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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06096/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata exart. 599-bis c od . p roc . pen. su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli art. 628 e 624-biscod. pen. nonché ‘omessa motivazione assoluta su specifici motivi di impugnazione’e segnatamente sull’omessa derubricazione del reato di rapina in quello di furto con strappo.

2. Il ricorso è inammissibile poichédedotto per motivi non consentit i .

Deve essere ricordatoin premessa come ai sensi del comma 5 - bis dell'art. 610 cod.proc. pen. la C orte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.

Invero, le uniche doglianze proponibiliavverso la sentenza ex art. 599 -bis cod. proc. pen.siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentre nessuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti motivi rinunciati (Sez.2 n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01). 3.Alla pronuncia consegue la condanna exart. 616 cod. p roc . p en . de l ricorrent e al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13gennaio 2026 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata exart. 599-bis c od . p roc . pen. su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli art. 628 e 624-biscod. pen. nonché ‘omessa motivazione assoluta su specifici motivi di impugnazione’e segnatamente sull’omessa derubricazione del reato di rapina in quello di furto con strappo. 2. Il ricorso è inammissibile poichédedotto per motivi non consentit i . Deve essere ricordatoin premessa come ai sensi del comma 5 - bis dell'art. 610 cod.proc. pen. la C orte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Invero, le uniche doglianze proponibiliavverso la sentenza ex art. 599 -bis cod. proc. pen.siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentre nessuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti motivi rinunciati (Sez.2 n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01). 3.Alla pronuncia consegue la condanna exart. 616 cod. p roc . p en . de l ricorrent e al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13gennaio 2026 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06096/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris