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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33688/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 aprile 1959; avverso la sentenza del 19 settembre 2025 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 2 luglio 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, con la quale, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;letta la memoria depositata il 2 luglio 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita, con la quale si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, in riforma dell'assoluzione pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di omesso controllo sul contenuto dell'intervista (dal titolo "[OSCURATO:PERSONA], servizi segreti e la missione di [OSCURATO:PERSONA].

E Libera dovrebbe spiegare") rilasciata dal prof. [OSCURATO:PERSONA] e trasmessa sul canale YouTube della testata LaPrimatv.it (della quale il [OSCURATO:PERSONA] era direttore responsabile), ritenuta lesiva della reputazione di [OSCURATO:PERSONA] e dell'associazione Libera da lui rappresentata (capo A), nonché di diffamazione aggravata, in concorso con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], sempre ai danni delle medesime persone offese, consumata nel corso di altra intervista rilasciata da quest'ultimo, ma commentata anche dal [OSCURATO:PERSONA], e trasmessa con le medesime modalità (capo B).

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di undici motivi d'impugnazione (con numerazione incongrua).

Il primo si articola in due distinte censure; la prima deduce che la Corte territoriale avrebbe indebitamente integrato il capo d'imputazione attingendo alle interviste rilasciate dal prof. [OSCURATO:PERSONA] e alla chiosa del [OSCURATO:PERSONA] intervenuta all'esito di una di esse e, quindi, da atti di indagine della polizia giudiziaria; la seconda l'illogicità della motivazione, nella parte in cui attribuisce ad un'espressione (cadere nella rete) un significato denigratorio.

Il secondo deduce l'erronea esclusione dell'effetto estensivo della remissione di querela intervenuta in favore del [OSCURATO:PERSONA] anche al [OSCURATO:PERSONA], fondata sull'illogico presupposto della ritenuta autonomia dei singoli reati, nonostante la pacifica imputazione a titolo di concorso e il ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] (di giornalista e non di direttore responsabile) nel secondo capo d'imputazione.

Il terzo deduce l'inapplicabilità della previsione contenuta nell'art. 57 cod. pen. al direttore di una testata giornalistica online.

Il quarto invoca il riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca in ragione dell'alta personalità dell'intervistato (il prof. [OSCURATO:PERSONA]), appartenente all'associazione Libera fin dai primi anni della sua fondazione e consulente della Commissione antimafia, sicché la notizia sarebbe costituita dal fatto in sé, dalle dichiarazioni del personaggio altamente qualificato, a prescindere dalla 2corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio adottato.

Il quinto deduce l'assenza di una valenza diffamatoria dell'intervista e del commento rilasciato, illogicamente ritenuta dalla Corte d'appello ipotizzando il riferimento a collusioni tra l'associazione e il [OSCURATO:PERSONA] o a favori da questi ricevuti, circostanze mai neanche evocate nel corso delle due interviste.

Il sesto censura la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte di parallele e discordanti dichiarazioni rese da altri testi.

Il settimo attiene al profilo soggettivo e deduce la mancanza di una specifica intenzione denigratoria, oggettivamente riscontrata dallo stesso titolo dell'intervista, dove l'associazione è rappresentata come una vittima, piuttosto che come complice.

L'ottavo attiene alla sussistenza di una causa di giustificazione, in ipotesi rappresentata dal diritto di critica, del quale sussisterebbero tutti i presupposti: un preminente interesse pubblico (in ragione del pacifico rilievo assunto dall'associazione Libera e dal suo presidente), la continenza delle espressioni utilizzate (rappresentando tutti i passaggi evocati dalla Corte territoriale quali semplici interrogativi, perplessità ed esortazioni) e la verità delle circostanze evocate (il silenzio dell'associazione, il clamore suscitato da analoga trasmissione nazionale, le parallele perplessità mostrate da altri giornalisti), ritenute erroneamente false (la vicenda dell'agente di scorta del [OSCURATO:PERSONA], la visita di don [OSCURATO:PERSONA] alla sua azienda e la donazione delle biciclette).

Il nono deduce il difetto di una motivazione rafforzata, a fronte dell'integrale riforma dell'originaria pronuncia di assoluzione; la Corte d'appello avrebbe omesso di rinnovare le prove dichiarative assunte in primo grado (essendosi limitata ad escutere la sola persona offesa) e, comunque, di indicare quali specifiche espressioni sarebbero da ritenere lesive della reputazione di don [OSCURATO:PERSONA] e dell'associazione da lui rappresentata (e non scriminate dal diritto di critica).

Il decimo attiene all'invocata sospensione condizionale della pena (illogicamente esclusa senza valutare il comportamento processuale assunto dal [OSCURATO:PERSONA]) e l'undicesimo alla determinazione del risarcimento (liquidato senza alcuna prova dei danni subiti e, comunque, in termini sproporzionati rispetto alla limitata notorietà del diffamante, alla minima diffusione del mezzo e al limitato spazio riservato alla notizia). 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il nono motivo di ricorso è fondato e, in esso, rimangono assorbite le ulteriori censure.

2. Per come si è detto, la Corte d'appello, in accoglimento degli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dalla parte civile, sulla base dello stesso materiale probatorio valutato dal giudice di primo grado, ha riformato l'originaria assoluzione (e la parallela dichiarazione di non doversi procedere per remissione di querela, in relazione al capo B), giungendo ad una simmetrica pronuncia di condanna.

In questi casi, il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. (nel testo modificato dal d.

Igs. n. 150 del 2022), in ossequio ai canoni dell'immediatezza e dell'oralità, impone al giudice di assumere direttamente le prove dichiarative già assunte nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado (o all'esito dell'integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato).

Un onere, tuttavia, che non è generale e incondizionato, ma presuppone: a) che la sentenza assolutoria sia stata riformata — in peius - alla luce (anche) di un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, non solo in termini di attendibilità o meno del dichiarante, ma di valutazione ed interpretazione delle risultanze, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è ordinariamente mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987); b) che la prova da riassumere in secondo grado sia stata previamente assunta in primo grado, altrimenti non è prospettabile alcun "diverso apprezzamento delle fonti dichiarative", ben potendo essere superato, attraverso una "motivazione rafforzata", quel "ragionevole dubbio" nascente dall'originaria assoluzione, che il secondo giudice ha inteso ribaltare; c) che tale prova sia stata decisiva (cfr. Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431), avendo essa stessa determinato o anche soltanto contribuito a determinare, in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, l'assoluzione, cosicché, se espunta dal complessivo materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea ad incidere sull'esito del giudizio (Sez. 5, n. 26507 del 12/04/2021, Rv. 281654).

3. Ciò considerato, il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 57 cod. pen. contestato al capo A) (perché, quale direttore della testata giornalistica LaPrimatv.it , omettendo il suo doveroso controllo, avrebbe mandato in onda, il 21 novembre 2018, sul canale Youtube, una intervista rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al giornalista [OSCURATO:PERSONA] dal titolo "[OSCURATO:PERSONA]: Anche "Libera" era caduta nella rete di [OSCURATO:PERSONA]", lesiva della reputazione di [OSCURATO:PERSONA] e 4dell'associazione Libera da lui rappresentata) e del reato di diffamazione aggravata contestata al capo B) (per avere, pubblicato, il 6 dicembre 2018, con le medesime modalità, altra intervista lesiva della reputazione delle predette persone offese, dal titolo "[OSCURATO:PERSONA], servizi segreti e la missione [OSCURATO:PERSONA].

E Libera dovrebbe spiegare", aggiungendo, in coda al servizio, una sua chiosa personale.

4. La Corte d'appello è giunta alla sua pronuncia di condanna ritenendo diffamatorio il contenuto delle interviste (e della chiosa finale a quella del 6 dicembre) ed inapplicabile la scriminante del diritto di critica, per essere risultati insussistenti tanto gli evocati favori in ipotesi ricevuti dall'associazione, quanto le ipotizzate collusioni o la stessa evocata ambiguità del silenzio serbato dall'associazione ed essendo il [OSCURATO:PERSONA], in sé, privo di quella particolare notorietà e autorevolezza tale da poter giustificare la pubblicazione delle sue parole.

È giunta a tale ricostruzione, tuttavia, rivalutando (coerentemente, peraltro, a quanto prospettato nell'appello del Pubblico Ministero) elementi fattuali logicamente fondanti la sua decisione, ossia l'esistenza di vicinanze e favori e le ragioni del silenzio serbato dall'associazione rispetto alle vicende giudiziarie del primo.

Elementi acquisiti alla piattaforma probatoria attraverso prove dichiarative (le dichiarazioni rese dalla persona offesa, dall'imputato e dai testi portati dalla difesa, Bolzoni, Mondani e Ranucci), assunte in primo grado e valutate in modo differente tanto dal Pubblico Ministero (che, con il suo atto d'appello, ne ha censurato l'interpretazione), quanto dalla stessa Corte territoriale, che su tale differente valutazione (essendo l'accertamento di un "fatto", per come detto, ordinariamente mediato attraverso l'interpretazione che di esso dà il dichiarante) ha fondato la pronuncia di condanna; e, in tal senso, l'esplicito richiamo alle dichiarazioni rese (in primo grado) dall'imputato e dai tre testi addotti dalla difesa (Bolzoni, Mondani e Ranucci).

Tanto avrebbe imposto una previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la nuova assunzione delle dette prove dichiarative (e non solo di quelle rese dalla persona offesa); rinnovazione che non è avvenuta.

5. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. 5 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 aprile 1959; avverso la sentenza del 19 settembre 2025 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 2 luglio 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, con la quale, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;letta la memoria depositata il 2 luglio 2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita, con la quale si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, in riforma dell'assoluzione pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di omesso controllo sul contenuto dell'intervista (dal titolo "[OSCURATO:PERSONA], servizi segreti e la missione di [OSCURATO:PERSONA]. E Libera dovrebbe spiegare") rilasciata dal prof. [OSCURATO:PERSONA] e trasmessa sul canale YouTube della testata LaPrimatv.it (della quale il [OSCURATO:PERSONA] era direttore responsabile), ritenuta lesiva della reputazione di [OSCURATO:PERSONA] e dell'associazione Libera da lui rappresentata (capo A), nonché di diffamazione aggravata, in concorso con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], sempre ai danni delle medesime persone offese, consumata nel corso di altra intervista rilasciata da quest'ultimo, ma commentata anche dal [OSCURATO:PERSONA], e trasmessa con le medesime modalità (capo B). 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di undici motivi d'impugnazione (con numerazione incongrua). Il primo si articola in due distinte censure; la prima deduce che la Corte territoriale avrebbe indebitamente integrato il capo d'imputazione attingendo alle interviste rilasciate dal prof. [OSCURATO:PERSONA] e alla chiosa del [OSCURATO:PERSONA] intervenuta all'esito di una di esse e, quindi, da atti di indagine della polizia giudiziaria; la seconda l'illogicità della motivazione, nella parte in cui attribuisce ad un'espressione (cadere nella rete) un significato denigratorio. Il secondo deduce l'erronea esclusione dell'effetto estensivo della remissione di querela intervenuta in favore del [OSCURATO:PERSONA] anche al [OSCURATO:PERSONA], fondata sull'illogico presupposto della ritenuta autonomia dei singoli reati, nonostante la pacifica imputazione a titolo di concorso e il ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] (di giornalista e non di direttore responsabile) nel secondo capo d'imputazione. Il terzo deduce l'inapplicabilità della previsione contenuta nell'art. 57 cod. pen. al direttore di una testata giornalistica online. Il quarto invoca il riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca in ragione dell'alta personalità dell'intervistato (il prof. [OSCURATO:PERSONA]), appartenente all'associazione Libera fin dai primi anni della sua fondazione e consulente della Commissione antimafia, sicché la notizia sarebbe costituita dal fatto in sé, dalle dichiarazioni del personaggio altamente qualificato, a prescindere dalla 2corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio adottato. Il quinto deduce l'assenza di una valenza diffamatoria dell'intervista e del commento rilasciato, illogicamente ritenuta dalla Corte d'appello ipotizzando il riferimento a collusioni tra l'associazione e il [OSCURATO:PERSONA] o a favori da questi ricevuti, circostanze mai neanche evocate nel corso delle due interviste. Il sesto censura la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte di parallele e discordanti dichiarazioni rese da altri testi. Il settimo attiene al profilo soggettivo e deduce la mancanza di una specifica intenzione denigratoria, oggettivamente riscontrata dallo stesso titolo dell'intervista, dove l'associazione è rappresentata come una vittima, piuttosto che come complice. L'ottavo attiene alla sussistenza di una causa di giustificazione, in ipotesi rappresentata dal diritto di critica, del quale sussisterebbero tutti i presupposti: un preminente interesse pubblico (in ragione del pacifico rilievo assunto dall'associazione Libera e dal suo presidente), la continenza delle espressioni utilizzate (rappresentando tutti i passaggi evocati dalla Corte territoriale quali semplici interrogativi, perplessità ed esortazioni) e la verità delle circostanze evocate (il silenzio dell'associazione, il clamore suscitato da analoga trasmissione nazionale, le parallele perplessità mostrate da altri giornalisti), ritenute erroneamente false (la vicenda dell'agente di scorta del [OSCURATO:PERSONA], la visita di don [OSCURATO:PERSONA] alla sua azienda e la donazione delle biciclette). Il nono deduce il difetto di una motivazione rafforzata, a fronte dell'integrale riforma dell'originaria pronuncia di assoluzione; la Corte d'appello avrebbe omesso di rinnovare le prove dichiarative assunte in primo grado (essendosi limitata ad escutere la sola persona offesa) e, comunque, di indicare quali specifiche espressioni sarebbero da ritenere lesive della reputazione di don [OSCURATO:PERSONA] e dell'associazione da lui rappresentata (e non scriminate dal diritto di critica). Il decimo attiene all'invocata sospensione condizionale della pena (illogicamente esclusa senza valutare il comportamento processuale assunto dal [OSCURATO:PERSONA]) e l'undicesimo alla determinazione del risarcimento (liquidato senza alcuna prova dei danni subiti e, comunque, in termini sproporzionati rispetto alla limitata notorietà del diffamante, alla minima diffusione del mezzo e al limitato spazio riservato alla notizia). 