CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 06018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27950/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46A66 D742O), in proprio e in qualità di procuratrice di BAUDINO Patrizia, in forza di procura generale del 4 novembre 2002, e BAUDINO Elisabetta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D55 L219D), elettivamente domiciliate in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50E18 D742J) e FECHINO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M56 C589Q), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Distanze sporto tetto dal confine – Opposizione a precetto – Interpretazione titolo esecutivo R.G.N. 27950/18 C.C.11/01/2023 avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 521/2018, pubblicata il 22 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 11 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con citazione del 28 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Cuneo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché fosse disposta la condanna dei convenuti ad arretrare i fabbricati di nuova costruzione realizzati nel loro fondo sino alla distanza di ml. 5,00 dal proprio confine. Con sentenza n. 76/2012, depositata il 6 febbraio 2012, il Tribunale adito condannava i convenuti ad arretrare, ad una distanza non inferiore a ml. 5,00 dal confine della proprietà attorea, il terrazzo coperto controverso, rimuovendo la porzione evidenziata in colore azzurro puntinato nella planimetria sub 2, allegata alla consulenza tecnica d’ufficio, che costituiva parte integrante della sentenza. Intendendo dare spontanea esecuzione alla citata pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eseguivano le opere per l’arretramento della nuova costruzione dal confine con riferimento al corpo di fabbrica identificato dal terrazzo coperto e non anche dal tetto di copertura. Cosicché, con atto di precetto dell’11 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] intimavano ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di arretrare il terrazzo coperto, il tetto di copertura e il relativo sporto ad una distanza non inferiore a ml. 5,00 dal confine con il proprio terreno, secondo le prescrizioni del titolo esecutivo. 2.–Con citazione dell’8 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spiegavano opposizione a precetto davanti al Tribunale di Cuneo e, per l’effetto, chiedevano che fosse accertata l’avvenuta esecuzione di tutti i lavori indicati nella pronuncia giudiziale. Al riguardo, esponevano: che, giusta sentenza n. 76/2012, era stata ordinata la riduzione in pristino stato del locale adibito a sgombero e l’eliminazione dell’ampliamento planimetrico realizzato nonché l’arretramento, a distanza di ml. 5,00 dal confine con la proprietà Lanzardo-Baudino, del terrazzo coperto, attraverso la rimozione della porzione evidenziata in azzurro puntinato nella planimetria allegata alla consulenza tecnica d’ufficio; che gli attori avevano concordato con il consulente tecnico della controparte il contenuto delle tavole progettuali dei lavori da eseguire e avevano dato esecuzione spontanea alla pronuncia giudiziale; che le opere effettuate corrispondevano perfettamente a quanto ordinato con la sentenza suddetta. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che resistevano all’opposizione, deducendo: che i lavori per l’arretramento del terrazzo sul fabbricato principale non erano stati effettuati secondo quanto ordinato dal giudice della cognizione, poiché il tetto come edificato continuava a non rispettare le distanze legali; che era stato, infatti, arretrato il solo terrazzo e non anche il tetto che lo ricopriva, il quale era rimasto posizionato ad una distanza dal confine di ml. 3,22; che non avevano mai conferito al proprio tecnico alcun incarico, tale da legittimare l’espressione di una volontà di acquiescenza in loro vece, in merito alle tavole edilizie presentate dagli opponenti. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 758/2016, depositata in data 8 agosto 2016, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava l’insussistenza del diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata in base alla sentenza n. 76/2012, alla quale era stata data corretta attuazione. 3.–Con citazione del 5 settembre 2016, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], le quali lamentavano: l’errore di giudizio in cui era incorso il Tribunale nell’interpretazione del titolo esecutivo; l’errore di giudizio da parte del primo Giudice per violazione dell’art. 16 del regolamento edilizio del Comune di Fossano. Decidendo sul gravame interposto, cui resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a ) che la domanda spiegata dalle appellanti, davanti al Tribunale di Cuneo, aveva concluso per la condanna dei convenuti ad eliminare i fabbricati che risultavano costruiti a distanza inferiore a ml. 5,00 dal confine, corrispondente alla faccia esterna del muro di recinzione della proprietà Lanzardo-Baudino, e segnatamente il manufatto posto al primo piano, costruito in ampliamento dell’originario edificio a destinazione residenziale dei convenuti, ed altresì il basso fabbricato, in posizione ortogonale rispetto a quello principale, costruito in aderenza al muro divisorio; b) che nella pronuncia costituente titolo esecutivo il Giudice della cognizione aveva ritenuto irrilevante che nella parte più prossima al confine Lanzardo-Baudino il tetto di copertura fosse sostenuto da un pilastro in cemento armato, posto ad una distanza di ml. 5,09 dal confine, in quanto il manufatto si trovava ad una distanza di ml. 3,56, inferiore a quella legale; c) che, per l’effetto, era stato disposto l’arretramento della porzione di terrazzo coperto puntinata in azzurro, di cui all’allegato sub 2 della consulenz a tecnica d’ufficio; d) che, in sede attuativa, come rilevato dal consulente d’ufficio nominato nel giudizio di opposizione a precetto, il terrazzo era stato arretrato ad una distanza di ml. 5,10 dal muro di confine, eliminando la porzione evidenziata in azzurro puntinato, di cui alla tavola 2 della relazione peritale; e) che non vi era alcun contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza n. 76/2012, dal momento che il Tribunale di Cuneo aveva preso in esame la domanda proposta dalle parti attrici nei termini innanzi specificati e nei limiti di essa si era pronunciato; f) che la domanda diretta ad ottenere la rimozione dello sporto della porzione di tetto dell’abitazione era stata proposta per la prima volta solo in sede di opposizione, sicché doveva ritenersi inammissibile; g) che, infatti, in alcun modo era stata prevista la rimozione dello sporto del tetto della costruzione principale, anche perché la porzione evidenziata in azzurro, effettivamente rimossa, identificava il manufatto oggetto della contesa; h) che, essendo il punto coperto da giudicato, nessuna altra diversa questione poteva essere ritualmente considerata ammissibile, in quanto ogni ulteriore rilievo si sarebbe dovuto porre mediante impugnazione specifica della sentenza n. 76/2012, il che ostava anche al vaglio della, peraltro tardiva, produzione documentale delle appellanti; i) che l’accettazione della sentenza e della susseguente esecuzione, nei termini di cui al progetto presentato ed assentito, era comprovata dalla mail del 2 luglio 2012, con la quale il tecnico incaricato dalla Lanzardo assumeva che gli elaborati relativi al progetto apparissero conformi a quanto previsto dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 76/2012, sicché questi aveva dato il proprio nulla osta alla presentazione della pratica edilizia. 4.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.–Le ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Anzitutto deve essere esaminata l’eccezione pre liminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti per tardività della notifica. L’eccezione è infondata alla stregua della documentazione prodotta dalle ricorrenti. Ora, la sentenza impugnata della Corte d’appello è stata depositata il 22 marzo 2018, senza che alla sua pubblicazione sia seguita alcuna notifica. Senonché, il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC (inviata e perfezionata) il 4 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 3- bisdella legge n. 53/1994. In conseguenza, detta notifica è avvenuta all’esito del decorso del termine lungo semestrale di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c. (posto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato successivamente al 4 luglio 2009). Nel conteggio di tale termine semestrale non opera la sospensione feriale. Infatti, l’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell’ordinamento giudiziario (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005; Sez. 3, Ordinanza n. 17440 del 06/12/2002). 1.1.– Nondimeno, con la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c. – volta a comprovare l’ammissibilità del ricorso e debitamente notificata il 19 giugno 2019 alle controparti – gli istanti hanno dimostrato i seguenti fatti processuali: a ) che in data 21 settembre 2018 – ossia entro il termine semestrale previsto per la proposizione del ricorso in cassazione – è stato avviato dall’ufficiale giudiziario il procedimento notificatorio del ricorso di legittimità, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., con notifica tentata presso l’indirizzo del difensore domiciliatario delle controparti - odierni controricorrenti (secondo le indicazioni del domicilio eletto riportate nel giudizio d’appello), Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Torino, via Assietta n. 7, notificazione che non si è perfezionata a tale indirizzo, poiché in data 24 settembre 2018 è stata attestata l’irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato; b) che nell’albo degli Avvocati e del registro dei Praticanti presso l’Ordine di Torino, debitamente consultato e aggiornato al 14 settembre 2018, risultava che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse, quale primo studio, proprio quello sito in Torino, via Assietta n. 7, oggetto, nel giudizio di gravame, di elezione di domicilio; c) che in tale indirizzo – come da copia fotografica delle indicazioni citofoniche riportate – era, invece, allocato lo studio Gaidano. All’esito del mancato perfezionamento di tale notifica, le ricorrenti hanno prontamente notificato in data 4 ottobre 2018 il ricorso di legittimità presso l’indirizzo PEC del difensore domiciliatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.– Ebbene, è ormai superato l’indirizzo più risalente secondo cui, in tema di notifica dell’impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare – nella specie, per irreperibilità del difensore domiciliatario all’indirizzo indicato, come certificato dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento –, la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7358 del 26/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 14487 del 21/06/2007; Sez. 1, Sentenza n. 10358 del 17/05/2005). Ne discende che alla vicenda deve essere data una diversa sistemazione giuridica. Risulta, infatti, che la notifica non si è perfezionata nel termine ultimo per causa non imputabile ai notificanti, i quali – all’esito di tale tentativo non perfezionato – si sono prontamente attivati per effettuare la notifica aliunde. Ora, per un verso, qualora la parte, nel conferire la procura al proprio difensore, elegga domicilio presso lo studio professionale del medesimo, quest’ultimo non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio – essendo ciò previsto soltanto per il domicilio eletto autonomamente –, mentre l’elezione operata dalla parte ha solo funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché, in tali casi, è onere del notificante il compimento di apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello di sua conoscenza sia stato mutato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3297 del 06/03/2003; Sez. L, Sentenza n. 1986 del 12/02/2002; Sez. 2, Sentenza n. 743 del 24/01/2000; Sez. 3, Sentenza n. 7990 del 26/06/1992). Senonché, per altro verso, nella fattispecie non si tratta di mutamento di domicilio non comunicato, bensì di affidamento incolpevole ripostonell’indirizzo indicato nell’albo, dove la notifica è stata tentata senza esito dopo le ricerche effettuate (avendo, dunque, la parte assolto all’onere di sincerarsi dell’effettivo domicilio del difensore all’epoca della tentata notifica). Se ne deve trarre, per l’effetto, la conclusione che, se la notifica dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante (nella specie, la notifica al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte, senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante), questi non incorre in alcuna decadenza allorché provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23876 del 01/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 15564 del 16/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 1784 del 20/01/2022; Sez. L, Sentenza n. 16943 del 27/06/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 24641 del 19/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 21154 del 13/10/2010). In adesione ai suddetti principi, nella fattispecie, benché la notifica si sia perfezionata fuori termine, comunque il ricorso per cassazione non può essere considerato inammissibile per tardività, atteso che le odierne ricorrenti si sono attivate tempestivamente per l’effettuazione della notifica, non perfezionatasi per causa imputabile alla controparte (e segnatamente per l’irreperibilità del difensore domiciliatario presso l’indirizzo indicato nel giudizio d’appello e confermato dalle risultanze dell’albo degli Avvocati), e hanno successivamente rinnovato in tempi ragionevoli tale notifica (perfezionatasi presso l’indirizzo PEC dello stesso difensore domiciliatario). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in ordine all’interpretazione del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 76/2012, depositata il 6 febbraio 2012, per avere la Corte di merito ritenuto che la disposizione dell’arretramento, entro i limiti di ml. 5,00 dal confine, riguardasse il solo corpo di fabbrica identificato dal terrazzo coperto, e non anche il tetto da cui questo corpo di fabbrica era appunto coperto. Senonché, ad avviso delle istanti, il tetto con il relativo sporto era stato appunto costruito in ampliamento dell’originario edificio, con la conseguenza che la domanda svolta dalle ricorrenti, sin dal giudizio di merito, avrebbe riguardato sia il terrazzo posto al primo piano sia il tetto di copertura sia il relativo sporto, sicché avrebbe dovuto escludersi che la domanda di arretramento dello sporto del tetto non fosse stata mai proposta in quel giudizio, avendo il Giudice della cognizione considerato il terrazzo nella sua complessità, ivi compreso il corpo di fabbrica, il tetto in legno e ovviamente il relativo sporto. Sostengono, ancora, le ricorrenti che la pronuncia si sarebbe soffermata sulla violazione delle distanze legali di sporti o aggetti, ove essi non avessero presentato funzione complementare meramente decorativa, ma dimensioni consistenti, e fossero stati stabilmente incorporati nell’immobile, del quale costituivano un accessorio o una pertinenza, in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità. Viceversa, obiettano le ricorrenti, qualora il Giudice della cognizione avesse inteso disporre diversamente per il solo sporto del tetto – negandone la rilevanza ai fini del rispetto delle distanze legali – avrebbe dovuto esplicitare tale esclusione sia nella motivazione sia nel dispositivo. 2.1.–Il motivo è inammissibile. Infatti, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, tra cui rientra quello di specie), evenienza che è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico - argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). A nulla vale obiettare che le argomentazioni addotte dalle due pronunce non siano esattamente sovrapponibili, atteso che – per un verso – i rilievi svolti sul punto dalle ricorrenti solo nella memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. sono irrituali e inutilizzabili, in quanto detta memoria ha una valenza meramente illustrativa e non può rivestire una portata integrativa, volta a sanare i vizi del ricorso attraverso aggiunte e chiarimenti (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 17893 del 27/08/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17603 del 23/08/2011), e– per altro verso – ciò che rileva, ai fini di integrare il presupposto della “doppia conforme”, non è la corrispondenza di ogni singolo dettaglio argomentativo, bensì l’identità dell’impianto motivazionale di base (nella specie consacrato dalla circostanza che, in forza delle effettuate indagini tecniche, la condanna all’arretramento si riferisse al solo terrazzo coperto, ma non anche allo sporto). 3.–Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345, primo e secondo comma, e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale interpretato il titolo esecutivo in senso contrario alla normativa e alla giurisprudenza in materia di distanze tra edifici, non ammettendo i rilevanti documenti prodotti. Segnatamente, secondo le istanti, l’art. 38 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Fossano avrebbe stabilito una distanza minima dai confini di proprietà nelle aree residenzialia capacità insediativa esaurita di ml. 5,00 e l’art. 9, nono comma, di tali Norme tecniche di attuazione avrebbe consentito di costruire a distanze inferiori, purché venisse prodotto atto notarile di assenso del proprietario confinante registrato e trascritto, sicché lo sporto in questione, della misura di ml. 1,88, avrebbe avuto dimensioni consistenti e sarebbe stato stabilmente incorporato nell’immobile, con l’effetto che avrebbe dovuto rispettare le distanze dal confine previste nei regolamenti locali. Né – continuano le ricorrenti – sarebbero sussistite le condizioni prescritte dall’art. 16, secondo comma, del regolamento edilizio del Comune di Fossano, che avrebbe disposto, ai fini del rispetto delle distanze, che dovesse tenersi conto del filo di fabbricazione dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di ml. 1,50, appunto perché il tetto del terrazzo, nel caso di specie, avrebbe avuto una misura di ml. 1,88 e sarebbe stato posto a distanza di ml. 3,22 dal confine. 3.1.–La critica è infondata. Infatti, una volta richiamata la distinzione dei piani dell’essere e del dover essere, la Corte distrettuale ha dato atto che non avrebbe avuto senso indagare sulla rilevanza dei documenti prodotti, ai fini di ritenere che anche il tetto avrebbe dovuto rispettare la distanza di ml. 5,00 dal confine. E ciò appunto perché, in forza dell’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, l’arretramento ha di fatto riguardato la sola porzione emarginata, non comprensiva dello sporto, sicché – ove i precettanti avessero ritenuto che l’obbligo del rispetto delle distanze avesse dovuto estendersi anche al tetto – avrebbe ro dovuto impugnare il titolo. In proposito, si rammenta che la possibilità di interpretare il titolo esecutivo giudiziale attraverso il ricorso ad elementi extra- testuali è circoscritta ai casi in cui il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10806 del 05/06/2020; Sez. L, Ordinanza n. 5049 del 25/02/2020), ipotesi che, per quanto anzidetto, non ricorre nella fattispecie. Né, peraltro, vi erano i presupposti per ammettere in sede di gravame la produzione di tali documenti (debitamente dichiarata tardiva), produzione limitata, ai sensi dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., nuova formulazione (ossia quella introdotta dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) ai soli nuovi documenti ovvero ai documenti di cui fosse stata dimostrata l’impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile (previsione applicabile ai giudizi le cui sentenze di primo grado siano state pubblicate successivamente all’11 settembre 2012, tra cui rientra il caso di specie: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017). 4.–Conseguentemente il ricorso deve essere disatteso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 pe