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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20366/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 2471/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro Comune di Pistoia; -intimato- avversola sentenza del T ribunale di Pistoia n. 789/2021 d ell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone al Giudice di pace di Pistoia nei confronti del Comune di Pistoia opposizione a 9 verbali di contestazione della violazione dell’art. 142 co. 7 codice della strada (c.d.s.), eccesso di velocità, rilevata tramite autovelox. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigetta l’opposizione, applica il cumulo giuridico per alcuni verbali, conferma gli altri verbali e compensa le spese.

Su appello principale del Comune, il Tribunale riforma la sentenza del Giudice di pace,rideterminando ogni sanzione irrogata ne l minimo edittale di €

56. Ricorre in cassazione la parte privata con sei motivi.

La p.a. rimane intimata. 2di 4 – 2471/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 9 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 6) denuncia l'omessa indicazione nei verbali di accertamento della data dell'ultima taratura degli autovelox.

Si deduce vio- lazione degli artt. 45 co. 6 e 142 co. 6 codice della strada (c.d.s.).

Il secondo motivo (p. 7)denuncia che 10 verbali non siano stati consegnati direttamente alla persona delegata dal legale rappresentante della società.

La società ha appreso da altra società da cui noleggiava i veicoli che, dopo i primi 9 verbali, ve n’erano altri 10 a lei destinati quale trasgressore successivamente individuato ex art. 201 c.d.s. per lo stesso tipo di infrazioni.

Ha inviato quindi una procuratrice alla [OSCURATO:PERSONA] per ricevere i verbali, senza esito.ll terzo motivo (p. 9) fa valere la sostanza del secondo motivo denunciando che sia stato dichiarato il difetto di legittimazione ad impugnare 10 verbali.

Si deduce la violazione dell'art. 24 cost.Il quarto motivo (p. 10) denuncia che il Tribunale ha escluso l’applica- zione delcumulo giuridico, sul presupposto che non vi è stretta contiguità temporale delle infrazioni e i tratti stradali sono differenti.

Si deduce la violazione degli artt. 198 co. 1 c.d.s., 8 co. 1 l.689/81.

Il quinto motivo (p. 11) denuncia che sia stata dispostala condanna al pagamento di tutte le sanzioni nella misura di € 56, qualificando erroneamente tale importo come minimo edittale.

Il minimo edittale ex art. 142 co. 7 c.d.s. è pari a € 42 nei verbali n. 00996/B/19, 001040/B/19, 001130/B/19, 001732/B/19 e 001896/B/19, come risulta dalla lettura degli stessi; in tutti gli altri verbali invece è stato applicato l’aumento per l’orario notturno ex art. 195 c.d.S. e dunque il minimo edittale è pari ad €

56. Si deduce violazione degli artt. 142 co. 7 e 195 c.d.s.

Il sesto motivo (p. 12) lamenta la violazione dell'art.91 c.p.c. per avere il Tribunale disposto la condanna della ricorrente alle spese legali dei duegradi di giudizio, poiché gli enti pubblici difesi tramite propri dipendenti p ossono ottenere solo il rimborso delle spese vive documentate. 3di 4 – 2471/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 9 ) – [OSCURATO:PERSONA].

2. – Il primo motivo è rigettato, poiché il ricorrente non contesta che l’apprecchio sia stato tarato, ma si domanda quando ciò è stato effettuato.

Ci si conforma quindi a Cass. 17574/2021: l’indicazione della data di tara- tura non è necessaria, ma il sanzionato è tenuto a contestare che le verifiche di funzionamento regolare siano state effettuate (onere inadempiuto nel caso attuale), così da gravare l'amministrazione dell'onere di depositare la certificazione di taratura.

Il secondo eil terzo motivo son o rigettati poiché la ricorrente è priva di legittimazione ad impugnare verbali che non le sono stati ancora notificatial momento della proposizione del ricorso, mentre ha omesso di impugnarli dopo che le sono statinotificati.

Il quarto motivo è rigettato poiché la ricorrente prospetta come questione di diritto censure mosse alla ricostruzione della situazione di fatto rilevante, che il giudice di meritoha compiuto in modo incensurabile in sede di giudizio di legittimità.

Il quintomotivo è rigettato: espunto il riferimento al minimo edittale in re- lazione ai verbali per cui esso è incongruente, il dispositivo rimane fermo ex art. 384 co. 4c.p.c., poiché la variazione di € 14 non esorbita dal margine giudizialedi apprezzamento.

Il sesto motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché la sentenza impugnata non reca evidenza che il Comune si sia difeso in giudizio attraverso propri dipendenti, mentre il motivo non localizza gli atti di causa ove questa Corte possa svolgere l’indaginediretta ad una pronuncia sul merito del motivo (cfr. Cass.

SU 34469/2019, Cass.9878/2020, 23834/2019, 2771/2017).

3. -Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. 4di 4 – 2471/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 9 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 2471/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro Comune di Pistoia; -intimato- avversola sentenza del T ribunale di Pistoia n. 789/2021 d ell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone al Giudice di pace di Pistoia nei confronti del Comune di Pistoia opposizione a 9 verbali di contestazione della violazione dell’art. 142 co. 7 codice della strada (c.d.s.), eccesso di velocità, rilevata tramite autovelox. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigetta l’opposizione, applica il cumulo giuridico per alcuni verbali, conferma gli altri verbali e compensa le spese. Su appello principale del Comune, il Tribunale riforma la sentenza del Giudice di pace,rideterminando ogni sanzione irrogata ne l minimo edittale di € 56. Ricorre in cassazione la parte privata con sei motivi. La p.a. rimane intimata. 2di 4 – 2471/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 6) denuncia l'omessa indicazione nei verbali di accertamento della data dell'ultima taratura degli autovelox. Si deduce vio- lazione degli artt. 45 co. 6 e 142 co. 6 codice della strada (c.d.s.). Il secondo motivo (p. 7)denuncia che 10 verbali non siano stati consegnati direttamente alla persona delegata dal legale rappresentante della società. La società ha appreso da altra società da cui noleggiava i veicoli che, dopo i primi 9 verbali, ve n’erano altri 10 a lei destinati quale trasgressore successivamente individuato ex art. 201 c.d.s. per lo stesso tipo di infrazioni. Ha inviato quindi una procuratrice alla [OSCURATO:PERSONA] per ricevere i verbali, senza esito.ll terzo motivo (p. 9) fa valere la sostanza del secondo motivo denunciando che sia stato dichiarato il difetto di legittimazione ad impugnare 10 verbali. Si deduce la violazione dell'art. 24 cost.Il quarto motivo (p. 10) denuncia che il Tribunale ha escluso l’applica- zione delcumulo giuridico, sul presupposto che non vi è stretta contiguità temporale delle infrazioni e i tratti stradali sono differenti. Si deduce la violazione degli artt. 198 co. 1 c.d.s., 8 co. 1 l.689/81. Il quinto motivo (p. 11) denuncia che sia stata dispostala condanna al pagamento di tutte le sanzioni nella misura di € 56, qualificando erroneamente tale importo come minimo edittale. Il minimo edittale ex art. 142 co. 7 c.d.s. è pari a € 42 nei verbali n. 00996/B/19, 001040/B/19, 001130/B/19, 001732/B/19 e 001896/B/19, come risulta dalla lettura degli stessi; in tutti gli altri verbali invece è stato applicato l’aumento per l’orario notturno ex art. 195 c.d.S. e dunque il minimo edittale è pari ad € 56. Si deduce violazione degli artt. 142 co. 7 e 195 c.d.s. Il sesto motivo (p. 12) lamenta la violazione dell'art.91 c.p.c. per avere il Tribunale disposto la condanna della ricorrente alle spese legali dei duegradi di giudizio, poiché gli enti pubblici difesi tramite propri dipendenti p ossono ottenere solo il rimborso delle spese vive documentate. 3di 4 – 2471/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. – Il primo motivo è rigettato, poiché il ricorrente non contesta che l’apprecchio sia stato tarato, ma si domanda quando ciò è stato effettuato. Ci si conforma quindi a Cass. 17574/2021: l’indicazione della data di tara- tura non è necessaria, ma il sanzionato è tenuto a contestare che le verifiche di funzionamento regolare siano state effettuate (onere inadempiuto nel caso attuale), così da gravare l'amministrazione dell'onere di depositare la certificazione di taratura. Il secondo eil terzo motivo son o rigettati poiché la ricorrente è priva di legittimazione ad impugnare verbali che non le sono stati ancora notificatial momento della proposizione del ricorso, mentre ha omesso di impugnarli dopo che le sono statinotificati. Il quarto motivo è rigettato poiché la ricorrente prospetta come questione di diritto censure mosse alla ricostruzione della situazione di fatto rilevante, che il giudice di meritoha compiuto in modo incensurabile in sede di giudizio di legittimità. Il quintomotivo è rigettato: espunto il riferimento al minimo edittale in re- lazione ai verbali per cui esso è incongruente, il dispositivo rimane fermo ex art. 384 co. 4c.p.c., poiché la variazione di € 14 non esorbita dal margine giudizialedi apprezzamento. Il sesto motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché la sentenza impugnata non reca evidenza che il Comune si sia difeso in giudizio attraverso propri dipendenti, mentre il motivo non localizza gli atti di causa ove questa Corte possa svolgere l’indaginediretta ad una pronuncia sul merito del motivo (cfr. Cass. SU 34469/2019, Cass.9878/2020, 23834/2019, 2771/2017). 3. -Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. 4di 4 – 2471/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il r
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