CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 dicembre 1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 agosto 1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 gennaio 1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 ottobre 1972 avverso la sentenza resa il 14 luglio 2022 dal GUP del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici applicata a [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] spa. che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il GUP del Tribunale di Napoli, su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, ha applicato ex art. 444 cod. proc.pen. la pena concordata tra le parti nei confronti degli odierni ricorrenti per i reati loro rispettivamente e in concorso ascritti. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso .gli imputati. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli articoli 129 e 444 secondo comma cod. proc.pen. poiché il giudice non ha motivato in ordine all'insussistenza di cause che avrebbero potuto determinare il proscioglimento nel merito dell'imputato. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 29 cod.pen. poiché il giudice ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni considerando la complessiva pena inflitta, mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione la pena determinata per il reato più grave, che nel caso di specie è stata determinata in anni due e mesi 8 di reclusione e non consente l'applicazione di alcuna pena accessoria. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza per erronea determinazione della pena in quanto, nonostante il marginale coinvolgimento del ricorrente nei fatti oggetto del processo e il corretto comportamento processuale prestato nel corso delle indagini, il giudice non ha considerato se ricorrono cause di proscioglimento ex articolo 129 codice di rito e non ha controllato la congruità della pena concordata. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché nella determinazione della pena il giudice non ha considerato il ruolo marginale e l'entità del contributo offerto dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Soltanto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato poiché erroneamente è stata applicata nei suoi confronti la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici che può essere inflitta soltanto quando la pena per uno dei reati per cui è intervenuta condanna sia superiore a tre anni di reclusione. Nel caso di specie in effetti sebbene la pena complessivamente inflitta per tutti i reati unificati sotto il vincolo della continuazione supera detto limite, la sanzione individuata per il reato più grave su cui poi applicare gli aumenti ex art. 81 cod.pen. è pari ad anni due mesi 8 di reclusione e pertanto non consentiva di applicare la pena accessoria che deve essere eliminata. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. 2.Gli altri ricorsi sono invece inammissibili In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili, salvo che non ricorra un'ipotesi di pena illegale. 4.All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. Non si reputa di condannare gli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] poiché la stessa non ha fornito un utile e apprezzabile contributo alla discussione limitandosi con la nota trasmessa a chiedere il rigetto dei ricorsi. (Sez. 4 - , Sentenza n. 36535 del 15/09/2021 Ud. (dep. 08/10/2021 ) Rv. 281923 ) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria che elimina. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 17 Febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G