CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 49654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno, pronunciando nei confronti dell'odierna ri- corrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA];confermava la sentenza emessa in data 3/3/2020 dal Tribunale di Vallo della Lucania che / le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; con condanna al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, oltre alla refusione delle spese in favore della predetta, in quanto riconosciut colpevole del reato di cui all'art. 589 co. 2 cod. pen. perché, quale conducente della Fiat. Panda tg. DA P4178, nel percorrere con la sua auto la SP 430 cori dire- zione di Ceraso, immessasi sulla carreggiataidecideva repentinamente di rallentare lino 6 quasi all'arresto del veicolo,con l'intento inverosimile di invertire la marciai quel punto mentre occupava la corsia destra della SP 4301veniva urtata violen- temente da tergo dall'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale teneva una velocità di circa 73 km/h e proveniva da lato Salerno; a seguito dell'urto si verificavano sensibili spostamenti delle auto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si spostava in avanti e verso destra per circa 15.40 mt, arrestando la sua marcia a ridosso della striscia di margine destro della corsia, mentre la [OSCURATO:PERSONA] assumeva un moto aberrante verso sinistra di circa ml 20, con notevole componente rotazionale antioraria, di entità tale da determinare l'espulsione dall'abitacolo della terza tra- sportata [OSCURATO:PERSONA], arrestando la marcia a ridosso del muretto al margine opposto della carreggiata, per effetto di evoluzione cinetica, gialla direzione oppo- sta del medesimo tratto di stradak proveniva il motociclo [OSCURATO:PERSONA]. AZ 752791 condotto da [OSCURATO:PERSONA] la quale, per effetto dello spavento, perdeva il controllo del veicolo e finiva a terra, seguito delle predette condotte cagionava, per colpa specifica derivante dalla violazione degli artt. 140, 141, 142, 149 CdS, la morte di [OSCURATO:PERSONA] e lesioni personali lievissime a [OSCURATO:PERSONA], conducente del mo- tociclo, [OSCURATO:PERSONA], terza trasportata dalla [OSCURATO:PERSONA]: segnatamente la Mongiello rallentando o arrestando la marcia della sua auto costituita pericolo ed intralcio per la circolazione e per il suo flusso. [OSCURATO:PERSONA] della Lucania, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (data così modificata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Mongiello, deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.Con un primo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 177 co. 1, Ltt. c), 191, 253, 259 e 360 cod. proc. pen. e vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha valutato come mera illazione la possibilità che l'autovettura tamponante possa essere stata manomessa. Ci si duole che la Corte di Appello di Salerno, in sede di motivazione, non abbia fornito alcun riscontro degli elementi, sui quali abbia ipotizzato "assenza di discrasie tra lo stato dei veicoli come riscontrato dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti e quello poi constatato dal consulente" (pagg. 4 - 5), sebbene nel rispetto delle norme di legge, deve esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la moti- vazione posta a base della decisione adottata. Gli accertamenti tecnici eseguiti, dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA], sarebbero privi del requisito dell'attendibilità, per la illegittima conservazione del corpo del reato. Con il secondo motivo, si lamenta carenza e contraddittorietà della motiva- zione in relazione alla valutazione delle prove in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'applicazione dei criteri di calcolo nella velocità tenuta dai veicoli e la collocazione della defunta; in sede di consulenza, l'Ing. [OSCURATO:PERSONA]‘ riferiva di aver individuato la ve- locità del veicolo, [OSCURATO:PERSONA], al momento del tamponamento con la [OSCURATO:PERSONA] pari "a circa 73 Km/h" e segnatamente: "tale valore, pur se calcolato adottando valori per le grandezze, ed i coefficienti non accertabili in maniera univoca, appare compatibile con la dinamica innescata a seguito dei tamponamento e. in partico- lare. con l'entità dei danni subiti dai due veicoli,' (relazione tecnica pag. 15, primo capoverso). Alcun elemento, in sede peritale, viene offerto per comprendere at- traverso quali leggi della dinamica e/o della cinetica,, l'Ing. Bertini x sia giunto alle determinazioni sopra emarginate. Si lamenta in particolare che la é-orte territoriale non abbia adeguatamente risposto al quinto motivo di appello, che conteneva rilievi in ordine non solo alla diversa qualità e spessore dei lamierati delle due autovetture, ma anche alla rile- vanza Oella corretta individuazione della velocità, sia in relazione all'ipotesi di scar- rocciamento e sia alla circostanza che i veicoli procedessero nella stessa direzione di marcia. E anche al settimo motivo di appello, deducendo il ricorrente che le motiva- zioni poste a sostegno del motivo dello stesso evidenziavano che [OSCURATO:PERSONA] occupava il posto passeggero anteriore, diversamente da quanto erroneamente ricostruito dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA] che la collocava sul sedile posteriore (pag. 14 secondo capoverso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la frattura dei due assi tubolari che sostengono lo schienale della seduta anteriore così come il piegamento cen- trale della parte superiore del tubolare di tenuta della seduta posteriore che erano di per se indicativi di un tamponamento nella parte posteriore de! veicolo [OSCURATO:PERSONA] avvenuto con velocità elevata e maggiore di quella riferita dal perito in relazione all'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente, per il ricorrente, non sì spie- gherebbe come poteva spezzarsi lo schienale del sedile anteriore passeggero vuoto, se non con la presenza del passeggero ivi seduto. Con il terzo e quarto motivo di ricorso si assume travisamento della prova rispetto alla lettura dell'elaborato peritale. Il ricorrente evidenzia che le conclusioni dei consulente tecnico non si pre- stano in alcun moco ad una lettura o interpretazione diversa dai significato lette- rale delle parole, che lo stesso ha vergato in sete di consulenza, per cui l'ipotetica e non dimostrata "inversione a U' è una mera congettura, di carattere probabili- stico, per cui la stessa, in quanto mera congettura, non poteva in alcun modo prestarsi al grado di certezza evocato dal Tribunale di Vallo della Lucania. Il ricorrente sottolinea che In sede di elaborato non raggiunge alcun elemento di certezza in ordine allo stato di movimento della [OSCURATO:PERSONA], nei momenti ante- cedenti il tamponamento. La ricorrente ricorda che, in sede di appello, nel sesto motivo dì gravame, la difesat aveva prospettato una diversa ricostruzione del sinistro, riferendo che la [OSCURATO:PERSONA] veniva ed essere urtata nella parte posteriore, in ragione deitentativo posto in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] di svicolare a sinistri, in quanto li conducente delle [OSCURATO:PERSONA], "distratto" o "altro", si accorgeva all'ultimo momento della presenza del veicolo investito. E che tale ricostruzione, trova riscontro nell'attività istruttoria espletata, e segnatamente nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], trascritte nel verbale di spontanee dichiarazioni testimonia0a, redatto dai Carabinieri in data 19/08/2009. Con il quinto motivo, si lamenta l'omessa motivazione in merito ad un ra- gionevole dubbio nella formazione del giudizio di responsabilità. Per la ricorrente l'affermata incertezza che emerge dalle conclusioni elaborate dal perito della Procura comprova, quantomeno, un complessivo quadro da consi- derarsi contraddittorio ed altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'imputato "oltre ogni ragionevole dubbio", essendo pacifico, del resto, l'intrin- seca contraddittorietà di dati fondamentali che si leggono in sentenza e nella re- lazione peritale: a. "forse nell'intento di eseguire manovra di inversione ad 'U' per imboccare l'uscita per Valli° della Lucania (quindi per rientrare in tale località)"; b. "incertezza sullo stato di moto della [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'urto, se ferma o in movimento sia pur lento"; c. "Allora l'urto della parte posteriore spigolare... potrebbe essere dovuto ad una manovra di emergenza del conducente dell'auto- vettura che ha tamponato, mi spiego... nel tentativo di evitare l'impatto? Era una ipotesi" Testualmente conferma: "è una ipotesi".Tali passaggi -si sostiene- costituiscono, già di per sé, un primo, eloquente segnale di un insieme probatorio tutt'altro che contrassegnato da evidenza oltre il ragionevole dubbio. Con il sesto motivo, si lamenta l'omessa rimodulazione dei termini della pre- scrizione in ragione della riconosciuta circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 589 bis co. 7 co. 7. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. In premessa, in relazione alla reiterata denunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen. va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196). Quanto al dedotto travisamento della prova va evidenziato, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, co. 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle consi- derazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Pertanto, la mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione ine- sistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla neces- sità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame par- cellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrap- porre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei pre- cedenti gradi di merito (cfr. ex multis Sez. 6 n. 25255/2012, Rv. 253099). Non va trascurato, peraltro, che, questa Corte, con orientamento che il Colle- gio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui , sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta da/la L. n. 46 del 2006, è ora sinda- cabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice; conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 269217). Nel caso dì specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. 3. Ebbene, il proposto ricorso si palesa come meramente reiterativo dei motivi dedotti in sede di merito, prospettando non solo una lettura unilaterale dei dati probatori (con riguardo alla presunta lacunosità della consulenza del P.M.), ma una pretesa violazione di legge non correlata al ragionamento probatorio tenuto dalla Corte territoriale che, infatti, con una motivazione congrua, coerente e priva di aporie logiche, senza errori nella valutazione del significato probatorio delle prove in esame, si sofferma sulla riconducibilità della condotta attribuibile alla ri- corrente (attentamente vagliata rispetto ad una condotta in violazione di plurime disposizioni del codice della strada) ad un fattore causale (finanche concausale, nella motivazione) nel determinismo dell'evento. /ctu ()culi inammissibile è il motivo volto a censurare il giudizio della Corte territoriale di asserita superficialità nel confutare la doglianza difensiva in ordine all'affidamento del veicolo tamponante al proprietario [OSCURATO:PERSONA] (e al rischio di manomissione da parte di questi), non solo perché non pertinente rispetto all'iter argomentativo fondato sulle risultanze processuali in atti (ovvero la man- cata rilevazione da parte del consulente tecnico di discrasie tra le fotografie riprese dai Carabinieri e le condizioni in cui si trovava il veicolo al momento dell'esame, pur dopo il periodo di custodia), ma anche perché non dedotto - nei termini so- vrapponibili a quelli odierni, visto che a pag. 3 dell'appello si legge solo di una possibile esposizione del veicolo ad alterazioni - in sede di gravame del merito, rispetto ad un'eccezione di inutilizzabilità della prova ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. non preannunciata. Generiche e tutte in fatto appaiono, poi, le censure rispetto alla metodologia adottata dal consulente del P.M. nella ricostruzione dei fatti, non ravvisandosi per contro alcuna carenza argomentativa sull'adesione da parte della Corte territoriale agli esiti di tale consulenza - sia con riguardo all'analisi della posizione di quiete o ridotto movimento dell'autovettura condotta dall'imputata, che alla stima della ve- locità mantenuta dal veicolo tamponante, che alle diverse rotazioni della [OSCURATO:PERSONA], esiti attentamente scrutinati e comunque non rapportabili ad un confronto con altri accertamenti tecnici della difesa, in grado di confutarne l'attendibilità. Altrettanto generici appaiono, poi, i dubbi che vengono formulati sulle verifi- che peritali sull'assenza (o ridotta velocità) della [OSCURATO:PERSONA] o sulla collocazione della de cuius sul sedile posteriore, per contro ragionevolmente spiegati con me- todica scientifica (oltre che grazie alle dichiarazioni dei presenti utilizzabili ai fini peritali), e denegate dal difensore senza la produzione di elementi fattuali utili, in prospettiva finanche del ragionevole dubbio che si vuole insinuato, pur in assenza di ricostruzioni alternative scriminanti l'accertata condotta colposa della preve- nuta. Né l'avere interpretato la congettura del consulente della imminente "inver- sione a U" da parte della Panda come circostanza acquisita in termini di certezza scalfisce il ragionamento probatorio del giudice del gravame del merito, corretta- mente incentrato non sulle probabili intenzioni della Mongiello, ma sulla condizione di pericolo e intralcio obiettivamente provocata dal posizionamento del veicolo (pressochè fermo nella propria carreggiata divisa da doppia striscia continua con quella di percorrenza contraria, all'altezza di una corsia di decelerazione situata al margine opposto) e dalla sua ridotta velocità (in violazione degli artt. 140 e 141 CDS). La Corte, pertanto, risulta avere assolto adeguatamente il proprio onere mo- tivazionale, d'altro canto in assenza di deduzioni tecniche di senso contrario e in vista di ipotesi alternative rimaste solo sul piano congetturale. Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un inci- dente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se, come nel caso in esame, sorretti da adeguata moti- vazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sot- tratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprez- zamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua di- namica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità e la determina- zione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294). 4. Manifestamente infondato è anche il motivo attinente alla mancata rimo- dulazione dei termini della prescrizione in ragione del riconoscimento (nel corpo della motivazione) del concorso di colpa del conducente della [OSCURATO:PERSONA] (utente anch'esso della strada, seppure tecnicamente non persona offesa), rilevante ai sensi dell'art. 589 bis co. 7 cod. pen. Anche in relazione a tale motivo, dirimente appare il rilievo che la questione non è stata dedotta con l'atto di appello. E, in ogni caso si verserebbe, nella specie, in un'ipotesi di circostanza attenuante ad effetto speciale, per ciò solo ininfluente ai fini del calcolo dei termini di prescrizione ex art. 157, co. 2, cod. pen. (cfr. ex multis Sez. 3, n. 47311 del 24/09/2015, G,N., Rv. 265270; Sez. 3, n. 29507 del 13/02/2019, Caruso, Rv. 276549). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara in