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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 42821/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta, del tutto genericamente, la misura della sanzione, determinata, invece, su livelli dosimetrici minimi e adeguati alla gravità del fatto, è manifestamente infondato; e lo è anche con riguardo alla contestata sussistenza dell'applicata recidiva reiterata specifica di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.: si contesta l'asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado - sul punto confermata da quella di appello - per avere il giudice contraddittoriamente ritenuto la simultanea sussistenza dei presupposti sostanziali della recidiva e di quelli per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma si dimentica, tuttavia, che "In tema di recidiva, la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti" (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Rv. 281018 - 01);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 11 13 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta, del tutto genericamente, la misura della sanzione, determinata, invece, su livelli dosimetrici minimi e adeguati alla gravità del fatto, è manifestamente infondato; e lo è anche con riguardo alla contestata sussistenza dell'applicata recidiva reiterata specifica di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.: si contesta l'asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado - sul punto confermata da quella di appello - per avere il giudice contraddittoriamente ritenuto la simultanea sussistenza dei presupposti sostanziali della recidiva e di quelli per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma si dimentica, tuttavia, che "In tema di recidiva, la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti" (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Rv. 281018 - 01); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 13 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42821/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris