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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40977/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 31.12.2012, condannandolo alla pena di anni uno e mesi e mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ha rideterminato, riducendola, le pene accessorie fallimentari al predetto inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 216 L.F. e 2639 cod. civ. ed illogicità della motivazione con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente.

Il socio operativo Donelli si occupava delle vendite di magazzino mentre il socio amministratore di diritto Balsamo si occupava di tutti gli aspetti contabili e documentali, tributari, insomma, di alta gestione della società, in stretta collaborazione con la commercialista dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sua parente.

L'attività svolta da Donelli in quella micro impresa composta di due soli soci era un'attività che avrebbe tranquillamente potuto essere svolta da un impiegato commerciale, da un dirigente, da un consulente esterno. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era invero un piccolo negozio di pezzi industriali nel quale il commesso/cassiere era l'imputato; il fatto che questi avesse rapporti con clienti e fornitori era l'in sé della sua prestazione lavorativa; era inevitabile che avesse rapporti con i terzi e che avesse la firma sul conto corrente per potere operare e quindi fare bonifici ai fornitori.

Egli non ha mai negato, d'altra parte, di aver sbagliato ad effettuare alcuni bonifici per esigenze proprie; un abuso fuor di dubbio che tuttavia non lo qualifica come amministratore di fatto ma al limite come socio infedele che commette un fatto di appropriazione indebita ad effetto temporaneo (che egli da ripiano subito lasciando la situazione contabile invariata).

Nè potrebbe ritenersi esaustiva al riguardo la lettera di dimissioni rassegnate dall'imputato il 27 Marzo 2017 nella quale sono indicate mansioni che non sono affatto quelle tipiche dell'amministratore 2.2.Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 216 L.F. ed illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della cosiddetta bancarotta riparata.

L'imputato ha emesso assegni in suo favore e di tre suoi creditori per circa euro 60.000 ma questi pagamenti non hanno avuto efficienza causale a determinare l'insolvenza della società, in guanto poi le uscite sono state compensate con pagamenti fatti da Donelli in favore della società Dat con denaro proprio, rectius della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era amministratore e socio.

Il totale dei debiti assunti dalla M.T.I. per conto della fallita ammonta ad euro 76.152,59 come risulta dagli atti di espromissione liberatoria sottoscritti con le citate aziende creditrici della Dat tra luglio 2011 e gennaio 2012.

La Corte territoriale ha errato nel non avere distinto, come invece fa il capo di imputazione, e come erano i motivi di appello, tra le tre condotte di distrazione addebitate all'imputato, e nell'averle quindi considerate tutte insieme per poi stabilire che i 76.000 C da lui ripianati non fossero stati sufficienti a coprire l'ammontare totale delle distrazioni laddove essi superano addirittura quanto effettivamente distratto dall'imputato che deve ritenersi circoscritto alla sola somma di euro 60.000; ed infatti, le altre due condotte di distrazione - aventi ad oggetto materiale dì magazzino e macchine elettriche - da una parte non dovevano essere riparate con alcun versamento perché semplicemente non sussistono non essendovi neppure prova dell'esistenza di tali beni, dall'altro, sono ed erano, comunque, meritevoli di una trattazione separata.

La Corte ha inoltre ritenuto che la condotta riparativa non avesse valore perché fatta non dalla dall'imputato ma dalla società M.T.I. di cui lo stesso era socio ed amministratore unico, laddove ciò che rileva è che la riparazione abbia comportato l'insussistenza dell'elemento materiale del reato essendo stata la sottrazione annullata da un'attività di segno contrario, che sia reintegrato il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori; insomma la riparazione dell'originaria lesione della garanzia patrimoniale è un dato oggettivo che prescinde dal soggetto che abbia riparato, laddove peraltro nel caso di specie c'è una coincidenza sostanziale tra l'imputato e la società M.T.I. che effettuo il ripianamento; d'altronde è pacifico che la condotta riparativa possa pacificamente avvenire anche con operazioni infragruppo. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 216 L.F. e illogicità della motivazione non esistendo alcuna distrazione di magazzino e di macchine aziendali, il vizio di motivazione che affligge la sentenza impugnata consiste nel fatto di aver ritenuto i beni distratti, ovvero il materiale di magazzino del valore di 115.000 C e le macchine elettroniche da ufficio per un valore di 35.189 risultante dal bilancio al 31/12/2012, effettivamente esistenti in quanto correttamente appostati in bilancio; ma a suffragio di tale impostazione c'è solo una dichiarazione calunniosa dell'amministratore di diritto Balsamo destituita di credibilità nella relazione ex art. 33 del curatore fallimentare.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23. comma 8, del d.

I. n. 137 dei 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, replicando agli argomenti esposti dal P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile

1.1. Il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con la compiuta ed esaustiva motivazione svolta in sentenza in punto di ricostruzione del ruolo di fatto assunto dall'imputato a fronte dello speculare motivo di appello che già in quella sede aveva prospettato questioni analoghe a quelle qui riproposte.

Anzi, a ben vedere, il motivo nel confutare le ragioni per le quali i giudici di merito avevano attribuito a Donelli la qualità di amministratore di fatto finisce con il passare in rassegna tutti quegli elementi che la corte di appello aveva posto a sostegno di tale valutazione e che, ove riguardati nel loro insieme, e non partitamente come si è inteso fare in ricorso in un'ottica meramente difensiva tendente appunto alla parcellizzazione svalutativa, ben possono costituire - secondo i dettami di questa Corte in materia - aspetti sintomatici della ricorrenza di tale qualità dì fatto.

In altri termini, il motivo nell'indicare gli elementi sulla base dei quali il giudice di merito avrebbe ricostruito la qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, assumendone la scarsa valenza dimostrativa, finisce col segnalare indizi pregnanti in tal senso che peraltro si inseriscono nell'ambito di una ben più complessa articolazione argomentativo-ricostruttiva che dà pienamente conto del ruolo di fatto svolto dal ricorrente in seno alla società fallita, sicché il motivo si presenta meramente reiterativo delle deduzioni già svolte in appello rispetto alle quali la corte territoriale aveva già fornito risposte esaurienti, ed è nel suo complesso anche manifestamente infondato evidenziando vi<zi palesemente insussistenti.

Ed invero, nella sentenza impugnata si era piuttosto già ben evidenziato come proprio, innanzitutto, dalla predetta missiva del 27 Marzo 2011 si evincesse in maniera documentale che Donelli, socio costitutore della società, fosse operativo nella gestione societaria tanto con riguardo al comparto commerciale (rapporti con clienti e fornitori) quanto con riferimento al settore del personale, che, infine, alla vera e propria organizzazione del lavoro.

Trattasi propria delle attività gestionali tipiche dell'amministratore - osserva la corte territoriale - che per converso l'appellante assumeva doversi circoscrivere, e in via esclusiva, alla tenuta delle scritture e della documentazione sociale (ordinariamente, invece, affidato ad un professionista esterno come nel caso di specie) e all'assolvimento degli oneri e adempimenti di natura tributaria.

Detta prospettazione - si osserva nella sentenza impugnata - è infondata perché è contraria all'inquadramento codicistico della figura dell'amministratore della società che a mente dell'art. 2380-bis è il soggetto selezionato mediante assunzione della carica gestoria per il compimento delle "operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale".

Non v'è dubbio quindi che l'organizzazione del lavoro e del personale e la gestione del settore commerciale siano attività rientranti nel novero di quelle necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, vieppiù in considerazione del fatto che il luogo di svolgimento dell'attività di impresa (Parma) fosse coincidente con quello di residenza del prevenuto che, proprio in considerazione dell'assenza fisica dell'amministratore, godeva di autonomia gestoria nel perimetro da lui stesso individuato nella missiva a sua firma sopra indicata.

A sancire in maniera davvero formidabile tale assunto - si osserva ulteriormente nella sentenza impugnata - sono poi le operazioni bancarie in contestazione, le quali, di là della contestata natura distrattiva, fotografano i poteri dell'imputato ad operare sui conti della società fallita, di cui lo stesso era provvisto in via disgiunta rispetto all'amministratore unico, avendo egli compiuto operazioni di addebito in autonomia, senza preavviso per il Balsamo ed anzi certamente a lui imvise (stante la non inerenza delle stesse alla società, ammessa dallo stesso Donai, e la destinazione della provvista ad esclusivo interesse dì quest'ultimo).

Il fatto che l'operatività del Donelli si esplicasse nel settore organizzativo del personale e del lavoro e nell'ambito commerciale della società senza involgere l'amministrazione contabile è stato quindi - giustamente - ritenuto dai giudici di merito circostanza del tutto irrilevante in quanto secondo il costante orientamento di legittimità ciò è oltre modo bastevole a configurare il ruolo di amministratore di fatto, ove ricorra la duplice natura continuativa e significativa delle attività - nel caso di specie non oggetto di specifica contestazione, Sicché il motivo è anche manifestamente infondato nella parte in cui assume che non si sia tenuto conto dei parametri dettati da questa Corte in punto di «inequivoca significatività» dei comportamenti assunti in concreto ai fini della attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, laddove l'amministrazione contabile è solo uno degli indici che !Possono concorrere a individuare l'amministrazione di fatto (cfr. Sez. 5, n, 41793 del 17;06/2016, Rv. 268273 - 01 che ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223

1. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta); e nel caso di specie, la responsabilità penale del ricorrente è stata correttamente rapportata alle funzioni dal medesimo in concreto svolte.

D'altra parte secondo i solidi principi affermati da questa Corte regolatrice nel definire la relativa nozione, ai fini della configurazione dell'amministrazione di fatto in capo ad un soggetto è necessario, sì, l'esercizio "in modo continuativo e significativo" dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione previsto dall'art. 2639 cod. civ., ma ciò non significa necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, richiedendosi, invece, a tali finì, sufficiente l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

In proposito, occorre avere riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono í rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale dì detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534); laddove a ben vedere è lo stesso ricorso a fare riferimento ad un possibile ruolo - meramente - direttivo del Donelli ovvero ai suoi rapporti coi fornitori e dipendenti sia pure in un'ottica apoditticamente svalutativa.

Trattasi, peraltro, di accertamento avente ad oggetto una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta - come deve ritenersi certamente nel caso di specie contrassegnato dagli argomenti sopra esposti - da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnali, Rv. 250094).

1.2. Quanto alla questione riproposta con riferimento alla bancarotta riparata appare preliminare riportare i principi affermati da questa Corte al riguardo.

Ciò posto, se è vero allora che il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale dì fallimento, non già al momento della commissione dell'atto anticloveroso, ed è quindi anche vero, di conseguenza, che non integra la bancarotta per distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di un effettivo reintegro del patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura, (cfr. Cass. sez.

V pen. n. 8402/2011), è altrettanto vero però che a fronte della contestazione unitaria - come nel caso di specie in cui non vi è stata contestazione dell'aggravante dei più fatti di bancarotta - di piurime condotte distrattive la reintegra della garanzia patrimoniale non può circoscriversi solo ad una parte di esse, lasciando impregiudicati gli altri effetti depauperativi (d'altra parte, come ha avuto già avuto modo di affermare questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020 Ud. (dea. 09/04/2021), Rv. 281031 - 01).

Ed invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui " la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori " (cfr. ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922 - 01); effetto pregiudizievole che - all'evidenza - non può ritenersi venuto meno ove permangono alcuni degli effetti depauperativi non neutralizzati - a differenza di altri - da alcuna condotta riparativa - di segno contrario.

E' al riguardo il caso di rammentare che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (cfr. tra tante, Sez. 5, Rv. 271922, sopra citata).

Sicché al più la parziale reintegra del patrimonio, prima del fallimento, potrebbe assumere rilievo ai fini della determinazione della pena ma alcuna contestazione vi è stata al riguardo nel caso di specie (pena comunque già individuata nel minimo edittale e quantificata in anni uno e mesi quattro di reclusione in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.).

Tutto ciò senza considerare che la corte di appello ha anche evidenziato che il pregiudizio arrecato non potesse dirsi riparato dall'accollo di debiti della Dat da parte di un soggetto giuridico diverso dall'imputato ovvero da una società di capitali - !a M.T.I. - , sia pure - secondo l'impostazione difensiva - riferibile all'imputato, essendo peraltro rimaste ignote le ragioni per le quali tale accollo, con relativi pagamenti, sarebbe intervenuto.

1.3. Quanto alle ulteriori distrazioni oggetto di imputazione, contestate nuovamente in ricorso col terzo motivo nonostante la compiuta risposta fornita anche al riguardo dalla corte territoriale, è solo il caso di rimandare a quanto già congruamente osservato sul punto nella sentenza impugnata.

Ed invero, questa ha già ampiamente spiegato che le risultanze contabili attestanti l'esistenza dei beni trovano riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] la cui attendibilità non può essere messa in discussione alla stregua delle considerazioni del curatore, trovando essa conforto anche nelle dichiarazioni dei dipendenti della Dat.

Le condotte distrattive - si spiega altresì nella sentenza impugnata - si inseriscono peraltro nell'ambito di un complessivo contesto illecito di sfruttamento ai danni della società, essendo al contempo emerso - alla stregua anche di quanto riferito da un cliente della Dat ([OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni non sono state oggetto di contestazione da parte della difesa che le ha anzi riconosciute come veritiere') - che l'imputato ebbe a porre in essere anche " l'opera di drenaggio di commesse e contatti da Dat a MIT, portata avanti in uno - quantomeno per stretta sovrapponíbilità temporale - con le specifiche condotte distrattive in contestazione che, pertanto, anche sistematicamente devono collocarsi in un'allargata finalità depauperativa presa di mira fattivamente dal Donelli in danno della fallita" - cosi testualmente nella sentenza impugnata: La corte di appello non ha neppure mancato di precisare - quanto alla impostazione del curatore qui nuovamente richiamata a sostegno della tesi difensiva - che gli eventuali e fisiologici margini di imprecisione nella quantificazione del valore dei beni distratti devono ritenersi esigui e dunque irrilevanti rispetto alla validazione dell'ipotesi di accusa - che ha trovato diversi riscontri - dovendosi in buona sostanza escludere che l'inosservanza di taluni criteri tecnici di appostazione contabile possa avere impedito ovvero ostacolato la ricostruzione degli affari e in specie, per quanto di interesse, del patrimonio della fallita.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 31.12.2012, condannandolo alla pena di anni uno e mesi e mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ha rideterminato, riducendola, le pene accessorie fallimentari al predetto inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 216 L.F. e 2639 cod. civ. ed illogicità della motivazione con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente. Il socio operativo Donelli si occupava delle vendite di magazzino mentre il socio amministratore di diritto Balsamo si occupava di tutti gli aspetti contabili e documentali, tributari, insomma, di alta gestione della società, in stretta collaborazione con la commercialista dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sua parente. L'attività svolta da Donelli in quella micro impresa composta di due soli soci era un'attività che avrebbe tranquillamente potuto essere svolta da un impiegato commerciale, da un dirigente, da un consulente esterno. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era invero un piccolo negozio di pezzi industriali nel quale il commesso/cassiere era l'imputato; il fatto che questi avesse rapporti con clienti e fornitori era l'in sé della sua prestazione lavorativa; era inevitabile che avesse rapporti con i terzi e che avesse la firma sul conto corrente per potere operare e quindi fare bonifici ai fornitori. Egli non ha mai negato, d'altra parte, di aver sbagliato ad effettuare alcuni bonifici per esigenze proprie; un abuso fuor di dubbio che tuttavia non lo qualifica come amministratore di fatto ma al limite come socio infedele che commette un fatto di appropriazione indebita ad effetto temporaneo (che egli da ripiano subito lasciando la situazione contabile invariata). Nè potrebbe ritenersi esaustiva al riguardo la lettera di dimissioni rassegnate dall'imputato il 27 Marzo 2017 nella quale sono indicate mansioni che non sono affatto quelle tipiche dell'amministratore 2.2.Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 216 L.F. ed illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della cosiddetta bancarotta riparata. L'imputato ha emesso assegni in suo favore e di tre suoi creditori per circa euro 60.000 ma questi pagamenti non hanno avuto efficienza causale a determinare l'insolvenza della società, in guanto poi le uscite sono state compensate con pagamenti fatti da Donelli in favore della società Dat con denaro proprio, rectius della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era amministratore e socio. Il totale dei debiti assunti dalla M.T.I. per conto della fallita ammonta ad euro 76.152,59 come risulta dagli atti di espromissione liberatoria sottoscritti con le citate aziende creditrici della Dat tra luglio 2011 e gennaio 2012. La Corte territoriale ha errato nel non avere distinto, come invece fa il capo di imputazione, e come erano i motivi di appello, tra le tre condotte di distrazione addebitate all'imputato, e nell'averle quindi considerate tutte insieme per poi stabilire che i 76.000 C da lui ripianati non fossero stati sufficienti a coprire l'ammontare totale delle distrazioni laddove essi superano addirittura quanto effettivamente distratto dall'imputato che deve ritenersi circoscritto alla sola somma di euro 60.000; ed infatti, le altre due condotte di distrazione - aventi ad oggetto materiale dì magazzino e macchine elettriche - da una parte non dovevano essere riparate con alcun versamento perché semplicemente non sussistono non essendovi neppure prova dell'esistenza di tali beni, dall'altro, sono ed erano, comunque, meritevoli di una trattazione separata. La Corte ha inoltre ritenuto che la condotta riparativa non avesse valore perché fatta non dalla dall'imputato ma dalla società M.T.I. di cui lo stesso era socio ed amministratore unico, laddove ciò che rileva è che la riparazione abbia comportato l'insussistenza dell'elemento materiale del reato essendo stata la sottrazione annullata da un'attività di segno contrario, che sia reintegrato il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori; insomma la riparazione dell'originaria lesione della garanzia patrimoniale è un dato oggettivo che prescinde dal soggetto che abbia riparato, laddove peraltro nel caso di specie c'è una coincidenza sostanziale tra l'imputato e la società M.T.I. che effettuo il ripianamento; d'altronde è pacifico che la condotta riparativa possa pacificamente avvenire anche con operazioni infragruppo. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 216 L.F. e illogicità della motivazione non esistendo alcuna distrazione di magazzino e di macchine aziendali, il vizio di motivazione che affligge la sentenza impugnata consiste nel fatto di aver ritenuto i beni distratti, ovvero il materiale di magazzino del valore di 115.000 C e le macchine elettroniche da ufficio per un valore di 35.189 risultante dal bilancio al 31/12/2012, effettivamente esistenti in quanto correttamente appostati in bilancio; ma a suffragio di tale impostazione c'è solo una dichiarazione calunniosa dell'amministratore di diritto Balsamo destituita di credibilità nella relazione ex art. 33 del curatore fallimentare. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23. comma 8, del d. I. n. 137 dei 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, replicando agli argomenti esposti dal P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile 1.1. Il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con la compiuta ed esaustiva motivazione svolta in sentenza in punto di ricostruzione del ruolo di fatto assunto dall'imputato a fronte dello speculare motivo di appello che già in quella sede aveva prospettato questioni analoghe a quelle qui riproposte. Anzi, a ben vedere, il motivo nel confutare le ragioni per le quali i giudici di merito avevano attribuito a Donelli la qualità di amministratore di fatto finisce con il passare in rassegna tutti quegli elementi che la corte di appello aveva posto a sostegno di tale valutazione e che, ove riguardati nel loro insieme, e non partitamente come si è inteso fare in ricorso in un'ottica meramente difensiva tendente appunto alla parcellizzazione svalutativa, ben possono costituire - secondo i dettami di questa Corte in materia - aspetti sintomatici della ricorrenza di tale qualità dì fatto. In altri termini, il motivo nell'indicare gli elementi sulla base dei quali il giudice di merito avrebbe ricostruito la qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, assumendone la scarsa valenza dimostrativa, finisce col segnalare indizi pregnanti in tal senso che peraltro si inseriscono nell'ambito di una ben più complessa articolazione argomentativo-ricostruttiva che dà pienamente conto del ruolo di fatto svolto dal ricorrente in seno alla società fallita, sicché il motivo si presenta meramente reiterativo delle deduzioni già svolte in appello rispetto alle quali la corte territoriale aveva già fornito risposte esaurienti, ed è nel suo complesso anche manifestamente infondato evidenziando vi<zi palesemente insussistenti. Ed invero, nella sentenza impugnata si era piuttosto già ben evidenziato come proprio, innanzitutto, dalla predetta missiva del 27 Marzo 2011 si evincesse in maniera documentale che Donelli, socio costitutore della società, fosse operativo nella gestione societaria tanto con riguardo al comparto commerciale (rapporti con clienti e fornitori) quanto con riferimento al settore del personale, che, infine, alla vera e propria organizzazione del lavoro. Trattasi propria delle attività gestionali tipiche dell'amministratore - osserva la corte territoriale - che per converso l'appellante assumeva doversi circoscrivere, e in via esclusiva, alla tenuta delle scritture e della documentazione sociale (ordinariamente, invece, affidato ad un professionista esterno come nel caso di specie) e all'assolvimento degli oneri e adempimenti di natura tributaria. Detta prospettazione - si osserva nella sentenza impugnata - è infondata perché è contraria all'inquadramento codicistico della figura dell'amministratore della società che a mente dell'art. 2380-bis è il soggetto selezionato mediante assunzione della carica gestoria per il compimento delle "operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale". Non v'è dubbio quindi che l'organizzazione del lavoro e del personale e la gestione del settore commerciale siano attività rientranti nel novero di quelle necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, vieppiù in considerazione del fatto che il luogo di svolgimento dell'attività di impresa (Parma) fosse coincidente con quello di residenza del prevenuto che, proprio in considerazione dell'assenza fisica dell'amministratore, godeva di autonomia gestoria nel perimetro da lui stesso individuato nella missiva a sua firma sopra indicata. A sancire in maniera davvero formidabile tale assunto - si osserva ulteriormente nella sentenza impugnata - sono poi le operazioni bancarie in contestazione, le quali, di là della contestata natura distrattiva, fotografano i poteri dell'imputato ad operare sui conti della società fallita, di cui lo stesso era provvisto in via disgiunta rispetto all'amministratore unico, avendo egli compiuto operazioni di addebito in autonomia, senza preavviso per il Balsamo ed anzi certamente a lui imvise (stante la non inerenza delle stesse alla società, ammessa dallo stesso Donai, e la destinazione della provvista ad esclusivo interesse dì quest'ultimo). Il fatto che l'operatività del Donelli si esplicasse nel settore organizzativo del personale e del lavoro e nell'ambito commerciale della società senza involgere l'amministrazione contabile è stato quindi - giustamente - ritenuto dai giudici di merito circostanza del tutto irrilevante in quanto secondo il costante orientamento di legittimità ciò è oltre modo bastevole a configurare il ruolo di amministratore di fatto, ove ricorra la duplice natura continuativa e significativa delle attività - nel caso di specie non oggetto di specifica contestazione, Sicché il motivo è anche manifestamente infondato nella parte in cui assume che non si sia tenuto conto dei parametri dettati da questa Corte in punto di «inequivoca significatività» dei comportamenti assunti in concreto ai fini della attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, laddove l'amministrazione contabile è solo uno degli indici che !Possono concorrere a individuare l'amministrazione di fatto (cfr. Sez. 5, n, 41793 del 17;06/2016, Rv. 268273 - 01 che ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 1. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta); e nel caso di specie, la responsabilità penale del ricorrente è stata correttamente rapportata alle funzioni dal medesimo in concreto svolte. D'altra parte secondo i solidi principi affermati da questa Corte regolatrice nel definire la relativa nozione, ai fini della configurazione dell'amministrazione di fatto in capo ad un soggetto è necessario, sì, l'esercizio "in modo continuativo e significativo" dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione previsto dall'art. 2639 cod. civ., ma ciò non significa necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, richiedendosi, invece, a tali finì, sufficiente l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. In proposito, occorre avere riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono í rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale dì detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534); laddove a ben vedere è lo stesso ricorso a fare riferimento ad un possibile ruolo - meramente - direttivo del Donelli ovvero ai suoi rapporti coi fornitori e dipendenti sia pure in un'ottica apoditticamente svalutativa. Trattasi, peraltro, di accertamento avente ad oggetto una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta - come deve ritenersi certamente nel caso di specie contrassegnato dagli argomenti sopra esposti - da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnali, Rv. 250094). 1.2. Quanto alla questione riproposta con riferimento alla bancarotta riparata appare preliminare riportare i principi affermati da questa Corte al riguardo. Ciò posto, se è vero allora che il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale dì fallimento, non già al momento della commissione dell'atto anticloveroso, ed è quindi anche vero, di conseguenza, che non integra la bancarotta per distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di un effettivo reintegro del patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura, (cfr. Cass. sez. V pen. n. 8402/2011), è altrettanto vero però che a fronte della contestazione unitaria - come nel caso di specie in cui non vi è stata contestazione dell'aggravante dei più fatti di bancarotta - di piurime condotte distrattive la reintegra della garanzia patrimoniale non può circoscriversi solo ad una parte di esse, lasciando impregiudicati gli altri effetti depauperativi (d'altra parte, come ha avuto già avuto modo di affermare questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020 Ud. (dea. 09/04/2021), Rv. 281031 - 01). Ed invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui " la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori " (cfr. ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922 - 01); effetto pregiudizievole che - all'evidenza - non può ritenersi venuto meno ove permangono alcuni degli effetti depauperativi non neutralizzati - a differenza di altri - da alcuna condotta riparativa - di segno contrario. E' al riguardo il caso di rammentare che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (cfr. tra tante, Sez. 5, Rv. 271922, sopra citata). Sicché al più la parziale reintegra del patrimonio, prima del fallimento, potrebbe assumere rilievo ai fini della determinazione della pena ma alcuna contestazione vi è stata al riguardo nel caso di specie (pena comunque già individuata nel minimo edittale e quantificata in anni uno e mesi quattro di reclusione in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.). Tutto ciò senza considerare che la corte di appello ha anche evidenziato che il pregiudizio arrecato non potesse dirsi riparato dall'accollo di debiti della Dat da parte di un soggetto giuridico diverso dall'imputato ovvero da una società di capitali - !a M.T.I. - , sia pure - secondo l'impostazione difensiva - riferibile all'imputato, essendo peraltro rimaste ignote le ragioni per le quali tale accollo, con relativi pagamenti, sarebbe intervenuto. 1.3. Quanto alle ulteriori distrazioni oggetto di imputazione, contestate nuovamente in ricorso col terzo motivo nonostante la compiuta risposta fornita anche al riguardo dalla corte territoriale, è solo il caso di rimandare a quanto già congruamente osservato sul punto nella sentenza impugnata. Ed invero, questa ha già ampiamente spiegato che le risultanze contabili attestanti l'esistenza dei beni trovano riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] la cui attendibilità non può essere messa in discussione alla stregua delle considerazioni del curatore, trovando essa conforto anche nelle dichiarazioni dei dipendenti della Dat. Le condotte distrattive - si spiega altresì nella sentenza impugnata - si inseriscono peraltro nell'ambito di un complessivo contesto illecito di sfruttamento ai danni della società, essendo al contempo emerso - alla stregua anche di quanto riferito da un cliente della Dat ([OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni non sono state oggetto di contestazione da parte della difesa che le ha anzi riconosciute come veritiere') - che l'imputato ebbe a porre in essere anche " l'opera di drenaggio di commesse e contatti da Dat a MIT, portata avanti in uno - quantomeno per stretta sovrapponíbilità temporale - con le specifiche condotte distrattive in contestazione che, pertanto, anche sistematicamente devono collocarsi in un'allargata finalità depauperativa presa di mira fattivamente dal Donelli in danno della fallita" - cosi testualmente nella sentenza impugnata: La corte di appello non ha neppure mancato di precisare - quanto alla impostazione del curatore qui nuovamente richiamata a sostegno della tesi difensiva - che gli eventuali e fisiologici margini di imprecisione nella quantificazione del valore dei beni distratti devono ritenersi esigui e dunque irrilevanti rispetto alla validazione dell'ipotesi di accusa - che ha trovato diversi riscontri - dovendosi in buona sostanza escludere che l'inosservanza di taluni criteri tecnici di appostazione contabile possa avere impedito ovvero ostacolato la ricostruzione degli affari e in specie, per quanto di interesse, del patrimonio della fallita. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle
Sentenza Cassazione n. 40977/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris