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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11367/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39468/23 Armanno OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato ex art. 337 cod. pen., che censura il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/02/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39468/23 Armanno OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato ex art. 337 cod. pen., che censura il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2
Sentenza Cassazione n. 11367/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris