CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06638/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 28146/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatrice della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], pec , e [OSCURATO:PERSONA], pec , con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campanian. 3999/ 28 / 1 6, depositata il 3 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Società estinta – Avviso -Impugnazione – Legittimazione –Operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatrice della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Napoli, aveva confermato l’avviso emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva e Irap per l’anno 2007in relazione al compimento di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La CTR, in particolare, rilevava che: - la società si era cancellata dal registro delle imprese dodici giorni dopo la notificazione dell’avviso; - il ricorso era stato proposto dalla Roncarelli sia nella qualità di liquidatrice della società già estinta, sia in proprio quale socia, sicché, in tale ultima veste, il rapporto processuale era stato regolarmente instaurato; - la notifica del ricorso in appello, pur effettuata solo alla società estintapresso i difensori domiciliatari, non era ines istente ma affetta da nullità, sanata dalla costituzione della parte; - escludeva la necessità di integrare il litisconsorzio con gli altri soci; - la pretesa dell’Ufficio era provata e fondata, mentre la contribuente non aveva assolto all’onere della prova contraria. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente il controricorso va dichiarato inammissibile in quanto notificato tardivamente in data 30 gennaio 2017 a fronte dell’intervenuta ricezione della notifica del ricorso il 14dicembre 2016. 1.1. Sempre in via preliminare, va dato atto che, come accertato dalla CTR, l’originario ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatrice della società [OSCURATO:PERSONA], già estinta al momento della proposizione del ricorso. Ne deriva che, quanto al ricorso proposto dalla società (i.e. dalla liquidatrice), non sussisteva la legittimazione ad impugnare, da cui l’inammissibilità in parte quadell’originario ricorso, oltre che del ricorso per cassazione proposto anche nella medesima veste. Resta invece validamente proposto il ricorso della Roncarelli nella sua qualità di socia. 2. Ciò premesso, il primo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio (art. 360 cpc co. 3 e 4) e falsa applicazione delle norme di diritto”. La ricorrente lamenta che, erroneamente, la CTR ha ritenuto valido l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nonostante esso fosse stato notificato solo alla società estinta; lamenta inoltre che l’atto di gravame era carente di specificità, limitandosi a riprodurre le motivazioni dell’avviso di accertamento. 2.1. Il secondo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio (art. 360 cpc co. 3 e 4) e falsa applicazione delle norme di diritto” per non aver la CTR dichiarato inammissibile l’appello nonostante che la notifica non fosse stata effettuata anche alla Roncarelli, reputando tale vizio una mera nullità, sanata dalla costituzione della parte stessa. 2.2. Il terzo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio (art. 360 cpc co. 3 e 4) e falsa applicazione delle norme di diritto”. La CTR, nel ritenere inesistenti le operazioni intervenute con [OSCURATO:PERSONA], ha errato nel ritenere prive di rilievo le decisioni favorevoli relative all’anno d’imposta 2006 intervenute a favore di quest’ultimo, il quale, inoltre, era stato assolto in sede penale. 2.3. Il quarto motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio (art. 360 cpc co. 3 e 4) e falsa applicazione delle norme di diritto”.La ricorrente deduce, nuovamente, che la CTR, erroneamente, non ha dichiarato inammissibile l’atto di appello dell’Agenzia delle entrate che si limitava a riprodurre le deduzioni già proposte in primo grado. 3. I motivi sono inammissibili e per una pluralità di ragioni. 3.1. In particolare: - i motivi, che propongono cumulativamente plurime censure (omesso esame e violazione di legge), sono tutti innominati, senza essere riferibili alle ragioni di ricorso tassativamente stabilite dall’art. 360, primo comma, c.p.c.; - i lamentati vizi di “omesso esame circa un fatto decisivo” non individuano, per i motivi 1°, 2° e 4°, alcun fatto il cui esame sia stato tralasciato dalla CTR, mentre, con riguardo al 3° motivo, il ricorso si limita a contestare la valutazione delle prove da parte del giudice d’appello – che ha integralmente esaminato le invocate decisioni, valutandone la non rilevanza - e l’adeguatezza della motivazione, in vista di una inammissibile revisione della valutazione di merito; -le dedotte censure per violazione di legge sono, a loro volta, del tutto carenti di specificità, in alcun modo essendo enucleabile quali siano le norme di legge asseritamente violate. 3.2. Oltre a ciò, va inoltre evidenziato: - quanto al primo motivo, primo profilo, e al secondo motivo, le doglianze sono infondate posto chel’asserito vizio di notifica dell’atto di gravame –pur effettuato solo alla società estinta e non all’ex socia, comunque assistiti dai medesimi difensori –deve ritenersi sanato per la costituzione della partee ciò, a maggior ragione, tenuto conto che l’asserita invalidità traeva origine dall’attività della contribuente che aveva presentato ricorso sia in proprio che per conto della società (estinta); - quanto al primo motivo, secondo profilo, e al quarto motivo, la censura è carente per specificità, non avendo riprodotto l’atto di gravame dell’Ufficio, asseritamente inidoneo, tanto più a fronte della specifica motivazione della CTR (“va rigettata l’eccezione di aspecificità dei motivi di appello, perché chiaramente lo stesso contraddice il riferimento alla SLEEK Srl, su cui si fonda il deciso di primo grado”); va ribadito, peraltro, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, « l a riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica» (Cass. n. 32954 del 20/12/2018); -quanto al terzo motivo la doglianza è anche carente per specificità e localizzazione attesa la mancata riproduzione nel ricorso degli atti richiamati, comunque riferiti ad un diverso anno d’imposta, e l’assoluta indeterminatezza della richiamata decisione penale di assoluzione (anch’essa non riprodotta), né essendo stato precisato dove e quando i suddetti atti sono stati posti prodotti e posti all’attenzione del giudice di merito. 4. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di liquidatrice della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], mentre va rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale ex socia dellasocietà [OSCURATO:PERSONA]. Le spese di merito relative al ricorso dichiarato inammissibile vanno integralmente compensate attesa l’evoluzione della giurisprudenza. Nulla per le spese di legittimità attesa l’inammissibilità del controricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di liquidatrice della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale ex socia della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese dei gradi di merito con riguardo al ricorso dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q