CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 marzo 2022 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 3 febbraio 2021 con cui: a) [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ascrittogli al capo 1, limitatamente alle condotte di acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana - invece essendo assolto per i fatti inerenti alla cocaina - oltre che dell'analogo delitto ex artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6, D.P.R. n. 309 del 1990 rubricato sub 2, per l'effetto venendo condannato, applicato l'aumento per la recidiva e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 16.000,00 di multa; b) [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del delitto ex art. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, D.P.R. n. 309 del 1990 contestatogli al capo 3, limitatamente ai fatti di acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana - essendo, invece, assolto per le condotte inerenti alla cocaina - conseguentemente venendo condannato, applicato l'aumento per la recidiva, alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 17.000,00 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, i due imputati, deducendo i motivi di impugnazione di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla ritenuta affermazione della sua responsabilità penale, per essersi limitata la Corte di merito ad esprimere una motivazione apodittica ed illogica, reiterativa delle argomentazioni rese da parte del primo giudice. Sarebbe, in particolare, viziata la pronuncia impugnata per aver ritenuto di fondare il riconoscimento della sua colpevolezza sui contenuti di alcune conversazioni captate del tutto inidonee a comprovare - stante l'assenza di un linguaggio chiaro ed inequivoco e di adeguati riscontri oggettivi - l'avvenuta sua integrazione delle condotte delittuose contestategli. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen, per difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed all'omessa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, di cui sussisterebbero i presupposti applicativi, così da poter adeguare la pena inflittagli all'effettiva gravità delle condotte perpetrate. Con l'ultima doglianza il Fuselli ha eccepito, infine, violazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancata derubricazione dei fatti contestatigli in tale più lieve ipotesi, oltre ad omessa motivazione sul punto, sul presupposto che, nella specie, la Corte di appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi che regolano il riconoscimento dell'a fattispecie della lieve entità, omettendo di valutare nell'ambito del c.d. "piccolo spaccio" le condotte a lui concretamente imputate. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tra motivi di censura, con il primo dei quali ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova della sua responsabilità penale, non evincendosi dalla sentenza impugnata sulla base di quali elementi probatori i giudici di merito hanno ritenuto di fondare, oltre ogni ragionevole dubbio, il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti, non apparendo, a tal fine, sufficienti i contenuti di alcuni dialoghi intercettati. Tali conversazioni, infatti, dimostrerebbero la sua completa estraneità rispetto ai fatti, apparendo, sotto vari profili, inverosimile il ritenuto raggiungimento di un accordo tra lui e [OSCURATO:PERSONA] volto a favorire la cessione di sostanza stupefacente. In carenza di adeguati riscontri obiettivi, in particolare, non sarebbe stata raggiunta prova alcuna né dell'avvenuto trasferimento della droga né dell'effettivo possesso di essa da parte del Mazzaglia, trattandosi di un compendio accusatorio meramente indiziario, fondato unicamente su presunzioni. Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata configurazione del delitto ascrittogli nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. L'omessa certa determinazione della sostanza stupefacente a lui asseritamente ceduta non consentirebbe, infatti, di ritenere comprovato che la stessa fosse di ingente quantità, così da dover indurre a derubricare la fattispecie contestatagli nell'ambito dell'ipotesi della lieve entità. Con l'ultimo motivo, infine, il Currao ha dedotto violazione di legge in ordine alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, di cui sussisterebbero i presupposti per il relativo riconoscimento, non risultando neanche rappresentato l'iter logico seguito dai giudici di appello ai fini dell'esclusione dell'invocato beneficio. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure eccepite da parte di entrambi i ricorrenti ripropongano le stesse doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come sia del tutto priva di fondamento la doglianza con cui i ricorrenti hanno negato la possibile configurazione nei loro confronti della responsabilità penale per i delitti di acquisto, detenzione e cessione di stupefacente loro contestati, nella sostanza prospettando una non consentita lettura alternativa dei fatti accertati in sede di merito. Questa Suprema Corte non può non osservare, in proposito, come al giudice di legittimità siano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.3.1. Ebbene, nel caso di specie deve senz'altro ritenersi che la Corte di appello abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, sulla cui scorta ha ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dei due imputati. In modo logico e congruo, infatti, la sentenza di secondo grado ha esplicato, con motivazione non manifestamente illogica ed esente da vizio alcuno, come più elementi di riscontro, in particolar modo evinti da plurime conversazioni intercettate, abbiano consentito di ritenere comprovate le singole ipotesi di cessione di droga loro singolarmente contestate. In ragione delle argomentazioni espresse, quindi, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che la Corte di merito abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa le risultanze fattuali considerate ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza dei prevenuti. D'altro canto, in seno ai propri ricorsi gli imputati hanno prospettato solo una diversa considerazione delle risultanze scaturite dalle conversazioni captate, rispetto a come interpretate da parte dei giudici di merito, ed in proposito, quindi, deve trovare applicazione il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso - non ricorrente nel caso di specie - in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). In definitiva, le censure di merito dedotte dai ricorrenti si appalesano come finalizzate sostanzialmente ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione espressa, fa ritenere le stesse del tutto infondate. 4. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, anche con riferimento alla dòglianza con cui i ricorrenti hanno eccepito l'erronea mancata derubricazione dei delitti loro contestati nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui la configurazione dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della professionalità con cui l'attività di spaccio veniva espletata da parte del Fuselli, per come evincibile dalle concrete modalità di svolgimento dei fatti ascrittigli, ovvero del radicamento del Currao all'interno del circuito del narcotraiffico, attestato dalla comprovata capacità di approvvigionarsi di ingenti quantitativi di droga (kg. 8 di marijuana), peraltro nel mentre si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. In modo palesemente adeguato, quindi, i giudici di merito hanno del tutto correttamente mostrato di aver valutato i dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.5. Del tutto prive di pregio sono, poi, le censure con cui sia il Fuselli che il Currao hanno lamentato la mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a consentire il riconoscimento dell'invocato beneficio. La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del Fuselli per la sua elevata pericolosità sociale, anche comprovata dai plurimi precedenti penali su di lui gravanti, oltre che per la mancanza di collaborazione e di resipiscenza dimostrata, e nei confronti del Currao in ragione della palesata sua crescente pericolosità, avendo perpetrato l'illecito benché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, del pari mostrando assenza di collaborazione e mancanza di ogni pentimento. Trattasi di argomentazioni che ben rappresentano e giustificano, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle ▪ ▪ condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (dr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 6. Manifestamente infondata, infine, è anche la censura con cui il Fuselli ha eccepito la mancata esclusione nei suoi confronti della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La Corte di merito, infatti, ha motivato il proprio provvedimento reiettivo facendo espresso riferimento al fatto che l'imputato, «nonostante fosse gravato da plurimi precedenti della stessa specie oltre che per furto ed evasione, ha continuato a delinquere nel campo del traffico delle sostanze stupefacenti così dimostrando una pervicacia particolare nell'attività delittuosa ed una qualificata pericolosità sociale». Si tratta di una motivazione del tutto logica e congrua, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico dei soggetti condannati, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolar modo verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). 7. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., s.;ent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i r