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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30769/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di sorveglianza di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria fatta pervenire in data 27 aprile 2026, con la quale sonostati svolti motivi nuovi.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, Tribunale di sorveglianza diMessina ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e haapplicato la detenzione domiciliare in relazione alla pena, in esecuzione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], di mesi nove di reclusione irrogata consentenza della Corte di appello di Messina, divenuta definitiva il 6 febbraio 2024.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimentoè affidato a un solo motivo principale (violazione di legge e vizio di motivazione,in quanto apparente o contraddittoria, circa il diniego dell'affidamento in provaposto che si ritiene ostativa la pendenza di altro procedimento per omicidiocolposo, ancora nella fase di merito del giudizio di primo grado, senzaconsiderare una serie di elementi favorevoli, quali la modesta entità dei reati peri quali è in esecuzione la condanna, la modesta entità della pena comminata,l'esistenza di informazioni di polizia e della relazione dell’Ufficio UEPE favorevoli,la risalenza nel tempo delle condotte per le quali è stata applicata la pena inesecuzione e l’avvenuto inizio del processo di revisione critica degli addebiti).[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, pur alla luce delle ulteriori argomentazioni svolte conla memoria difensiva depositata, in replica alle ragioni della segnalatainammissibilità in sede di esame preliminare del ricorso, e rubricata “memoria emotivi nuovi”, è inammissibile perché il dedotto difetto di motivazione non èsussistente e il diniego della misura più ampia richiesta appare giustificatoadeguatamente attraverso il lineare richiamo alla condotta successiva ai reati peri quali è in esecuzione la pena, tenuto conto del carico pendente per reato diomicidio colposo contestato come commesso sul luogo di lavoro e dopo i fatti peri quali si procede in sede di esecuzione; sicché, si è ravvisata una residuapericolosità sociale che renderebbe inadeguata la più ampia misura alternativa,vista anche la natura dei reati per i quali si procede anche questi commessi nelcorso dello svolgimento dell’attività economica (v.

Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Rv. 285855 secondo la quale è necessario perl’affidamento in prova al servizio sociale, valutare il comportamento delcondannato successivo al reato per il quale è in corso l’esecuzione, ondeverificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalitàtale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la più ampia misuraalternativa richiesta).[OSCURATO:PERSONA] che all’inammissibilità del ricorso principale consegue anchequella dei motivi aggiunti (nella specie, peraltro, strutturati più che come singolimotivi, come replica alle indicazioni circa l’inammissibilità del ricorso riscontratein sede di esame preliminare dell’impugnazione) posto che l’inammissibilità delricorso principale, a mente dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., norma dicarattere generale applicabile anche al ricorso per cassazione, si estende ancheai motivi nuovi, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'atto diimpugnazione rende inammissibile il proposto ricorso anche se successivamente,come nel caso al vaglio, sono stati depositati tempestivi motivi nuovi adintegrazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria fatta pervenire in data 27 aprile 2026, con la quale sonostati svolti motivi nuovi.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, Tribunale di sorveglianza diMessina ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e haapplicato la detenzione domiciliare in relazione alla pena, in esecuzione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], di mesi nove di reclusione irrogata consentenza della Corte di appello di Messina, divenuta definitiva il 6 febbraio 2024.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimentoè affidato a un solo motivo principale (violazione di legge e vizio di motivazione,in quanto apparente o contraddittoria, circa il diniego dell'affidamento in provaposto che si ritiene ostativa la pendenza di altro procedimento per omicidiocolposo, ancora nella fase di merito del giudizio di primo grado, senzaconsiderare una serie di elementi favorevoli, quali la modesta entità dei reati peri quali è in esecuzione la condanna, la modesta entità della pena comminata,l'esistenza di informazioni di polizia e della relazione dell’Ufficio UEPE favorevoli,la risalenza nel tempo delle condotte per le quali è stata applicata la pena inesecuzione e l’avvenuto inizio del processo di revisione critica degli addebiti).[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, pur alla luce delle ulteriori argomentazioni svolte conla memoria difensiva depositata, in replica alle ragioni della segnalatainammissibilità in sede di esame preliminare del ricorso, e rubricata “memoria emotivi nuovi”, è inammissibile perché il dedotto difetto di motivazione non èsussistente e il diniego della misura più ampia richiesta appare giustificatoadeguatamente attraverso il lineare richiamo alla condotta successiva ai reati peri quali è in esecuzione la pena, tenuto conto del carico pendente per reato diomicidio colposo contestato come commesso sul luogo di lavoro e dopo i fatti peri quali si procede in sede di esecuzione; sicché, si è ravvisata una residuapericolosità sociale che renderebbe inadeguata la più ampia misura alternativa,vista anche la natura dei reati per i quali si procede anche questi commessi nelcorso dello svolgimento dell’attività economica (v. Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Rv. 285855 secondo la quale è necessario perl’affidamento in prova al servizio sociale, valutare il comportamento delcondannato successivo al reato per il quale è in corso l’esecuzione, ondeverificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalitàtale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la più ampia misuraalternativa richiesta).[OSCURATO:PERSONA] che all’inammissibilità del ricorso principale consegue anchequella dei motivi aggiunti (nella specie, peraltro, strutturati più che come singolimotivi, come replica alle indicazioni circa l’inammissibilità del ricorso riscontratein sede di esame preliminare dell’impugnazione) posto che l’inammissibilità delricorso principale, a mente dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., norma dicarattere generale applicabile anche al ricorso per cassazione, si estende ancheai motivi nuovi, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'atto diimpugnazione rende inammissibile il proposto ricorso anche se successivamente,come nel caso al vaglio, sono stati depositati tempestivi motivi nuovi adintegrazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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