi, altresì osservare che la clausola contrattuale in esame ha ad oggetto l’aggiornamento del valore da prendere a base del corrispettivo della compravendita di un bene immo- bile, valore che non può di regola esaurirsi nel solo adegua- mento al mutato potere di acquisto della moneta, attesa l’on- tologica peculiarità strutturale del mercato immobiliare e la nota autonomia del suo andamento rispetto alle dinamiche in- flazionistiche. 3. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. n. 14777/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 14777/2019 Numero sezionale 394/2022 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se Numero di raccolta generale 8977/2022Data pubblicazione 18/03/2022 dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 8 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 14777/2019 – Sez. 3 – Ad. 8 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F