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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 37408/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di calunnia e per quello di lesioni -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, propongono, sulla base di un rilettura delle prove, una ricostruzione alternativa dei fatti, già esaminata e smentita dalla Corte di appello con argomentazioni non manifestamente illogiche (si veda pagg. 9 -13).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]93 idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di calunnia e per quello di lesioni -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, propongono, sulla base di un rilettura delle prove, una ricostruzione alternativa dei fatti, già esaminata e smentita dalla Corte di appello con argomentazioni non manifestamente illogiche (si veda pagg. 9 -13). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]93 idente
Sentenza Cassazione n. 37408/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris