CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSabrina Passafiume, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari confermavala sentenza del Tribunale di Bari del 10 maggio 2021, che condannava VitoAngelo Pesce alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cui all’art. 495 cod.pen., di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato ad ununico motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di mancanza/manifestaillogicità della motivazione in relazione al diniego di applicazione della penasostitutiva con il lavoro di pubblica utilità, basato sui pregressi precedenti penalie sulla natura del reato contestato.Si duole dell’assenza di una verifica della reale offensività del reatocontestato e della pervicacia criminale sottesa, nonché delle date diconsumazione dei precedenti, tenuto conto della risalenza degli stessi, dellacondotta susseguente al reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Deve preliminarmente rilevarsi che la legge ha attribuito poteridiscrezionali al giudice in sede di scelta e applicazione delle pene sostitutive,funzionali a deflazionare le pene detentive brevi e ad accentuare la effettivitàrieducativa dele pene sostitutive. In tema di sanzioni sostitutive, l'accertamentodella sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzionisostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede dilegittimità, se adeguatamente motivato, al pari di quanto previsto per i criteridettati dall’art. 133 cod. pen., ai fini della determinazione della pena (Sez. 2,Sentenza n. 13920 del 20/02/2015, Rv. 263300 – 01; Sez. 6, n. 43263 del13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285358 – 01).L’art 545 bis, cod. proc. pen. deve essere letto, infatti, in relazione alriformato art. 58 della L. 689/81 che: “il giudice tenuto conto dei criteri indicatinell’art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, puòapplicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idoneealla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportuneprescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi perritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.Il giudice, sebbene abbia un potere discrezionale in ordine all’applicazionedella sanzione sostitutiva, ha tuttavia un onere di motivazione sulla insussistenzadelle condizioni di applicabilità, che, nel caso di specie, non risulta essere statoassolto.«Il giudice di appello che, nel riformare una decisione di condanna, riduce lapena detentiva inflitta in primo grado, determinandola entro il limite di quattroanni previsto per l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod.pen., è tenuto a motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni perl'applicabilità delle stesse in virtù della disciplina transitoria prevista dall'art. 95d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui non formuli l'avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen.» (Sez. 3 n. 12760 del 14/11/2023, Rv. 286077 – 01).Nella specie, l’imputato è stato condannato alla reclusione per mesi otto inquanto responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen.La Corte d’appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della penadetentiva con il lavoro di pubblica utilità presso l’associazione che ha fornitodisponibilità, “avuto riguardo alla personalità dell’imputato”, gravato da“numerosi precedenti penali” (non meglio specificati e collocati nel tempo),nonché in ragione della “natura del reato contestato” e della “intensità del dolo”.Ebbene, secondo il consolidato orientamento di codesta Corte, anche aseguito delle modifiche apportate all'istituto dalla c.d. riforma Cartabia, larichiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone algiudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del23/04/2012, Testi, Rv. 253102).Il novellato art. 58 l. n. 689/81 stabilisce, infatti, che, nel decidere seapplicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudicedebba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato ese sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo dicommissione di altri reati.La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa, dunque, ad unavalutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanzadei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, lemodalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità delcondannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n.25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007,dep. 2008, Frediani, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametricontemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essereesercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficaciadella sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717).Come di regola accade laddove il giudice di merito è chiamato a svolgerevalutazioni discrezionali di tipo prognostico alla luce dei parametri indicatinell'art. 133 cod. pen., la conclusione raggiunta, avendo riguardo alla specificitàdella condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivata, ad ognisindacato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 2328 del 22/05/1992, Mazzanti, Rv.191311), senza che nel giudizio di cassazione sia possibile muoverecontestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo onegativo (Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, Galati, Rv. 189611).Trattandosi, tuttavia, di discrezionalità vincolata all'impiego dei richiamaticriteri legali, il giudice di merito ha l'obbligo di informare ad essi la propriavalutazione e di darne conto in motivazione ed il sindacato di questa Corte sulpunto può essere esercitato nei limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. Tanto più che le modifiche apportate dalla riforma Cartabia al sistemadelle sanzioni sostitutive dovrebbero orientare il giudice della cognizione acompiere una valutazione circa la sostituibilità di una pena detentiva breve con lenuove pene sostitutive soprattutto in un’ottica special-preventiva e rieducativa.In tal senso, pur partendo dal fatto illecito commesso, la valutazione del giudicedella cognizione, ancorata ai criteri fissati dal nuovo art. 58, L. n. 689/1981,dovrebbe valorizzare precipuamente il comma 2 dell’art. 133 c.p., con unosguardo rivolto non più prevalentemente al passato del reo (il curriculumcriminale), ma indirizzato al futuro, ovvero vertente sulla possibile adesione aiprogrammi rieducativi, sul rispetto delle prescrizioni e su quei fattori chenell’apprezzamento del giudice della cognizione assumono in genere un ruolosub-valente.Tra i dati valorizzabili nello scrutinio ex art. 58 cit, dunque, possono esserevalutate le caratteristiche del fatto sub iudice, la spinta che l'ha determinato el'animus che ha caratterizzato l'azione, nonché la condotta antecedente esusseguente e, non da ultimi, i precedenti penali da cui l'imputato èeventualmente gravato che, in sé, non determina automaticamentel’inadeguatezza della pena sostitutiva, che va valutata anche nella suaconcretezza. Dati che, se il Giudice ritiene che il processo non abbia offertoelementi sufficienti, possono essere eventualmente raccolti anche nell'udienza disentencing di cui all'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., che pure costituisceuna novità della riforma, nella quale il giudicante, anche al fine di «decidere sullasostituzione della pena detentiva», oltre che ai fini della conformazione dellasanzione, può acquisire tramite l'UEPE ovvero la polizia giudiziaria «tutte leinformazioni ritenute necessarie in relazione alle Condizioni di vita, personali,familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato», anche vagliandoeventuale documentazione prodotta dall'interessato. Si tratta di un passaggionon obbligato per addivenire alla scelta sull'an della sostituzione, laddove ilprocesso abbia offerto dati sufficienti e il Giudice fondatamente ritenga di avereelementi per escludere o riconoscere la sostituibilità della pena detentiva (Sez. 4,n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381; Sez. 6, n. 43263 del13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285358).In definitiva, quella del Giudice investito della scelta sulla sostituzione è unavalutazione composita e necessariamente legata al caso concreto e allapersonalità dell'imputato in cui — a lume della disposizione di riferimento, cheresta il parametro della discrezionalità vincolata che è in capo al giudicante —non esiste una gerarchia in termini di significato dell'uno o dell'altro indicatore enella quale ciascuno di essi, in rapporto alla pregnanza dimostrativa circal'inidoneità rieducativa, la non sterilizzazione del rischio di ricaduta e l'incapacitàdell'imputato di osservare gli obblighi ed i limiti connessi alle sanzioni, può averenel concreto un peso preponderante rispetto agli altri e una portata dirimenteper la valutazione da compiere.Nel caso di specie, la motivazione che sorregge il diniego è apodittica,poiché la Corte territoriale ha escluso la sostituibilità in relazione al parametrodella condotta precedente al reato, valutata alla luce dei “numerosi precedentipenali”, senza alcuna illustrazione specifica che evidenzi l'incidenza negativadelle pregresse condotte illecite rispetto alle prospettive della sostituzione;giudizio che sarebbe in questa sede incensurabile se l'elemento addotto fosseidoneo ad esaurire in modo non illogico il giudizio prognostico.In tema di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, algiudice della cognizione spetta una valutazione prognostica complessa,funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, chetenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singolepene sostitutive e che sia idonea all'individuazione, anche qualitativa, di unapena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo direiterazione criminosa. Il giudice può respingere la richiesta anche facendoesclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla lorovalutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concretamotivazione, che ne valorizzi la pregnanza rispetto ai tre poli della valutazionecome delineati dall'art. 58 L. 689 cit. e che chiarisca le ragioni per cui queipregiudizi impediscano la sostituzione, dai quali dunque emergano elementiindiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa dellapena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimentodelle prescrizioni imposte (Sez. 5, Sentenza n. 24093 del 13/05/2025, Gambina,Rv. 288210 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658– 01; Sez. 5, Sentenza n. 34243 del 26/09/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288705 – 01).Pertanto, anche a tale parametro dovrà attenersi il Giudice del rinvio, oltreche al principio di sostanziale coerenza fra la pena minima e il diniego della penasostitutiva, che pur se non si risolve in alcun automatismo (quale sarebbel’equazione: pena minima = pena sostitutiva) comunque implica un supplementoargomentativo che giustifichi il diniego della pena ex art. 20-bis cod. pen., afronte della pena detentiva minima – o prossima al minimo edittale -determinata ex art. 133 cod. pen.3. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio adaltra sezione della Corte di appello di Bari, che dovrà riesaminare la doglianzadell'imputato, con pieni poteri di cognizione sul punto ma evitando di incorrerenuovamente nei vizi rilevati e fornendo in sentenza adeguata motivazione inordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018,Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv.248413). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.Così è deciso, 07/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]