CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02190/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19311/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 669/2019depositata il 26/03/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1. La cooperativa Giustizia - [OSCURATO:PERSONA] (‘Cooperativa Giustizia’) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo - previo accertamento dell'occupazione abusiva di un'unità immobiliare – la condanna all'immediato rilascio di un appartamento e al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo, nonché al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. A sostegno della sua pretesa, spiegava l’attrice di aver realizzato un complesso immobiliare con alloggi di edilizia economico-popolare sito in Palermo; all'assegnatario [OSCURATO:PERSONA], cui era stato consegnato un alloggio al terzo piano nel complesso condominiale di cui si discute, era stata revocata la qualità di socio per grave e persistente morosità con delibera del C onsiglio di Amministrazione della Cooperativa Giustizia del 09. 01.2012. Nel giudizio successivamente intrapreso nei suoi confronti per il rilascio dell'immobile detenuto sine titulo,[OSCURATO:PERSONA] affermava di non aver mai avuto in consegna l'alloggio, e che comunque questo in realtà era di fatto occupato dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Convenuto innanzi al medesimo ufficio giudiziario [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Palermo riconosceva la detenzione senza titolo del convenuto a suo carico , ordinandogli l'immediato rilascio dell'immobile. La pronuncia del Tribunale di Palermo veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo. 2. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 669/2019, rigettava il gravame. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che: - la rimozione di una situazione lesiva del diritto di proprietà, se non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, può assumere la veste dell'azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale: ne consegue che il proprietario che esperisca tale azione non è gravato dall'onere di provare il proprio diritto, ma può limitarsi ad allegare l’insussistenza originaria di qualsiasi titolo legittimante l'occupazione del terzo; -l'odierno appellante, del resto, non ha mai contestato la titolarità del bene in capo alla cooperativa edilizia, limitandosi sin dalla prima difesa a sollevare altre eccezioni senza nulla osservare sulle affermazioni di parte attrice, che assumeva di aver realizzato la costruzione del fabbricato e di aver consegnato in custodia dei soci assegnatari alloggi di edilizia economico popolare, con ciò dimostrando di riconoscere la titolarità del bene e la legittimazione attiva dell’attrice. 3. Avverso detta pronuncia ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a cinquemotivi. Si difendeva depositando controricorso la cooperativa Giustizia - [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza il ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1140, 1141, 1143, 1146, 1158 cod. civ., degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ. - Nullità della sentenza. Lamenta il ricorrente che avendo la Corte d’Appello qualificato l’azione di restituzione dell’immobile come azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale, equiparandola ad un’azione personale di rilascio pur in assenza di prova dell’esistenza di un titolo di detenzione intercorrente tra la cooperativa Giustizia e [OSCURATO:PERSONA], ha disatteso la distinzione tracciata dalla Corte di legittimità tra azione reale di rivendicazione e azione personale di detenzione (Cass. Sez. U, n. 7305 del 28.03.2014): nella prima l’attore deve provare la proprietà sul bene del quale si chiede la restituzione; nella seconda l’attore deve dimostrare la sussistenza del rapporto obbligatorio e l’avvenuta consegna del bene. 1.1. Il motivo è infondato. Preliminarmente,occorre chiarire quanto stabilito da questa Corte nellanota pronuncia richiamata da l ricorrente (Cass. Sez. U, n. 7305/2014) che, a Sezioni Unite, ha affermato due diversi principi di diritto riferiti a due questioni giuridiche distinte:alla prima questione - se le difese di carattere petitorio opposte a d un'azione personale di rilascio o consegna comportino la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale - le S ezioni U nite hanno risposto che l'azione originariamente di rilascio non può essere dislocataper iniziativa altrui (cioè del convenuto) dall'originario piano obbligatorio sul diverso piano reale ( più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 795 del 16.01.2020, Rv. 656838 – 01) . Alla seconda questione - se sia inquadrabile nell'una o nell'altra specie l'azione esercitata nei confronti di chi non accampa alcun titolo a giustificazione della disponibilità materiale del bene oggetto della controversia - le stesseSezioni Unite hanno risposto che se la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, occorre che venga data la piena dimostrazione mediante probatio diabolica.Chiarendo a tale ultimo proposito che n on è azione di restituzione ma di rivendicazione quella «con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto». Spiegano le Sezioni Unite che l'azione personale di restituzionenon può surrogare l'azione dirivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascioo alla consegna viene chiesta nei confrontidi chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo ( più di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 38642 del 06.12. 2021 ; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020, Rv. 659327 –01 ; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018, Rv. 650672 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 705 del 14/01/2013, Rv. 624971 -01) . 