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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2019

Cassazione n. 13615/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21883/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – Intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA n. 842/2019 depositata il 15/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 5/03/2008 l’[OSCURATO:PERSONA] dei beni di uso civico di Rocca S. Stefano di [OSCURATO:PERSONA] (AQ) (odierna controricorrente) convenne dinanzi al Tribunale dell’Aquila il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (odierna ricorrente) esponendo di essere proprietaria di terreni concessi dal suddetto Comune alla [OSCURATO:PERSONA], in virtù di contratto del 7/02/2002 per la durata di dieci anni, dietro pagamento del canone annuo di euro 5.164,57 da corrispondersi in due rate semestrali posticipate, nonché della somma di euro 0,78 cent. per ogni metro cubo di materiale estratto.

Tale importo doveva essere pagato dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] direttamente al Comune, e quest'ultimo doveva riversare la somma a favore dell'[OSCURATO:PERSONA].

L’attrice esponeva che, dopo i primi cinque anni, il Comune aveva versato esclusivamente l'importo di euro 27.789,27 a titolo di corrispettivo del materiale estratto e non l'ulteriore importo dovuto di euro 25.821,90 a titolo di canoni maturati per i precedenti cinque anni.

2. Sulla base di tali premesse l’[OSCURATO:PERSONA], con azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., chiese al Tribunale di accertare l’esistenza del debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna della concessionaria al pagamento della predetta somma di euro 25.821,90 a favore del Comune o direttamente ad essa [OSCURATO:PERSONA].

3. Si costituirono in giudizio convenuti.

In particolare, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dedusse l’erronea interpretazione dell’art. 12 del contratto sottoscritto dalle parti, laddove le due prestazioni previste dal taleart. 12 avrebbero dovuto essere considerate non cumulabili tra loro, così come chiarito dalla Regione Abruzzo con nota del 10/01/2008, recepita in una scrittura di rettifica tra i contraenti dell’11/4/2008.

4. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, eccep endo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell’ASBUC per la mancanza dei presupposti per l’esercizio dell’azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., per essere l’azione nei propri confronti riservata solo al Comune, in quanto titolare diun diritto personale.

Nel merito, la Società eccepì la errata interpretazione dell’art. 12 del contratto, dovendosi esso interpretare nel senso della non cumulabilità dei corrispettivi ivi previsti.

5. Con sentenza n. 767/2014 il Tribunale dell’Aquila, in ac coglimento della domanda dell’ASBUC, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] debitrice del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 25.821,90, oltre ad interessi legali dalla maturazione del credito, condannando il Comune a corrispondere il medesimo importo all’ASBUC di [OSCURATO:PERSONA].

6. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte di Appello dell’Aquila.

Si costituì nel giudizio di appello l’ASBUC, sostenendo la legittimità e correttezza della sentenza del Tribunale per avere correttamente interpretato il contratto e ritenuto fondata l’azione surrogatoria, risultando evidente l’inerzia del Comune nell’attivarsi per il recupero dei crediti dell’ASBUC.

7. Con sentenza n. 842/2019, da 15/5/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello dell’Aquila ha rigettato l’appello.

8. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’ASBUC di [OSCURATO:PERSONA].

9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

10. Parte controricorrente ha depositato memoria.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con i l primo motivo la ricorrente de nuncia , in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,“Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del contratto di concessione del 7 febbraio 2002 sulla pretesa cumulabilità tra il canone annuo di concessione e il corrispettivo dovuto in proporzione al materiale estratto - Violazione e falsa applicazione della scrittura di rettifica rep. 734 dell’11 aprile 2008 per aver ritenuto che essa non avesse alcuna rilevanza della controversia - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. sull’interpretazione del contratto, dell’art. 1363 c.c. sull’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, dell’art.1366 c.c. sull’interpretazione di buona fede, dell’art. 1368, 2° comma, c.c. sulle pratiche generali interpretative, dell’art. 1371 c.c. sull’eco contemperamento degli interessi delle parti per i contratti a titolo oneroso e dell’art. 12 preleggi sulla reale intenzione delle parti”.

La ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha correttamente inteso il significato e l’effettivo contenuto del contratto originario e della successiva rettifica, in tal modo violando i principi in materia di interpretazione del contratto.

2. Con i l secondo motivo la ricorrente de nuncia , in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,“Violazione e falsa applicazione dell’art.2900 c.c.

Per aver ritenuto legittima l’azione surrogatoria posta in essere dall’ASBUC”.

Oggetto di specifica censura è la motivazione della Corte territoriale in base alla quale “l’Amministrazione separata ha agito al fine di vedere soddisfatte ovvero conservate le sue ragioni di credito nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha per parecchi mesi omesso di tutelare le proprie ragioni e dunque di chiedere al concessionario [OSCURATO:PERSONA] quanto dovuto come corrispettivo del contratto sottoscritto.

La parte attrice ha pertanto legittimamente agito in via surrogatoria nei confronti della debitrice [OSCURATO:PERSONA] con un’azione che l’amministrazione comunale non ha provveduto a promuovere” (così a p. 6, 2° §, della sentenza).

3. I l primo motivo è inammissibile ex art. 366, n. 6 , cod. proc. civ. perché, oltre a trascriverli solo in parte (non ponendo la Corte nella condizione di avere contezza completa del contenuto, tale da consentire lo scrutinio della dedotta violazione dei canoni ermeneutici), non localizza i documenti su cui sono basate le censure (ossia il contratto di concessione del 2002, l’atto di rettifica del 2008, l’ordinanza dirigenziale n. 369/2000 e la nota della Regione 3496/2008); in tal modo non soddisfacendo l’onere di specificità ribadito da Cass., S.U. n. 34469/2019 («in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità»), non superata, sul punto, da Cass., S.U. n. 8950/2022, cheribadisce la necessità che «nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito»;

4. I l secondo motivo risulta inammissibile in v ia derivata, poiché postula il difetto di pregiudizio per l’Amministrazione dei [OSCURATO:PERSONA] sull’assunto della fondatezza della tesi (dell’essere dovuto un solo importo) che questa Corte non puòtuttavia scrutinare per la ritenuta inammissibilità del primo motivo.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei beni di uso civico di Rocca S. Stefano di [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21883/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – Intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA n. 842/2019 depositata il 15/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 5/03/2008 l’[OSCURATO:PERSONA] dei beni di uso civico di Rocca S. Stefano di [OSCURATO:PERSONA] (AQ) (odierna controricorrente) convenne dinanzi al Tribunale dell’Aquila il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (odierna ricorrente) esponendo di essere proprietaria di terreni concessi dal suddetto Comune alla [OSCURATO:PERSONA], in virtù di contratto del 7/02/2002 per la durata di dieci anni, dietro pagamento del canone annuo di euro 5.164,57 da corrispondersi in due rate semestrali posticipate, nonché della somma di euro 0,78 cent. per ogni metro cubo di materiale estratto. Tale importo doveva essere pagato dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] direttamente al Comune, e quest'ultimo doveva riversare la somma a favore dell'[OSCURATO:PERSONA]. L’attrice esponeva che, dopo i primi cinque anni, il Comune aveva versato esclusivamente l'importo di euro 27.789,27 a titolo di corrispettivo del materiale estratto e non l'ulteriore importo dovuto di euro 25.821,90 a titolo di canoni maturati per i precedenti cinque anni. 2. Sulla base di tali premesse l’[OSCURATO:PERSONA], con azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., chiese al Tribunale di accertare l’esistenza del debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna della concessionaria al pagamento della predetta somma di euro 25.821,90 a favore del Comune o direttamente ad essa [OSCURATO:PERSONA]. 3. Si costituirono in giudizio convenuti. In particolare, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dedusse l’erronea interpretazione dell’art. 12 del contratto sottoscritto dalle parti, laddove le due prestazioni previste dal taleart. 12 avrebbero dovuto essere considerate non cumulabili tra loro, così come chiarito dalla Regione Abruzzo con nota del 10/01/2008, recepita in una scrittura di rettifica tra i contraenti dell’11/4/2008. 4. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, eccep endo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell’ASBUC per la mancanza dei presupposti per l’esercizio dell’azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., per essere l’azione nei propri confronti riservata solo al Comune, in quanto titolare diun diritto personale. Nel merito, la Società eccepì la errata interpretazione dell’art. 12 del contratto, dovendosi esso interpretare nel senso della non cumulabilità dei corrispettivi ivi previsti. 5. Con sentenza n. 767/2014 il Tribunale dell’Aquila, in ac coglimento della domanda dell’ASBUC, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] debitrice del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 25.821,90, oltre ad interessi legali dalla maturazione del credito, condannando il Comune a corrispondere il medesimo importo all’ASBUC di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte di Appello dell’Aquila. Si costituì nel giudizio di appello l’ASBUC, sostenendo la legittimità e correttezza della sentenza del Tribunale per avere correttamente interpretato il contratto e ritenuto fondata l’azione surrogatoria, risultando evidente l’inerzia del Comune nell’attivarsi per il recupero dei crediti dell’ASBUC. 7. Con sentenza n. 842/2019, da 15/5/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello dell’Aquila ha rigettato l’appello. 8. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’ASBUC di [OSCURATO:PERSONA]. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. 10. Parte controricorrente ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i l primo motivo la ricorrente de nuncia , in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,“Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del contratto di concessione del 7 febbraio 2002 sulla pretesa cumulabilità tra il canone annuo di concessione e il corrispettivo dovuto in proporzione al materiale estratto - Violazione e falsa applicazione della scrittura di rettifica rep. 734 dell’11 aprile 2008 per aver ritenuto che essa non avesse alcuna rilevanza della controversia - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. sull’interpretazione del contratto, dell’art. 1363 c.c. sull’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, dell’art.1366 c.c. sull’interpretazione di buona fede, dell’art. 1368, 2° comma, c.c. sulle pratiche generali interpretative, dell’art. 1371 c.c. sull’eco contemperamento degli interessi delle parti per i contratti a titolo oneroso e dell’art. 12 preleggi sulla reale intenzione delle parti”. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha correttamente inteso il significato e l’effettivo contenuto del contratto originario e della successiva rettifica, in tal modo violando i principi in materia di interpretazione del contratto. 2. Con i l secondo motivo la ricorrente de nuncia , in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,“Violazione e falsa applicazione dell’art.2900 c.c. Per aver ritenuto legittima l’azione surrogatoria posta in essere dall’ASBUC”. Oggetto di specifica censura è la motivazione della Corte territoriale in base alla quale “l’Amministrazione separata ha agito al fine di vedere soddisfatte ovvero conservate le sue ragioni di credito nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha per parecchi mesi omesso di tutelare le proprie ragioni e dunque di chiedere al concessionario [OSCURATO:PERSONA] quanto dovuto come corrispettivo del contratto sottoscritto. La parte attrice ha pertanto legittimamente agito in via surrogatoria nei confronti della debitrice [OSCURATO:PERSONA] con un’azione che l’amministrazione comunale non ha provveduto a promuovere” (così a p. 6, 2° §, della sentenza). 3. I l primo motivo è inammissibile ex art. 366, n. 6 , cod. proc. civ. perché, oltre a trascriverli solo in parte (non ponendo la Corte nella condizione di avere contezza completa del contenuto, tale da consentire lo scrutinio della dedotta violazione dei canoni ermeneutici), non localizza i documenti su cui sono basate le censure (ossia il contratto di concessione del 2002, l’atto di rettifica del 2008, l’ordinanza dirigenziale n. 369/2000 e la nota della Regione 3496/2008); in tal modo non soddisfacendo l’onere di specificità ribadito da Cass., S.U. n. 34469/2019 («in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità»), non superata, sul punto, da Cass., S.U. n. 8950/2022, cheribadisce la necessità che «nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito»; 4. I l secondo motivo risulta inammissibile in v ia derivata, poiché postula il difetto di pregiudizio per l’Amministrazione dei [OSCURATO:PERSONA] sull’assunto della fondatezza della tesi (dell’essere dovuto un solo importo) che questa Corte non puòtuttavia scrutinare per la ritenuta inammissibilità del primo motivo. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei beni di uso civico di Rocca S. Stefano di [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorre
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