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il nono motivo di ricorso è fondato e, in esso, rimangono assorbite le ulteriori censure. 2. Per come si è detto, la Corte d'appello, in accoglimento degli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dalla parte civile, sulla base dello stesso materiale probatorio valutato dal giudice di primo grado, ha riformato l'originaria assoluzione (e la parallela dichiarazione di non doversi procedere per remissione di querela, in relazione al capo B), giungendo ad una simmetrica pronuncia di condanna. In questi casi, il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. (nel testo modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022), in ossequio ai canoni dell'immediatezza e dell'oralità, impone al giudice di assumere direttamente le prove dichiarative già assunte nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado (o all'esito dell'integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato). Un onere, tuttavia, che non è generale e incondizionato, ma presuppone: a) che la sentenza assolutoria sia stata riformata — in peius - alla luce (anche) di un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, non solo in termini di attendibilità o meno del dichiarante, ma di valutazione ed interpretazione delle risultanze, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è ordinariamente mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987); b) che la prova da riassumere in secondo grado sia stata previamente assunta in primo grado, altrimenti non è prospettabile alcun "diverso apprezzamento delle fonti dichiarative", ben potendo essere superato, attraverso una "motivazione rafforzata", quel "ragionevole dubbio" nascente dall'originaria assoluzione, che il secondo giudice ha inteso ribaltare; c) che tale prova sia stata decisiva (cfr. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431), avendo essa stessa determinato o anche soltanto contribuito a determinare, in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, l'assoluzione, cosicché, se espunta dal complessivo materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea ad incidere sull'esito del giudizio (Sez. 5, n. 26507 del 12/04/2021, Rv. 281654). 3. Ciò considerato, il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 57 cod. pen. contestato al capo A) (perché, quale direttore della testata giornalistica LaPrimatv.it , omettendo il suo doveroso controllo, avrebbe mandato in onda, il 21 novembre 2018, sul canale Youtube, una intervista rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al giornalista [OSCURATO:PERSONA] dal titolo "[OSCURATO:PERSONA]: Anche "Libera" era caduta nella rete di [OSCURATO:PERSONA]", lesiva della reputazione di [OSCURATO:PERSONA] e 4dell'associazione Libera da lui rappresentata) e del reato di diffamazione aggravata contestata al capo B) (per avere, pubblicato, il 6 dicembre 2018, con le medesime modalità, altra intervista lesiva della reputazione delle predette persone offese, dal titolo "[OSCURATO:PERSONA], servizi segreti e la missione [OSCURATO:PERSONA]. E Libera dovrebbe spiegare", aggiungendo, in coda al servizio, una sua chiosa personale. 4. La Corte d'appello è giunta alla sua pronuncia di condanna ritenendo diffamatorio il contenuto delle interviste (e della chiosa finale a quella del 6 dicembre) ed inapplicabile la scriminante del diritto di critica, per essere risultati insussistenti tanto gli evocati favori in ipotesi ricevuti dall'associazione, quanto le ipotizzate collusioni o la stessa evocata ambiguità del silenzio serbato dall'associazione ed essendo il [OSCURATO:PERSONA], in sé, privo di quella particolare notorietà e autorevolezza tale da poter giustificare la pubblicazione delle sue parole. È giunta a tale ricostruzione, tuttavia, rivalutando (coerentemente, peraltro, a quanto prospettato nell'appello del Pubblico Ministero) elementi fattuali logicamente fondanti la sua decisione, ossia l'esistenza di vicinanze e favori e le ragioni del silenzio serbato dall'associazione rispetto alle vicende giudiziarie del primo. Elementi acquisiti alla piattaforma probatoria attraverso prove dichiarative (le dichiarazioni rese dalla persona offesa, dall'imputato e dai testi portati dalla difesa, Bolzoni, Mondani e Ranucci), assunte in primo grado e valutate in modo differente tanto dal Pubblico Ministero (che, con il suo atto d'appello, ne ha censurato l'interpretazione), quanto dalla stessa Corte territoriale, che su tale differente valutazione (essendo l'accertamento di un "fatto", per come detto, ordinariamente mediato attraverso l'interpretazione che di esso dà il dichiarante) ha fondato la pronuncia di condanna; e, in tal senso, l'esplicito richiamo alle dichiarazioni rese (in primo grado) dall'imputato e dai tre testi addotti dalla difesa (Bolzoni, Mondani e Ranucci). Tanto avrebbe imposto una previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la nuova assunzione delle dette prove dichiarative (e non solo di quelle rese dalla persona offesa); rinnovazione che non è avvenuta. 5. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. 5 P.Q.M
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