CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 08994/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6799/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], 2RPLUS [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di SALERNO n. 1173/2021depositata il 30/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto e depositato ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), e nei confronti di 2RPlus SPV per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1173/2021 pubblicata il 30/07/2021, non notificata, resa nel giudizio di appello iscritto al R.G. n. 1268/2016. 2. Le intimate [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e 2RPLUS [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. per l’udienza in data 18 gennaio 2004. 4. In data 15 gennaio 2024 il difensore della parte ricorrente , avvocato [OSCURATO:PERSONA],ha depositato presso la cancelleria della Corte atto di rinuncia al ricorso. Considerato che 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la rinuncia depositata da parte ricorrente è rituale, ancorché sottoscritta dal suo difensore, giacché costui vi era legittimato dalla procura acclusa al ricorso. 2. N ulla è dovuto a titolo di spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma, il 16/01/2024 nella camera di