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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27914/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 5819/24 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti adeguatamente scrutinati dai giudici del merito con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 7 sentenza impugnata); Ritenuto altresì che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analoghi delitti per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenza irrevocabile del 5 luglio 2020, sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche, rappresentando la mancata configurabilità di un unico disegno criminoso (v. pag. 7-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 5819/24 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti adeguatamente scrutinati dai giudici del merito con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 7 sentenza impugnata); Ritenuto altresì che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analoghi delitti per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenza irrevocabile del 5 luglio 2020, sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche, rappresentando la mancata configurabilità di un unico disegno criminoso (v. pag. 7-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 27914/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris