Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:167
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance du [OSCURATO:PERSONA]123/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Medicinali per uso umano — Avvio, ai sensi dell’art. 30 della direttiva 2001/83/CE, della procedura di cui all’art. 32 di tale direttiva — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 2 giugno 2004
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori — Atti preparatori
— Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di adire il comitato per le specialità farmaceutiche per un parere motivato — Atto che costituisce
una fase preliminare di un procedimento consultivo — Esclusione
(Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83/CE, art. 30)
Costituiscono atti o decisioni impugnabili con un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, solamente i provvedimenti
che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna. Allorché si tratta di atti
o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono
atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine
di tale procedura, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale. La situazione sarebbe
differente solamente se atti o decisioni adottati nel corso della fase preparatoria non solo possedessero le caratteristiche
giuridiche proprie degli atti impugnabili, ma costituissero anche il momento conclusivo di un procedimento speciale, distinto
da quello attraverso il quale l’istituzione perviene ad adottare la decisione nel merito.
Pertanto, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di adire il comitato per le specialità farmaceutiche ai sensi dell’art. 30 della
direttiva 2001/83 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di ottenere un parere motivato
quale quello sull’armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche di un prodotto, non è un atto impugnabile. Infatti, questa
decisione non stabilisce una posizione definitiva dell’istituzione e non costituisce neppure il momento conclusivo di un procedimento
speciale, distinto da quello che può sfociare in una decisione relativa a tale armonizzazione, ma si limita a porre in atto
una procedura consultiva, di cui costituisce solo una fase preliminare.
(v. punti 21-23, 26)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
2 giugno 2004
(1)
«Medicinali per uso umano – Avvio, ai sensi dell'art. 30 della direttiva 2001/83/CE, della procedura di cui all'art. 32 di tale direttiva – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»
Nella causa T-123/03,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Sandwich, Kent ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai sigg. D. Anderson, QC, K. Bacon, barrister, I. Dodds-Smith e
T. Fox, solicitors,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. H. Støvlbaek e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 gennaio 2003 di avviare, ai sensi dell'art. 30 della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali
per uso umano (GU L 311, pag. 67), una procedura di deferimento all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA),
in relazione al Lopid,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Ambito normativo
1
L’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA), istituita dall’art. 49 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio
1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e
veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1), è responsabile del coordinamento
delle risorse scientifiche messe a sua disposizione dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri per la valutazione e la vigilanza
dei medicinali. In conformità all’art. 51 di tale regolamento, l’EMEA mira a fornire agli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle istituzioni
comunitarie una consulenza al massimo livello scientifico su tutti i problemi di valutazione della qualità, sicurezza ed efficacia
dei medicinali per uso umano o veterinario, che le sono sottoposti in conformità della legislazione comunitaria relativa ai
medicinali. Ai sensi dell’art. 50, n. 1, dello stesso regolamento, l’EMEA è composta da vari comitati e servizi, tra cui il
comitato per le specialità medicinali (Committee for [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «CPMP»), che è incaricato
di elaborare i pareri dell’EMEA sui problemi riguardanti la valutazione dei medicinali per uso umano.
2
La seconda direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/319/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 147, pag. 13), come modificata dalla direttiva del
Consiglio 14 giugno 1993, 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali (GU
L 214, pag. 22) (in prosieguo: la «direttiva 75/319 modificata»), è stata codificata nella direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311,
pag. 67; in prosieguo: il «codice HUM»).
3
L’art. 30 del codice HUM dispone quanto segue:
«Quando uno stesso medicinale è stato oggetto di varie domande di autorizzazione all’immissione in commercio, presentate a
norma dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1 e dell’articolo 11, e quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno emesso decisioni
divergenti in merito all’autorizzazione di detto medicinale, alla sospensione o alla revoca della medesima, uno Stato membro
o la [OSCURATO:PERSONA] o il titolare dell’autorizzazione possono adire il [CPMP] ai fini dell’applicazione della procedura di cui
all’articolo 32.
Lo Stato membro interessato, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o la [OSCURATO:PERSONA] specificano chiaramente
la questione sottoposta al parere del [CPMP] e, se del caso, ne informano il titolare.
[OSCURATO:PERSONA] membri e il titolare dell’autorizzazione trasmettono al [CPMP] tutte le informazioni disponibili riguardanti la
questione».
4
Secondo la procedura dell’art. 32 del codice HUM, il [CPMP] emette un parere motivato sulla questione. Nel corso di tale procedura,
il titolare dell’autorizzazione di immissione in commercio (in prosieguo: la «AIC») può essere invitato a presentare esplicazioni.
Egli può presentare ricorso contro il parere motivato del CPMP dinanzi allo stesso comitato. L’EMEA, se del caso previa revisione
da parte del CPMP, trasmette il parere definitivo del comitato agli [OSCURATO:PERSONA] membri, alla [OSCURATO:PERSONA] e al titolare dell’AIC.
5
Ai sensi dell’art. 33 del codice HUM, entro trenta giorni dalla ricezione del parere la [OSCURATO:PERSONA] elabora un progetto di
decisione, tenendo conto della normativa comunitaria. Qualora tale progetto si discosti dal parere del CPMP, la [OSCURATO:PERSONA]
spiega dettagliatamente le precise motivazioni delle divergenze.
6
In forza dell’art. 34 del codice HUM, la decisione definitiva è adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] o, se del caso, dal Consiglio,
secondo la procedura di cui all’art. 121, n. 2, del codice HUM. Tale decisione è notificata agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati
e al titolare dell’AIC. [OSCURATO:PERSONA] membri, entro trenta giorni dalla notificazione, rilasciano, revocano o modificano conseguentemente
l’AIC.
7
Nella sentenza 26 novembre 2002, cause riunite T‑74/00, T‑76/00, T‑83/00, T‑84/00, T‑85/00, T‑132/00, T‑137/00 e T‑141/00,
Artegodan e a./ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4945; in prosieguo: la «sentenza Artegodan»), il Tribunale ha dichiarato che se
le procedure di cui agli artt. 13 e 14 della direttiva 75/319 modificata (divenuti artt. 32-34 del codice HUM) in linea di
principio sono dirette a concatenarsi in modo automatico, per sfociare in una decisione comunitaria, ciò non si verifica quando
la procedura consultiva prevista dall’art. 13 della direttiva 75/319 modificata è attuata in applicazione degli artt. 11 e
12 di tale direttiva (divenuti artt. 30 e 31 del codice HUM). Infatti, tali articoli instaurano procedure meramente consultive,
di natura, fra l’altro, facoltativa. Essi non possono pertanto essere interpretati nel senso che autorizzano la [OSCURATO:PERSONA]
ad adottare una decisione vincolante, ai sensi della procedura di cui all’art. 14 della direttiva 75/319 modificata (divenuto
art. 34 del codice HUM) (v. punti 134, 146, 147 e 150 della sentenza Artegodan). L’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]
avverso la sentenza Artegodan è stata respinta con sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-39/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/Artegodan
e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7885).
8
Nella sentenza 28 gennaio 2003, causa T‑147/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑85, punto 59), il Tribunale,
riferendosi alla sentenza Artegodan, ha ribadito, per quanto riguarda l’art. 12 della direttiva 75/319 modificata, che tale
disposizione istituisce, nell’ambito della competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, una procedura puramente consultiva che presenta
altresì carattere facoltativo. La sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ha formato oggetto d’impugnazione da parte della
[OSCURATO:PERSONA], impugnazione respinta con ordinanza della Corte 1° aprile 2004 (causa C-156/03 P, non pubblicata).
9
Infine, l’art. 4, primo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 10 febbraio 1995, n. 297, concernente i diritti spettanti
all’EMEA (GU L 35, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 14 dicembre 1998, n. 2743 (GU L 345, pag. 3)
(in prosieguo: il «regolamento n. 297/95 modificato»), dispone che «[a]ll’Agenzia spetta un diritto di arbitrato pari a 10
000 [euro] qualora vengano applicate le procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2, ed agli articoli 11, 12 e 15 della
direttiva 75/319/CEE». Tali articoli sono diventati, rispettivamente, l’art. 29, n. 2, e gli artt. 30, 31 e 35 del codice
HUM.
Fatti all’origine della controversia
10
La ricorrente è una società controllata del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che riunisce società titolari di AIC nazionali del medicinale in
commercio con il nome Lopid e con altre denominazioni collegate (in prosieguo: il «Lopid»).
11
Tra il dicembre 2000 e l’aprile 2002 ha avuto luogo uno scambio di contatti e di corrispondenza tra vari organi relativamente
ad un’eventuale armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti (in prosieguo: gli «RCP») per il Lopid. Le
parti partecipanti a tali scambi erano un gruppo informale composto dai direttori delle agenzie degli [OSCURATO:PERSONA] membri competenti
in materia di medicinali, un gruppo informale con lo scopo di agevolare il mutuo riconoscimento («mutual recognition facilitation
group»), associazioni europee del settore dei prodotti medicinali, agenti dell’EMEA e rappresentanti del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
12
Con lettera 6 gennaio 2003 (in prosieguo: l’«atto impugnato»), la [OSCURATO:PERSONA] ha adito, ai sensi dell’art. 30 del codice HUM,
il CPMP, organo dell’EMEA, ai fini dell’applicazione della procedura prevista all’art. 32 dello stesso codice, a causa, secondo
la [OSCURATO:PERSONA], di divergenze tra gli RCP per il Lopid stabiliti a livello degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Islanda.
