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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17640/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi nuovi presentati dalla difesa con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la qualificazione assegnata alla condotta del ricorrente ex art. 377 cod. pen. di intralcio alla giustizia è manifestamente infondato e declinato in fatto avendo la Corte di appello evidenziato come l'imputato avesse minacciato [OSCURATO:PERSONA] affinché modificasse la versione già resa in precedenza; che detta conclusione, cui i Giudici di merito pervengono con adeguato e completo riferimento ai dati probatori, è oggetto di smentite nel merito da parte della difesa che assegna alla condotta una differente valenza, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi nuovi presentati dalla difesa con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la qualificazione assegnata alla condotta del ricorrente ex art. 377 cod. pen. di intralcio alla giustizia è manifestamente infondato e declinato in fatto avendo la Corte di appello evidenziato come l'imputato avesse minacciato [OSCURATO:PERSONA] affinché modificasse la versione già resa in precedenza; che detta conclusione, cui i Giudici di merito pervengono con adeguato e completo riferimento ai dati probatori, è oggetto di smentite nel merito da parte della difesa che assegna alla condotta una differente valenza, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 17640/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris