CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/11/2020 del Tribunale di Paola; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Paola dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 64, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 63, comma 1, e 68, d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, e lo condannava alla pena di duemila euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione lo Scarpelli, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - si eccepisce, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione del reato, in data antecedente alla pronuncia della sentenza; il termine ultimo, anche a voler considerare estensivamente le ipotesi di sospensione, sarebbe infatti maturato il 27/9/2020, così che il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dell'illecito; - nel merito, poi, si contesta l'insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione. La sentenza non avrebbe valutato (né argomentato al riguardo) le testimonianze introdotte dalla difesa (Iuliano, [OSCURATO:PERSONA] e Sosto), dalle quali risulterebbe con chiarezza che, riscontrate le prescrizioni, l'ente sarebbe intervenuto tempestivamente, con lavori idonei a rimuovere il pericolo; la decisione, per contro, si fonderebbe sulla sola testimonianza Esposito, che conterrebbe affermazioni false. La colpevolezza del ricorrente, peraltro, sarebbe fondata su un argomento illogico, ossia la mancata adozione di iniziative personali volte ad eliminare le fonti di pericolo; ebbene, il Tribunale non considererebbe che - a prescindere da un intervento dello Scarpelli - l'ente si sarebbe subito mosso con azioni adeguate (gestite da Iuliano e Sosto), sul presupposto che i poteri gestionali e decisionali non spetterebbero soltanto al direttore generale, altrimenti suscettibile di esser chiamato a rispondere - come nel caso di specie - a titolo di responsabilità oggettiva. Negli stessi termini, la sentenza non darebbe conto di documenti, acquisiti agli atti, dai quali risulterebbe ancora la piena idoneità degli interventi adottati dall'azienda successivamente alle prescrizioni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato con riguardo al primo e decisivo motivo. 4. Occorre premettere che allo Scarpelli è contestata una contravvenzione, accertata il 23/7/2014. 5. Al termine di prescrizione di 4+1 anni, debbono essere aggiunti i seguenti periodi di sospensione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen.: dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18/12/2017 (per adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria) e dal 25/11/2019 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (per rinvio su richiesta del difensore), per un totale di 406 giorni. Il termine ultimo di prescrizione, dunque, è maturato il 1°/9/2020, ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata (9/11/2020). Non rileva, invece, il successivo periodo di sospensione dal 9/5/2020 al 30/6/2020, relativo ad un rinvio disposto dal Presidente del Tribunale di Paola con provvedimento emesso ai sensi dell'83, commi 4 e 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 aprile 2020, n. 27; la stessa norma, infatti, è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 140 del 25/5/2021, proprio nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. 6. La pronuncia impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio per prescrizione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 4 magg