13
Il 27 gennaio 2003, l’EMEA ha inviato alla società [OSCURATO:PERSONA] ApS, membro del gruppo [OSCURATO:PERSONA], una lettera che la informava di tale
deferimento e con cui si chiedeva alle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] titolari d’AIC per il Lopid (in prosieguo: le «società [OSCURATO:PERSONA]»)
di trasmettere alcuni dati e di versare, in applicazione del regolamento n. 297/95 modificato, un diritto pari a EUR 10 000.
In tale lettera, l’EMEA spiegava che il parere consultivo del CPMP sarebbe stato comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], responsabile
dell’adozione della decisione definitiva, previa consultazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi dell’art. 33 del codice HUM, decisione
che sarebbe stata applicabile a tutti i titolari d’AIC per il Lopid, indipendentemente dal fatto che tali titolari avessero
o meno risposto alle questioni del CPMP nell’ambito della procedura consultiva.
Procedimento e conclusioni delle parti
14
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 aprile 2003, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
15
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione
di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Lo stesso giorno, essa ha richiesto
la riunione della presente causa alle cause T‑19/02 e T‑41/03. La ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale eccezione,
nonché sull’istanza di riunione, il 14 luglio 2003. Sentite le parti nelle cause T‑19/02 e T‑41/03, il Tribunale non ha accolto
l’istanza di riunione.
16
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale,
quest’ultimo ha posto una questione alle parti. Le parti hanno risposto per iscritto nel termine indicato.
17
Nel ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare l’atto impugnato;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
18
Nell’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
dichiarare il ricorso irricevibile;
–
in subordine, rifiutare di pronunciarsi sul ricorso fino alla presentazione di un ricorso di annullamento d’un atto definitivo
della [OSCURATO:PERSONA];
–
condannare la ricorrente alle spese.
19
Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
dichiarare il ricorso ricevibile;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
In diritto
20
Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità
senza impegnare la discussione nel merito. A norma del n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo
contraria decisione del Tribunale. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dai documenti
versati agli atti e che non si debba procedere alla fase orale.
21
Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni impugnabili con un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230
CE, solamente i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna,
modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Per stabilire se un atto o una decisione produca tali effetti occorre
far riferimento alla sua sostanza (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto
9, e 5 ottobre 1999, causa C‑308/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6513, punto 26; sentenze del Tribunale 19 ottobre
1995, causa T‑562/93, Obst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A-247 e II‑737, punto 23, 16 luglio 1998, causa T‑81/97, Regione Toscana/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2889, punto 21, e 29 gennaio 2002, causa T‑160/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
II‑233, punto 60).
22
D’altra parte, allorché si tratta di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine
di un procedimento interno, da questa stessa giurisprudenza risulta che, in linea di principio, costituiscono atti impugnabili
solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura,
ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto
10, sentenza della Corte 22 giugno 2000, causa C-147/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4723, punto 26; sentenza del
Tribunale 18 dicembre 2003, causa T‑326/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑6053, punti 51-53).
23
La situazione sarebbe differente solamente se atti o decisioni adottati nel corso della fase preparatoria non solo possedessero
le caratteristiche giuridiche descritte in precedenza, ma costituissero anche il momento conclusivo di un procedimento speciale,
distinto da quello attraverso il quale l’istituzione perviene ad adottare la decisione nel merito (sentenze della Corte 15
marzo 1967, cause riunite 8/66‑11/66, Cimenteries e a./[OSCURATO:PERSONA] CEE, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 84, in particolare pag. 105, e IBM/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 11).
24
Infine, benché il provvedimento avente natura meramente preparatoria non sia impugnabile in quanto tale con un’azione di annullamento,
i suoi eventuali vizi possono essere fatti valere nel ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione l’atto
costituisce un momento preparatorio (sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 12; sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa
346/87, Bossi/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 303, in particolare pag. 333; sentenza del Tribunale 24 febbraio 1994, causa T‑108/92,
Caló/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑59 e II‑213, punto 13).
25
Nel caso di specie, con l’atto impugnato la [OSCURATO:PERSONA] ha adito il CPMP, ai sensi dell’art. 30 del codice HUM, ai fini dell’applicazione
della procedura di cui all’art. 32 dello stesso codice, relativamente ad alcuni medicinali per i quali le società [OSCURATO:PERSONA] sono
titolari di AIC. L’EMEA, con lettera 27 gennaio 2003, ha informato le società [OSCURATO:PERSONA] di tale deferimento e ha richiesto loro,
ai fini dello svolgimento della procedura, di trasmettere alcuni dati e di procedere al versamento di un diritto, in applicazione
del regolamento n. 297/95 modificato.
26
Il Tribunale constata che l’atto impugnato non stabilisce una posizione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla questione
dell’armonizzazione degli RCP per il Lopid e che esso non costituisce neppure il momento conclusivo di un procedimento speciale,
distinto da quello che può sfociare in una decisione relativa a tale armonizzazione. Questo atto si limita a porre in atto
una procedura consultiva, descritta sopra, ai punti 3 e 4, di cui costituisce solo una fase preliminare.
27
Pertanto, l’atto impugnato non modifica la situazione giuridica delle società [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, non è impugnabile
ai sensi della citata giurisprudenza. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalle affermazioni della ricorrente,
secondo le quali l’atto impugnato imporrebbe alle società [OSCURATO:PERSONA] obblighi di pagare un diritto di EUR 10 000 e di fornire
informazioni all’EMEA, le metterebbe in una situazione d’incertezza paragonabile a quella generata, in materia di aiuti concessi
dagli [OSCURATO:PERSONA], dall’avvio del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE e darebbe luogo ad un trasferimento di competenze dagli
[OSCURATO:PERSONA] membri a favore della [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene al Lopid.
28
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obbligo di pagare un diritto pari a EUR 10 000 come contributo al finanziamento dell’EMEA,
occorre rilevare che il ricorso in esame non mette in discussione la legittimità dell’art. 4, primo comma, del regolamento
n. 297/95 modificato, nella parte in cui impone l’obbligo di pagare un diritto all’EMEA in caso di attuazione della procedura
prevista dall’art. 30 del codice HUM.
29
Tuttavia, la ricorrente afferma che siffatto obbligo è subordinato alla condizione della regolarità della detta procedura,
condizione che non sarebbe soddisfatta nel caso di specie. Al riguardo, è giocoforza constatare che, poiché la procedura consultiva
costituisce solo una fase intermedia ai fini dell’adozione della decisione finale, la sua regolarità potrà essere esaminata
in occasione dell’eventuale contestazione della detta decisione definitiva. Nell’ipotesi, formulata dalla ricorrente, di mancanza
di tale decisione definitiva, le società [OSCURATO:PERSONA] potrebbero presentare un ricorso per risarcimento qualora ritenessero di aver
subito un danno a seguito di un errore tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale delle [OSCURATO:PERSONA].
30
Per quanto concerne, in secondo luogo, l’obbligo, citato dalla ricorrente, di fornire all’EMEA informazioni nell’ambito della
procedura consultiva, è giocoforza constatare che si tratta di una conseguenza relativa alla procedura consultiva e necessaria
al suo proficuo svolgimento, che non produce assolutamente l’effetto di modificare sensibilmente la situazione giuridica delle
società [OSCURATO:PERSONA].
31
In terzo luogo, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la situazione delle società [OSCURATO:PERSONA] non può essere assimilata
a quella delle società che si trovano a far fronte all’avvio di un procedimento ex art. 88, n. 2, CE. Infatti, mentre l’apertura
di una procedura formale d’esame in materia di aiuti di Stato, in certi casi, comporta effetti giuridici autonomi (sentenze
della Corte 30 giugno 1992, causa C-312/90, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4117, punti 17-20; 30 giugno 1992, causa C-47/91,
Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4145, punti 25-30; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, cause riunite T‑269/99, T‑271/99
e T‑272/99, [OSCURATO:PERSONA] de Guipúzcoa e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4217, punto 37), il fatto che si sia adito il CPMP
in applicazione dell’art. 30 del codice HUM non produce alcun effetto giuridico sulle AIC in questione, il cui utilizzo può
liberamente continuare nell’attesa di un’eventuale decisione.
32
In quarto luogo, quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui adire il CPMP ex art. 30 del codice HUM produrrebbe
effetti giuridici irreversibili poiché, per la [OSCURATO:PERSONA], ciò corrisponderebbe ad un’armonizzazione delle AIC in questione
e poiché, una volta effettuata tale armonizzazione, avrebbe luogo un trasferimento di competenza dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a favore
della [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che il fatto di adire il CPMP ai sensi dell’art. 30 del codice HUM comporta solo l’avvio
di una procedura consultiva e non produce alcuna armonizzazione degli RCP relativi al Lopid.
33
Infine, la ricorrente sostiene a torto che l’irricevibilità del presente ricorso priverà le società [OSCURATO:PERSONA] della tutela giurisdizionale.
Come già osservato sopra, al punto 29, spetterà loro contestare la legittimità della procedura consultiva in occasione di
un eventuale ricorso contro una decisione definitiva sfavorevole, fondata sul parere del CPMP o, all’occorrenza, presentare
un ricorso per risarcimento danni.
34
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile senza
che sia necessario pronunciarsi sulla domanda presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata.
Sulle spese
35
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la convenuta ne ha fatto domanda, la ricorrente, che è rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 2 giugno 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
H. Legal
1
–
Lingua processuale:l'inglese.