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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22938/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1387/2019 R.G. proposto da Comune di Vanzago, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 125, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento –ricorrente in via incidentale – contro Comune di Vanzago; –intimato – avverso la sentenza n. 2509/2018, depositata il 30 maggio 2018, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. –con sentenza n. 2509/2018, depositata il 30 maggio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla stessa appellante in relazione agli anni 2010 e 2011, ed al possesso di terreni edificabili; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - andava disatteso il motivo di appello che involgeva il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, motivazione che, di vero, esponeva «tutti gli elementi … idonei per pervenire alla determinazione del valore delle aree in contestazione e a garantire il diritto di difesa del contribuente»; -diversamente fondato doveva ritenersi il gravame con riferimento ai criteri di determinazione del valore venale delle aree in quanto: a) –per i terreni in questione, ricadenti «in zona C2/1», la stessa delibera comunale adottata esponeva «un valore stabilito dall’ente di € 160,00 al mq.», valore inferiore a quello oggetto di rettifica (in € 300,00 al mq.) ed allo stesso valore risultante dall’atto di acquisto dei terreni;b) - la contribuente aveva sostenuto i costi delle opere di urbanizzazione e, oltretutto, aveva ceduto al Comune, a titolo gratuito, una «consistente parte delle aree (ben 28.4120 mq su 45.020 mq)», così che il valore dichiarato dalla parte (in € 189,91 al mq.) risultava superiore a quello indicato «dal Comune per zone omogenee ricadenti in zona C/2»; c) –la capacità edificatoria delle aree in questione non era «mutata nel corso degli anni» ela stessa perizia prodotta dall’Ente esponeva un valore (di € 200 al mq.) «sostanzialmente non diverso dal valore dichiarato dall’appellante»;

2. –il Comune di Vanzago ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso , che espone l’articolazione di un motivo di ricorso incidentale, ed ha depositato memoria.

Considerato che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violaz ione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, c omma 5, deducendo, in sintesi, che l’accertamento di valore era stato condotto dal giudice del gravame con riferimento - piuttosto che a quello corrente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tenuto conto dell’urbanizzazione della zona e della convenzione di lottizzazione conclusa con l’Ente - al valore di acquisto di terreni che, a quel momento, avevano natura agricola e sulla base di una consulenza di parte che. ascendendo all’anno 2 003 , precedeva, per l’appunto, la lottizzazione delle aree; - il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, cit., sotto il profilo della manifesta discrasia emergente dalla gravata sentenza che, nel ritenere congruo un valore delle aree in ragione di € 200,00 al mq., aveva con ciò avallato la determinazione di una base imponibile del tributo correlata al valore (inferiore) dichiarato dalla parte in € 189,00 al mq., così venendo meno all’obbligo di «una stima puntuale necessaria ai fini dell’individuazione di un corretto valore»; 1.1 –con un solo motivo di ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212,art. 7, deducendo, in sintesi, che gli avvisi di accertamento -articolando «formule stereotipate e di stile, meramente riproduttive di precetti normativi» - non esponevano affatto i criteri di accertamento del maggior valore venale delle aree, qual posto a fondamento della rettifica operata, e non recavano, quindi, alcuna indicazione in ordine tanto ai valori (e prezzi medi) accertati quanto alla connotazione delle aree poste a comparazione con quelle oggetto di tassazione, le une e le altre essendo, poi, rimaste del tutto inespresse quanto alle relative caratteristiche;

2. –i due motivi di ricorso principale - che pur prospettano profili di inammissibilità - sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi; 2.1 – ne consegue, quindi, l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente, essendosi affermato che, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nelmerito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito.

Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.» (v.

Cass. Sez.

U., 6 marzo 2009, n. 5456 cui adde Cass., 14 marzo 2018, n. 6138; Cass., 6 marzo 2015, n. 4619; Cass. Sez.

U., 25 marzo 2013, n. 7381);

3. – diversamente da quanto assume il ricorrente, il giudice del gravame ha condotto uno specifico accertamento in fatto rilevando, come anticipato, la congruità del valore venale delle aree edificabili, oggetto di dichiarazione da parte della contribuente, sulla base dei dati istruttori hinc et indeofferti al giudizio e, dunque, tenendo conto della stessa delibera adottata dall’Ente locale [in tema di predeterminazione del valore, per zone omogenee, di aree edificabili; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, c. 1, lett. g)], e de i costi sostenuti per l’edificazione; 3.1 – un siffatto accertamento, pertanto, è stato condotto nel rispetto dei principi di diritto esposti dalla Corte che, per l’appunto, ha rilevato, per un verso, che le deliber e , previst e d al d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59,- con l e qual i il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti ( Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137), e, per il restante, che l'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone, peraltro, di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie delle aree edificabili , nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio ( Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 15 giugno 2016, n. 12377; Cass., 5 marzo 2014, n. 5161); -né emerge affatto, dalla gravata sentenza, che l’accertamento di valore sia stato condotto con riferimento a periodo diverso da quello cui afferivano gli avvisi di accertamento in contestazione, avendo, in particolare, il giudice del gravame rimarcato che, nel corso del tempo, la capacità edificatoria delle aree non era variatae che , ai fini di detto accertamento, rilevavano (anche) i costi sostenuti per l’edificazione; 3.2 –i due motivi di ricorso, pertanto, sottopongono alla Corte un non consentito riesame dei dati istruttori valutati dal giudice del gravame e, per di più, in completa anomia di riferimenti a fatti decisivi il cui esame sia stato omesso (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ); - come , difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi- violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v.

Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez.

U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499);

4. - le spese del giudizio di legitt imità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1387/2019 R.G. proposto da Comune di Vanzago, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 125, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento –ricorrente in via incidentale – contro Comune di Vanzago; –intimato – avverso la sentenza n. 2509/2018, depositata il 30 maggio 2018, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. –con sentenza n. 2509/2018, depositata il 30 maggio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla stessa appellante in relazione agli anni 2010 e 2011, ed al possesso di terreni edificabili; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - andava disatteso il motivo di appello che involgeva il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, motivazione che, di vero, esponeva «tutti gli elementi … idonei per pervenire alla determinazione del valore delle aree in contestazione e a garantire il diritto di difesa del contribuente»; -diversamente fondato doveva ritenersi il gravame con riferimento ai criteri di determinazione del valore venale delle aree in quanto: a) –per i terreni in questione, ricadenti «in zona C2/1», la stessa delibera comunale adottata esponeva «un valore stabilito dall’ente di € 160,00 al mq.», valore inferiore a quello oggetto di rettifica (in € 300,00 al mq.) ed allo stesso valore risultante dall’atto di acquisto dei terreni;b) - la contribuente aveva sostenuto i costi delle opere di urbanizzazione e, oltretutto, aveva ceduto al Comune, a titolo gratuito, una «consistente parte delle aree (ben 28.4120 mq su 45.020 mq)», così che il valore dichiarato dalla parte (in € 189,91 al mq.) risultava superiore a quello indicato «dal Comune per zone omogenee ricadenti in zona C/2»; c) –la capacità edificatoria delle aree in questione non era «mutata nel corso degli anni» ela stessa perizia prodotta dall’Ente esponeva un valore (di € 200 al mq.) «sostanzialmente non diverso dal valore dichiarato dall’appellante»; 2. –il Comune di Vanzago ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso , che espone l’articolazione di un motivo di ricorso incidentale, ed ha depositato memoria. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violaz ione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, c omma 5, deducendo, in sintesi, che l’accertamento di valore era stato condotto dal giudice del gravame con riferimento - piuttosto che a quello corrente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tenuto conto dell’urbanizzazione della zona e della convenzione di lottizzazione conclusa con l’Ente - al valore di acquisto di terreni che, a quel momento, avevano natura agricola e sulla base di una consulenza di parte che. ascendendo all’anno 2 003 , precedeva, per l’appunto, la lottizzazione delle aree; - il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, cit., sotto il profilo della manifesta discrasia emergente dalla gravata sentenza che, nel ritenere congruo un valore delle aree in ragione di € 200,00 al mq., aveva con ciò avallato la determinazione di una base imponibile del tributo correlata al valore (inferiore) dichiarato dalla parte in € 189,00 al mq., così venendo meno all’obbligo di «una stima puntuale necessaria ai fini dell’individuazione di un corretto valore»; 1.1 –con un solo motivo di ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212,art. 7, deducendo, in sintesi, che gli avvisi di accertamento -articolando «formule stereotipate e di stile, meramente riproduttive di precetti normativi» - non esponevano affatto i criteri di accertamento del maggior valore venale delle aree, qual posto a fondamento della rettifica operata, e non recavano, quindi, alcuna indicazione in ordine tanto ai valori (e prezzi medi) accertati quanto alla connotazione delle aree poste a comparazione con quelle oggetto di tassazione, le une e le altre essendo, poi, rimaste del tutto inespresse quanto alle relative caratteristiche; 2. –i due motivi di ricorso principale - che pur prospettano profili di inammissibilità - sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi; 2.1 – ne consegue, quindi, l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente, essendosi affermato che, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nelmerito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.» (v. Cass. Sez. U., 6 marzo 2009, n. 5456 cui adde Cass., 14 marzo 2018, n. 6138; Cass., 6 marzo 2015, n. 4619; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7381); 3. – diversamente da quanto assume il ricorrente, il giudice del gravame ha condotto uno specifico accertamento in fatto rilevando, come anticipato, la congruità del valore venale delle aree edificabili, oggetto di dichiarazione da parte della contribuente, sulla base dei dati istruttori hinc et indeofferti al giudizio e, dunque, tenendo conto della stessa delibera adottata dall’Ente locale [in tema di predeterminazione del valore, per zone omogenee, di aree edificabili; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, c. 1, lett. g)], e de i costi sostenuti per l’edificazione; 3.1 – un siffatto accertamento, pertanto, è stato condotto nel rispetto dei principi di diritto esposti dalla Corte che, per l’appunto, ha rilevato, per un verso, che le deliber e , previst e d al d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59,- con l e qual i il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti ( Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137), e, per il restante, che l'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone, peraltro, di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie delle aree edificabili , nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio ( Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 15 giugno 2016, n. 12377; Cass., 5 marzo 2014, n. 5161); -né emerge affatto, dalla gravata sentenza, che l’accertamento di valore sia stato condotto con riferimento a periodo diverso da quello cui afferivano gli avvisi di accertamento in contestazione, avendo, in particolare, il giudice del gravame rimarcato che, nel corso del tempo, la capacità edificatoria delle aree non era variatae che , ai fini di detto accertamento, rilevavano (anche) i costi sostenuti per l’edificazione; 3.2 –i due motivi di ricorso, pertanto, sottopongono alla Corte un non consentito riesame dei dati istruttori valutati dal giudice del gravame e, per di più, in completa anomia di riferimenti a fatti decisivi il cui esame sia stato omesso (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ); - come , difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi- violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v. Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499); 4. - le spese del giudizio di legitt imità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contribut
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