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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15278/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata prova del possesso dell'imputato dei beni oggetto di ricettazione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta da pagina 4 della sentenza impugnata dove i giudici di merito, nel motivare il rigetto del motivo di appello sull'affermazione di responsabilità, disattendono la prospettazione difensiva secondo cui l'imputato avrebbe avuto il possesso della merce a fini personali e non per la vendita.

A fronte, dunque, di una simile circostanza, non può essere messo in discussione in sede di legittimità il possesso della merce da parte dell'imputato, essendo questo un elemento pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente proprio nel corso dei giudizi di merito; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., denunciando rispettivamente la mancanza della prova certa sulla destinazione della merce per la vendita e l'inidoneità della condotta a integrare la fattispecie in esame per la grossolanità della contraffazione, non sono consentiti in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in relazione al primo profilo, la destinazione alla vendita è stata ricavata non solo dal numero di capi contraffatti, ma anche da altri convergenti elementi di tipo esterno, logicamente incompatibili con una differente destinazione, tra cui la presenza del cartellino con il prezzo e la circostanza che detti prodotti fossero ancora confezionati (pag. 4); che, con riferimento alla seconda doglianza, la Cote di merito, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, ha rilevato come, per la configurazione della fattispecie in esame, non sia necessario che la contraffazione sia professionale, ma solo che sia astrattamente idonea a ledere il legittimo affidamento degli acquirenti sulla genuinità dei prodotti immessi sul mercato (pag. 4); [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 6);che, con riferimento invece alle attenuanti generiche, risulta dalla lettura della sentenza impugnata - contrariamente agli assunti difensivi - che siano già state concesse nella loro massima estensione (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata prova del possesso dell'imputato dei beni oggetto di ricettazione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta da pagina 4 della sentenza impugnata dove i giudici di merito, nel motivare il rigetto del motivo di appello sull'affermazione di responsabilità, disattendono la prospettazione difensiva secondo cui l'imputato avrebbe avuto il possesso della merce a fini personali e non per la vendita. A fronte, dunque, di una simile circostanza, non può essere messo in discussione in sede di legittimità il possesso della merce da parte dell'imputato, essendo questo un elemento pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente proprio nel corso dei giudizi di merito; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., denunciando rispettivamente la mancanza della prova certa sulla destinazione della merce per la vendita e l'inidoneità della condotta a integrare la fattispecie in esame per la grossolanità della contraffazione, non sono consentiti in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in relazione al primo profilo, la destinazione alla vendita è stata ricavata non solo dal numero di capi contraffatti, ma anche da altri convergenti elementi di tipo esterno, logicamente incompatibili con una differente destinazione, tra cui la presenza del cartellino con il prezzo e la circostanza che detti prodotti fossero ancora confezionati (pag. 4); che, con riferimento alla seconda doglianza, la Cote di merito, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, ha rilevato come, per la configurazione della fattispecie in esame, non sia necessario che la contraffazione sia professionale, ma solo che sia astrattamente idonea a ledere il legittimo affidamento degli acquirenti sulla genuinità dei prodotti immessi sul mercato (pag. 4); [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 6);che, con riferimento invece alle attenuanti generiche, risulta dalla lettura della sentenza impugnata - contrariamente agli assunti difensivi - che siano già state concesse nella loro massima estensione (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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