CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41878/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 18842/21 Stallone [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputata, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 334 cod. pen. e condannata alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa; che il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge in punto di elemento soggettivo, a suo dire insussistente, dal momento che la condotta è stata posta in essere dall'imputata nell'errato convincimento che fossero cessati gli effetti del provvedimento amministrativo e che il motociclo affidato alla sua custodia fosse demolibile senza formalità, in quanto privo di ogni valore e inidoneo alla circolazione; che inoltre il difensore lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alla sottrazione reale e definitiva del mezzo; che, quanto alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ne ha valutato la mancanza dei presupposti, evidenziando la definitiva sottrazione di un motociclo, in presenza di un precedente specifico, tale da evidenziare la non occasionalità del comportamento; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]