CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23585/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si richiamano vizi di motivazione e di violazione di legge, è manifestamente infondato, prospettandosi censure in punto di elemento soggettivo e di carenza di motivazione in punto di responsabilità che appaiono nuove, atteso che in sentenza si riporta un riepilogo dell'appello, rimasto incontestato, che fa riferimento solo alla richiesta di riconoscere che il fatto non costituisce più reato e che la norma sanzionatrice sarebbe costituzionalmente illegittima, e a quella , proposta in via subordinata, volta a censurare il trattamento sanzionatorio. Si ribadisce al riguardo che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle contestazioni così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso