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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 38129/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della Corte di appello di Napol ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio, quanto al diniego della pena sostitutiva richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 settembre 2023, la Corte di appellD di Napoli ha confermato - rideterminando la pena in diminuzione, in un anno di reclusione ed euro 122.222,00 di multa - la sentenza del GIP del Tribunale di f9apoli Nord del 13 settembre 2022, con quale, per quanto qui rileva, l'imputato odierno ricorrente era stato condannato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cessazione, eccependo la mancanza di motivazione quanto alle cen ure formulate con i motivi aggiunti di appello, relative alla richiesta di messa alla prova e, in subordine, alla sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ricorrendone i presupposti nel caso di specie, in cui vi è stata condanha ad un anno di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La difesa non tiene conto dell'andamento del giudizio di appello e, in particolare, del fatto che, dalle conclusioni rese all'udienza del 12 settembre 2023 - riportate in sentenza e non contestate neanche come ricorso per cassazione - emerge che, quanto alla posizione dell'odierno ricorrente, vi era slJata rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, salvo che «alla richiesta di applicazicne del regime della continuazione e alla dosimetria della pena».

Dovevano intendersi rinunciati, dunque, anche i motivi aggiunti, relativi alla messa alla prova e al a sostituzione della pena con quella dei lavori di pubblica utilità.

Del tutto correttamente, dunque, la Corte d'appello ha limitato il proprio sindacato alla doglianza relativa alla continuazione esterna, ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta con i motivi aggiunti, e alla richiesta di riduzione della pena detentN,a, che è stata invece accolta.

2. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammisibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedirnento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa de le ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dello Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della Corte di appello di Napol ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio, quanto al diniego della pena sostitutiva richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 settembre 2023, la Corte di appellD di Napoli ha confermato - rideterminando la pena in diminuzione, in un anno di reclusione ed euro 122.222,00 di multa - la sentenza del GIP del Tribunale di f9apoli Nord del 13 settembre 2022, con quale, per quanto qui rileva, l'imputato odierno ricorrente era stato condannato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cessazione, eccependo la mancanza di motivazione quanto alle cen ure formulate con i motivi aggiunti di appello, relative alla richiesta di messa alla prova e, in subordine, alla sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ricorrendone i presupposti nel caso di specie, in cui vi è stata condanha ad un anno di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La difesa non tiene conto dell'andamento del giudizio di appello e, in particolare, del fatto che, dalle conclusioni rese all'udienza del 12 settembre 2023 - riportate in sentenza e non contestate neanche come ricorso per cassazione - emerge che, quanto alla posizione dell'odierno ricorrente, vi era slJata rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, salvo che «alla richiesta di applicazicne del regime della continuazione e alla dosimetria della pena». Dovevano intendersi rinunciati, dunque, anche i motivi aggiunti, relativi alla messa alla prova e al a sostituzione della pena con quella dei lavori di pubblica utilità. Del tutto correttamente, dunque, la Corte d'appello ha limitato il proprio sindacato alla doglianza relativa alla continuazione esterna, ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta con i motivi aggiunti, e alla richiesta di riduzione della pena detentN,a, che è stata invece accolta. 2. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammisibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedirnento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa de le ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dello Cassa delle a
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