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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02311/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 oltre che per reati in materia di armi.

Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. La Corte territoriale avrebbe sostanzialmente omesso ogni valutazione, e comunque avrebbe argomentato in termini manifestamente illogici, in ordine alla condotta processuale dell'imputato, caratterizzata da dichiarazioni autoaccusatorie e dalle richieste (rigettate) di definizione mediante applicazione di pena oltre che ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Sarebbe stata altresì non considerata la circostanza per la quale l'imputato avrebbe commesso i reati in quanto vittima di usura (invece da valutarsi in uno con l'incensuratezza).

La seconda censura si appunta sostanzialmente sull'apparato argonnentativo inerente alla commisurazione giudiziale della pena.

La Corte territoriale, al pari della sentenza di primo grado sul punto fatta oggetto d'appello, avrebbe solo determinato la pena base per il reato più grave, di cui al capo 1, e il complessivo aumento per la continuazione con i reati satellite di cui ai capi 2 (in materia di stupefacenti) e 3 (in materia di armi), così impedendo il controllo sul sotteso iter argomentativo.

3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01).

Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).

2.1. Ne consegue, nella specie, l'infondatezza del motivo di ricorso in esame circa la prospettata sussistenza dei vizi della sentenza impugnata emergendo da essa non solo l'insussistenza di elementi di segno positivo, compresa l'irrilevanza dell'incensuratezza di per sé sola considerata (art. 62-bis, ult. comma, cod. pen.), ma anche la valutazione, in termini negativi, di una pluralità di circostanze.

Il riferimento è, in particolare, alla gravità della condotta, avente a oggetto differenti tipologie di stupefacente per rilevanti quantità (pari a 2530 dosi medie singole di cocaina e 346.919 dosi medie singole di hashish), tale da evidenziare, per il giudice di merito, l'inserimento dell'imputato in circuiti criminali di più ampie dimensioni e l'esistenza di un collaudato rapporto fiduciario con i gestori del traffico illecito per disposizione dei quali, a dire dello stesso Provenzano, lo stupefacente sarebbe stato detenuto unitamente, peraltro, ad armi pronte all'uso.

La Corte territoriale ha altresì escluso che il comportamento dell'imputato abbia assunto nella specie valenza positiva, al pari della solo riferita situazione che l'avrebbe visto determinarsi all'attività illecita in quanto vittima di usura (da parte di soggetti dallo stesso non indicati).

Non sono stati ritenuti rilevanti, in particolare, l'ammissione degli addebiti, in forza dell'evidenza degli stessi determinata dal preventivo rinvenimento nella sua disponibilità dello stupefacente e delle armi, nonché la condotta tenuta all'atto della perquisizione, volta ad indirizzare le forze dell'ordine verso l'hashish presente all'interno dell'abitazione in luogo del rilevante quantitativo di cocaina e delle armi pronte all'uso invece occultate in giardino.

3. Quanto al secondo motivo, deducente il profilo inerente al trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione).

3.1. Più nello specifico, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

3.2. Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 252269, dopo aver ribadito il principio di cui innanzi, ha precisato, e ciò assume particolare rilievo nella presente fattispecie, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

3.3. Orbene, il motivo in esame è infondato non sussistendo l'evidenziato errore in quanto, il giudice di merito ha determinato la pena base per il reato più grave di cui al capo 1 (una delle due fattispecie in tema di stupefacenti), in nove anni di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, e, successivamente, senza argomentazione alcuna, ha determinato il complessivo aumento, pari a tre anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, per la continuazione con i reati satellite, rispettivamente, in materia di stupefacenti (capo 2) e di armi (capo 3).

La commisurazione giudiziale della pena non è priva, nella specie, di idoneo iter argomentativo, integrando così il grado d'impegno motivazionale richiesto in ordine agli aumenti di pena tale da verificare che siano stati rispettati il rapporto di proporzione tra le pene, i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Il riferimento è, in particolare, alle specificazioni di cui all'ultimo capoverso della motivazione.

In esso si chiarisce difatti che la pena base, per il capo 1, è determinata in nove anni di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, trattandosi di 2.500 dosi medie di cocaina, mentre l'aumento di pena per la continuazione (determinato, nel totale, in tre anni di reclusione ed euro 30.000, di multa) tiene conto in modo specifico delle circostanze per le quali, circa il capo 2, si è trattato di un quantitativo di stupefacente, ancorché non cocaina ma «droghe leggere», ritenuto importante in quanto pari a 350.000 dosi medie, e, quanto al capo 3, di ben due armi pronte all'uso (con conseguente considerazione della c.d.

«continuazione interna» al detto ultimo capo).

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M1.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 oltre che per reati in materia di armi. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. La Corte territoriale avrebbe sostanzialmente omesso ogni valutazione, e comunque avrebbe argomentato in termini manifestamente illogici, in ordine alla condotta processuale dell'imputato, caratterizzata da dichiarazioni autoaccusatorie e dalle richieste (rigettate) di definizione mediante applicazione di pena oltre che ex art. 599-bis cod. proc. pen. Sarebbe stata altresì non considerata la circostanza per la quale l'imputato avrebbe commesso i reati in quanto vittima di usura (invece da valutarsi in uno con l'incensuratezza). La seconda censura si appunta sostanzialmente sull'apparato argonnentativo inerente alla commisurazione giudiziale della pena. La Corte territoriale, al pari della sentenza di primo grado sul punto fatta oggetto d'appello, avrebbe solo determinato la pena base per il reato più grave, di cui al capo 1, e il complessivo aumento per la continuazione con i reati satellite di cui ai capi 2 (in materia di stupefacenti) e 3 (in materia di armi), così impedendo il controllo sul sotteso iter argomentativo. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). 2.1. Ne consegue, nella specie, l'infondatezza del motivo di ricorso in esame circa la prospettata sussistenza dei vizi della sentenza impugnata emergendo da essa non solo l'insussistenza di elementi di segno positivo, compresa l'irrilevanza dell'incensuratezza di per sé sola considerata (art. 62-bis, ult. comma, cod. pen.), ma anche la valutazione, in termini negativi, di una pluralità di circostanze. Il riferimento è, in particolare, alla gravità della condotta, avente a oggetto differenti tipologie di stupefacente per rilevanti quantità (pari a 2530 dosi medie singole di cocaina e 346.919 dosi medie singole di hashish), tale da evidenziare, per il giudice di merito, l'inserimento dell'imputato in circuiti criminali di più ampie dimensioni e l'esistenza di un collaudato rapporto fiduciario con i gestori del traffico illecito per disposizione dei quali, a dire dello stesso Provenzano, lo stupefacente sarebbe stato detenuto unitamente, peraltro, ad armi pronte all'uso. La Corte territoriale ha altresì escluso che il comportamento dell'imputato abbia assunto nella specie valenza positiva, al pari della solo riferita situazione che l'avrebbe visto determinarsi all'attività illecita in quanto vittima di usura (da parte di soggetti dallo stesso non indicati). Non sono stati ritenuti rilevanti, in particolare, l'ammissione degli addebiti, in forza dell'evidenza degli stessi determinata dal preventivo rinvenimento nella sua disponibilità dello stupefacente e delle armi, nonché la condotta tenuta all'atto della perquisizione, volta ad indirizzare le forze dell'ordine verso l'hashish presente all'interno dell'abitazione in luogo del rilevante quantitativo di cocaina e delle armi pronte all'uso invece occultate in giardino. 3. Quanto al secondo motivo, deducente il profilo inerente al trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). 3.1. Più nello specifico, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. 3.2. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 252269, dopo aver ribadito il principio di cui innanzi, ha precisato, e ciò assume particolare rilievo nella presente fattispecie, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 3.3. Orbene, il motivo in esame è infondato non sussistendo l'evidenziato errore in quanto, il giudice di merito ha determinato la pena base per il reato più grave di cui al capo 1 (una delle due fattispecie in tema di stupefacenti), in nove anni di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, e, successivamente, senza argomentazione alcuna, ha determinato il complessivo aumento, pari a tre anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, per la continuazione con i reati satellite, rispettivamente, in materia di stupefacenti (capo 2) e di armi (capo 3). La commisurazione giudiziale della pena non è priva, nella specie, di idoneo iter argomentativo, integrando così il grado d'impegno motivazionale richiesto in ordine agli aumenti di pena tale da verificare che siano stati rispettati il rapporto di proporzione tra le pene, i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Il riferimento è, in particolare, alle specificazioni di cui all'ultimo capoverso della motivazione. In esso si chiarisce difatti che la pena base, per il capo 1, è determinata in nove anni di reclusione ed euro 60.000,00 di multa, trattandosi di 2.500 dosi medie di cocaina, mentre l'aumento di pena per la continuazione (determinato, nel totale, in tre anni di reclusione ed euro 30.000, di multa) tiene conto in modo specifico delle circostanze per le quali, circa il capo 2, si è trattato di un quantitativo di stupefacente, ancorché non cocaina ma «droghe leggere», ritenuto importante in quanto pari a 350.000 dosi medie, e, quanto al capo 3, di ben due armi pronte all'uso (con conseguente considerazione della c.d. «continuazione interna» al detto ultimo capo). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M1. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 dicembre 20
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