1.2. Nel caso di specie, la Cooperativa Giustizia aveva proposto un'azione personale di restituzione dell'alloggio occupato abusivamente nei confronti del fratello dell’originario assegnatario, [OSCURATO:PERSONA], al quale la cooperativa aveva dapprima consegnato in custodia l’alloggio, nella sua qualità di socio prenotato, e poi richiesto la restituzione dello stesso, una volta revocata la qualità di socio per persistentemorosità. La contestazione della proprietà della cooperativa attrice da parte di [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, non trasforma – come appunto affermato dalle Sezioni Unite in risposta alla prima questione giuridica – in azione di rivendicazione quel la originaria di restituzione esercitata dalla cooperativa attriceanche nel procedimento contro di lui: essa, dunque, non può essere gravata dell’onere probatorio della probatio diabolica. 1.2.1. Quanto alla distribuzione degli oneri di prova, emerge dell'argomentazione della Corte territoriale che l'assunto di parte attrice di aver realizzato la costruzione del fabbricato e di aver consegnato in custodia ai soci assegnatari (tra questi, [OSCURATO:PERSONA]) gli alloggi degli edilizia economico popolare non sia stato contestato dall'odierno ricorrente, il quale - sempre secondo le risultanze delle emergenze probatorie evidenziate dal giudice di seconde cure - avrebbe anche richiesto la regolarizzazione della sua detenzione mediante l'offerta del pagamento degli oneri condominiali locativi arretrati, nonché dei consumi di acqua e di corrente elettrica e di altre spese comuni cheegli, pur detenendo l'immobile dal 2008 , non aveva mai sostenuto(v. sentenza p. 6 , ultimi 5 righi; p. 7, 1° capoverso) . Tanto basta a fondare l'azione personale di rilascio c he il convenuto avrebbe dovuto, semmai,contrastare facendo valere un diverso titolo per il suo godimento. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., e degli artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ. –Art. 360, n. 4) cod. proc. civ. - Nullità della sentenza per avere il giudice di seconde cure fondato la propria pronuncia su un'asserita ed inesistente mancata contestazione della titolarità del bene da parte della cooperativa. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale – avendo qualificato la domanda di rilascio come azione di detenzione senza titolo e non come di rivendicazione - ha gravato il convenuto di entrambi gli oneri di allegazione: la prova del rapporto in base al quale egli deteneva l'immobile, la prova negativa della mancanza di titolo ad aver rilasciato l'immobile. Diversamente il ricorrente, sia in primo grado (in comparsa di risposta) sia in appello (quarto motivo di appello) aveva contestato il diritto di proprietà affermato dalla Cooperativa Giustizia. 2.1. Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti dedotti dall’attore. E’ stato, infatti, ripetutamente affermato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 118 del 07/01/2016 , Rv. 638481; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014,Rv. 633524; Sez. 2, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019 Rv. 652943; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 14/11/2011 Rv. 620426). 2.2. Quanto all’errata distribuzione degli oneri di prova , si rinvia quanto argomentato suprasub 1.2.1. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 2909 cod. civ., degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. Nella prospettazione del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto conto dell'esistenza di un procedimento possessorio svoltosi inter partes conclusosi con la reintegra e manutenzione dell'appellante nel possesso dell'appartamento. Tale procedimento ha riconosciuto all'appellante la qualità di possessore dell'appartamento di cui è causa, non di semplice detentore: si tratta, dunque, di un giudicato positivo che ha riconosciuto il possesso dell'odierno ricorrente. Di conseguenza, l'unica azione che gli si sarebbe potuta rivolgere contro era quella di rivendicazione: l'esito del procedimento possessorio, infatti, che non sia proseguito ai sensi dell'art. 703, comma 4, cod. proc. civ. nel giudizio di merito possessorio costituisce una preclusione pro iudicato del tutto assimilabile al giudicato formale, che vale a qualificare l'appellante come possessore e quindi a rendere inammissibile ed infondata l'azione di detenzione senza titolo. 3.1. Il motivo è infondato. Com’è noto, l 'accoglimento della domanda possessoria prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei dirittidi proprietà o altro diritto reale minore. Nel caso che ci occupa, il B arone avrebbe dovuto op porre alla pretesa restitutoria della cooperativa un titolo contrattuale ovvero un diritto reale idoneo,non surrogabile con la tutela di fatto accordata al Barone stessoall'esito di un procedimento possessorio . Tanto basta a rendere inutilizzabile il giudicato sceso sulla tutela chiesta ed ottenuta contro lo spoglio dal B arone c ontro le turbative poste in essere dal rappresentante legale della Cooperativa Giustizia, riguardanti le interruzioni all'erogazione dell'acqua e al servizio di ascensore; ciò a prescindere dall'effettiva sua rilevanza quale giudicato formale. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., e dell’art. 2909 cod. civ. Il ricorrente censura la sentenza per non aver rilevato la mancanza di prova di qualsivoglia legittimazione ad agire dell'odierna resistente. 4.1. Il motivo è infondato, in quanto confonde e sovrappone la questione delle legitimatio ad causam, o legittimazione ad agire, con la diversa questione della titolarità del diritto. La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. 1, 10.01.2008, n. 355; più di recente: Cass. Sez. 2, 03.08.2022, n. 24049; Cass. Sez.1, 30.11.2021, n. 37659). La titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo attiene, invece, al merito della causa, dunque alla fondatezza della domanda(Cass. Sez. U., 16.02.2016, n. 2951; più di recente: Cass. Sez. 2, 27.07.2022, n. 23405; Cass. Sez. 6 - 2, 18.07.2022, n. 22500; Cass. Sez. 3, 29.09.2021, n. 26325; Cass. Sez. 2, 08.10.2020, n. 21716; Cass. Sez. 2, 16.10.2019, n. 26211; Cass. Sez. 2, 24.04.2018, n. 10052). 5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. a giudizio della ricorrente del ricorrente le spese dei 2 ° di giudizio avrebbero dovuto essere poste a carico della cooperativa so che avrebbe dovuto essere soccombente. 5.1. Il motivo è inammissibile , in quanto prospetta un mero auspicio di parte ricorrente. 6. In definitiva,il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d