CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 novembre 2023
Cassazione n. 36405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatod’ufficio la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto d’ufficio per correzione di errore materiale con il n.r.g. 6955/2023 riguardo al procedimento di correzione di errore materiale d’ufficiodell’ordinanza della Sesta Sezione-3 n. 21498 del 7 luglio 2022, emessa sul ricorso iscritto al n.r.g. 24613 del 2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la PEC del primo -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la PEC - resistente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso nel detto procedimento dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la PEC -resistente - udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: 1. Con ordinanza n. 21498 del 7 luglio 202 2 la Sesta Sezione - 3 di questa Corte ha provved uto sul ricorso iscritto al n.r.g. 24613 del 2021, proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con “istanza di correzione di errore materiale ” la Assicura t i s.r.l.(qualificandosi come già [OSCURATO:SOCIETA].), per il tramite del medesimo difensore che la rappresentava nel detto procedimento, ha segnalato la presenza di un errore materiale che la citata ordinanza, all’esito della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso n.r.g. 24613 del 2021, avrebbe commesso disponendo la condanna alle spese a favore del solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA] anziché anche della già controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; 2. [OSCURATO:PERSONA] di questa Sezione, alla quale sono transitate, a seguito della soppress ione della Sesta Sezione - 3 , le relative competenze, ha disposto l’iscrizione di ufficio di un procedimento di correzione di errore materiale; 3. E’ stata disposta la trattazione del ricorso per correzione ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. previa comunicazione di cancelleria del procedimento di correzione d’ufficio ai difensori delle parti del ricorso n. 24613 del 2021; 4. Non sono state depositatememorie ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che sussistono i presupposti per disporsi d’ufficio la correzione dell’ordinanza n. 21498del 2022. Essisi ravvisano nella circostanza che l’ordinanza , per evidente errore materiale, dopo avere nell’intestazione dato atto che avverso il ricorso n.r.g. 24613 del 2021 proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] erano stati proposti due separati controrico r si , un o da parte del Modroni e l’altro daparte della [OSCURATO:SOCIETA] e dopo avere , peraltro, erroneamente nel primo rigo della pagina 4 enunciato che aveva resistito solo il Modroni, ha, quindi, nel dispositivo disposto la condanna alle spese “in favore della controricorrente” anziché di ciascuna delle due partiresistente. E’ palese che l’ordinanza avrebbe dovuto enunciare la condanna in questi termini.Inoltre, a pag. 4, l’ordinanza avrebbe dovuto dare atto della resistenza anche dell’[OSCURATO:SOCIETA]. 2. Deve, in conseguenza, disporsi d’ufficio la correzione dell’ordinanza nei sensi appena indicati. P. Q. M. La Corte dispone d’ufficio correggersi gli errori material i figurant i nell’ordinanza n. 21498del 2022 della Sesta Sezione Civile-3, in modo che: a) a pag. 4, rigo primo, alle parole “Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]”, si intendano sostituite le parole “Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].”; b) nel dispositivo alle parole “in favore della controricorrente” si intendano sostituite le parole “in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti”. Visto l’art. 288 c.p.c. dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente sull’ordinanza n. 21498del 2022. Così deciso in Roma il 14 n