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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27387/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 novembre 2020 (dep. il 25 novembre 2020) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Alfonso DORIA e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal suo procuratore speciale, in parziale riforma della pronuncia resa il 4 ottobre 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e bancarotta impropria da operazione dolose, ha ridotto la pena detentiva inflitta allo stesso imputato ad anni tre di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti in contestazione e, quanto alle pene accessorie, ha revocato l'interdizione legale, sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per la durata di anni cinque e ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando - con un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) - la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata negli artt. 157 e 99 cod. pen., 599-bis cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale non avrebbe rilevato l'estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. di cui al capo A) della rubrica, alla stessa stregua di quanto, invece, ritenuto per la coimputata [OSCURATO:PERSONA] DORIA. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Ad avviso della difesa, al fine del computo del termine di prescrizione del delitto di bancarotta semplice ascritto al DORIA, non avrebbe dovuto aversi riguardo alla recidiva ex art. 99, comma 1, cod. pen., contestata all'imputato e ritenuta equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche, poiché non si tratta di una circostanza ad effetto speciale; e, anche a volerne tenere conto, al fine del calcolo del termine di prescrizione in forza dì essa avrebbe dovuto aumentarsi non il termine di sei anni (ossia il termine minimo di prescrizione dei delitti) bensì il massimo edittale (due anni) della pena detentiva prevista per il reato in discorso.

1.1. È dirimente considerare che: - «in tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a contestare l'omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando ciò non abbia inciso sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata» (Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019 - dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142 - 01, che in motivazione ha evidenziato che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale); - nel caso in esame, per tutti i reati contemplati dal capo A. della rubrica (ossia bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui si è dedotta la prescrizione) la pena è stata determinata in quattro mesi di reclusione quale aumento ex art. 81, comma 2, della pena irrogata per i fatti di bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria da operazione dolose descritti al capo C., e dunque non può ravvisarsi l'illegalità della sanzione inflitta.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 novembre 2020 (dep. il 25 novembre 2020) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Alfonso DORIA e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal suo procuratore speciale, in parziale riforma della pronuncia resa il 4 ottobre 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e bancarotta impropria da operazione dolose, ha ridotto la pena detentiva inflitta allo stesso imputato ad anni tre di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti in contestazione e, quanto alle pene accessorie, ha revocato l'interdizione legale, sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per la durata di anni cinque e ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando - con un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) - la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata negli artt. 157 e 99 cod. pen., 599-bis cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale non avrebbe rilevato l'estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. di cui al capo A) della rubrica, alla stessa stregua di quanto, invece, ritenuto per la coimputata [OSCURATO:PERSONA] DORIA. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Ad avviso della difesa, al fine del computo del termine di prescrizione del delitto di bancarotta semplice ascritto al DORIA, non avrebbe dovuto aversi riguardo alla recidiva ex art. 99, comma 1, cod. pen., contestata all'imputato e ritenuta equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche, poiché non si tratta di una circostanza ad effetto speciale; e, anche a volerne tenere conto, al fine del calcolo del termine di prescrizione in forza dì essa avrebbe dovuto aumentarsi non il termine di sei anni (ossia il termine minimo di prescrizione dei delitti) bensì il massimo edittale (due anni) della pena detentiva prevista per il reato in discorso. 1.1. È dirimente considerare che: - «in tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a contestare l'omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando ciò non abbia inciso sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata» (Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019 - dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142 - 01, che in motivazione ha evidenziato che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale); - nel caso in esame, per tutti i reati contemplati dal capo A. della rubrica (ossia bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui si è dedotta la prescrizione) la pena è stata determinata in quattro mesi di reclusione quale aumento ex art. 81, comma 2, della pena irrogata per i fatti di bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria da operazione dolose descritti al capo C., e dunque non può ravvisarsi l'illegalità della sanzione inflitta. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Decreto Cassazione n. 27387/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris