CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anzio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 20.10.2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20.10.2021 il Tribunale di Roma ha disposto, in accoglimento dell'appello del PM avverso il provvedimento di rigetto della misura del GIP per difetto delle esigenze cautelari, la custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio all'interno dell'istituto penitenziario dove già si trovava recluso di circa 13 grammi di cocaina, dai quali erano ricavabili 70 dosi medie singole. • 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 274 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la sussistenza delle esigenze cautelari, non desumibile in termini automatici dalla natura dei reati contestati e dalla protrazione nel tempo di condotte professionalmente volte alla protrazione degli stessi crimini. Deduce che il pericolo di reiterazione del reato postula invece l'individuazione di condotte concrete dell'indagato rivelatrici, in relazione alla loro portata, di un'effettiva disponibilità di mezzi che rendano altamente probabile il rischio di ricaduta in delitti della stessa specie. 3. Con successiva memoria in replica alla requisitoria del PG la difesa ha obiettato che in conformità alla giurisprudenza di legittimità occorre individuare gli elementi concreti in forza dei quali l'indagato, verificandosene l'occasione, potrà z commettere rati della stessa specie, non potendosi ritenere sufficiente ai fini dell'attualità del pericolo ipotizzare, sia pure con elevato grado di probabilità, che il destinatario della misura commetterà nuovi reati, ma occorrendo altresì verificare che con altrettanta probabilità si verifichi l'occasione del reato: rileva pertanto che proprio la reclusione all'interno del carcere costituiva un impedimento concreto alla perpetrazione da parte dell'indagato di nuovi reati fino a quando fosse rimasto ristretto in tale luogo [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi in censure di natura esclusivamente contestativa e comunque nell'affermazione di principi in contrasto con l'interpretazione consolidata di questa Corte in tema di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, deve essere ritenuto inammissibile. In conformità alla corrente interpretazione giurisprudenziale dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, non sia equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto richiedendo, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016 - dep. 14/06/2016, Rando, Rv. 267830; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 - dep. 09/03/2017, Verga, Rv. 269684).A ben guardare il ricorrente neppure contesta le evidenti ragioni poste dal Tribunale a sostegno del ravvisato rischio di reiterazione di reati della stessa specie, apprezzato in termini di palese spregiudicatezza per aver l'indagato posto in essere la condotta criminosa addirittura in stato di detenzione e di indubbia pervicacia criminale, desunta dai numerosissimi e gravi precedenti penali, molti dei quali specifici, ma si limita a sostenere che la sua reclusione all'interno del carcere sarebbe di per sé preclusiva, o comunque renderebbe fortemente improbabile la reiterazione del reato. Per contro, la giurisprudenza di questa Corte è granitica nel ritenere, con orientamento condiviso da questo Collegio, che lo stato di detenzione per altra causa, anche in espiazione di condanna definitiva, del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è, di per sé, in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari, e in particolare con il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà e non potendosi escludere in modo assoluto che l'indagato, per una qualsivoglia ragione, lecita o illecita, recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà (Sez. 1, Sentenza n. 3762 del 04/10/2019 - dep. 29/01/2020, Bastone, Rv. 278498; Sez. 5. N. 28750 del 10/04/2017 - dep. 9/06/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066; Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013, Pizzata, Rv. 256808; Sez. 4, n. 20207 del 27/02/2004, Sangiorgi, Rv. 229164). Va peraltro rilevato, sotto altro e concorrente profilo e avuto riguardo alla recriminazione del ricorrente circa il carattere «condizionato» del rischio prospettato, asseritamente confliggente con il requisito di attualità, che il ricorrente non sfugge alla seguente alternativa: o non ha interesse all'accoglimento della sua richiesta di annullamento della misura cautelare, dovendo rimanere in stato di detenzione ad altro titolo, oppure ricorre effettivamente l'esigenza cautelare perché il venir meno del titolo detentivo per qualsiasi possibile causa (come si è detto, ragionevolmente ipotizzabile) automaticamente schiuderebbe lo spazio per l'insorgenza del pericolo di reiterazione. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata nella misura di cui al dispositivo .3 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, Reg. esec. cod.proc.pen. Così deciso