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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32327/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Bari del 5 luglio 2024, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 - riqualificato ai sensi del comma 5 - per aver detenuto, a fini di cessione, gr. 1,5 di cocaina (suddivisi in due involucri) e gr. 0,8 di marijuana, condannandolo, previa riduzione per il rito, alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa, con sospensione condizionale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a più motivi, tutti riconducibili alla violazione di legge e al vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. •

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si deduce l'erronea affermazione di responsabilità e il travisamento della prova quanto alla destinazione allo spaccio, è manifestamente infondato e comunque versato in fatto.

Il ricorrente sollecita, in realtà, una rilettura alternativa delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità.

La sentenza impugnata ha reso sul punto una motivazione logica e coerente, evidenziando come la natura e la pluralità delle sostanze rinvenute (cocaina suddivisa in due involucri, da cui erano ricavabili quattro dosi, e marijuana, da cui erano ricavabili due dosi), unitamente al rinvenimento nell'abitazione di venti bustine trasparenti del tipo normalmente impiegato per il confezionamento, inducessero a escludere la destinazione all'uso esclusivamente personale, peraltro mai neppure dedotta dall'imputato.

La Corte territoriale ha inoltre rilevato la mancata prova di uno stato di tossicodipendenza e la scarsa credibilità dell'ipotesi difensiva circa l'appartenenza della sostanza ai genitori.

A fronte di un apparato argomentativo privo di aporie logiche, le censure del ricorrente si risolvono in una inammissibile richiesta di riesame del merito.

3.2. Il secondo motivo, relativo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile.

Il ricorrente lamenta l'illegittima valutazione retroattiva dell'abitualità, sostenendo che il giudizio andrebbe ancorato alla situazione esistente al momento del fatto o, al più tardi, della decisione di primo grado, e che le condanne valorizzate dalla Corte sarebbero successive (una divenuta definitiva a seguito dideclaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione del 26 gennaio 2024, l'altra costituita da sentenza di appello dell'8 ottobre 2024).

La censura non coglie la ratio decidendi.

La Corte territoriale ha escluso il requisito - assorbente - della non abitualità della condotta valorizzando dati risultanti dall'ordinanza della Corte di cassazione, settima sezione, del 26 gennaio 2024, n. 1746, dalla quale emergeva che l'odierno appellante era solo formalmente incensurato, essendo già stato sottoposto a processo e condannato in via definitiva per detenzione di diverse tipologie di stupefacente (hashish e cocaina), nonché dalla ulteriore condanna in appello dell'8 ottobre 2024 per detenzione di cocaina e marijuana commessa il 18 agosto 2020, ossia in epoca anteriore al fatto qui giudicato (16 marzo 2021).

La valorizzazione di plurime condotte analoghe a quella per cui si procede è pienamente coerente con il consolidato principio secondo cui i precedenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 20123 del 13/02/2025, Rv. 288088-01).

Nella specie, trattandosi di condotte accertate con provvedimenti giurisdizionali e, in un caso, coperte da giudicato, la verifica richiesta risulta ampiamente soddisfatta.

La deduzione difensiva è dunque manifestamente infondata.

3.3. Il terzo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile.

Il ricorrente prospetta l'erronea valutazione della "doppia valenza" degli elementi (l'esiguità del quantitativo, già assorbita nella qualificazione di lieve entità, ma asseritamente rivalutabile ex art. 62-bis cod. pen.), il travisamento circa la condotta collaborativa e l'omessa motivazione sugli ulteriori elementi positivi invocati (giovane età, incensuratezza al momento del fatto, scelta del rito).

I rilievi non hanno pregio.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

Il riconoscimento delle attenuanti richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo, la cui meritevolezza non può mai essere data per scontata o presunta (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694 - 01).Nel caso di esame, la Corte territoriale ha analiticamente escluso la ricorrenza di siffatti elementi, osservando che il modesto. quantitativo aveva già comportato la riqualificazione in termini di lieve entità, che l'imputato - contrariamente all'assunto difensivo e nonostante la giovane età - non è affatto incensurato, bensì gravato da ben due condanne (di cui una definitiva) per contestuale detenzione di stupefacente di diversa tipologia, e che non corrisponde al vero l'asserito comportamento collaborativo, avendo egli tentato di disfarsi della sostanza.

La motivazione, ancorata a dati concreti e non congetturali, si sottrae a ogni censura di legittimità.

3.4. Il quarto motivo, con cui si lamenta il diniego dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente premesso che, in tema di stupefacenti, alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. peri., essendo necessario accertare che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097-01).

Ha altresì rammentato che non è sufficiente la modesta entità del profitto o il ridotto valore venale, occorrendo anche il ridotto grado di offensività o disvalore sociale della condotta (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950-01).

Su tali premesse, la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti alla luce delle modalità di commissione del fatto (contestuale detenzione di una pluralità di tipologie di droga e di materiali atti al confezionamento in dosi), ritenute indicative dell'inserimento della condotta in un contesto di spaccio più ampio, con presumibile redditività non modesta.

Le doglianze del ricorrente - che qualifica il ragionamento come circolare e apodittico - si risolvono, ancora una volta, in una inammissibile sollecitazione a una diversa valutazione degli elementi di fatto, a fronte di una motivazione immune da vizi logici.

3.5. Il quinto motivo, relativo al difetto di motivazione sulla congruità della pena, è inammissibile - perché versato in fatto e comunque manifestamente infondato.

La determinazione del trattamento sanzionatorio costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione assente o meramente apparente.

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado sulla base delle medesime considerazioni poste a fondamento del diniego delle attenuanti - e in particolare della personalità dell'imputato, gravato da plurime condanne, e delle modalità del fatto - disattendendo con motivazione adeguata le deduzionidifensive, fondate su considerazioni meramente statistiche non riferibili al caso concreto.

La censura, lungi dall'evidenziare un vizio motivazionale, mira a un riesame del merito precluso in questa sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle 'ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] U . 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Bari del 5 luglio 2024, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 - riqualificato ai sensi del comma 5 - per aver detenuto, a fini di cessione, gr. 1,5 di cocaina (suddivisi in due involucri) e gr. 0,8 di marijuana, condannandolo, previa riduzione per il rito, alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa, con sospensione condizionale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a più motivi, tutti riconducibili alla violazione di legge e al vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. • 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si deduce l'erronea affermazione di responsabilità e il travisamento della prova quanto alla destinazione allo spaccio, è manifestamente infondato e comunque versato in fatto. Il ricorrente sollecita, in realtà, una rilettura alternativa delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha reso sul punto una motivazione logica e coerente, evidenziando come la natura e la pluralità delle sostanze rinvenute (cocaina suddivisa in due involucri, da cui erano ricavabili quattro dosi, e marijuana, da cui erano ricavabili due dosi), unitamente al rinvenimento nell'abitazione di venti bustine trasparenti del tipo normalmente impiegato per il confezionamento, inducessero a escludere la destinazione all'uso esclusivamente personale, peraltro mai neppure dedotta dall'imputato. La Corte territoriale ha inoltre rilevato la mancata prova di uno stato di tossicodipendenza e la scarsa credibilità dell'ipotesi difensiva circa l'appartenenza della sostanza ai genitori. A fronte di un apparato argomentativo privo di aporie logiche, le censure del ricorrente si risolvono in una inammissibile richiesta di riesame del merito. 3.2. Il secondo motivo, relativo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile. Il ricorrente lamenta l'illegittima valutazione retroattiva dell'abitualità, sostenendo che il giudizio andrebbe ancorato alla situazione esistente al momento del fatto o, al più tardi, della decisione di primo grado, e che le condanne valorizzate dalla Corte sarebbero successive (una divenuta definitiva a seguito dideclaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione del 26 gennaio 2024, l'altra costituita da sentenza di appello dell'8 ottobre 2024). La censura non coglie la ratio decidendi. La Corte territoriale ha escluso il requisito - assorbente - della non abitualità della condotta valorizzando dati risultanti dall'ordinanza della Corte di cassazione, settima sezione, del 26 gennaio 2024, n. 1746, dalla quale emergeva che l'odierno appellante era solo formalmente incensurato, essendo già stato sottoposto a processo e condannato in via definitiva per detenzione di diverse tipologie di stupefacente (hashish e cocaina), nonché dalla ulteriore condanna in appello dell'8 ottobre 2024 per detenzione di cocaina e marijuana commessa il 18 agosto 2020, ossia in epoca anteriore al fatto qui giudicato (16 marzo 2021). La valorizzazione di plurime condotte analoghe a quella per cui si procede è pienamente coerente con il consolidato principio secondo cui i precedenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 20123 del 13/02/2025, Rv. 288088-01). Nella specie, trattandosi di condotte accertate con provvedimenti giurisdizionali e, in un caso, coperte da giudicato, la verifica richiesta risulta ampiamente soddisfatta. La deduzione difensiva è dunque manifestamente infondata. 3.3. Il terzo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Il ricorrente prospetta l'erronea valutazione della "doppia valenza" degli elementi (l'esiguità del quantitativo, già assorbita nella qualificazione di lieve entità, ma asseritamente rivalutabile ex art. 62-bis cod. pen.), il travisamento circa la condotta collaborativa e l'omessa motivazione sugli ulteriori elementi positivi invocati (giovane età, incensuratezza al momento del fatto, scelta del rito). I rilievi non hanno pregio. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. Il riconoscimento delle attenuanti richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo, la cui meritevolezza non può mai essere data per scontata o presunta (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694 - 01).Nel caso di esame, la Corte territoriale ha analiticamente escluso la ricorrenza di siffatti elementi, osservando che il modesto. quantitativo aveva già comportato la riqualificazione in termini di lieve entità, che l'imputato - contrariamente all'assunto difensivo e nonostante la giovane età - non è affatto incensurato, bensì gravato da ben due condanne (di cui una definitiva) per contestuale detenzione di stupefacente di diversa tipologia, e che non corrisponde al vero l'asserito comportamento collaborativo, avendo egli tentato di disfarsi della sostanza. La motivazione, ancorata a dati concreti e non congetturali, si sottrae a ogni censura di legittimità. 3.4. Il quarto motivo, con cui si lamenta il diniego dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente premesso che, in tema di stupefacenti, alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. peri., essendo necessario accertare che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097-01). Ha altresì rammentato che non è sufficiente la modesta entità del profitto o il ridotto valore venale, occorrendo anche il ridotto grado di offensività o disvalore sociale della condotta (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950-01). Su tali premesse, la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti alla luce delle modalità di commissione del fatto (contestuale detenzione di una pluralità di tipologie di droga e di materiali atti al confezionamento in dosi), ritenute indicative dell'inserimento della condotta in un contesto di spaccio più ampio, con presumibile redditività non modesta. Le doglianze del ricorrente - che qualifica il ragionamento come circolare e apodittico - si risolvono, ancora una volta, in una inammissibile sollecitazione a una diversa valutazione degli elementi di fatto, a fronte di una motivazione immune da vizi logici. 3.5. Il quinto motivo, relativo al difetto di motivazione sulla congruità della pena, è inammissibile - perché versato in fatto e comunque manifestamente infondato. La determinazione del trattamento sanzionatorio costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione assente o meramente apparente. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado sulla base delle medesime considerazioni poste a fondamento del diniego delle attenuanti - e in particolare della personalità dell'imputato, gravato da plurime condanne, e delle modalità del fatto - disattendendo con motivazione adeguata le deduzionidifensive, fondate su considerazioni meramente statistiche non riferibili al caso concreto. La censura, lungi dall'evidenziare un vizio motivazionale, mira a un riesame del merito precluso in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle 'ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. 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